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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1485/2020 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
soc. , rappresentata e difesa dall' Avv.to Monica Fazio , domiciliata come in Parte_1
atti;
ATTORE
e in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
conclusioni : come da atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Il giudizio ha per oggetto il riconoscimento della domanda di pagamento espressa dalla agente società la quale deduce di essere titolare di crediti in sorta capitale, oltre interessi moratori ed interessi anatocistici sui moratori, per fatture commerciali emesse seguito di consumi rilevati dalla soc. ENI Gas e Luce s.p.a, a seguito della stipula di un contratto di somministrazione con il Comune di . CP_1
Precisava, altresì, l'istante che le fatture in questione rientravano in cessioni del credito a favore del soggetto cessionario agente nel presente giudizio , segnatamente, con atto del Registrato a Milano 2 il 27 dicembre
2018 al n. 66932 serie 1T . N. 35915 di repertorio, N. 16738 di raccolta.
Ciò posto, concludeva per l'accoglimento della domanda di pagamento sì formulata con il favore delle spese e competenze di causa.
Restava contumace il il quale sceglieva di non costituirsi in giudizio nonostante l'avvenuta notifica CP_1 del 20 02 2020, a fronte di una comparizione delle parti fissata per il giorno 08 06 2020, con pieno rispetto dei termini disposti dall'art. 163 cpc bis.
Ritenuto, all'esito della concessione dei termini ex art. 183 cpc, il giudizio maturo per la decisione, fondandosi unicamente su punti di diritto corredati dalla copiosa documentazione versata in atti, la controversia è stata introitata in decisione ex art. 190 cpc.
Sussiste la legittimazione attiva della società finanziaria agente in via di attrice processuale.
In linea generale, in base all'art. 1260 e ss. del Codice Civile, la cessione del credito si realizza al momento stesso della conclusione del relativo contratto di cessione, ed è efficace nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui è stata a questi notificata o è stata da questi accettata;
vige inoltre il generale principio di libera cedibilità del credito, in base al quale ogni credito può formare oggetto di cessione, salvo i limitati e specifici casi di esclusione previsti dalla legge, dalle parti o derivanti dalla natura personale del credito stesso.
Pertanto, non è previsto alcuno specifico requisito di forma e non è necessaria l'accettazione del debitore ceduto.
Ergo, la notifica e l'accettazione di cui all'art. 1264 c.c. non richiedono particolari requisiti di forma, ma rappresentano solo condizioni affinché la cessione divenga efficace (cioè opponibile) al debitore ceduto e ai terzi.
Diversamente , quando la cessione involve un soggetto di natura pubblica , ovvero, il debitore ceduto è una
P.A, l'art. 9 della L. 2248/1865, allegato E , prevedeva una deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, dovendo, in tal caso, il creditore cedente chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti richiamando, le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E.
Ciò posto, la cessione dei crediti vantati nei confronti di un Ente Pubblico è quindi subordinata alla preventiva adesione della P.A.; in altri termini, affinché la cessione sia opponibile ad un ente pubblico è necessario che quest'ultimo esprima il proprio consenso espresso.
Tale disciplina si applica alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che, durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato, compromettendo così l'ulteriore e regolare prosecuzione del rapporto.
Tanto premesso, va osservato come parte attrice del presente giudizio abbia diligentemente adempiuto agli oneri previsti dalle prefate norme regolamentatrici, rinvenendosi in atti allegati alla produzione , copie delle
PEC indirizzate dalla creditrice al contenente la cessione in esame de rapporto Controparte_1 contrattuale , superando, pertanto, con il relativo silenzio -assenso del la questione pregiudiziale CP_1 sollevata. In punto di diritto, assume rilevanza il dispositivo di cui all'art. 1282 c.c. il quale fa espresso riferimento ai crediti liquidi la cui esigibilità postula la produzione ex lege degli interessi dovuti al decorso del tempo maturati sulla sorta capitale.
Tanto presuppone che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
Tali certezze in punto di diritto debbono scontare, poi, forme assai più rigide quando il contraente della prestazione contrattuale tenuto al pagamento sia una Pubblica Amministrazione, dovendosi fare riferimenti a R.D. 827/1924 in materia di contabilità generale dello Stato;
al d. lgs. 502/1992 ; all'art. 270 R.D. 1924, il quale dispone che le spese dello Stato passano per i seguenti stadi: 1) impegno;
2) liquidazione;
3) ordinazione e pagamento.
