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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. AT CA Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. LU ON LU Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1310/2019 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, come da C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Tranchina e
ME Armetta;
appellante;
CONTRO , nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
rappresentata e difesa, per procura C.F._2
in atti, dall'Avv. ON Rizzuto;
appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6/11/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado (n. 1621/2016 R.G.), , esposte Parte_1
le proprie ragioni in fatto e in diritto, conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Palermo, CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali quantificati in complessivi € 15.000,00, ovvero nella somma inferiore da liquidarsi secondo valutazione equitativa, a cagione della commissione, da parte della resistente, del reato di calunnia in suo danno.
Si costituiva contestando la fondatezza della CP_1
domanda risarcitoria ex adverso proposta e le causa veniva pag. 2/17 istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi ammessi.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 3932/2019, pubblicata l'8 maggio 2019, il Tribunale di Palermo, Terza Sezione
Civile, rigettava la domanda attorea, disponendo sulla regolamentazione delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza, proponeva Parte_1
appello e resisteva al gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 6
novembre 2025, la causa veniva posta in decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. poiché già
assegnati giusta ordinanza del 28-2-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che l'appellata ha espressamente rinunciato alla sollevata eccezione di tardività del gravame sulla scorta di quanto statuito da Cassazione civile, Sezioni
Unite, n. 28975/2022, secondo cui "Il termine (di trenta giorni)
di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702quater
c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate
pag. 3/17 dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non
dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta
in udienza, secondo la previsione dell'art. 281sexies c.p.c. In
mancanza delle suddette forme, l'ordinanza può essere
impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a
norma dell'art. 327 c.p.c.”, vanno, allora, vagliati i singoli motivi di impugnazione articolati dal sotto la Pt_1
rubrica “1.- Violazione dell'art. 2697 c.c. Violazione dell'art. 116
c.p.c. Violazione dell'art.654 c.p.p. Contraddittorietà.
Travisamento dei fatti. Errata valutazione delle prove.”.
2. Anzitutto, questi si duole della decisione del primo giudice che avrebbe ritenuto che “le prove del giudizio penale
a carico di non siano utilizzabili in sede civile, e Parte_1
che nel presente giudizio non sia stata fornita la prova che la
ringhiera apposta al varco non fosse semplicemente appoggiata
ma stabilmente ancorata, sicché non sarebbe stata fornita la prova
che la denuncia della fosse calunniosa…”. CP_1
A tale riguardo, giova osservare che, a mente dell'art. 654
c.p.c., “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del
responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel
pag. 4/17 processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di
assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si
controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui
riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti
materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti
accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale
e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della
posizione soggettiva controversa”.
L'interpretazione della predetta norma ribadita, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso che
“L'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di
assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula,
sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i
due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il
responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo
penale." (Cass. n. 30838 2018; v. anche Cass. n. 20325 del
2006)” (Cassazione civile sez. III, 29/03/2023, n.8879); tant' è
che la Suprema Corte ha predicato, ai fini del riconoscimento dell'efficacia del giudicato penale nel pag. 5/17 giudizio civile, la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento,
considerato che “In tema di rapporti tra giudizi penale e civile,
e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri
giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento
danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia,
nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile,
di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di
dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza
della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata
del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di
tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività
dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo
giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal
soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata” (Cassazione civile sez. I, 29/01/2024, n.2700).
Nel caso di specie, quindi, il primo giudice ha correttamente valutato che la sentenza assolutoria, in favore del non spiegasse alcuna efficacia di Pt_1
giudicato nel distinto giudizio civile risarcitorio dallo stesso pag. 6/17 intrapreso contro la poiché quest'ultima non si era CP_1
costituita parte civile in quel procedimento penale,
rilevandosi, all'evidenza, che non potrebbe trovare applicazione neppure il principio espresso nell'art. 652
c.p.c.
A tal proposito, la ratio della norma è quella di annettere autorità extra-penale al giudicato solo in applicazione delle espresse prescrizioni di legge, posto il carattere derogatorio della norma rispetto al più generale principio di autonomia e separazione fra i giudizi.
