Sentenza 18 giugno 2001
Massime • 1
Il commissario straordinario di un'azienda sanitaria può, con un unico atto, ed in assenza di specifiche e contrarie disposizioni normative, deliberare di promuovere un giudizio (o di resistervi) e rilasciare contestualmente la relativa procura "ad litem".
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6152 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6152 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2455-2016 proposto da: A.S.RE.M. – AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8225 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. " -
Dott. MICHELE VARRONE - " -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi:
n. 12840/99 proposto da
CENTRO DI ANALISI MEDICHE S.a.s. in persona del legale rappresentante rag. Paolo Sciurpa, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Vignolo ed elett. dom. in Roma, via Portuense n. 104, c/o sig.ra Antonia De Angelis in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
AZIENDA U.S.L. n. 5 di Oristano, in persona del direttore generale prof. Pietro Paolo Murru, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al controricorrente, dall'avv. Angelo Mocci ed elett. dom. in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell'avv. Damiano Lipani
- controricorrente -
n. 15190/99 proposto da
AZIENDA U.S.L. n. 5 di Oristano elett. dom. rappresentata e difesa ut supra
- ricorrente incidentale -
contro
CENTRO DI ANALISI MEDICHE S.a.s. elett. dom. rappresentata e difesa ut supra
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92 in data 15.1. - 5.3.1999 della Corte di Appello di Cagliari (r.g. n. 129/98). Udita nella pubblica udienza del 2 aprile 2001, la relazione del Consigliere Dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 25 novembre 1995 il Presidente del Tribunale di Oristano ingiunse alla locale Azienda U.s.l. n. 5 il pagamento, in favore della ricorrente società Centro Analisi Mediche, della somma di lire 68.530.277, oltre accessori a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie da questa eseguite.
Con sentenza del 5 gennaio 1998 lo stesso Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva anche sollevata dall'opponente commissario straordinario dell'azienda predetta accolse nel merito l'opposizione dallo stesso proposta con atto di citazione del 26 gennaio 1996 e revocò conseguentemente il decreto opposto.
Tale decisione impugnata dalla società creditrice è stata confermata dalla Corte di Appello, con motivazione parzialmente diversa con la pronuncia ora gravata.
Per quanto ancora rileva la Corte, come già il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di potere rappresentativo del commissario straordinario dell'azienda U.s.l. con il rilievo che la volontà dell'amministrazione di proporre opposizione era stata validamente espressa attraverso il conferimento della relativa procura;
diversamente dal Tribunale, la stessa Corte ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'azienda n. 5, escludendo la successione di essa alla U.s.l. in base sia all'art. 6 legge statale 23.12.1994 n. 724, sia alla norma interpretativa contenuta nell'art. 56 legge regionale Sardegna 15.4.1998 n. 11. Per la cassazione di tale decisione la società Centro di analisi mediche ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l'azienda U.s.l. n. 5 resiste con controricorso, contenente altresì - un unico motivo di ricorso incidentale condizionato.
A quest'ultimo la predetta società resiste a sua volta con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché investono la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente, pur non contestando che il commissario straordinario dell'azienda U.S.l. avesse il potere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, rileva che egli non aveva però "mai fatto esercizio di detto potere, adottando una formale deliberazione di resistenza alla lite":
richiama al riguardo il principio della necessaria forma scritta dei provvedimenti della pubblica amministrazione, compresi quelli di resistere in giudizio, giudica insufficiente la procura alla lite dallo stesso nella specie rilasciata, richiama gli artt. 13 e 14 della legge regionale Sardegna n. 5 del legge - concernenti i pareri obbligatori che devono essere rispettivamente forniti dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo al direttore generale dell'azienda per le materie di rispettiva competenza e conclude nel senso che, conseguentemente, l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Essendo incontroverso che l'opposizione a decreto ingiuntivo fu proposta sulla base di procura alle liti rilasciata, come dovevasi, per iscritto, osserva la Corte che la censura proposta ad essa demanda di accertare se, nel caso in cui l'organo investito del potere rappresentativo abbia - come nella specie struttura monocratica, il conferimento della suddetta procura debba o non essere preceduta da, una formale delibera dello stesso organo di autorizzazione a se stesso a promuovere il giudizio (od a resistervi).
Orbene, non v'è dubbio che, ontologicamente, anche in tal caso, i due atti siano e vadano tenuti distinti, l'uno attenendo alla formazione della volontà e dunque, al piano sostanziale, e l'altro, invece a quello processuale del conferimento del relativo potere rappresentativo e, tuttavia, il problema posto dalla ricorrente investe il diverso profilo della legittimità o meno di conglobare i due atti in uno solo.
In contrasto con la soluzione affermativa, cui la Corte territoriale è pervenuta, la ricorrente richiama, come accennato, i principi generali in tema di forma scritta ad substantiam degli atti amministrativi: erratamente giacché, come si è premesso l'unico atto nella specie adottato osserva tale forma.
La stessa ricorrente invoca poi a sostegno della propria tesi gli artt. 13 e 14 della legge regionale Sardegna n. 5 del 1995 nella parte relativa ai pareri obbligatori del direttore sanitario e del direttore amministrativo per le materie di rispettiva competenza richiamo - osserva la Corte - palesemente non pertinente quanto alla prima figura, le cui attribuzioni sono del tutto estranee alla tematica in questione, ed invece quanto alla seconda, infondato. Dispone bensì il primo comma del citato art. 14 che il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda ed esprime parere obbligatorio al direttore, generale per le materie di sua competenza e tuttavia pur a prescindere dal profilo della applicabilità o meno di tale norma in caso di commissariamento straordinario dell'azienda, è decisivo rilevare che la ricorrente cade in contraddizione con se stessa dal momento che dapprima osserva che il commissario straordinario è titolare di tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'ente, ivi compreso quello di deliberare in merito alla decisione di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, e poi pretende condizionare la legittimità dell'esercizio di tale potere dal parere del direttore amministrativo, che per legge è invece circoscritto nei limiti di cui sopra.
