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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1858/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1858 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa la mandataria (già , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 Parte_3
SANTONI MARIA LUIGIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. TENNERONI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
E
( ) domiciliato in via del Piattello, Narni CP_2 C.F._1
-convenuto contumace
, in Controparte_3
Strada delle Fratte n. 2/1 Perugia
-convenuto contumace in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Narni, Piazza dei Priori, n. 1
-convenuto contumace
Oggetto: opposizione ex art. 618 cpc
Conclusioni delle parti: le parti nelle memorie autorizzate ex art. 189 cpc hanno richiamato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio i convenuti in epigrafe proponendo opposizione alla esecuzione ex art. 618 cpc, assumendo:
di essere titolare del diritto di procedere in via esecutiva in forza della cessione del credito posto a fondamento della procedura pendente dinanzi al Tribunale di Terni (RGE 42/2018), incardinata nei
1 confronti della che il precetto è basato su alcuni contratti di mutuo stipulati tra il Controparte_1
1983 e il 1986 tra la Cassa di Risparmio di Narni spa (cessionaria dei crediti) e il signor
[...]
, tutti assistiti da garanzia ipotecaria sui beni di proprietà del mutuatario;
che con atto notarile CP_2
datato 29.12.1993 la ha acquistato i beni ipotecati a garanzia dei mutui, con accollo Controparte_1
del debito;
che la istante ha azionato la procedura esecutiva nei confronti della Controparte_1
correttamente, ma il GE ha erratamente sospeso l'esecuzione in quanto le sentenze che sorreggono tale decisione emesse dal Tribunale di Terni sono inidonee al giudicato e inidonee a paralizzare la procedura esecutiva;
che ricorrono i presupposti per sospendere il presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato delle suddette sentenze, anche in ragione del proposto gravame;
che allo stato manca un titolo definitivo che ordini la cancellazione delle ipoteche, con la conseguenza che sussiste il diritto della istante di procedere in via esecutiva;
che la tesi della usucapione sostenuta dalla CP_1
nella opposizione dinanzi al GE è infondata.
[...]
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della opposizione assumendo: di Controparte_1
aver presentato, in data 18.04.2023 un ricorso in opposizione ex art 617 C.P.C. con contestuale istanza di divisione avverso l'ordinanza del G.E. emessa il 30.03.2023 nella procedura esecutiva incardinata dalla odierna attrice e rubricata al n. 42/18; con provvedimento del 19.07.2023, sopra citato, il G.E.
sospendeva la procedura esecutiva nei confronti della ai sensi dell'art. 623 Parte_1
c.p.c. concedendo il termine di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito;
la Parte_1
ha instaurato il presente giudizio contestando i motivi dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
[...]
proposta dall' parzialmente accolti dal G.E.; la procedura esecutiva in questione Controparte_1
era stata incardinata nell'anno 2018 da a mezzo della sua procuratrice Parte_1
sulla base della ritenuta circostanza che l' con il citato atto di Parte_4 Controparte_1
compravendita del 29.12.1993, si fosse accollata i debiti rivenienti dagli atti di mutuo stipulati tra
Cassa di Risparmio di Terni e Narni e e da questo errato presupposto, ha proceduto al CP_2
relativo pignoramento;
l'ordinanza del Tribunale di Terni, emessa in data 14/10/2020 su ricorso ex art. 702 bis cpc della statuisce che le ipoteche poste sul compendio immobiliare Controparte_1
denominato “ sono estinte per intervenuta prescrizione ventennale ex art. 2880 c.c. e il Controparte_1
termine di prescrizione è maturato in data 19/1/2014, ossia ben quattro anni prima dell'iscrizione
2 dell'illegittimo pignoramento da parte dell'allora n.q. di procuratrice di Parte_4 [...]
pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva immobiliare n. 42/2018; il Parte_1
creditore procedente proseguiva nel dare impulso alla procedura esecutiva e la Controparte_1
presentava opposizione agli atti esecutivi ex art 617 C.P.C., depositata il 18.04.2023, chiedendo - in via principale dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del pignoramento ab origine e conseguentemente disporre l'estinzione della procedura ed in subordine la concessione della sospensione;
il GE si riservava in quella sede di disporre la vendita ritenendo che l'invalidità del titolo della
[...]
su cui si fondava l'esecuzione fosse sopravvenuta;
in data 24.05.2023 il Giudice Parte_1
dell'opposizione in sede di merito con la sopra più volte menzionata sentenza n. 333/2023, accoglieva tutte le tesi avanzate dall'odierna convenuta e tale provvedimento veniva trasmesso al G.E., il quale senza indugio provvedeva in data 19.07.2023 a sospendere la procedura n. 42/18 nei soli confronti della ritenendo che la posizione degli intervenuti titolati poteva tenere in Parte_1
vita l'illegittima procedura incardinata da avverso il suddetto Parte_1
provvedimento del GE veniva proposto reclamo al Collegio che, con ordinanza n. 42–7/2018 del
18.09.2023, in accoglimento totale del reclamo ed in riforma dell'impugnata ordinanza, sospendeva la procedura esecutiva iscritta al n. 42/18 R.G.E. e condannava Parte_1 [...]
e in solido tra loro alla rifusione in favore della reclamante delle Controparte_3 Controparte_4
spese processuali, assumendo che dalla natura dichiarativa delle pronunce di merito citate deriva il difetto “originario”, anteriore all'inizio dell'esecuzione immobiliare incardinata dall'odierna attrice, a procedere all'espropriazione del bene nei confronti della opponente quale terzo acquirente a prescindere dal passaggio in giudicato.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter e il giudice, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc promossa dalla opponente, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ex art. 189 cpc, di cui le parti si avvalevano e tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
comma 2 cpc.
