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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 598/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
-Prima Sezione Civile-
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 598 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
(CF: ), (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Parte_3 C.F._3
Erroi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Lecce, alla Via Giammatteo n. 35, in virtù
di mandato in calce alla comparsa di primo grado il primo e di mandato in calce all'atto di citazione in appello gli altri due;
-APPELLANTI-
CONTRO (C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._4 Controparte_2
) in qualità di eredi -con beneficio di inventario- di C.F._5 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Tricarico, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Lecce, alla Via Monte San Michele n.10, in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
CP_3
All'udienza collegiale del 2.10.2024, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, con atto di citazione in data 11.01.2019, conveniva in giudizio, Persona_1
innanzi al Tribunale di Lecce, , e , per sentire dichiarare Parte_2 Parte_1 Parte_3
inefficace, ai sensi dell'art.2901 c.c., nei propri confronti, l'atto di donazione per Notar di - rep. Per_2
n° 566, raccolta n° 409, trascritto in data 20.01.2014, n° 2064 registro generale e n° 1836 registro particolare - con cui aveva donato ai propri figli, e , un Parte_2 Parte_1 Parte_3
negozio sito in Gallipoli alla Via Udine 252, nel NCEU al fol. 15 part.lla 89, sub 110.
Deduceva l'attore di essere creditore di della somma di euro 43.898,84, in virtù di sentenza Parte_2
Part definitiva della Corte d'Appello di Lecce n. 634/201, pubblicata il 16.1.2014; che la non aveva onorato il debito derivante da tale sentenza ed anzi, con il predetto atto di donazione, si era spogliata dell'unico immobile di sua proprietà donandolo ai due figli in ragione di un mezzo ciascuno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda in quanto infondata. Eccepiva, in particolare, che l'atto impugnato era soltanto formalmente una donazione, ma che in realtà la madre aveva deciso di cedergli l'immobile, perché egli, con proprio denaro, aveva estinto il mutuo che gravava su tale bene, e rinunciato al 50% di altro immobile, donato dalla madre alla sorella che l'atto impugnato costituiva l'attuazione del programma della Pt_4
madre di dotare ogni figlio di una abitazione;
che, in ogni caso, la madre dopo la donazione non era rimasta nullatenente, avendo la proprietà di altro immobile, oltre che di un reddito da pubblico dipendente, sufficiente a far fronte alle proprie obbligazioni.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Non si costituivano in giudizio e , e ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_2 Parte_3
La causa, istruita a mezzo prova documentale, veniva definita dal Tribunale di Lecce, con la pronuncia n. 16/2022 del 7 gennaio 2022, con la quale veniva: (1) accolta la domanda e, per l'effetto,
dichiarato inefficace, nei confronti di l'atto di donazione per Notar di , rep. N° Persona_1 Per_2
566, raccolta n° 409, trascritto in data 20.01.2014, n° 2064 registro generale e n° 1836 registro particolare, con cui aveva trasferito a e il negozio in Parte_2 Parte_1 Parte_3
Gallipoli, alla Via Udine 252, nel NCEU al fol. 15, part.lla 89, sub 110; (2) condannati i convenuti,
in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponevano gravame, con atto di citazione ritualmente notificato,
, , e , cui resistevano e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2
nella qualità di eredi del defunto chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto Persona_1
ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 2.10.2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dagli appellati, per asserita tardività dell'iscrizione a ruolo.
In particolare, la difesa degli eredi di deduce che, essendo stato l'appello notificato in Persona_1
data 6 luglio 2022, l'iscrizione a ruolo sarebbe tardiva, in quanto avvenuta in data 20/7/2022, ovvero oltre il termine perentorio di dieci giorni. Ed invero, la Corte osserva che il dies ad quem per l'iscrizione a ruolo coincide con la data in cui l'istanza di iscrizione è pervenuta nel fascicolo telematico, ovvero il 17 luglio 2022, e non il 20 luglio
2022, data in cui la stessa è stata poi effettivamente lavorata dall'ufficio giudiziario.
Vieppiù, dal momento che il termine del 16 luglio 2022 cadeva di sabato, esso è stato automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo, ossia al lunedì 18 luglio 2022, in conformità al combinato disposto dei commi quarto e quinto dell'art. 155 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
34672/2021; Cass. civ. n. 310/2016).
Pertanto, l'iscrizione a ruolo, in quanto avvenuta in data 17 luglio, deve ritenersi tempestiva.
1.2 Sempre in via preliminare, la Corte ritiene, altresì, infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., tempestivamente proposta da parte appellata.
Orbene è noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.342, comma 1, c.p.c., anche nella formulazione dettata dall'art. 54 del D.L. n.83 del 2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate,
oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. civ. Sez. Unite,
27/05/2015, n. 10878).
