Articolo 107 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 106Articolo 108
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 107. (( (Trattamento di categorie particolari di dati personali). )) (( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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