V'è più che l'art 8 del d.lgs. 502/1992, detta la disciplina relativa alla necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, senza omettere , poi, il successivo intervento legislativo, la legge 724/1994. recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che , all'art. 6 ha integrato l'art. 8 di cui sopra in relazione all'istituto del preaccreditamento.
Giurisprudenza di legittimità ha ormai statuito il principio in base al quale..” La liquidità e l'esigibilità del credito possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, cosicché, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa - ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art.270, che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna alla pubblica amministrazione che condiziona e realizza il requisito suddetto”.. (Cass. 6203/2009)
Ovvero, sussiste la necessità del titolo di spesa ai fini della liquidità del credito, principio che vale per lo
Stato e gli enti pubblici, comprese le aziende sanitarie, qualora i pagamenti debbano seguire la procedura contabile di cui al mentovato Regio Decreto.
Risulta, altresì, acquisito ormai, quale dato giurisprudenzialmente asseverato, che , nel caso in cui un ente locale acquisti beni o servizi senza la contestuale assunzione dell'impegno di spesa, l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge in capo all'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio mentre, per la restante parte, grava su chi ha consentito la fornitura, escludendosi in ogni caso l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A ( ex multis Cass. n. 25870-2020).
Il regime applicabile al caso concreto poi, stante il posizionamento temporale delle fatture emesse ( anni
2015- 2017) deve necessariamente ricadere sotto quello del precedente codice degli appalti pubblici, ovvero, il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla scorta del quale il ricorso all'affidamento diretto era ammesso in presenza di rigidi presupposti.
In particolare, per quanto riguardava gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, l'art. 63 consentiva l'affidamento diretto solo nei casi di gara deserta o con offerta inappropriata, creazione o acquisizione di opera d'arte, assenza di concorrenza nel mercato per motivi tecnici e tutela di diritti esclusivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Per gli appalti di importi inferiore alla soglia comunitaria, invece, l'art. 36 tale procedura era prevista solo per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mentre per importi superiori e fino alle soglie europee si imponeva la richiesta di preventivo ad un numero predefinito di operatori del mercato.
Solo successivamente, con il decreto legge n. 76/2020, c.d. decreto “Semplificazioni”, convertito con legge n.
120/2020, ha poi introdotto un nuovo regime per gli appalti sotto soglia, prevedendo una deroga all'art. 36, comma 2, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e fronteggiare le ricadute economiche derivanti dalla pandemia, e consentendo l'affidamento diretto per lavori entro l'importo di € 150.000 e per servizi e forniture entro l'importo di € 139.000.
Sotto diverso aspetto la materia ha ricevuto relativa regolamentazione dall'art 125 del Dlgs n. 163 -2006 ( attualmente sostituito con il Dlgs n. 50 -2016)in base al quale sussisteva la possibilità dell'affidamento dei lavori a cottimo fiduciario con procedura diretta nelle ipotesi in cui le spese per l'amministrazione non dovevano superare il limite massimo di € 50.000 ( comma 5).
Orbene, considerando entrambe le normative in esame in nessuno dei casi tale , dalla lettura della posta di credito vantata versata in atti, può desumersi il superamento dei limiti di € 40.000 , conseguendone la legittimità delle pretese assunte in termini meramente normativi.
Tanto considerando, altresì, che la mancata costituzione del comune di rende incontestabile la fonte CP_1 negoziale sulla scorta della quale la fattura veniva emessa.
Resta, pertanto, da esaminare le corrispettive richieste di pagamento afferenti le singole poste di credito accessorie maturate dalla cessionaria.
Ciò fondandosi sul noto principio in base quale ..” Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento…( Cass Sez Unite n. 13533-2001).
Orbene, risulta versata in atti sia la fattura riassuntiva emessa nell'anno 2017 dalla società originaria debitrice del contratto di somministrazione che , come sopra evidenziato, afferisce la cessione del credito notificata al comune di , totalizzando un credito in sorta capitale pari ad € 8.657,89. CP_1
Su cotal importo l'attuale creditrice instà alla applicazione degli interessi moratori in misura determinata dall'art 2 del D.lgs n. 231-2002.