Sennonché, la Suprema Corte da ultimo ha chiarito che “il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (Cass., sez. III, 27 marzo 2015, n. 6294;
in senso analogo v. Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22502). Ne deriva che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., sez. lavoro, 05 febbraio 2015, n. 2143).
Conseguentemente l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi'
in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
1.3 Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avanzata dall'appellato in quanto assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché
l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
2. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per
“errata e mancata valutazione delle prove documentali prodotte in primo grado”, sostenendo che il
Tribunale abbia erroneamente qualificato l'atto impugnato come donazione, senza considerare le prove che dimostrerebbero la sua reale natura di cessione a titolo oneroso.
In particolare, evidenzia che, al momento della donazione, sull'immobile gravava un'ipoteca di primo grado in favore della e che, il figlio -donatario- , aveva Controparte_4 Parte_1
effettuato versamenti per complessivi euro 139.000,00, destinati alla riduzione del debito della madre
-donante- , nei confronti dell'istituto di credito. Parte_2 A supporto di tale tesi, richiama la documentazione prodotta in atti, tra cui il bonifico di euro
61.000,00 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., quale prova dell'effettivo pagamento del bene da parte del "donatario", con conseguente estinzione parziale del mutuo ipotecario e riduzione dell'esposizione debitoria della donante.
L'appellante richiama altresì il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non è ammissibile qualora l'alienazione sia lo strumento necessario per soddisfare un creditore privilegiato ipotecario. Sostiene, inoltre, che la revocatoria sia priva di utilità
concreta, in quanto, anche in caso di accoglimento, il creditore istante non avrebbe potuto soddisfare le proprie ragioni sul bene revocato a causa della preesistente garanzia ipotecaria.
Part Infine, contesta la mancata considerazione della capacità reddituale della la quale avrebbe potuto estinguere autonomamente il debito nei confronti del Notaio tramite cessione del quinto del Per_1
proprio stipendio di dipendente pubblica, nonché la presenza di ulteriori beni immobili nel suo patrimonio, comunque aggredibili dai creditori.
3. Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, la documentazione comprovante la tesi dell'appellante, per cui l'atto impugnato non costituirebbe una donazione, bensì una cessione a titolo oneroso, è stata espunta dal giudizio di primo grado, in quanto prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata il 2 settembre
2019, ovvero oltre il termine perentorio concesso per la produzione documentale.
Talché, siffatte allegazioni documentali sono state ritenute inammissibili dal giudice di primo grado,
con ordinanza del 31.12.2019, depositata in cancelleria il 3.2.2020.
Orbene, detta documentazione – tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado – non è
ammissibile neppure in sede di gravame, in ossequio al divieto dei nova in appello di cui all'art. 345,
comma 3, c.p.c..
È noto infatti che l'art. 345 c.p.c. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile (Cass. 29506/2023; 26522/2017).
Senonché, in disparte l'inammissibilità della produzione documentale, l'appello è comunque infondato anche con riferimento all'asserita non revocabilità dell'immobile in quanto gravato da ipoteca.
Ed invero, in tema di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto atti dispositivi di beni già gravati da ipoteche va osservato che, secondo il consolidato -e condivisibile- orientamento della Corte di
Cassazione “l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale
da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come 'eventus
damni', atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio,
quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca,
va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico
proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento,
della garanzia ipotecaria.” (ex multis Cass. n. 11121/2020; Cass. n. 30736/2019; Cass. n.
20671/2018; Cass. n. 13172/2017; Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 16793/2015).
Di tal guisa, il minoritario indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 25733 del 2015), richiamato dall'appellante, è da considerarsi pacificamente superato a partire dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 11892/2016 (in senso conforme, cfr. le successive Cass. n. 20671/2018 e n. 5815/2023) la quale in motivazione ha affermato che “l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla
consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene,
si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non
integri, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una
connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante
all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto
dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il
momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della
causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario
la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore
del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia
può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque
idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario”.
Part Quanto, infine, alla dedotta idoneità della posizione patrimoniale della a costituire una garanzia sufficiente per la soddisfazione del credito, la stessa non è stata idoneamente supportata sul piano probatorio, pacificamente gravando sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni del creditore procedente (Cass. n. 23907/2019; Cass. n.
3641/2018).
4. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e , con atto notificato in data 6/7/2022, nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di e , nella qualità di eredi di avverso la CP_1 Controparte_2 Persona_1
sentenza n. 16/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente gravame in favore di
[...]
e , che liquida in complessivi euro 6.500,00 per CP_1 Controparte_2
compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 10 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
-Prima Sezione Civile-
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 598 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
(CF: ), (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Parte_3 C.F._3
Erroi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Lecce, alla Via Giammatteo n. 35, in virtù
di mandato in calce alla comparsa di primo grado il primo e di mandato in calce all'atto di citazione in appello gli altri due;
-APPELLANTI-
CONTRO (C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._4 Controparte_2
) in qualità di eredi -con beneficio di inventario- di C.F._5 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Tricarico, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Lecce, alla Via Monte San Michele n.10, in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
CP_3
All'udienza collegiale del 2.10.2024, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, con atto di citazione in data 11.01.2019, conveniva in giudizio, Persona_1
innanzi al Tribunale di Lecce, , e , per sentire dichiarare Parte_2 Parte_1 Parte_3
inefficace, ai sensi dell'art.2901 c.c., nei propri confronti, l'atto di donazione per Notar di - rep. Per_2
n° 566, raccolta n° 409, trascritto in data 20.01.2014, n° 2064 registro generale e n° 1836 registro particolare - con cui aveva donato ai propri figli, e , un Parte_2 Parte_1 Parte_3
negozio sito in Gallipoli alla Via Udine 252, nel NCEU al fol. 15 part.lla 89, sub 110.
Deduceva l'attore di essere creditore di della somma di euro 43.898,84, in virtù di sentenza Parte_2
Part definitiva della Corte d'Appello di Lecce n. 634/201, pubblicata il 16.1.2014; che la non aveva onorato il debito derivante da tale sentenza ed anzi, con il predetto atto di donazione, si era spogliata dell'unico immobile di sua proprietà donandolo ai due figli in ragione di un mezzo ciascuno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda in quanto infondata. Eccepiva, in particolare, che l'atto impugnato era soltanto formalmente una donazione, ma che in realtà la madre aveva deciso di cedergli l'immobile, perché egli, con proprio denaro, aveva estinto il mutuo che gravava su tale bene, e rinunciato al 50% di altro immobile, donato dalla madre alla sorella che l'atto impugnato costituiva l'attuazione del programma della Pt_4
madre di dotare ogni figlio di una abitazione;
che, in ogni caso, la madre dopo la donazione non era rimasta nullatenente, avendo la proprietà di altro immobile, oltre che di un reddito da pubblico dipendente, sufficiente a far fronte alle proprie obbligazioni.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Non si costituivano in giudizio e , e ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_2 Parte_3
La causa, istruita a mezzo prova documentale, veniva definita dal Tribunale di Lecce, con la pronuncia n. 16/2022 del 7 gennaio 2022, con la quale veniva: (1) accolta la domanda e, per l'effetto,
dichiarato inefficace, nei confronti di l'atto di donazione per Notar di , rep. N° Persona_1 Per_2
566, raccolta n° 409, trascritto in data 20.01.2014, n° 2064 registro generale e n° 1836 registro particolare, con cui aveva trasferito a e il negozio in Parte_2 Parte_1 Parte_3
Gallipoli, alla Via Udine 252, nel NCEU al fol. 15, part.lla 89, sub 110; (2) condannati i convenuti,
in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponevano gravame, con atto di citazione ritualmente notificato,
, , e , cui resistevano e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2
nella qualità di eredi del defunto chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto Persona_1
ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 2.10.2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dagli appellati, per asserita tardività dell'iscrizione a ruolo.
In particolare, la difesa degli eredi di deduce che, essendo stato l'appello notificato in Persona_1
data 6 luglio 2022, l'iscrizione a ruolo sarebbe tardiva, in quanto avvenuta in data 20/7/2022, ovvero oltre il termine perentorio di dieci giorni. Ed invero, la Corte osserva che il dies ad quem per l'iscrizione a ruolo coincide con la data in cui l'istanza di iscrizione è pervenuta nel fascicolo telematico, ovvero il 17 luglio 2022, e non il 20 luglio
2022, data in cui la stessa è stata poi effettivamente lavorata dall'ufficio giudiziario.
Vieppiù, dal momento che il termine del 16 luglio 2022 cadeva di sabato, esso è stato automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo, ossia al lunedì 18 luglio 2022, in conformità al combinato disposto dei commi quarto e quinto dell'art. 155 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
34672/2021; Cass. civ. n. 310/2016).
Pertanto, l'iscrizione a ruolo, in quanto avvenuta in data 17 luglio, deve ritenersi tempestiva.
1.2 Sempre in via preliminare, la Corte ritiene, altresì, infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., tempestivamente proposta da parte appellata.
Orbene è noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.342, comma 1, c.p.c., anche nella formulazione dettata dall'art. 54 del D.L. n.83 del 2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate,
oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. civ. Sez. Unite,
27/05/2015, n. 10878).
