Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 476/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 476 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. PAULUZZI Parte_1 C.F._1
MARZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Nizza n. 11, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. PARONI CP_1 C.F._2
STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Udine alla Via Piave n.
31/A, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Parte ricorrente ha insistito nella domanda di separazione con addebito a controparte e parte resistente ha chiesto la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 26.6.2024, per le ragioni indicate nell'atto Parte_1
introduttivo, chiedeva, in via preliminare, l'adozione ex artt. 473 bis, comma 15 e 473 bis, comma 70 c.p.c. di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto di farvi rientro nei confronti del coniuge, e nel merito la pronuncia CP_1
della separazione personale con addebito a quest'ultimo, con conferma dell'ordine di allontanamento o di avvicinamento dalla casa familiare.
Con provvedimento del 5.7.2024 il giudice delegato disponeva l'allontanamento dalla casa coniugale di nonché il divieto di avvicinamento alla stessa per le ragioni ivi CP_1 esposte. Tale ordine veniva revocato in data 15.7.2024 a seguito di rinuncia di parte ricorrente, che, in sede di udienza volta all'istaurazione del contraddittorio, rappresentava che a seguito del deposito del presente ricorso aveva avuto conoscenza, tramite il procuratore di controparte, che era destinatario del divieto di dimora nel CP_1
Comune di Cormons, ove si trovava la casa coniugale e che pertanto tale misura attribuiva alla parte pari tutela rispetto a quella invocata in sede civilistica, rinunciando quindi alla richiesta di conferma dell'ordine adottato.
In data 26.9.2024 si costituiva non opponendosi alla pronuncia di separazione, CP_1 tuttavia contestando le ragioni di controparte poste a favore della declaratoria di addebito e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 9.10.2024, in cui era stata disposta la comparizione personale delle parti ad orario differito, parte ricorrente confermava le richieste indicate nell'atto introduttivo, e parte resistente, confermando la volontà di addivenire alla separazione da in modifica della posizione indicata in atto introduttivo, non si opponeva alla Parte_1
declaratoria di addebito, rinunciando alle prove articolate in punto di costituzione.
A questo punto il giudice delegato, previa autorizzazione delle parti a vivere separati, le invitava a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 473 comma 22 c.p.c. e si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Veniva garantito il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito.
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Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta da parte ricorrente, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni da parte ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 2,
c.c., atteso che la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente è risultata provata, peraltro nulla opponendo parte resistente.
Invero, milita a sostegno della pronuncia di addebito la documentazione depositata da e in particolare la sentenza adottata dal Tribunale di Gorizia in data 7.12.2020 Parte_1
e divenuta irrevocabile in data 29.1.2021 con la quale è stato condannato per CP_1
reato di maltrattamenti perpetrato nei confronti della ricorrente ad una pena di un anno e quattro mesi, il provvedimento che ha disposto il Tribunale di Sorveglianza di Udine in sede di revoca degli arresti domiciliari concessi al nell'anno 2023, a seguito della CP_1
querela presentata dalla in data 4.10.2023 per fatti successivi a quelli valutati dalla Pt_1 predetta sentenza di condanna.
Ancora vi è agli atti la sentenza adottata dal Tribunale di Gorizia in data 5.6.2024 con la quale il è stato condannato per il reato di cui all'art. 572, comma 1, riconosciuto il CP_1 vincolo della continuazione con la sentenza 173/2020 ad una pena di cinque anni e quattro mesi, compiuti a danno della ricorrente durante il periodo di detenzione domiciliare, per fatti compiuti sino al maggio 2023.
Dall'esame della predetta documentazione emergono le plurime minacce e reiterate violenze perpetrate dal resistente ai danni della moglie nel corso della convivenza coniugale, nonchè la mancata interruzione anche a seguito della intervenuta condanna.
Pertanto, tenuto conto del costante orientamento di legittimità secondo cui «Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la
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dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.» (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018), la domanda va accolta, con addebito della separazione a CP_1
Sulla regolamentazione delle spese di giudizio
In ordine al governo delle spese di lite, stante la natura della causa e della non opposizione di parte resistente sussistono giustificate ragioni per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. con addebito a CP_1
• compensa integralmente le spese di giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cormons (matrimonio contratto a Cormons in data 24.6.2017) per l'annotazione e le trascrizioni di legge.
Gorizia, 27 marzo 2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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