II)L'opposizione è infondata per le ragioni che di seguito si esporranno e che richiedono una ricostruzione della vicenda anche attraverso le sentenze e le ordinanze che hanno preceduto l'odierno giudizio, nei limiti in cui le stesse sono rilevanti ai fini che ci occupano.
3 Non è contestato ed è provato documentalmente che parte attrice, cessionaria dell'originario credito,
abbia agito in via esecutiva in forza di alcuni contratti di mutuo risalenti nel tempo, stipulati da
[...]
e dall'allora Cassa di Risparmio di Terni e Narni spa, assistiti da ipoteca sui beni di proprietà CP_2
del signor il quale, con atto notarile datato 29.12.1993, li ha venduti alla con CP_2 Controparte_1
contestuale patto di accollo (all.
9-17 alla citazione).
Con ordinanza ex art. 702 bis emessa dal Tribunale di Terni in data 14.10.2020 il Tribunale di Terni,
adito dalla con azione di accertamento negativo, ha dichiarato “l'estinzione delle Controparte_1
ipoteche specificate nel ricorso introduttivo del giudizio (pagg 2 e 3) gravanti sul complesso
immobiliare denominato “ censito al NCEU del Comune di Narni al foglio 73, part Controparte_1
66, sub 13 e foglio 73, part 66 sub 2 e part 70 ( unita alla precedente n. 66 sub 2) con gli attuali dati
catastali: foglio 73, part 66 sub 21 e foglio 73 part 66 sub 20 e part 70 , per intervenuta prescrizione
ventennale di cui all'art 2880 c.c.” (all.22 alla citazione).
La suddetta pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 438/22
datata 25 luglio 2022 (all. 23 alla citazione), avverso la quale veniva proposto ricorso in Cassazione
(all. 7 sub doc. n. 24 di parte opponente).
Il creditore procedente, nelle more, notificava atto di precetto nei confronti della odierna opposta, che veniva sospeso dal giudice della opposizione (con provvedimento riformato in sede di reclamo), il quale accogliendo le opposizioni ex art. 615, comma 1 c.p.c. e l'opposizione ex art. 615, comma 2
c.p.c. promosse dalla contro il creditore procedente, nell'ambito di due giudizi Controparte_1
riuniti, dichiarava “che non ha il diritto di procedere ad esecuzione ex Parte_1
art. 602 e ss. c.p.c. nei confronti della sui beni immobili indicati alla pagina n. 3) Controparte_1
degli atti introduttivi delle rispettive opposizioni”, ponendo a fondamento della decisione l'ordinanza del Tribunale di Terni e la sentenza della Corte di Appello di Perugia che l'aveva confermata.
Nell'ambito della procedura esecutiva RGE 42/2018, promossa dal creditore procedente contro la quest'ultima presentava opposizione agli atti esecutivi nella quale Controparte_1
valorizzava, tra gli altri motivi, l'assenza di valide ipoteche sui beni oggetto di pignoramento, delle quali è stata disposta la cancellazione in via giudiziale (all.4 alla citazione).
4 IL GE sospendeva “la posizione del creditore ai sensi dell'art. 623 Parte_1
c.p.c.” assumendo in motivazione “Ritenuto, in primo luogo, come in sede di esecuzione forzata
debba essere eseguito il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 24.05.2023 n.
333/2023;
Considerato che
la sentenza con cui si decide un'opposizione esecutiva è una sentenza di
accertamento negativo e che la stessa necessiterà di passaggio in cosa giudicata per produrre
definitivamente i suoi effetti, con la conseguenza che la posizione di Parte_1
deve essere allo stato sospesa sia per quel che concerne gli atti d'impulso del processo esecutivo, sia
per quanto riguarda l'eventuale fase distributiva;
(all. 5 alla citazione).
Avverso tale provvedimento la proponeva reclamo al Collegio con riferimento alla Controparte_1
parte in cui il primo giudice non aveva sospeso la procedura anche nei confronti degli altri creditori intervenuti e il Collegio, in accoglimento della doglianza, sospendeva tutta la procedura iscritta al
RGE n. 42/2018, essendo irrilevante il passaggio in giudicato delle suddette sentenze al fine di paralizzare la procedura esecutiva nella sua interezza.
Nel rispetto del termine concesso dal GE per l'introduzione del giudizio di merito il creditore procedente notificava l'atto di citazione in opposizione che ha dato vita all'odierno giudizio.
L'elemento centrale della opposizione verte sulla erroneità della ordinanza con cui il GE ha disposto la sospensione della esecuzione, richiamando la Sentenza emessa dal Tribunale di Terni n. 333/2023 con cui è stata accolta l'opposizione esecutiva promossa dalla nella parte in cui ha Controparte_1
affermato che occorre dare attuazione al dispositivo della sentenza che ha accertato la prescrizione del diritto di sequela ipotecaria del creditore procedente posto alla base del precetto e del pignoramento.