All'uopo, è pur vero, secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito che “..la liquidità e l'esigibilità del credito , necessarie perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c., possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, cosicché, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa - ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art.270, che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna alla pubblica amministrazione (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto» (Cass. 6203/2009)…”
Quanto detto riguarda gli interessi corrispettivi “..perché questi decorrono sì di pieno diritto (art. 1282 c.c.) ma presuppongono che il debito sia divenuto liquido all'esito del procedimento amministrativo culminato col mandato di pagamento”...
Ciò non di meno, nell'ipotesi di ritardo colpevole nell'espletamento della procedura di liquidazione, la
Pubblica Amministrazione deve corrispondere gli interessi moratori a prescindere dal fatto che sia stato emesso o meno il mandato di pagamento (Cass. SS. UU. 2065/1980; Cass. SS. UU. 359/1985).
Infatti, la circostanza che i crediti verso lo Stato siano esigibili tramite l'emissione del mandato di pagamento, non esclude che l'amministrazione debitrice sia tenuta agli interessi moratori ed al risarcimento del danno, qualora colposamente ritardi l'attivazione di detti procedimenti. Orbene, nel caso di specie appare ragionevole argomentare che, a fronte di un credito consolidato nell'anno
2017 , debba configurarsi un colpevole ritardo nella prefata attivazione da parte dell'Ente locale, in assenza di prove contrarie al mero decorso del tempo dal momento della emissione della fattura al successivo maturare degli interessi moratori richiesti, in prima battuta , con diffida del 06 06 2019, inviata a mezzo Pec
e rimasta inesitata, cui ha fatto seguito l'introduzione del presente giudizio in data 20 02 2020.
Ne consegue che, in assenza di ragioni contrarie, va accolta la domanda di riconoscimento degli interessi moratori da calcolarsi dalla scadenza ( 24 06 2017) al saldo effettivo.
Va, altresì, affrontata la richiesta di riconoscimento degli interessi anatocistici sulla somma vantata.
All'uopo, l'anatocismo (art. 1283 del codice civile) trova applicazione , entro certi limiti , anche nei rapporti privati e P.A.
E' questa, in estrema sintesi, la massima desumibile dalla sentenza della Corte di Cassazione dell'8/3/2006,
n. 4935., seppur afferente il rapporto tra il Fisco e contribuenti, applicabile in via analogica al caso in esame.
Secondo plurime statuizione della Suprema Corte , inoltre, la presenza della pubblica Amministrazione in qualità di creditore o debitore non altera la struttura del rapporto obbligatorio, in quanto le correlative posizioni di debito e di credito, nonostante tale particolarità, vengono a porsi, sul piano del diritto sostanziale, in termini paritari, anche quando il rapporto abbia avuto origine da una fattispecie regolata dal diritto pubblico (Cass., sent. n. 552/1999, n. 9273/1999, n. 2079/2000 e n. 2081/2000).
Ne consegue che la domanda afferente il riconoscimento di detta posta di credito, a mente di quanto disposto dall'art. 1284 c.c. comma 4, va riconosciuta dalla notifica dell'atto introduttivo ( 20 02 2020).
V'è più che , l'art. 6 del Dlgs n. 231 del 2002 prevede che al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.
In sintesi, va accolta la domanda di pagamento della sorta capitale ammontante ad € 8.657,89 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Eni Gas e Luce SPA;
€ 2.229,44 per il mancato pagamento delle note debito interessi sì come prospettato in atti a cui va aggiunto l'importo di € 40,00 a titolo di risarcimento danni ex art 6 del Dlgs n. 231 -2002.
Circa la regolamentazione delle spese e competenze di giudizio ,queste seguono la soccombenza ex art .91 cpc, tenuto conto, tuttavia, di una opportuna diminuzione in virtù della assenza di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 1485/2020 di R.G. , così provvede :
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- In accoglimento della domanda giudiziale, condanna il , in persona del Sindaco p,t. Controparte_1
, al pagamento, in favore della parte attrice, della domma di € 8.657,89 per sorta capitale;
- di € 2.229,44 per mancato pagamento degli interessi di mora da maggiorati degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c ;
- di € 40,00 per risarcimento danni ex art 6 DLgs n. 231 .2002; - autorizza il ricalcolo delle prefate poste di credito già maturate dalla domanda sino al soddisfo.
- Condanna, per lo effetto il convento al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 275,00 per verosimili esborsi ed € 3.376,00, oltre accessori di legge .
- .
così deciso in Nola, lì 15 febbraio 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata