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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA N. R.G. 3144/2024 redatto ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h) d.l.
18/2020.
Oggi 27/10/2025 innanzi al dott. SS GI è stata chiamata la causa di cui in epigrafe.
Si dà atto che la presente udienza è svolta ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h del d.l.
18/2020 convertito in legge n. 27/20.
Il Giudice
dato atto di quanto sopra dispone come da separato provvedimento reso in calce al presente verbale.
Si comunichi.
Lecce, 27/10/2025
Il Giudice
SS GI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SS GI, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3144 2024 R.G. avente ad oggetto “Titoli di credito ”, promossa da
E , con l'Avv. FERDENZI GRAZIA;
Parte_1 Parte_2
attori contro
, con l'Avv. PARENTE SALVATORE;
Controparte_1
convenuta
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio
[...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Controparte_1
Giudice del Tribunale di Lecce, accertato che i Buoni Postali oggetto del presente ricorso sono stati consegnati ai relativi sottoscrittori senza la contestuale consegna del
Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio dell'obbligatorietà della suddetta consegna e di conseguenza anche il principio della correttezza e della diligenza professionale gravante sul soggetto emittente il titolo, vale a dire , Controparte_1 condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni cagionati agli odierni ricorrenti e quantificabili in euro 15.000,00, vale a dire nella somma corrispondente al valore di ogni singolo Buono, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei Buoni al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a maggiorazione 15% ex art. 2 L.P., oltre accessori di legge.”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione, in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa nonché la prescrizione di qualsivoglia altra domanda a qualunque titolo formulata dai ricorrenti (responsabilità precontrattuale / culpa in contrahendo) nel merito: - accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità a qualunque titolo ascrivibile a e che nulla CP_1
è dovuto in ordine alla richiesta di restituzione/risarcitoria ex adverso avanzata per effetto della intervenuta prescrizione così come esposto in narrativa e, per l'effetto, rigettare la richiesta così come avanzata da parte ricorrente in quanto infondata, illegittima ed inammissibile in fatto ed in diritto;
- condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari della presente controversia.”.
La causa viene in decisione ex art. 281 sexies cpc.
Dall'esame degli atti di causa è emerso quanto segue.
I Buoni Postali Fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi rappresentati da documenti di legittimazione che consentono il rimborso a vista presso gli Uffici Postali. Essi sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, collocati da e garantiti Controparte_1 dallo Stato italiano. Tali titoli sono regolati da appositi Decreti Ministeriali.
I Buoni fruttiferi postali a termine, oggetto del contendere, emessi il 18/06/2002, in ragione della data di collocamento, appartengono alla Serie “AA4” collocata dal
03/04/2002 al 20/09/2002 istituita con il D.M. del 18/04/2002 (doc. 1) pubblicato sulla
G.U. n. 101 del 02/05/2002. Per i buoni della serie “AA4” era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione (doc.
2 - storico rendimenti buoni fruttiferi a termine). I titoli a termine della serie “AA4” divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio. Con riguardo al termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni
Fruttiferi Postali a termine detto termine inizia a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale. Il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (doc. 3), introduttivo di una nuova disciplina in materia di B.F.P., prevede all'art. 8, comma 1, che “i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Ne consegue che - i titoli per cui è causa, a termine serie “AA4”, emessi il 18/06/2002, hanno avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità rispettivamente il 18/06/2009, e sono stati rimborsabili sino al 18/06/2019, sicché sono caduti in prescrizione il 19/06/2019.
Pertanto, per i buoni fruttiferi oggetto di causa, è decorso il termine di prescrizione decennale, eccepito da parte convenuta nei confronti degli odierni attori, che hanno riferito di essersi recati nell'Ufficio Postale nel dicembre 2019 per come dedotto in citazione. Inoltre, non vi è prova che lo stesso sia stato utilmente interrotto.
Quanto agli obblighi di informazione e di comunicazione alla clientela si osserva che gli stessi si considerano assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Ministeriale che ha istituito la serie dei titoli. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito come al titolare dei buoni fruttiferi postali (non costituenti veri e propri titoli di credito) - proprio in ragione della peculiarità di essi in ragione dell'afferenza di essi al c.d. risparmio postale, ovverosia una peculiare forma di risparmio connessa alle finanze pubbliche - non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori né gli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo (Cass.
Sez. Unite n. 3963/2019).
Pertanto, la domanda formulata dagli attori non può trovare accoglimento con compensazione delle spese di lite stante la complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori e compensa le spese di lite;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 27/10/2025
Il giudice
SS GI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA N. R.G. 3144/2024 redatto ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h) d.l.
18/2020.
Oggi 27/10/2025 innanzi al dott. SS GI è stata chiamata la causa di cui in epigrafe.
Si dà atto che la presente udienza è svolta ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h del d.l.
18/2020 convertito in legge n. 27/20.
Il Giudice
dato atto di quanto sopra dispone come da separato provvedimento reso in calce al presente verbale.
Si comunichi.
Lecce, 27/10/2025
Il Giudice
SS GI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SS GI, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3144 2024 R.G. avente ad oggetto “Titoli di credito ”, promossa da
E , con l'Avv. FERDENZI GRAZIA;
Parte_1 Parte_2
attori contro
, con l'Avv. PARENTE SALVATORE;
Controparte_1
convenuta
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio
[...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Controparte_1
Giudice del Tribunale di Lecce, accertato che i Buoni Postali oggetto del presente ricorso sono stati consegnati ai relativi sottoscrittori senza la contestuale consegna del
Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio dell'obbligatorietà della suddetta consegna e di conseguenza anche il principio della correttezza e della diligenza professionale gravante sul soggetto emittente il titolo, vale a dire , Controparte_1 condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni cagionati agli odierni ricorrenti e quantificabili in euro 15.000,00, vale a dire nella somma corrispondente al valore di ogni singolo Buono, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei Buoni al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a maggiorazione 15% ex art. 2 L.P., oltre accessori di legge.”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione, in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa nonché la prescrizione di qualsivoglia altra domanda a qualunque titolo formulata dai ricorrenti (responsabilità precontrattuale / culpa in contrahendo) nel merito: - accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità a qualunque titolo ascrivibile a e che nulla CP_1
è dovuto in ordine alla richiesta di restituzione/risarcitoria ex adverso avanzata per effetto della intervenuta prescrizione così come esposto in narrativa e, per l'effetto, rigettare la richiesta così come avanzata da parte ricorrente in quanto infondata, illegittima ed inammissibile in fatto ed in diritto;
- condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari della presente controversia.”.
La causa viene in decisione ex art. 281 sexies cpc.
Dall'esame degli atti di causa è emerso quanto segue.
I Buoni Postali Fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi rappresentati da documenti di legittimazione che consentono il rimborso a vista presso gli Uffici Postali. Essi sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, collocati da e garantiti Controparte_1 dallo Stato italiano. Tali titoli sono regolati da appositi Decreti Ministeriali.
I Buoni fruttiferi postali a termine, oggetto del contendere, emessi il 18/06/2002, in ragione della data di collocamento, appartengono alla Serie “AA4” collocata dal
03/04/2002 al 20/09/2002 istituita con il D.M. del 18/04/2002 (doc. 1) pubblicato sulla
G.U. n. 101 del 02/05/2002. Per i buoni della serie “AA4” era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione (doc.
2 - storico rendimenti buoni fruttiferi a termine). I titoli a termine della serie “AA4” divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio. Con riguardo al termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni
Fruttiferi Postali a termine detto termine inizia a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale. Il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (doc. 3), introduttivo di una nuova disciplina in materia di B.F.P., prevede all'art. 8, comma 1, che “i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Ne consegue che - i titoli per cui è causa, a termine serie “AA4”, emessi il 18/06/2002, hanno avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità rispettivamente il 18/06/2009, e sono stati rimborsabili sino al 18/06/2019, sicché sono caduti in prescrizione il 19/06/2019.
Pertanto, per i buoni fruttiferi oggetto di causa, è decorso il termine di prescrizione decennale, eccepito da parte convenuta nei confronti degli odierni attori, che hanno riferito di essersi recati nell'Ufficio Postale nel dicembre 2019 per come dedotto in citazione. Inoltre, non vi è prova che lo stesso sia stato utilmente interrotto.
Quanto agli obblighi di informazione e di comunicazione alla clientela si osserva che gli stessi si considerano assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Ministeriale che ha istituito la serie dei titoli. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito come al titolare dei buoni fruttiferi postali (non costituenti veri e propri titoli di credito) - proprio in ragione della peculiarità di essi in ragione dell'afferenza di essi al c.d. risparmio postale, ovverosia una peculiare forma di risparmio connessa alle finanze pubbliche - non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori né gli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo (Cass.
Sez. Unite n. 3963/2019).
Pertanto, la domanda formulata dagli attori non può trovare accoglimento con compensazione delle spese di lite stante la complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori e compensa le spese di lite;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 27/10/2025
Il giudice
SS GI