Il creditore procedente, infatti, ritiene di avere diritto ad agire in via esecutiva, perché la sentenza che ha dichiarato la prescrizione ex art. 2880 cc e quella di accoglimento della opposizione esecutiva non sono immediatamente esecutive ex art. 282 cpc e dunque non impediscono al creditore di proseguire l'azione esecutiva intrapresa.
Il motivo di opposizione non coglie nel segno laddove contesta la statuizione del giudice della esecuzione nella parte in cui ha ravvisato la necessità di dare attuazione in sede di esecuzione forzata al “dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 24.05.2023 n. 333/2023”.
5 Il GE, infatti, non ha correttamente affermato che la sentenza con cui si decide un'opposizione esecutiva è di accertamento negativo e la stessa necessiterà del passaggio in giudicato “per produrre definitivamente i suoi effetti”, ma ha anche affermato che la posizione di Parte_1
“deve essere allo stato sospesa sia per quel che concerne gli atti d'impulso del processo
[...]
esecutivo, sia per quanto riguarda l'eventuale fase distributiva”.
La statuizione è corretta perché la sentenza n.333/2023 pronunciata nell'ambito di una opposizione ex art. 615 cpc ha chiarito che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Terni in data 14.10.2010 ha una
“rilevanza pregiudiziale” trattandosi del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. dalla nei confronti del creditore procedente con cui è stata accertata e dichiarata Controparte_1
l'estinzione delle ipoteche iscritte sui beni immobili oggetto del pignoramento che ha dato l'avvio alla procedura esecutiva RGE n. 42/2018, disponendone la cancellazione dai registri immobiliari.
In forza di tale sentenza, pur confermata solo in appello e non definitiva, il giudice ha accolto l'opposizione ex art. 615 cpc dichiarando che la non ha il diritto di Parte_1
procedere ad esecuzione nei confronti della sui beni immobili indicati nell'atto di Controparte_1
pignoramento, perché il diritto di sequela è prescritto.
Il nucleo centrale della pronuncia si fonda sulla osservazione, condivisa da questo giudice, secondo cui deve essere valorizzata l'autorità delle sentenze di primo e secondo grado che hanno accertato la prescrizione del diritto di sequela e dunque che è venuto meno il diritto del creditore ipotecario di procedere ai sensi dell'art. 2808 c.c. ad esecuzione forzata in danno del terzo acquirente CP_1
[...]
Il Tribunale nella richiamata sentenza ha anche valorizzato la circostanza, non contestata in quel giudizio e neppure nell'odierno, che l'atto di compravendita dei beni è stato trascritto in data 20
gennaio 1994 ed il termine di prescrizione è maturato in data 19 gennaio 2014 senza che il creditore abbia rinnovato l'iscrizione delle ipoteche nei confronti del terzo acquirente.
Il Tribunale quindi, sulla base di un presupposto condiviso, accertato in altra sentenza, ha ritenuto che il creditore procedente non abbia “il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei conforti della terza
acquirente in assenza di una valida ed efficace ipoteca sugli immobili oggetto di pignoramento”.
6 Il GE ha fatto buon uso di questa statuizione, sospendendo la procedura esecutiva anche se la sentenza suddetta non era passata in giudicato, argomento ripreso dal Collegio che ha esteso gli effetti della sospensione agli altri creditori intervenuti, valorizzando la natura dichiarativa delle sentenze che in sede di autonomo giudizio di accertamento negativo, prima, e in sede di opposizione all'esecuzione,
poi, hanno accertato l'estinzione per prescrizione del diritto di sequela, che conferiva al creditore ipotecario il diritto ad agire nei confronti della ex artt. 602 ss. c.p.c.. Controparte_1
Il Collegio nel sospendere l'esecuzione anche rispetto ai creditori intervenuti, ha sostanzialmente ritenuto che la delibazione in ordine al diritto dei creditori di procedere in via esecutiva prescinda dal passaggio in giudicato delle suddette adottate nei precedenti giudizi di cognizione.
Questa giudice, in linea con le suddette pronunce, ritiene che la sentenza dichiarativa della prescrizione del diritto di sequela e quella che, sulla base di tale presupposto, ha accolto l'opposizione della accertando l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione- hanno Controparte_1
efficacia esecutiva immediata.
Tale valutazione trova fondamento nella costante giurisprudenza di legittimità, che non circoscrive l'efficacia immediata delle sentenze di primo grado alle sole pronunce di condanna, ma la estende anche alla sentenze dichiarative emesse nelle opposizioni esecutive, sia quelle di accoglimento che di rigetto della opposizione, valorizzando a tal fine la L. 353/1990 che, nel novellare l'art. 282 cpc, ha introdotto il principio della “automatica esecutività della sentenza di primo grado”.
La Suprema Corte, posto il suddetto principio di carattere generale, assume che nella giurisprudenza pregressa (ossia Cass.15812/2007 e S.U. 4059/2010) “non si coglie in alcun modo la negazione della
tendenziale immediata efficacia delle sentenze di primo grado, quale implicazione della previsione
della immediata efficacia della sentenza di primo grado, siccome affermata in linea generale da Cass.
n. 18512 del 2007. E, quindi, non vi si coglie la negazione della immediata efficacia per quello che qui
interessa, delle sentenze di mero accertamento, tra le quali va compresa la sentenza di rigetto della
opposizione alla esecuzione ( come del resto, in genere ogni sentenza di rigetto della domanda e la
stessa sentenza di accoglimento della opposizione quale sentenza di accertamento) (Cass. 2447/2011
in motivazione;
si vedano anche sulla efficacia esecutiva delle sentenze dichiarative Cass. 23325/2010
in tema di accertamento dell'obbligo del terzo;
Cass. SU 12103/2012).
