Articolo 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 agosto 1992
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 7. 1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare. ((1)) 2. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l' articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , e gli articoli 4 , 7 , 14, commi 1 , 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 ."
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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