Invero, l'effetto preclusivo dell'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, nell'ambito del processo civile,
avente ad oggetto le restituzioni e/o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, limita la sua portata operativa alle ipotesi in cui si realizzi la condizione negativa che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento, in veste di parte civile: dunque, sotto il profilo soggettivo, è necessaria la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto pag. 7/17 l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (Cassazione civile sez. III 29/3/2023 n. 8879)
Invece, nel caso di specie, come evidenziato dal primo giudice, non è riscontrabile tale perfetta coincidenza soggettiva dal momento che la non si è mai CP_1
costituita parte civile nel procedimento penale.
A fortiori, va considerato che la Suprema Corte, in casi analoghi, ha evidenziato che "la sentenza penale irrevocabile di
assoluzione perché il fatto non sussiste, implica che nessuno degli
elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato
ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio
civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende
farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo
penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di
operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli
effetti preclusivi di cui agli artt. 652,653 e 654 c.p.p., non solo al
dispositivo, ma anche alla motivazione." (Cass. civ., n.
20252/2014).
A ciò si aggiunga che, poiché l'estensione dell'efficacia del pag. 8/17 giudicato assolutorio, in base alla predetta disposizione,
opera nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, in ogni caso, siffatta estensione non potrebbe –
neppure astrattamente – trovare applicazione nella vicenda
de qua poiché la domanda risarcitoria non venne proposta dal danneggiato nel procedimento penale conclusosi con l'assoluzione ma dall'imputato stesso in quel procedimento
(ossia dal ). Pt_1
Né la disposizione in esame potrebbe applicarsi in via analogica oltre i casi espressamente previsti, in quanto “La
disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. costituisce un'eccezione al
principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e
civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e
non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente
previsti” (Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, n.1768).
Alla luce di tali argomentazioni, l'accertamento contenuto nella sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di
Carini, n. 6680/2012, lascia impregiudicato il potere di pag. 9/17 accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale
(Cass. civ. n. 4764/2016), anche considerato, il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità
materiale (Cass. pen. n. 8035/2016).
Ne segue, allora, la correttezza della valutazione compiuta dal Giudice a quo in merito all'autonomia, nel processo civile, dell'accertamento dei fatti costituivi della pretesa azionata in giudizio dal ricorrente.
3. L'appellante contesta la motivazione contenuta nella sentenza gravata nella parte in cui si afferma che “non può
ritenersi che la avesse la convinzione della non CP_1
colpevolezza dell'odierno ricorrente” al momento in cui sporse la querela nei suoi confronti.
A tal proposito, anche aderendo all'orientamento secondo cui la sentenza ex art. 444 c.p.c. può costituire (Cass. n.
30328 del 18/12/2017 Rv. 646556-01 e già Cass. n. 9358 del pag. 10/17 giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile,
atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna,
chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (cfr.
Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, n.17807), il primo giudice ha adeguatamente motivato in merito alle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la prova dell'intento calunniatorio della sia alla luce dell' espresso CP_1
riferimento alle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di prime cure sia in considerazione della circostanza secondo cui – testimone nel Testimone_1
pag. 11/17 processo penale – confermò quanto dichiarato in quella sede, ribadendo di essersi occupato della vicenda a partire dall'anno 2010 e che, pertanto, non conosceva lo stato dei luoghi alla data della presentazione della querela della ossia alla data del 20/06/2009. CP_1
Ne discende, allora, che la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice secondo cui, alla data di proposizione della querela (20 giugno 2009), sarebbe stato precluso,
all'odierna appellata, l'accesso alla terrazza in quanto ostruito da un grigliato metallico apposto dal e che Pt_1
i fatti esposti dal teste nel processo penale non Tes_1
riguardavano la situazione dei luoghi al tempo della presentazione della querela ma si riferivano alla successiva data del 22/01/2010, ossia quando l'impedimento all'accesso sulla terrazza era già stato rimosso, risulta congruamente motivata perché conforme alla coerente valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio di cui il primo giudice ha dato conto in motivazione, con espresso riguardo alle concordanti dichiarazioni testimoniali di , e Testimone_2 Testimone_3
pag. 12/17 , ivi riportate. Testimone_4
4. L'appellante si duole del mancato accoglimento delle proprie richieste istruttorie, ritenute tardive dal Tribunale
di Palermo, perché formulate nella memoria autorizzata del
4-05-2016 anziché in seno al ricorso introduttivo.