7 Il Tribunale ritiene che l'immediata efficacia delle sentenze dichiarative trovi ulteriore sostrato nelle argomentazioni spese dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10027/2012, resa a Sezioni Unite, dove è
stata effettuata una interessante premessa sulla interpretazione dell'art. 282 cpc che è utile ai fini che ci occupano laddove assume che “Col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di
primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra
loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile
da misure anticipatorie o cautelari - e !a situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla
decisione del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra
loro. L'ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario
risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di
partenza, proclama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme
a diritto dal giudice, terzo ed imparziale (art. 111, comma 2, Cost.). Il diritto pronunciato dal giudice
di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di
lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà
materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa
pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata.”.
Infine rileva una successiva pronuncia che, con specifico riferimento ad una sentenza dichiarativa ha assunto che detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtù
della sua intrinseca imperatività, esplica un'efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è
stata pronunciata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012 in motivazione e successive conformi).
Il Tribunale intende dunque dare continuità all'indirizzo delineato dalla Suprema Corte, che ha posto la regola della immediata efficacia delle sentenze di primo grado anche se dichiarative al fine di imporre alle parti di adeguare il proprio comportamento al dettato del Giudice, pur non incontrovertibile, salvo che la legge non subordini espressamente al passaggio in giudicato la produzione di un determinato effetto, con la conseguenza che appare superato il precedente indirizzo ermeneutico che escludeva o comunque limitava la immediata esecutività delle pronunce dichiarative.
8 Il Tribunale ritiene che con la pubblicazione di una sentenza dichiarativa, pur non definitiva, è stata dettata una regola a cui le parti non possono sottrarsi, perché detta pronuncia comunque è idonea a regolare la situazione sostanziale e detta una regola di composizione della controversia che ha una effetto imperatività che può essere attuato anticipando gli effetti del giudicato, a fortiori quando la negazione di questa anticipazione si tradurrebbe in una sostanziale e talora irreversibile frustrazione degli effetti del giudicato, come nel caso concreto qualora la procedura venisse portata a compimento con la vendita del compendio immobiliare e la distribuzione del ricavato, operazioni sospese dal GE.
Nel caso di specie vi sono state due pronunce in sede di cognizione ordinaria che hanno accertato la prescrizione del diritto di sequela del creditore procedente posto a fondamento del processo esecutivo
(a cui si correlano le due pronunce emesse in sede esecutiva che hanno sospeso in via cautelare la procedura per carenza del fumus bonis iuris in ordine al diritto del creditore ipotecario di espropriare i beni ipotecati presso il terzo acquirente) e una di esse è stata emessa in accoglimento di una opposizione esecutiva.
Tali pronunce hanno disegnato un assetto degli interessi nuovo rispetto all'avvio della esecuzione, in quanto hanno negato validità alla iscrizione ipotecaria ed hanno accertato l'inesistenza del diritto di sequela, fatto che travolge il diritto del creditore procedente (e di conseguenza degli intervenuti) di agire in via esecutiva sui beni ipotecati.
Tale assetto degli interessi necessariamente deve essere preservato in favore del soggetto che ha visto riconosciuto il suo diritto di paralizzare la procedura esecutiva in ragione della carenza del titolo in capo al creditore procedente.
Diversamente opinando, infatti, il terzo esecutato, nonostante plurime pronunce a sé favorevoli in sede di cognizione ordinaria e cautelare, tutte congruenti, subirebbe comunque l'espropriazione dei beni ipotecati che, ove portata a compimento, frustrerebbe definitivamente il diritto di proprietà della società convenuta, nonostante l'assenza di una valida iscrizione ipotecaria, assenza accertata giudizialmente.
Il Tribunale, alla luce delle argomentazioni che precedono, ritiene che in ragione della immediata esecutività delle suddette sentenze, la domanda proposta dalla attrice debba essere rigettata e che debba essere accolta l'opposizione promossa dalla nella procedura esecutiva Controparte_1
9 immobiliare n. 42/18, non avendo la , allo stato, il diritto di procedere Parte_1
ad esecuzione forzata posto che il diritto di sequela dalla stessa invocato risulta prescritto.
Il rigetto della domanda di parte attrice per i motivi evidenziati assorbe le altre questioni sollevate nell'atto introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nei rapporti tra parte attrice e la convenuta costituita e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore indeterminato, alla natura e alla modesta complessità della controversia, elementi che, complessivamente valutati,
consentono di limitare la liquidazione agli importi minimi della tabella di riferimento.
Considerata la mancata costituzione in giudizio degli altri convenuti, sussistono fondate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra costoro e parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda di parte attrice;
-accoglie l'opposizione promossa dalla nella procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1
42/18 RGE e per l'effetto dichiara che la non ha il diritto di procedere Parte_1
alla esecuzione nei confronti della Controparte_1
-condanna la alla rifusione in favore della delle Parte_1 Parte_5
spese processuali, che liquida in € 195,00 per esborsi e ed euro 4.000,00 per spese processuali, oltre al rimborso per spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
-compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e i convenuti contumaci.