L'asserita incompatibilità, pure addotta dalla ricorrente, tra il comportamento nella specie posto in essere dall'azienda sanitaria ed il sistema legale dei controlli è contrastata dal rilievo che già l'autorizzazione alla lite da parte del comitato di gestione di unità sanitaria locale non era soggetta al controllo del CORECO atteso che la disciplina dell'art. 45 legge 8 giugno 1990 n. 142 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali che ha sottratto il controllo preventivo di legittimità le deliberazioni della Giunta municipale (norma peraltro abrogata, successivamente alla proposizione dell'opposizione in esame, dall'art. 17 comma 31 legge 15 maggio 1997 n. 127), si applicava anche alle deliberazioni del predetto comitato di gestione per effetto dell'art. 49 legge 23.12.1978 n. 833, che ha esteso automaticamente ai controlli sulle unità sanitarie locali le modificazioni alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi del Comune e delle Province apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali.
In tal senso ha deciso questa C.S. con sentenza del 12 gennaio 1995 n. 327 in fattispecie peraltro precedente al decreto legge 6 febbraio 1991 n. 35 recante norme sulla gestione transitoria delle unità
sanitarie locali, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991 n. 111: dalla Costituzione, così disposta del comitato di gestione con la monocratica figura dell'amministratore straordinario la controricorrente rettamente trae che risulterebbe alquanto strano pretendere che l'amministratore debba emettere una delibera a stare in giudizio a favore di se stesso".
Deve, pertanto, concludersi nel senso che, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni normative - non menzionate ne' tanto meno invocate dalla ricorrente il commissario straordinario di un'azienda sanitaria possa con unico atto scritto, deliberare di promuovere un giudizio (o di resistervi) e di rilasciare la relativa procura ad litem.
Così ha del resto deciso questa C.S. (sentenze nn. 653 e 769 del 1995), con riferimento all'analoga figura del commissario straordinario dell'Inadel, riguardo al quale ha affermato che la sottoscrizione, da parte dello stesso della procura speciale è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso per cassazione dell'istituto, non essendo a tal fine necessaria ne' la delibera di autorizzazione a stare in giudizio prevista dall'art. 2 r.d. 20 dicembre 1928 n. 3239 - che detto commissario dovrebbe emettere, in luogo del consiglio di amministrazione in favore di se stesso - ne' il parere, privo di rilevanza esterna del comitato previsto dall'art.29 legge n. 155 del 1981.
3. Con il secondo motivo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato la legittimazione dell'azienda opponente, ed afferma che la relativa pronuncia viola gli artt. 6 legge n. 724/1994, 2 comma 14 legge n. 549/1995, 25 e 65 della legge regionale n. 5/1995 e 56 della legge regionale n. 11/1998.
Quanto alla legislazione statale invocata, la tesi della ricorrente è contrastata dalla sentenza n. 839/2000 s.u. con la quale le sezioni unite di questa C.S., nel ribadire l'indirizzo interpretativo maggioritario, cui già la sentenza impugnata ha inteso adeguarsi, hanno affermato che a norma dell'art. 6 legge n. 764 del 1994 (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle neo-costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali) si è realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle Usl attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso prolungata durante la fase liquidatoria e rappresentate dal direttore generale delle neo costituite Ausl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione.
Subordinatamente afferma poi la ricorrente che la legislazione regionale della Sardegna dispone che le Asl subentrano integralmente alle Usl in tutte le posizioni attive e passive nonché nella legittimazione processuale attiva e passiva nei confronti dei terzi, mentre la regione ha l'obbligo di ripianare le perdite delle Usl, evitando che esse possano ricadere sul patrimonio delle Asl. Il contrasto tra legislazione statale e regionale, così prospettato dalla ricorrente, non sussiste poiché con l'art. 56 della legge regionale n. 11 del 1998 la Sardegna ha, al contrario, inteso adeguarsi alla legislazione statale attribuendo ai direttori generali delle Asl quali legali rappresentanti delle gestioni stralcio liquidatoria la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle gestioni delle Usl sino al 30 settembre 1995 nonché la connessa legittimazione processuale.
Il carattere interpretativo e pertanto retroattivo della norma affermato dalla sentenza impugnata contrastato dalla ricorrente con il duplice rilievo che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo novembre 1995 nessuna gestione liquidatoria esisteva neppure come semplice ufficio interno della Asl, e tanto meno come organo o soggetto autonomo, e che il contenuto precettivo della disposizione è costitutivo non contenendo essa alcun riferimento al passato.
La tesi è destituita di fondamento atteso che il carattere interpretativo della norma - emanata nel 1998 discende dal fatto stesso che essa ha dichiaratamente inteso disciplinare la titolarità di rapporti giuridici delle pregresse unità sanitarie locali fino al 30 settembre 1995, come tali risalenti ad un triennio prima ne' rileva che alla data predetta un apposito ufficio non fosse stato creato, giacché la devoluzione alle gestioni stralcio deriva direttamente dall'art. 6 legge statale n. 724 del 1994, ben precedente l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
4. Alla stregua delle esposte argomentazioni il ricorso principale deve essere respinto con conseguente assorbimento di quello incidentale dichiaratamente condizionato.
Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate stanti i contrasti interpretativi insorti sulla questione oggetto del secondo motivo del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte
riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale dichiara assorbito l'incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 2 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2001