Ora, se la doglianza del è condivisibile in punto di Pt_1
rito, atteso che, nel procedimento sommario di cognizione l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., laddove dispone(va) che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro,
l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza (Cassazione civile sez. II,
18/12/2015, n.25547), tuttavia, si impone una precisazione.
Premesso che il giudice d'appello ben può, in dispositivo,
confermare la decisione impugnata e,
in motivazione, enunciare, a sostegno di tale statuizione,
ragioni ed argomentazioni anche diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo pag. 13/17 configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (cfr. Cassazione
civile sez. III, 19/10/2022, n.30728), giova osservare che,
nella vicenda in esame, quand'anche il fatto illecito,
assunto come costitutivo della pretesa azionata in giudizio,
avesse integrato gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale - come correttamente eccepito dalla resistente in primo grado - non avrebbe potuto essere ritenuta in re ipsa, poiché il danno va sempre debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cassazione civile sez. III, 12/04/2011,
n.8421).
Ciò significa che il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è
sempre un danno conseguenza;
sicché esso va provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno,
anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa.
Ovviamente nell'ambito delle prove per l'esistenza del danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass. n. 20143 del 2009; Cass. n.
pag. 14/17 Né potrebbe farsi ricorso alla liquidazione equitativa,
inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio.
Tanto premesso, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la successiva memoria autorizzata del ricorrente difettano di ogni elemento allegatorio in merito sia al nesso di derivazione causale dello specifico pregiudizio lamentato rispetto al fatto imputato alla resistente sia della specificazione della consistenza e dell'entità del danno
“morale” di cui il ha chiesto il risarcimento. Pt_1
Questi, infatti, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., si è limitato ad allegare “che la prova dell'an e del quantum debeatur è
costituita dai documenti allegati”.
Sennonché, la produzione documentale in questione attiene alle vicende penali di cui s'è detto sopra ma non consente di inferire, nemmeno a livello presuntivo, che il Pt_1
per effetto della condotta della abbia subito un CP_1
non meglio precisato danno non patrimoniale meritevole di ristoro per l'importo di € 15.000,00 o per altra somma pag. 15/17 rimessa alla valutazione equitativa del giudice.
Risulta, ancora, evidente che i mezzi istruttori offerti devono essere diretti in funzione della prova dei fatti allegati e nei limiti entro cui si è definito il thema decidendum
e non oltre.
Nel caso in esame, parte ricorrente aveva formulato istanze di ammissione di prove orali dirette a provare circostanze di fatto inerenti alla collocazione della ringhiera metallica sul terrazzo del fabbricato, alle caratteristiche della ringhiera stessa nonché, ancora, alla rimozione del muretto in calcestruzzo presente sul terrazzo, senza, tuttavia, offrire alcun elemento di prova relativamente al nesso di causalità
fra la condotta ascritta alla resistente e il pregiudizio non patrimoniale subito e alla determinazione di tale pregiudizio, apoditticamente quantificato in una somma non inferiore ad € 15.000,00.
Conclusivamente, quindi, l'appello proposto da Pt_1
è infondato e va rigettato.
[...]
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di pag. 16/17 riferimento, dell'applicazione dei valori medi e dell'assenza di incombenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
ex art. 702 ter c.p.c. n. 3932/2019 pubblicata l'8 maggio 2019
dal Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di CP_1
liquidate in complessivi € 3.966,00 oltre spese generali, CPA
e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13-11-2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
LU ON LU AT CA
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2005 Rv. 581838-01) indiscutibile elemento di prova per il
7695 del 2008).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. AT CA Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. LU ON LU Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1310/2019 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, come da C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Tranchina e
ME Armetta;
appellante;
CONTRO , nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
rappresentata e difesa, per procura C.F._2
in atti, dall'Avv. ON Rizzuto;
appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6/11/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado (n. 1621/2016 R.G.), , esposte Parte_1
le proprie ragioni in fatto e in diritto, conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Palermo, CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali quantificati in complessivi € 15.000,00, ovvero nella somma inferiore da liquidarsi secondo valutazione equitativa, a cagione della commissione, da parte della resistente, del reato di calunnia in suo danno.
Si costituiva contestando la fondatezza della CP_1
domanda risarcitoria ex adverso proposta e le causa veniva pag. 2/17 istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi ammessi.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 3932/2019, pubblicata l'8 maggio 2019, il Tribunale di Palermo, Terza Sezione
Civile, rigettava la domanda attorea, disponendo sulla regolamentazione delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza, proponeva Parte_1
appello e resisteva al gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 6
novembre 2025, la causa veniva posta in decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. poiché già
assegnati giusta ordinanza del 28-2-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che l'appellata ha espressamente rinunciato alla sollevata eccezione di tardività del gravame sulla scorta di quanto statuito da Cassazione civile, Sezioni
Unite, n. 28975/2022, secondo cui "Il termine (di trenta giorni)
di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702quater
c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate
pag. 3/17 dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non
dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta
in udienza, secondo la previsione dell'art. 281sexies c.p.c. In
mancanza delle suddette forme, l'ordinanza può essere
impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a
norma dell'art. 327 c.p.c.”, vanno, allora, vagliati i singoli motivi di impugnazione articolati dal sotto la Pt_1
rubrica “1.- Violazione dell'art. 2697 c.c. Violazione dell'art. 116
c.p.c. Violazione dell'art.654 c.p.p. Contraddittorietà.
Travisamento dei fatti. Errata valutazione delle prove.”.
2. Anzitutto, questi si duole della decisione del primo giudice che avrebbe ritenuto che “le prove del giudizio penale
a carico di non siano utilizzabili in sede civile, e Parte_1
che nel presente giudizio non sia stata fornita la prova che la
ringhiera apposta al varco non fosse semplicemente appoggiata
ma stabilmente ancorata, sicché non sarebbe stata fornita la prova
che la denuncia della fosse calunniosa…”. CP_1
A tale riguardo, giova osservare che, a mente dell'art. 654
c.p.c., “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del
responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel
pag. 4/17 processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di
assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si
controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui
riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti
materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti
accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale
e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della
posizione soggettiva controversa”.
L'interpretazione della predetta norma ribadita, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso che
“L'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di
assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula,
sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i
due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il
responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo
penale." (Cass. n. 30838 2018; v. anche Cass. n. 20325 del
2006)” (Cassazione civile sez. III, 29/03/2023, n.8879); tant' è
che la Suprema Corte ha predicato, ai fini del riconoscimento dell'efficacia del giudicato penale nel pag. 5/17 giudizio civile, la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento,
considerato che “In tema di rapporti tra giudizi penale e civile,
e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri
giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento
danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia,
nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile,
di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di
dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza
della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata
del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di
tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività
dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo
giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal
soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata” (Cassazione civile sez. I, 29/01/2024, n.2700).
Nel caso di specie, quindi, il primo giudice ha correttamente valutato che la sentenza assolutoria, in favore del non spiegasse alcuna efficacia di Pt_1
giudicato nel distinto giudizio civile risarcitorio dallo stesso pag. 6/17 intrapreso contro la poiché quest'ultima non si era CP_1
costituita parte civile in quel procedimento penale,
rilevandosi, all'evidenza, che non potrebbe trovare applicazione neppure il principio espresso nell'art. 652
c.p.c.
A tal proposito, la ratio della norma è quella di annettere autorità extra-penale al giudicato solo in applicazione delle espresse prescrizioni di legge, posto il carattere derogatorio della norma rispetto al più generale principio di autonomia e separazione fra i giudizi.