Terni, 10/4/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1858 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa la mandataria (già , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 Parte_3
SANTONI MARIA LUIGIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. TENNERONI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
E
( ) domiciliato in via del Piattello, Narni CP_2 C.F._1
-convenuto contumace
, in Controparte_3
Strada delle Fratte n. 2/1 Perugia
-convenuto contumace in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Narni, Piazza dei Priori, n. 1
-convenuto contumace
Oggetto: opposizione ex art. 618 cpc
Conclusioni delle parti: le parti nelle memorie autorizzate ex art. 189 cpc hanno richiamato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio i convenuti in epigrafe proponendo opposizione alla esecuzione ex art. 618 cpc, assumendo:
di essere titolare del diritto di procedere in via esecutiva in forza della cessione del credito posto a fondamento della procedura pendente dinanzi al Tribunale di Terni (RGE 42/2018), incardinata nei
1 confronti della che il precetto è basato su alcuni contratti di mutuo stipulati tra il Controparte_1
1983 e il 1986 tra la Cassa di Risparmio di Narni spa (cessionaria dei crediti) e il signor
[...]
, tutti assistiti da garanzia ipotecaria sui beni di proprietà del mutuatario;
che con atto notarile CP_2
datato 29.12.1993 la ha acquistato i beni ipotecati a garanzia dei mutui, con accollo Controparte_1
del debito;
che la istante ha azionato la procedura esecutiva nei confronti della Controparte_1
correttamente, ma il GE ha erratamente sospeso l'esecuzione in quanto le sentenze che sorreggono tale decisione emesse dal Tribunale di Terni sono inidonee al giudicato e inidonee a paralizzare la procedura esecutiva;
che ricorrono i presupposti per sospendere il presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato delle suddette sentenze, anche in ragione del proposto gravame;
che allo stato manca un titolo definitivo che ordini la cancellazione delle ipoteche, con la conseguenza che sussiste il diritto della istante di procedere in via esecutiva;
che la tesi della usucapione sostenuta dalla CP_1
nella opposizione dinanzi al GE è infondata.
[...]
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della opposizione assumendo: di Controparte_1
aver presentato, in data 18.04.2023 un ricorso in opposizione ex art 617 C.P.C. con contestuale istanza di divisione avverso l'ordinanza del G.E. emessa il 30.03.2023 nella procedura esecutiva incardinata dalla odierna attrice e rubricata al n. 42/18; con provvedimento del 19.07.2023, sopra citato, il G.E.
sospendeva la procedura esecutiva nei confronti della ai sensi dell'art. 623 Parte_1
c.p.c. concedendo il termine di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito;
la Parte_1
ha instaurato il presente giudizio contestando i motivi dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
[...]
proposta dall' parzialmente accolti dal G.E.; la procedura esecutiva in questione Controparte_1
era stata incardinata nell'anno 2018 da a mezzo della sua procuratrice Parte_1
sulla base della ritenuta circostanza che l' con il citato atto di Parte_4 Controparte_1
compravendita del 29.12.1993, si fosse accollata i debiti rivenienti dagli atti di mutuo stipulati tra
Cassa di Risparmio di Terni e Narni e e da questo errato presupposto, ha proceduto al CP_2
relativo pignoramento;
l'ordinanza del Tribunale di Terni, emessa in data 14/10/2020 su ricorso ex art. 702 bis cpc della statuisce che le ipoteche poste sul compendio immobiliare Controparte_1
denominato “ sono estinte per intervenuta prescrizione ventennale ex art. 2880 c.c. e il Controparte_1
termine di prescrizione è maturato in data 19/1/2014, ossia ben quattro anni prima dell'iscrizione
2 dell'illegittimo pignoramento da parte dell'allora n.q. di procuratrice di Parte_4 [...]
pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva immobiliare n. 42/2018; il Parte_1
creditore procedente proseguiva nel dare impulso alla procedura esecutiva e la Controparte_1
presentava opposizione agli atti esecutivi ex art 617 C.P.C., depositata il 18.04.2023, chiedendo - in via principale dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del pignoramento ab origine e conseguentemente disporre l'estinzione della procedura ed in subordine la concessione della sospensione;
il GE si riservava in quella sede di disporre la vendita ritenendo che l'invalidità del titolo della
[...]
su cui si fondava l'esecuzione fosse sopravvenuta;
in data 24.05.2023 il Giudice Parte_1
dell'opposizione in sede di merito con la sopra più volte menzionata sentenza n. 333/2023, accoglieva tutte le tesi avanzate dall'odierna convenuta e tale provvedimento veniva trasmesso al G.E., il quale senza indugio provvedeva in data 19.07.2023 a sospendere la procedura n. 42/18 nei soli confronti della ritenendo che la posizione degli intervenuti titolati poteva tenere in Parte_1
vita l'illegittima procedura incardinata da avverso il suddetto Parte_1
provvedimento del GE veniva proposto reclamo al Collegio che, con ordinanza n. 42–7/2018 del
18.09.2023, in accoglimento totale del reclamo ed in riforma dell'impugnata ordinanza, sospendeva la procedura esecutiva iscritta al n. 42/18 R.G.E. e condannava Parte_1 [...]
e in solido tra loro alla rifusione in favore della reclamante delle Controparte_3 Controparte_4
spese processuali, assumendo che dalla natura dichiarativa delle pronunce di merito citate deriva il difetto “originario”, anteriore all'inizio dell'esecuzione immobiliare incardinata dall'odierna attrice, a procedere all'espropriazione del bene nei confronti della opponente quale terzo acquirente a prescindere dal passaggio in giudicato.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter e il giudice, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc promossa dalla opponente, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ex art. 189 cpc, di cui le parti si avvalevano e tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
comma 2 cpc.