Sennonché, la Suprema Corte da ultimo ha chiarito che “il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (Cass., sez. III, 27 marzo 2015, n. 6294;
in senso analogo v. Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22502). Ne deriva che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., sez. lavoro, 05 febbraio 2015, n. 2143).
Conseguentemente l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi'
in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
1.3 Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avanzata dall'appellato in quanto assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché
l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
2. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per
“errata e mancata valutazione delle prove documentali prodotte in primo grado”, sostenendo che il
Tribunale abbia erroneamente qualificato l'atto impugnato come donazione, senza considerare le prove che dimostrerebbero la sua reale natura di cessione a titolo oneroso.
In particolare, evidenzia che, al momento della donazione, sull'immobile gravava un'ipoteca di primo grado in favore della e che, il figlio -donatario- , aveva Controparte_4 Parte_1
effettuato versamenti per complessivi euro 139.000,00, destinati alla riduzione del debito della madre
-donante- , nei confronti dell'istituto di credito. Parte_2 A supporto di tale tesi, richiama la documentazione prodotta in atti, tra cui il bonifico di euro
61.000,00 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., quale prova dell'effettivo pagamento del bene da parte del "donatario", con conseguente estinzione parziale del mutuo ipotecario e riduzione dell'esposizione debitoria della donante.
L'appellante richiama altresì il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non è ammissibile qualora l'alienazione sia lo strumento necessario per soddisfare un creditore privilegiato ipotecario. Sostiene, inoltre, che la revocatoria sia priva di utilità
concreta, in quanto, anche in caso di accoglimento, il creditore istante non avrebbe potuto soddisfare le proprie ragioni sul bene revocato a causa della preesistente garanzia ipotecaria.
Part Infine, contesta la mancata considerazione della capacità reddituale della la quale avrebbe potuto estinguere autonomamente il debito nei confronti del Notaio tramite cessione del quinto del Per_1
proprio stipendio di dipendente pubblica, nonché la presenza di ulteriori beni immobili nel suo patrimonio, comunque aggredibili dai creditori.
3. Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, la documentazione comprovante la tesi dell'appellante, per cui l'atto impugnato non costituirebbe una donazione, bensì una cessione a titolo oneroso, è stata espunta dal giudizio di primo grado, in quanto prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata il 2 settembre
2019, ovvero oltre il termine perentorio concesso per la produzione documentale.
Talché, siffatte allegazioni documentali sono state ritenute inammissibili dal giudice di primo grado,
con ordinanza del 31.12.2019, depositata in cancelleria il 3.2.2020.
Orbene, detta documentazione – tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado – non è
ammissibile neppure in sede di gravame, in ossequio al divieto dei nova in appello di cui all'art. 345,
comma 3, c.p.c..
È noto infatti che l'art. 345 c.p.c. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile (Cass. 29506/2023; 26522/2017).
Senonché, in disparte l'inammissibilità della produzione documentale, l'appello è comunque infondato anche con riferimento all'asserita non revocabilità dell'immobile in quanto gravato da ipoteca.
Ed invero, in tema di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto atti dispositivi di beni già gravati da ipoteche va osservato che, secondo il consolidato -e condivisibile- orientamento della Corte di
Cassazione “l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale
da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come 'eventus
damni', atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio,
quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca,
va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico
proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento,
della garanzia ipotecaria.” (ex multis Cass. n. 11121/2020; Cass. n. 30736/2019; Cass. n.
20671/2018; Cass. n. 13172/2017; Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 16793/2015).
Di tal guisa, il minoritario indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 25733 del 2015), richiamato dall'appellante, è da considerarsi pacificamente superato a partire dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 11892/2016 (in senso conforme, cfr. le successive Cass. n. 20671/2018 e n. 5815/2023) la quale in motivazione ha affermato che “l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla
consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene,
si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non
integri, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una
connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante
all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto
dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il
momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della
causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario
la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore
del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia
può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque
idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario”.
Part Quanto, infine, alla dedotta idoneità della posizione patrimoniale della a costituire una garanzia sufficiente per la soddisfazione del credito, la stessa non è stata idoneamente supportata sul piano probatorio, pacificamente gravando sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni del creditore procedente (Cass. n. 23907/2019; Cass. n.
3641/2018).
4. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e , con atto notificato in data 6/7/2022, nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di e , nella qualità di eredi di avverso la CP_1 Controparte_2 Persona_1
sentenza n. 16/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente gravame in favore di
[...]
e , che liquida in complessivi euro 6.500,00 per CP_1 Controparte_2
compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 10 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele