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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/12/2024, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti ai nn. 60/2021 e 170/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, cod. fisc. , nato a Palermo (PA), in [...] Parte_1 C.F._1
10.04.1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maiorana
Antonio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente nel giudizio R.G. n. 60/2021
e parte resistente nel giudizio R.G. n. 170/2021–
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...], in Controparte_1 C.F._2
data 19.12.1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccobono
Nadia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente nel giudizio R.G. n. 60/2021
e parte ricorrente nel giudizio R.G. n. 170/2021 –
Pag. 1 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.06.2024;
FATTO
Con ricorso depositato in data 8.01.2021 ha domandato al Tribunale Parte_1
di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bagheria il 6.12.2011
con (iscritto nel registro degli atti di Matrimonio del predetto Controparte_1
Comune al n. 42, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2011), nonché di confermare il regime di affidamento condiviso della figlia (nata a [...] il [...]), così Per_1
come stabilito nella sentenza di separazione, con obbligo a carico dello stesso di corrispondere alla resistente € 150,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e con esclusione di qualsivoglia assegno divorzile in favore della moglie.
Con ricorso depositato in data 20.01.2021 (R.G. n. 170/2021) Controparte_1
ha contestualmente domandato lo scioglimento del matrimonio, nonché di disporre l'affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso di sé,
onerando il del versamento in suo favore di € 400,00 per il mantenimento Pt_1
della figlia ed € 100,00 a titolo di assegno divorzile.
Su richiesta delle parti, quindi, all'udienza del 2.12.2021, i due procedimenti (R.G.
n. 60/2021 e R.G. n.170/2021) sono stati riuniti.
Pag. 2 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
22.02.2022, il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha confermato le condizioni stabilite nella sentenza di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 587/2022 (pubblicata il 13.07.2022) è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non essendo state formulate richieste istruttorie, il Giudice istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni (v. verbale ud.16.02.2023).
Da ultimo, con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 27.06.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190,
comma 1, c.p.c..
DIRITTO
A seguito dell'emissione, in data 13.07.2022, della sentenza non definitiva n.
587/2022 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
1. Sul regime di affidamento e mantenimento della figlia Per_1
Con riguardo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che entrambe le parti hanno domandato di disporre per la figlia il regime di Per_1
affidamento condiviso.
Nel caso di specie, nulla osta all'accoglimento della richiesta delle parti di stabilire un regime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé la minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo il regime di visita disposto in
Pag. 3 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
sede di separazione.
Con riferimento al mantenimento della prole, entrambe le parti chiedono che venga posto a carico del padre un assegno per il mantenimento della figlia, residuando tuttavia un contrasto sul quantum. Il ricorrente, infatti, ha espressamente manifestato la volontà di voler contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La resistente, invece, richiede per la figlia un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili.
Ebbene, con riguardo alla misura dell'assegno che il deve corrispondere — CP_2
non avendo lo stesso fornito alcuna prova del sopraggiunto peggioramento delle proprie condizioni economiche e tenuto conto delle necessità ed esigenze della minore — il Collegio ritiene opportuno confermare l'importo di € 300,00 mensili,
da corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Infine, va posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle c.d. spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, distinte secondo il seguente schema.
Spese extra-assegno rimborsabili anche se sostenute senza preventiva
concertazione e/o accordo tra i genitori:
I. Spese sanitarie indifferibili e urgenti;
II. Spese mediche relative a: a) esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra, dal medico curante o dallo specialista ed effettuate da strutture pubbliche o da strutture private convenzionate;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche o presso strutture
Pag. 4 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
private convenzionate;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole (anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale); f) spese protesiche ivi comprese spese per tutori ortopedici ed apparecchi acustici, per occhiali da vista e per lenti a contatto, se prescritte dallo specialista;
III. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) iscrizione e retta dell'asilo infantile, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno,
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
IV. Spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola,
dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo,
assicurazione r.c. e spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) per il mezzo di trasporto della prole
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo
Pag. 5 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
accordo tra i genitori:
V. Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
VI. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
f)
acquisto tablet o personal computer per uso scolastico/universitario;
VII. Spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es.
lingue straniere, disegno, informatica, etc.); b) attività sportive e palestra e pertinenti attrezzature e abbigliamento (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); c) spese per attività ludiche e ricreative (ad es. pittura, teatro, boy- scout); d) spese di custodia (baby sitter, pre-
scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
e) viaggi e vacanze;
f) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove
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acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
g) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-
guida private;
h) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
i)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile e urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, per iscritto (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, o altro mezzo equivalente) con un preavviso di almeno
7 giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare,
per iscritto, entro i 7 giorni successivi, una eventuale valida alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Ove un solo genitore anticipi la quota spettante all'altro, il genitore anticipatario,
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entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro
quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Ciò chiarito, non sono considerate spese straordinarie, essendo dunque ricomprese nell'assegno di mantenimento, le spese relative a (trattasi di elenco esemplificativo): vitto, alloggio, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (ivi compresi gli antipiretici e i medicinali necessari alla cura di patologie stagionali) e prodotti omeopatici, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
2. Sull'assegno divorzile
Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile, formulata dalla resistente, va, preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, hanno chiarito che «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Pag. 8 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
Fatta questa premessa di ordine sistematico, nel caso di specie parte resistente non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile, non risultando tale richiesta supportata da alcun elemento probatorio.
Con riguardo agli aspetti perequativo-compensativi, infatti, ella non ha né allegato né tantomeno dimostrato il contributo personale offerto alla comunione familiare,
o l'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, o l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Con riferimento, invece, al profilo assistenziale, la resistente non ha depositato alcuna documentazione reddituale atta a dimostrare la mancanza di mezzi adeguati o un significativo squilibrio delle posizioni economiche delle parti.
Sul punto, va evidenziato che nei procedimenti di divorzio (v. art. 4 l. n. 898/1970
ratione temporis vigente), i coniugi sono obbligati a presentare le ultime dichiarazioni dei redditi. Il legislatore ha imposto, difatti, un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). Tale
dovere di lealtà processuale, consustanziale al nostro ordinamento, è stato ulteriormente confermato con la riforma del processo civile di cui al D.lgs. n.
149/2022 che, con l'introduzione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. (rubricato “Dovere di leale collaborazione”), codificando l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha espressamente previsto che “il comportamento della parte
che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua
Pag. 9 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art.
96”.
Per l'effetto, il mancato deposito della predetta documentazione — già richiesta dal
Presidente del Tribunale con decreto dell'8.02.2021 (nel giudizio R.G. n. 60/2021)
e del 12.02.2021 (nel giudizio R.G. n. 170/2021) — oltre a non consentire alcuna verifica in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto vantato,
costituisce ex art. 116, comma 2, c.p.c., argomento di prova contro la parte che ha violato tale obbligo, dovendosi presumersi l'intento di occultare le reali disponibilità finanziarie e patrimoniali.
La richiedente non ha consentito, infatti, un'adeguata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, tale da ritenere sussistente una disparità reddituale significativa, e non ha offerto prova della inadeguatezza dei propri redditi/risorse.
Si osserva, inoltre, che la domanda non è stata in alcun modo coltivata sotto il profilo istruttorio, dal momento che la richiedente, oltre a non aver depositato la predetta documentazione, non ha richiesto l'ammissione di alcuna prova a sostegno della propria pretesa.
Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda di assegno divorzile proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
3. Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Pag. 10 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti R.G. nn.
60/2021 e 170/2021, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza n. 587/2022, pubblicata il 13.07.2022, con la quale è
stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia con domicilio Persona_2
prevalente presso la madre e con regime di visita determinato secondo le modalità
già stabilite nella sentenza di separazione n. 580/2018 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese all'esito del procedimento R.G. n. 2480/2015;
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
la complessiva somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento della figlia da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
DICHIARA le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore della figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate in parte motiva;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 10/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti ai nn. 60/2021 e 170/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, cod. fisc. , nato a Palermo (PA), in [...] Parte_1 C.F._1
10.04.1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maiorana
Antonio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente nel giudizio R.G. n. 60/2021
e parte resistente nel giudizio R.G. n. 170/2021–
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...], in Controparte_1 C.F._2
data 19.12.1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccobono
Nadia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente nel giudizio R.G. n. 60/2021
e parte ricorrente nel giudizio R.G. n. 170/2021 –
Pag. 1 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.06.2024;
FATTO
Con ricorso depositato in data 8.01.2021 ha domandato al Tribunale Parte_1
di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bagheria il 6.12.2011
con (iscritto nel registro degli atti di Matrimonio del predetto Controparte_1
Comune al n. 42, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2011), nonché di confermare il regime di affidamento condiviso della figlia (nata a [...] il [...]), così Per_1
come stabilito nella sentenza di separazione, con obbligo a carico dello stesso di corrispondere alla resistente € 150,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e con esclusione di qualsivoglia assegno divorzile in favore della moglie.
Con ricorso depositato in data 20.01.2021 (R.G. n. 170/2021) Controparte_1
ha contestualmente domandato lo scioglimento del matrimonio, nonché di disporre l'affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso di sé,
onerando il del versamento in suo favore di € 400,00 per il mantenimento Pt_1
della figlia ed € 100,00 a titolo di assegno divorzile.
Su richiesta delle parti, quindi, all'udienza del 2.12.2021, i due procedimenti (R.G.
n. 60/2021 e R.G. n.170/2021) sono stati riuniti.
Pag. 2 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
22.02.2022, il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha confermato le condizioni stabilite nella sentenza di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 587/2022 (pubblicata il 13.07.2022) è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non essendo state formulate richieste istruttorie, il Giudice istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni (v. verbale ud.16.02.2023).
Da ultimo, con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 27.06.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190,
comma 1, c.p.c..
DIRITTO
A seguito dell'emissione, in data 13.07.2022, della sentenza non definitiva n.
587/2022 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
1. Sul regime di affidamento e mantenimento della figlia Per_1
Con riguardo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che entrambe le parti hanno domandato di disporre per la figlia il regime di Per_1
affidamento condiviso.
Nel caso di specie, nulla osta all'accoglimento della richiesta delle parti di stabilire un regime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé la minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo il regime di visita disposto in
Pag. 3 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
sede di separazione.
Con riferimento al mantenimento della prole, entrambe le parti chiedono che venga posto a carico del padre un assegno per il mantenimento della figlia, residuando tuttavia un contrasto sul quantum. Il ricorrente, infatti, ha espressamente manifestato la volontà di voler contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La resistente, invece, richiede per la figlia un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili.
Ebbene, con riguardo alla misura dell'assegno che il deve corrispondere — CP_2
non avendo lo stesso fornito alcuna prova del sopraggiunto peggioramento delle proprie condizioni economiche e tenuto conto delle necessità ed esigenze della minore — il Collegio ritiene opportuno confermare l'importo di € 300,00 mensili,
da corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Infine, va posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle c.d. spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, distinte secondo il seguente schema.
Spese extra-assegno rimborsabili anche se sostenute senza preventiva
concertazione e/o accordo tra i genitori:
I. Spese sanitarie indifferibili e urgenti;
II. Spese mediche relative a: a) esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra, dal medico curante o dallo specialista ed effettuate da strutture pubbliche o da strutture private convenzionate;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche o presso strutture
Pag. 4 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
private convenzionate;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole (anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale); f) spese protesiche ivi comprese spese per tutori ortopedici ed apparecchi acustici, per occhiali da vista e per lenti a contatto, se prescritte dallo specialista;
III. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) iscrizione e retta dell'asilo infantile, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno,
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
IV. Spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola,
dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo,
assicurazione r.c. e spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) per il mezzo di trasporto della prole
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo
Pag. 5 di 11 R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
accordo tra i genitori:
V. Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
VI. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
f)
acquisto tablet o personal computer per uso scolastico/universitario;
VII. Spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es.
lingue straniere, disegno, informatica, etc.); b) attività sportive e palestra e pertinenti attrezzature e abbigliamento (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); c) spese per attività ludiche e ricreative (ad es. pittura, teatro, boy- scout); d) spese di custodia (baby sitter, pre-
scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
e) viaggi e vacanze;
f) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove
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acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
g) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-
guida private;
h) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
i)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile e urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, per iscritto (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, o altro mezzo equivalente) con un preavviso di almeno
7 giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare,
per iscritto, entro i 7 giorni successivi, una eventuale valida alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Ove un solo genitore anticipi la quota spettante all'altro, il genitore anticipatario,
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entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro
quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Ciò chiarito, non sono considerate spese straordinarie, essendo dunque ricomprese nell'assegno di mantenimento, le spese relative a (trattasi di elenco esemplificativo): vitto, alloggio, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (ivi compresi gli antipiretici e i medicinali necessari alla cura di patologie stagionali) e prodotti omeopatici, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
2. Sull'assegno divorzile
Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile, formulata dalla resistente, va, preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, hanno chiarito che «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
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Fatta questa premessa di ordine sistematico, nel caso di specie parte resistente non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile, non risultando tale richiesta supportata da alcun elemento probatorio.
Con riguardo agli aspetti perequativo-compensativi, infatti, ella non ha né allegato né tantomeno dimostrato il contributo personale offerto alla comunione familiare,
o l'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, o l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Con riferimento, invece, al profilo assistenziale, la resistente non ha depositato alcuna documentazione reddituale atta a dimostrare la mancanza di mezzi adeguati o un significativo squilibrio delle posizioni economiche delle parti.
Sul punto, va evidenziato che nei procedimenti di divorzio (v. art. 4 l. n. 898/1970
ratione temporis vigente), i coniugi sono obbligati a presentare le ultime dichiarazioni dei redditi. Il legislatore ha imposto, difatti, un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). Tale
dovere di lealtà processuale, consustanziale al nostro ordinamento, è stato ulteriormente confermato con la riforma del processo civile di cui al D.lgs. n.
149/2022 che, con l'introduzione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. (rubricato “Dovere di leale collaborazione”), codificando l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha espressamente previsto che “il comportamento della parte
che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua
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produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art.
96”.
Per l'effetto, il mancato deposito della predetta documentazione — già richiesta dal
Presidente del Tribunale con decreto dell'8.02.2021 (nel giudizio R.G. n. 60/2021)
e del 12.02.2021 (nel giudizio R.G. n. 170/2021) — oltre a non consentire alcuna verifica in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto vantato,
costituisce ex art. 116, comma 2, c.p.c., argomento di prova contro la parte che ha violato tale obbligo, dovendosi presumersi l'intento di occultare le reali disponibilità finanziarie e patrimoniali.
La richiedente non ha consentito, infatti, un'adeguata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, tale da ritenere sussistente una disparità reddituale significativa, e non ha offerto prova della inadeguatezza dei propri redditi/risorse.
Si osserva, inoltre, che la domanda non è stata in alcun modo coltivata sotto il profilo istruttorio, dal momento che la richiedente, oltre a non aver depositato la predetta documentazione, non ha richiesto l'ammissione di alcuna prova a sostegno della propria pretesa.
Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda di assegno divorzile proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
3. Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa
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disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti R.G. nn.
60/2021 e 170/2021, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza n. 587/2022, pubblicata il 13.07.2022, con la quale è
stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia con domicilio Persona_2
prevalente presso la madre e con regime di visita determinato secondo le modalità
già stabilite nella sentenza di separazione n. 580/2018 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese all'esito del procedimento R.G. n. 2480/2015;
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
la complessiva somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento della figlia da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
DICHIARA le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore della figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate in parte motiva;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 10/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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