II)L'opposizione è infondata per le ragioni che di seguito si esporranno e che richiedono una ricostruzione della vicenda anche attraverso le sentenze e le ordinanze che hanno preceduto l'odierno giudizio, nei limiti in cui le stesse sono rilevanti ai fini che ci occupano.
3 Non è contestato ed è provato documentalmente che parte attrice, cessionaria dell'originario credito,
abbia agito in via esecutiva in forza di alcuni contratti di mutuo risalenti nel tempo, stipulati da
[...]
e dall'allora Cassa di Risparmio di Terni e Narni spa, assistiti da ipoteca sui beni di proprietà CP_2
del signor il quale, con atto notarile datato 29.12.1993, li ha venduti alla con CP_2 Controparte_1
contestuale patto di accollo (all.
9-17 alla citazione).
Con ordinanza ex art. 702 bis emessa dal Tribunale di Terni in data 14.10.2020 il Tribunale di Terni,
adito dalla con azione di accertamento negativo, ha dichiarato “l'estinzione delle Controparte_1
ipoteche specificate nel ricorso introduttivo del giudizio (pagg 2 e 3) gravanti sul complesso
immobiliare denominato “ censito al NCEU del Comune di Narni al foglio 73, part Controparte_1
66, sub 13 e foglio 73, part 66 sub 2 e part 70 ( unita alla precedente n. 66 sub 2) con gli attuali dati
catastali: foglio 73, part 66 sub 21 e foglio 73 part 66 sub 20 e part 70 , per intervenuta prescrizione
ventennale di cui all'art 2880 c.c.” (all.22 alla citazione).
La suddetta pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 438/22
datata 25 luglio 2022 (all. 23 alla citazione), avverso la quale veniva proposto ricorso in Cassazione
(all. 7 sub doc. n. 24 di parte opponente).
Il creditore procedente, nelle more, notificava atto di precetto nei confronti della odierna opposta, che veniva sospeso dal giudice della opposizione (con provvedimento riformato in sede di reclamo), il quale accogliendo le opposizioni ex art. 615, comma 1 c.p.c. e l'opposizione ex art. 615, comma 2
c.p.c. promosse dalla contro il creditore procedente, nell'ambito di due giudizi Controparte_1
riuniti, dichiarava “che non ha il diritto di procedere ad esecuzione ex Parte_1
art. 602 e ss. c.p.c. nei confronti della sui beni immobili indicati alla pagina n. 3) Controparte_1
degli atti introduttivi delle rispettive opposizioni”, ponendo a fondamento della decisione l'ordinanza del Tribunale di Terni e la sentenza della Corte di Appello di Perugia che l'aveva confermata.
Nell'ambito della procedura esecutiva RGE 42/2018, promossa dal creditore procedente contro la quest'ultima presentava opposizione agli atti esecutivi nella quale Controparte_1
valorizzava, tra gli altri motivi, l'assenza di valide ipoteche sui beni oggetto di pignoramento, delle quali è stata disposta la cancellazione in via giudiziale (all.4 alla citazione).
4 IL GE sospendeva “la posizione del creditore ai sensi dell'art. 623 Parte_1
c.p.c.” assumendo in motivazione “Ritenuto, in primo luogo, come in sede di esecuzione forzata
debba essere eseguito il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 24.05.2023 n.
333/2023;
Considerato che
la sentenza con cui si decide un'opposizione esecutiva è una sentenza di
accertamento negativo e che la stessa necessiterà di passaggio in cosa giudicata per produrre
definitivamente i suoi effetti, con la conseguenza che la posizione di Parte_1
deve essere allo stato sospesa sia per quel che concerne gli atti d'impulso del processo esecutivo, sia
per quanto riguarda l'eventuale fase distributiva;
(all. 5 alla citazione).
Avverso tale provvedimento la proponeva reclamo al Collegio con riferimento alla Controparte_1
parte in cui il primo giudice non aveva sospeso la procedura anche nei confronti degli altri creditori intervenuti e il Collegio, in accoglimento della doglianza, sospendeva tutta la procedura iscritta al
RGE n. 42/2018, essendo irrilevante il passaggio in giudicato delle suddette sentenze al fine di paralizzare la procedura esecutiva nella sua interezza.
Nel rispetto del termine concesso dal GE per l'introduzione del giudizio di merito il creditore procedente notificava l'atto di citazione in opposizione che ha dato vita all'odierno giudizio.
L'elemento centrale della opposizione verte sulla erroneità della ordinanza con cui il GE ha disposto la sospensione della esecuzione, richiamando la Sentenza emessa dal Tribunale di Terni n. 333/2023 con cui è stata accolta l'opposizione esecutiva promossa dalla nella parte in cui ha Controparte_1
affermato che occorre dare attuazione al dispositivo della sentenza che ha accertato la prescrizione del diritto di sequela ipotecaria del creditore procedente posto alla base del precetto e del pignoramento.
Il creditore procedente, infatti, ritiene di avere diritto ad agire in via esecutiva, perché la sentenza che ha dichiarato la prescrizione ex art. 2880 cc e quella di accoglimento della opposizione esecutiva non sono immediatamente esecutive ex art. 282 cpc e dunque non impediscono al creditore di proseguire l'azione esecutiva intrapresa.
Il motivo di opposizione non coglie nel segno laddove contesta la statuizione del giudice della esecuzione nella parte in cui ha ravvisato la necessità di dare attuazione in sede di esecuzione forzata al “dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 24.05.2023 n. 333/2023”.
5 Il GE, infatti, non ha correttamente affermato che la sentenza con cui si decide un'opposizione esecutiva è di accertamento negativo e la stessa necessiterà del passaggio in giudicato “per produrre definitivamente i suoi effetti”, ma ha anche affermato che la posizione di Parte_1
“deve essere allo stato sospesa sia per quel che concerne gli atti d'impulso del processo
[...]
esecutivo, sia per quanto riguarda l'eventuale fase distributiva”.
La statuizione è corretta perché la sentenza n.333/2023 pronunciata nell'ambito di una opposizione ex art. 615 cpc ha chiarito che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Terni in data 14.10.2010 ha una
“rilevanza pregiudiziale” trattandosi del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. dalla nei confronti del creditore procedente con cui è stata accertata e dichiarata Controparte_1
l'estinzione delle ipoteche iscritte sui beni immobili oggetto del pignoramento che ha dato l'avvio alla procedura esecutiva RGE n. 42/2018, disponendone la cancellazione dai registri immobiliari.
In forza di tale sentenza, pur confermata solo in appello e non definitiva, il giudice ha accolto l'opposizione ex art. 615 cpc dichiarando che la non ha il diritto di Parte_1
procedere ad esecuzione nei confronti della sui beni immobili indicati nell'atto di Controparte_1
pignoramento, perché il diritto di sequela è prescritto.
Il nucleo centrale della pronuncia si fonda sulla osservazione, condivisa da questo giudice, secondo cui deve essere valorizzata l'autorità delle sentenze di primo e secondo grado che hanno accertato la prescrizione del diritto di sequela e dunque che è venuto meno il diritto del creditore ipotecario di procedere ai sensi dell'art. 2808 c.c. ad esecuzione forzata in danno del terzo acquirente CP_1
[...]
Il Tribunale nella richiamata sentenza ha anche valorizzato la circostanza, non contestata in quel giudizio e neppure nell'odierno, che l'atto di compravendita dei beni è stato trascritto in data 20
gennaio 1994 ed il termine di prescrizione è maturato in data 19 gennaio 2014 senza che il creditore abbia rinnovato l'iscrizione delle ipoteche nei confronti del terzo acquirente.
Il Tribunale quindi, sulla base di un presupposto condiviso, accertato in altra sentenza, ha ritenuto che il creditore procedente non abbia “il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei conforti della terza
acquirente in assenza di una valida ed efficace ipoteca sugli immobili oggetto di pignoramento”.
6 Il GE ha fatto buon uso di questa statuizione, sospendendo la procedura esecutiva anche se la sentenza suddetta non era passata in giudicato, argomento ripreso dal Collegio che ha esteso gli effetti della sospensione agli altri creditori intervenuti, valorizzando la natura dichiarativa delle sentenze che in sede di autonomo giudizio di accertamento negativo, prima, e in sede di opposizione all'esecuzione,
poi, hanno accertato l'estinzione per prescrizione del diritto di sequela, che conferiva al creditore ipotecario il diritto ad agire nei confronti della ex artt. 602 ss. c.p.c.. Controparte_1
Il Collegio nel sospendere l'esecuzione anche rispetto ai creditori intervenuti, ha sostanzialmente ritenuto che la delibazione in ordine al diritto dei creditori di procedere in via esecutiva prescinda dal passaggio in giudicato delle suddette adottate nei precedenti giudizi di cognizione.
Questa giudice, in linea con le suddette pronunce, ritiene che la sentenza dichiarativa della prescrizione del diritto di sequela e quella che, sulla base di tale presupposto, ha accolto l'opposizione della accertando l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione- hanno Controparte_1
efficacia esecutiva immediata.
Tale valutazione trova fondamento nella costante giurisprudenza di legittimità, che non circoscrive l'efficacia immediata delle sentenze di primo grado alle sole pronunce di condanna, ma la estende anche alla sentenze dichiarative emesse nelle opposizioni esecutive, sia quelle di accoglimento che di rigetto della opposizione, valorizzando a tal fine la L. 353/1990 che, nel novellare l'art. 282 cpc, ha introdotto il principio della “automatica esecutività della sentenza di primo grado”.
La Suprema Corte, posto il suddetto principio di carattere generale, assume che nella giurisprudenza pregressa (ossia Cass.15812/2007 e S.U. 4059/2010) “non si coglie in alcun modo la negazione della
tendenziale immediata efficacia delle sentenze di primo grado, quale implicazione della previsione
della immediata efficacia della sentenza di primo grado, siccome affermata in linea generale da Cass.
n. 18512 del 2007. E, quindi, non vi si coglie la negazione della immediata efficacia per quello che qui
interessa, delle sentenze di mero accertamento, tra le quali va compresa la sentenza di rigetto della
opposizione alla esecuzione ( come del resto, in genere ogni sentenza di rigetto della domanda e la
stessa sentenza di accoglimento della opposizione quale sentenza di accertamento) (Cass. 2447/2011
in motivazione;
si vedano anche sulla efficacia esecutiva delle sentenze dichiarative Cass. 23325/2010
in tema di accertamento dell'obbligo del terzo;
Cass. SU 12103/2012).
7 Il Tribunale ritiene che l'immediata efficacia delle sentenze dichiarative trovi ulteriore sostrato nelle argomentazioni spese dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10027/2012, resa a Sezioni Unite, dove è
stata effettuata una interessante premessa sulla interpretazione dell'art. 282 cpc che è utile ai fini che ci occupano laddove assume che “Col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di
primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra
loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile
da misure anticipatorie o cautelari - e !a situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla
decisione del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra
loro. L'ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario
risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di
partenza, proclama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme
a diritto dal giudice, terzo ed imparziale (art. 111, comma 2, Cost.). Il diritto pronunciato dal giudice
di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di
lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà
materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa
pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata.”.
Infine rileva una successiva pronuncia che, con specifico riferimento ad una sentenza dichiarativa ha assunto che detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtù
della sua intrinseca imperatività, esplica un'efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è
stata pronunciata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012 in motivazione e successive conformi).
Il Tribunale intende dunque dare continuità all'indirizzo delineato dalla Suprema Corte, che ha posto la regola della immediata efficacia delle sentenze di primo grado anche se dichiarative al fine di imporre alle parti di adeguare il proprio comportamento al dettato del Giudice, pur non incontrovertibile, salvo che la legge non subordini espressamente al passaggio in giudicato la produzione di un determinato effetto, con la conseguenza che appare superato il precedente indirizzo ermeneutico che escludeva o comunque limitava la immediata esecutività delle pronunce dichiarative.
8 Il Tribunale ritiene che con la pubblicazione di una sentenza dichiarativa, pur non definitiva, è stata dettata una regola a cui le parti non possono sottrarsi, perché detta pronuncia comunque è idonea a regolare la situazione sostanziale e detta una regola di composizione della controversia che ha una effetto imperatività che può essere attuato anticipando gli effetti del giudicato, a fortiori quando la negazione di questa anticipazione si tradurrebbe in una sostanziale e talora irreversibile frustrazione degli effetti del giudicato, come nel caso concreto qualora la procedura venisse portata a compimento con la vendita del compendio immobiliare e la distribuzione del ricavato, operazioni sospese dal GE.
Nel caso di specie vi sono state due pronunce in sede di cognizione ordinaria che hanno accertato la prescrizione del diritto di sequela del creditore procedente posto a fondamento del processo esecutivo
(a cui si correlano le due pronunce emesse in sede esecutiva che hanno sospeso in via cautelare la procedura per carenza del fumus bonis iuris in ordine al diritto del creditore ipotecario di espropriare i beni ipotecati presso il terzo acquirente) e una di esse è stata emessa in accoglimento di una opposizione esecutiva.
Tali pronunce hanno disegnato un assetto degli interessi nuovo rispetto all'avvio della esecuzione, in quanto hanno negato validità alla iscrizione ipotecaria ed hanno accertato l'inesistenza del diritto di sequela, fatto che travolge il diritto del creditore procedente (e di conseguenza degli intervenuti) di agire in via esecutiva sui beni ipotecati.
Tale assetto degli interessi necessariamente deve essere preservato in favore del soggetto che ha visto riconosciuto il suo diritto di paralizzare la procedura esecutiva in ragione della carenza del titolo in capo al creditore procedente.
Diversamente opinando, infatti, il terzo esecutato, nonostante plurime pronunce a sé favorevoli in sede di cognizione ordinaria e cautelare, tutte congruenti, subirebbe comunque l'espropriazione dei beni ipotecati che, ove portata a compimento, frustrerebbe definitivamente il diritto di proprietà della società convenuta, nonostante l'assenza di una valida iscrizione ipotecaria, assenza accertata giudizialmente.
Il Tribunale, alla luce delle argomentazioni che precedono, ritiene che in ragione della immediata esecutività delle suddette sentenze, la domanda proposta dalla attrice debba essere rigettata e che debba essere accolta l'opposizione promossa dalla nella procedura esecutiva Controparte_1
9 immobiliare n. 42/18, non avendo la , allo stato, il diritto di procedere Parte_1
ad esecuzione forzata posto che il diritto di sequela dalla stessa invocato risulta prescritto.
Il rigetto della domanda di parte attrice per i motivi evidenziati assorbe le altre questioni sollevate nell'atto introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nei rapporti tra parte attrice e la convenuta costituita e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore indeterminato, alla natura e alla modesta complessità della controversia, elementi che, complessivamente valutati,
consentono di limitare la liquidazione agli importi minimi della tabella di riferimento.
Considerata la mancata costituzione in giudizio degli altri convenuti, sussistono fondate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra costoro e parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda di parte attrice;
-accoglie l'opposizione promossa dalla nella procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1
42/18 RGE e per l'effetto dichiara che la non ha il diritto di procedere Parte_1
alla esecuzione nei confronti della Controparte_1
-condanna la alla rifusione in favore della delle Parte_1 Parte_5
spese processuali, che liquida in € 195,00 per esborsi e ed euro 4.000,00 per spese processuali, oltre al rimborso per spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
-compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e i convenuti contumaci.
Terni, 10/4/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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