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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1658/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 21.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Di Vico. attore
contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mercogliano. convenuto
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha convenuto in giudizio il Dott. Parte_1 Controparte_2
esponendo: -di avere pattuito e reso prestazioni di collaborazione in
[...] favore del convenuto fino alla fine dell'anno 2018 negli incarichi a questi conferiti in relazione ad interventi boschivi di taglio ed accessori, quale incaricato per la verifica nelle aree boschive destinate al taglio e assegnazione della pianta al taglio con martellatura della stessa nei comuni di Longobucco, Rota Greca, San Giovanni in Fiore, Lungro, Santa Caterina Albanese, e Malvito;
-che le parti Per_1 avevano pattuito un corrispettivo giornaliero anche in ragione della distanza del bosco dalla città di residenza dell'attore e dell'impegno dell'opera; -di essere quindi creditore del Dott. , in ragione dell'opera prestata, della somma residua di € CP_1
20.790,00 oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c.; -di avere tutt'ora in custodia il
“martello forestale” del convenuto, dallo stesso consegnatogli per le incombenze di cui al rapporto negoziale;
-che, pur formalmente invitato ad indicare le modalità per la riconsegna di tale utensile, il Dott. ha omesso ogni collaborazione. CP_1
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'On. Tribunale accertare e dichiarare l'obbligazione di pagamento in capo al convenuto della somma di €. 20.790,00 in favore dell'attore per le causali sopra descritte, e per l'effettore condannare il dott. al pagamento in favore dell'attore della CP_1 somma di €. 20.790,00 oltre interessi di cui all'art. 1284 codice civile dall'1.1.2019 sino al soddisfo. In via di subordine, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. del convenuto dott. per l'importo di €. 20.790,00 in danno dell'attore e per l'effetto CP_1 condannare il dott. al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 20.790,00 oltre CP_1 interessi di cui all'art. 1284 codice civile dall'1.1.2019 sino al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, distratte ex art. 93 cpc.”.
2. Si è costituito in giudizio il Dott. il quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare ha dedotto: -che l'attore, agente forestale in pensione a lui legato da parentela, aveva avuto modo di accompagnarlo nell'esecuzione di alcuni lavori dallo stesso espletati durante la sua attività di agronomo;
-che tale presenza del sig. si giustificava in ragione della sua espressa disponibilità, dopo il Pt_1 pensionamento, a frequentare i luoghi di lavoro boschivo e mai aveva costituito una forma di collaborazione nell'espletamento degli incarichi assunti e personalmente da lui seguiti.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Nel caso di specie la parte attrice non ha fornito la prova del titolo negoziale sotteso alla pretesa azionata, la cui esistenza è stata fermamente contestata dal convenuto. Alcuna valenza può essere attribuita alla comunicazione via PEC del 30.9.2020 contente la diffida indirizzata al convenuto volta a stabilire le modalità per la riconsegna del “martello forestale” che quest'ultimo avrebbe consegnato al sig.
Pt_1
Invero non vi è nemmeno prova che tale comunicazione sia stata effettivamente trasmessa e pervenuta all'attenzione del convenuto posto che non sono state prodotte le relative ricevute di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna.
Pagina 2
Ad ogni modo non è stata fornita alcuna evidenza idonea a dimostrare che tale utensile, a dire dell'attore già di proprietà del Dott. , sia ora nella disponibilità CP_1 del sig. Pt_1
Nessuna prova ulteriore è stata fornita dall'attore a sostegno delle proprie ragioni. Nel corso del giudizio, con la memoria del 6.10.2023, il sig. ha Parte_1 deferito giuramento decisorio alla controparte sulle seguenti circostanze:
A) Vero è che il sig. ha pattuito con lei e di poi reso in suo favore prestazioni di Pt_1 collaborazione dall'anno 2010 fino alla fine dell'anno 2018 in relazione all'espletamento degli incarichi a lei conferiti in relazione ad interventi boschivi di taglio ed opere accessorie?
B) Vero è che il sig. è stato da lei incaricato per la verifica nelle aree boschive destinate al Pt_1 taglio e assegnazione della pianta al taglio con martellatura della stessa?
C) Vero è che lei ha consegnato al sig. il proprio martello forestale affinchè lo Parte_1 stesso procedesse, nell'esecuzione degli incarichi affidati, a segnare gli alberi da sottoporre al taglio?
D) Vero è che le parti hanno pattuito un corrispettivo giornaliero anche in ragione della distanza del bosco dalla città di residenza dell'attore ed impegno dell'opera?
E) Vero è che il sig. ha prestato la sua opera per i seguenti interventi di verifica e Pt_1 identificazione ed assegnazione delle piante al taglio con i puntuali corrispettivi descritti:
1) Comune di Longobucco – bosco “Serra della Castagna”, mese aprile/maggio 2015, 9 giornate x €. 60,00 pari ad €. 540,00;
2) Comune di Rota Greca, bosco proprietà sig.ra mese marzo 2013, 26 giornate x €. Pt_2
60,00 pari ad 1.820,00; 3) Comune di Longobucco – località Cerviolo, mese aprile 2015, 7 giornate x €. 70,00 pari ad
€.490,00;
4) Comune di Longobucco – località Finaita, mese aprile 2013, 10 giornate x €. 60,00 pari ad
€.600,00; 5) Comune di San Giovanni in Fiore, – fondo proprietà mesi da settembre a novembre Pt_3
2015, 43 giornate x €. 100,00 pari ad €.4.300,00; 6) Comune di Lungro, – fondo proprietà mesi da gennaio a maggio 2015, 23 giornate x CP_3
€. 80,00 pari ad €.1.840,00; 7) Longobucco, – progetto rimboschimento area incendiata, mesi da aprile a luglio CP_4
2015, 5 giornate x €. 70,00 pari ad €.350,00; 8) Comune di Santa Caterina Albanese, 1^lotto, gennaio/febbraio 2015, 10 giornate x €. 70,00 pari ad €. 700,00; 9) Comune di mesi da gennaio a maggio 2014, 50 giornate x €.50,00 pari ad €. Per_1
2.500,00; 10) mesi da giugno a dicembre 2015, 86 giornate x €. 70,00 pari ad Parte_4
€.6.020,00; ' 11) Comune di Longobucco, – rilievo e misurazione tronchi da taglio abusivo, mesi novembre 2012, 3 giornate x €. 70,00 pari ad €.210,00;
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Per_
12) Comune di Longobucco, proprietà – sopralluogo e valutazione bosco leccio e quercia, ottobre 2012, 6 giornate x €.70,00 pari ad €.420,00;
13) proprietà – sopralluogo e valutazione bosco, settembre Controparte_5 Pt_5
2012, 4 giornate x €.70,00 pari ad €.280,00; 18) Comune di Santa Caterina Albanese, 2^lotto, maggio/agosto 2015, 18 giornate x €. 70,00 pari ad €. 1260,00;
6) Vero è che in ragione dell'opera prestata sopra descritta il sig. è creditore nei suoi Pt_1 confronti della somma residua di €. 20.790,00?, somma da lei mai versata?
Ad avviso di questo giudice il giuramento decisorio, per come deferito, aveva ad oggetto circostanze idonee a far dipendere dalla relativa risposta la decisione della domanda attorea, per effetto del solo previo accertamento sull'an iuratum sit. Si rammenta che “La natura di prova legale attribuita, dall'art. 2736 n. 1 c.c., al giuramento decisorio, volto - in quanto tale - a far dipendere dalla sua prestazione la decisione totale o parziale della causa, comporta che il giudice di merito non possa svolgere alcun potere di apprezzamento sulla corrispondente richiesta della parte, e che la stessa non possa essere disattesa senza una congrua motivazione.” (Cassazione civile sez. III, 07/09/1998, n.8846) e che “Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia.” (Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16216). Dunque, ammesso il giuramento ex artt. 233 ss. c.p.c. con ordinanza del 14.3.2024, all'udienza del 7.11.2024 il convenuto Dott. , dopo essere Controparte_1 stato ammonito sull'importanza dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, si è dichiarato disposto a giurare e, impegnatosi con la formula di rito ex art. 238 comma 2 c.p.c., ha così giurato sui capitoli sopra richiamati:
A) “Giuro che è falso. Il sig. mi ha accompagnato per motivi parentali ma non è un Pt_1 agronomo”.
B) “Giuro che è falso perché lui non può martellare. Mi ha accompagnato per farmi compagnia”.
C) “Giuro che è falso. Perché il martello forestale che avevo nella macchina non è più in uso”.
D) “Giuro che è falso. Siamo andati con la mia macchina. Forse qualche volta siamo andati con la sua macchina e io gli ho pagato la benzina. Non abbiamo pattuito nulla”.
E) “Giuro che è falso e disconosco questo elenco. Mi ha accompagnato per piacere essendo stato un forestale”.
6) “Giuro che è falso. Assolutamente no, non devo alla controparte nemmeno un centesimo”.
Dal tenore delle dichiarazioni rese dal Dott. in sede di giuramento emerge CP_1
l'infondatezza delle domande attoree che pertanto non possono che essere rigettate.
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Non è emerso che il convenuto avesse conferito incarichi al sig. non è Pt_1 emerso che le parti avessero pattuito un compenso. La sola presenza dell'attore per ragioni di amicizia e/o parentela sui luoghi presso cui il Dott. era intento ad eseguire le proprie prestazioni lavorative non CP_1 consente di ritenere dimostrato né che tra i due fosse intervenuto un accordo di collaborazione professionale né, tantomeno, che il convenuto si fosse obbligato a remunerare in qualche modo il sig. Pt_1
Il fatto che l'attore nelle proprie note depositate il 20.5.2025 in occasione dell'udienza di discussione abbia dichiarato di precisare e “limitare” le proprie conclusioni alla condanna generica del convenuto -volta a sentirlo dichiarare obbligato al pagamento in suo favore per le prestazioni di collaborazione rese- è sufficiente a far ritenere che lo stesso abbia inteso rinunciare alla domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata la cui disamina è quindi assorbita.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali come da
[...] tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 21/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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