Invero, l'effetto preclusivo dell'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, nell'ambito del processo civile,
avente ad oggetto le restituzioni e/o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, limita la sua portata operativa alle ipotesi in cui si realizzi la condizione negativa che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento, in veste di parte civile: dunque, sotto il profilo soggettivo, è necessaria la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto pag. 7/17 l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (Cassazione civile sez. III 29/3/2023 n. 8879)
Invece, nel caso di specie, come evidenziato dal primo giudice, non è riscontrabile tale perfetta coincidenza soggettiva dal momento che la non si è mai CP_1
costituita parte civile nel procedimento penale.
A fortiori, va considerato che la Suprema Corte, in casi analoghi, ha evidenziato che "la sentenza penale irrevocabile di
assoluzione perché il fatto non sussiste, implica che nessuno degli
elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato
ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio
civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende
farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo
penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di
operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli
effetti preclusivi di cui agli artt. 652,653 e 654 c.p.p., non solo al
dispositivo, ma anche alla motivazione." (Cass. civ., n.
20252/2014).
A ciò si aggiunga che, poiché l'estensione dell'efficacia del pag. 8/17 giudicato assolutorio, in base alla predetta disposizione,
opera nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, in ogni caso, siffatta estensione non potrebbe –
neppure astrattamente – trovare applicazione nella vicenda
de qua poiché la domanda risarcitoria non venne proposta dal danneggiato nel procedimento penale conclusosi con l'assoluzione ma dall'imputato stesso in quel procedimento
(ossia dal ). Pt_1
Né la disposizione in esame potrebbe applicarsi in via analogica oltre i casi espressamente previsti, in quanto “La
disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. costituisce un'eccezione al
principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e
civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e
non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente
previsti” (Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, n.1768).
Alla luce di tali argomentazioni, l'accertamento contenuto nella sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di
Carini, n. 6680/2012, lascia impregiudicato il potere di pag. 9/17 accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale
(Cass. civ. n. 4764/2016), anche considerato, il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità
materiale (Cass. pen. n. 8035/2016).
Ne segue, allora, la correttezza della valutazione compiuta dal Giudice a quo in merito all'autonomia, nel processo civile, dell'accertamento dei fatti costituivi della pretesa azionata in giudizio dal ricorrente.
3. L'appellante contesta la motivazione contenuta nella sentenza gravata nella parte in cui si afferma che “non può
ritenersi che la avesse la convinzione della non CP_1
colpevolezza dell'odierno ricorrente” al momento in cui sporse la querela nei suoi confronti.
A tal proposito, anche aderendo all'orientamento secondo cui la sentenza ex art. 444 c.p.c. può costituire (Cass. n.
30328 del 18/12/2017 Rv. 646556-01 e già Cass. n. 9358 del pag. 10/17 giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile,
atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna,
chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (cfr.
Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, n.17807), il primo giudice ha adeguatamente motivato in merito alle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la prova dell'intento calunniatorio della sia alla luce dell' espresso CP_1
riferimento alle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di prime cure sia in considerazione della circostanza secondo cui – testimone nel Testimone_1
pag. 11/17 processo penale – confermò quanto dichiarato in quella sede, ribadendo di essersi occupato della vicenda a partire dall'anno 2010 e che, pertanto, non conosceva lo stato dei luoghi alla data della presentazione della querela della ossia alla data del 20/06/2009. CP_1
Ne discende, allora, che la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice secondo cui, alla data di proposizione della querela (20 giugno 2009), sarebbe stato precluso,
all'odierna appellata, l'accesso alla terrazza in quanto ostruito da un grigliato metallico apposto dal e che Pt_1
i fatti esposti dal teste nel processo penale non Tes_1
riguardavano la situazione dei luoghi al tempo della presentazione della querela ma si riferivano alla successiva data del 22/01/2010, ossia quando l'impedimento all'accesso sulla terrazza era già stato rimosso, risulta congruamente motivata perché conforme alla coerente valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio di cui il primo giudice ha dato conto in motivazione, con espresso riguardo alle concordanti dichiarazioni testimoniali di , e Testimone_2 Testimone_3
pag. 12/17 , ivi riportate. Testimone_4
4. L'appellante si duole del mancato accoglimento delle proprie richieste istruttorie, ritenute tardive dal Tribunale
di Palermo, perché formulate nella memoria autorizzata del
4-05-2016 anziché in seno al ricorso introduttivo.
Ora, se la doglianza del è condivisibile in punto di Pt_1
rito, atteso che, nel procedimento sommario di cognizione l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., laddove dispone(va) che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro,
l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza (Cassazione civile sez. II,
18/12/2015, n.25547), tuttavia, si impone una precisazione.
Premesso che il giudice d'appello ben può, in dispositivo,
confermare la decisione impugnata e,
in motivazione, enunciare, a sostegno di tale statuizione,
ragioni ed argomentazioni anche diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo pag. 13/17 configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (cfr. Cassazione
civile sez. III, 19/10/2022, n.30728), giova osservare che,
nella vicenda in esame, quand'anche il fatto illecito,
assunto come costitutivo della pretesa azionata in giudizio,
avesse integrato gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale - come correttamente eccepito dalla resistente in primo grado - non avrebbe potuto essere ritenuta in re ipsa, poiché il danno va sempre debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cassazione civile sez. III, 12/04/2011,
n.8421).
Ciò significa che il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è
sempre un danno conseguenza;
sicché esso va provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno,
anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa.
Ovviamente nell'ambito delle prove per l'esistenza del danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass. n. 20143 del 2009; Cass. n.
pag. 14/17 Né potrebbe farsi ricorso alla liquidazione equitativa,
inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio.
Tanto premesso, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la successiva memoria autorizzata del ricorrente difettano di ogni elemento allegatorio in merito sia al nesso di derivazione causale dello specifico pregiudizio lamentato rispetto al fatto imputato alla resistente sia della specificazione della consistenza e dell'entità del danno
“morale” di cui il ha chiesto il risarcimento. Pt_1
Questi, infatti, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., si è limitato ad allegare “che la prova dell'an e del quantum debeatur è
costituita dai documenti allegati”.
Sennonché, la produzione documentale in questione attiene alle vicende penali di cui s'è detto sopra ma non consente di inferire, nemmeno a livello presuntivo, che il Pt_1
per effetto della condotta della abbia subito un CP_1
non meglio precisato danno non patrimoniale meritevole di ristoro per l'importo di € 15.000,00 o per altra somma pag. 15/17 rimessa alla valutazione equitativa del giudice.
Risulta, ancora, evidente che i mezzi istruttori offerti devono essere diretti in funzione della prova dei fatti allegati e nei limiti entro cui si è definito il thema decidendum
e non oltre.
Nel caso in esame, parte ricorrente aveva formulato istanze di ammissione di prove orali dirette a provare circostanze di fatto inerenti alla collocazione della ringhiera metallica sul terrazzo del fabbricato, alle caratteristiche della ringhiera stessa nonché, ancora, alla rimozione del muretto in calcestruzzo presente sul terrazzo, senza, tuttavia, offrire alcun elemento di prova relativamente al nesso di causalità
fra la condotta ascritta alla resistente e il pregiudizio non patrimoniale subito e alla determinazione di tale pregiudizio, apoditticamente quantificato in una somma non inferiore ad € 15.000,00.
Conclusivamente, quindi, l'appello proposto da Pt_1
è infondato e va rigettato.
[...]
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di pag. 16/17 riferimento, dell'applicazione dei valori medi e dell'assenza di incombenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
ex art. 702 ter c.p.c. n. 3932/2019 pubblicata l'8 maggio 2019
dal Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di CP_1
liquidate in complessivi € 3.966,00 oltre spese generali, CPA
e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13-11-2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
LU ON LU AT CA
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2005 Rv. 581838-01) indiscutibile elemento di prova per il
7695 del 2008).