TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1080/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa AN ON, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nisi;
Parte_1
opponente contro
e per essa, quale mandataria rappresentata e Controparte_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Marco Piccinno;
opposta nonché contro
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Torricelli;
Controparte_2
opposta
e contro
1) ; Controparte_3
2) Controparte_4
3) Controparte_5
4) Controparte_6
5) Controparte_7
6) Controparte_8
7) Controparte_9
8) Avv. Mauro De Pascalis;
9) , quale ex socia della cessata NOCERA FRIGOR srl in Parte_3 Liquidazione;
10) , quale ex socia della cessata NOCERA FRIGOR srl in Parte_4
Liquidazione;
11) ; Controparte_10
opposti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. , con atto di citazione datato 08.02.2022, conveniva in Parte_1
giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_11 CP_8
avv. Mauro De Pascalis, , e
[...] Controparte_9 Parte_3 Parte_4
, innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accertare e dichiarare la Controparte_10 decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione avvenuta in data Controparte_2
16.09.2021 (nella procedura esecutiva r.g. n. 4/2015), con conseguente revoca del decreto di trasferimento emesso in data 20.01.2022.
2. Si costituivano in giudizio, con separate comparse di costituzione, Controparte_1
[... e l'aggiudicataria concludendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
La causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza dell'01.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
3. L'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento.
In ossequio al principio della ragione più liquida, può superarsi l'esame delle questioni preliminari, essendo l'azione infondata nel merito.
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente lamenta che <l'aggiudicatario, oltre ad utilizzare una modalità di pagamento assolutamente diversa rispetto a quella richiesta dalla procedura, ovvero bonifico invece che assegno circolare, ha anche adempiuto in ritardo alla sua obbligazione di versamento del saldo prezzo, in quanto le somme sarebbero risultate accreditate in data 16.12.2021, e quindi oltre il termine perentorio del
15.12.2021>>. Più nel dettaglio, la difesa della assume che il bonifico bancario non possa essere Parte_1 considerato mezzo di pagamento equipollente rispetto all'assegno circolare, atteso che il pagamento effettuato tramite la consegna dell'assegno estingue immediatamente l'obbligazione dal punto di vista quantitativo, qualitativo e temporale;
diversamente, con riferimento al bonifico, ai fini della tempestività dell'adempimento deve aversi riguardo alla ricezione materiale delle somme sul conto di cui è titolare il beneficiario/creditore presso il proprio istituto bancario, con la conseguenza che, nel caso di specie, sebbene la data della valuta di addebito corrisponda al 15.12.2021, <è in ogni caso il 16 dicembre
2021 che la banca dei beneficiari avrebbe accettato il bonifico per poi riaccreditarlo sul conto dei beneficiari, con un ritardo di un giorno rispetto al termine perentorio gravante sull'aggiudicatario (15.12.2021)>>.
Il motivo di opposizione in discorso è infondato.
Va rilevato, infatti, che, in disparte ogni considerazione sull'equipollenza dei suddetti mezzi di pagamento, l'aggiudicataria ha provato di aver effettuato il Controparte_2
bonifico in data 15.12.2021, ossia entro il termine perentorio previsto per il versamento delle somme (15.12.2021), dovendosi, ai fini della valutazione della tempestività dell'adempimento da parte dell'aggiudicataria, osservare la data in cui il bonifico è stato disposto, e non la data di effettivo accredito delle somme (c.d. data di regolamento), attenendo quest'ultima alla fase di esecuzione dell'ordine di pagamento da parte dell'istituto di credito, che non rileva ai fini della tempestività dell'effettuazione del versamento.
Le considerazioni anzidette consentono altresì di ritenere superato il motivo di opposizione con cui l'opponente deduce che <se è vero che il termine massimo indicato per legge per il versamento del saldo del prezzo non può essere superiore a 120 giorni, è altresì vero e pacifico che nella specifica procedura esecutiva di cui trattasi l'aggiudicatario avesse come termine espressamente indicato quello di 90 giorni dall'aggiudicazione avvenuta il
16.09.2021. Tale ultimo termine poteva essere prorogato di ulteriori 30 giorni solo su espressa richiesta dell'aggiudicatario, cosa che nella fattispecie non è assolutamente avvenuta>>, dal momento che il versamento risulta essere stato effettuato nel termine perentorio di 90 gg dall'aggiudicazione avvenuta in data 16.09.2021, avendo l'opponente eseguito il bonifico in data 15.12.2021 (come può evincersi osservando la data di valuta addebito del bonifico - all. 1 all'atto di citazione). In ogni caso, come risulta dall'ordinanza di vendita e come già rilevato dal G.E. al momento della valutazione dell'istanza di sospensione, il fatto che l'aggiudicatario avrebbe avuto a sua disposizione, previa richiesta, un ulteriore termine di trenta giorni per il versamento del saldo prezzo supporta, a maggior ragione, la tempestività del pagamento;
soprattutto, peraltro, se si consideri che anche rispetto al termine invalicabile dei 120 giorni la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di rimessione in termini (cfr. Cass. n. 32136 del 10/12/2019) in caso di decadenza incolpevole.
Infine, va rilevato che deve ritenersi precluso, in questa sede, l'esame del motivo di opposizione con cui si contesta il prezzo di aggiudicazione, sul presupposto che <il prezzo di € 432.800,00 del complesso alberghiero fissato per l'asta del 16.09.2021, divenuto poi quello di aggiudicazione definitiva, risulta notevolmente inferiore (pari ad un sesto circa) rispetto a quello di stima di circa €. 2.350.00,00 effettuato dall'esperto incaricato dal giudice per determinare il valore del predetto immobile e comunque rispetto al reale valore di mercato del predetto bene>>.
Infatti, emerge dagli atti che il motivo in discorso era stato già proposto ed esaminato in precedenti opposizioni esecutive – da ultimo, riproposto anche con atto di citazione datato
22.01.2022, nel giudizio di merito introdotto a seguito dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 24.11.2021 (all. 5 alla comparsa di costituzione di –, con la Controparte_1
conseguenza che lo stesso non poteva essere dedotto nuovamente con il ricorso in opposizione che ha dato la stura alla presente fase di merito.
Per tutto quanto innanzi, l'opposizione è infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
[... e di liquidate, per ciascuno, in € 2.000,00 oltre spese generali, iva e Controparte_2
c.p.a. se dovute;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Lecce, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa AN ON, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nisi;
Parte_1
opponente contro
e per essa, quale mandataria rappresentata e Controparte_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Marco Piccinno;
opposta nonché contro
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Torricelli;
Controparte_2
opposta
e contro
1) ; Controparte_3
2) Controparte_4
3) Controparte_5
4) Controparte_6
5) Controparte_7
6) Controparte_8
7) Controparte_9
8) Avv. Mauro De Pascalis;
9) , quale ex socia della cessata NOCERA FRIGOR srl in Parte_3 Liquidazione;
10) , quale ex socia della cessata NOCERA FRIGOR srl in Parte_4
Liquidazione;
11) ; Controparte_10
opposti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. , con atto di citazione datato 08.02.2022, conveniva in Parte_1
giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_11 CP_8
avv. Mauro De Pascalis, , e
[...] Controparte_9 Parte_3 Parte_4
, innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accertare e dichiarare la Controparte_10 decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione avvenuta in data Controparte_2
16.09.2021 (nella procedura esecutiva r.g. n. 4/2015), con conseguente revoca del decreto di trasferimento emesso in data 20.01.2022.
2. Si costituivano in giudizio, con separate comparse di costituzione, Controparte_1
[... e l'aggiudicataria concludendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
La causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza dell'01.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
3. L'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento.
In ossequio al principio della ragione più liquida, può superarsi l'esame delle questioni preliminari, essendo l'azione infondata nel merito.
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente lamenta che <l'aggiudicatario, oltre ad utilizzare una modalità di pagamento assolutamente diversa rispetto a quella richiesta dalla procedura, ovvero bonifico invece che assegno circolare, ha anche adempiuto in ritardo alla sua obbligazione di versamento del saldo prezzo, in quanto le somme sarebbero risultate accreditate in data 16.12.2021, e quindi oltre il termine perentorio del
15.12.2021>>. Più nel dettaglio, la difesa della assume che il bonifico bancario non possa essere Parte_1 considerato mezzo di pagamento equipollente rispetto all'assegno circolare, atteso che il pagamento effettuato tramite la consegna dell'assegno estingue immediatamente l'obbligazione dal punto di vista quantitativo, qualitativo e temporale;
diversamente, con riferimento al bonifico, ai fini della tempestività dell'adempimento deve aversi riguardo alla ricezione materiale delle somme sul conto di cui è titolare il beneficiario/creditore presso il proprio istituto bancario, con la conseguenza che, nel caso di specie, sebbene la data della valuta di addebito corrisponda al 15.12.2021, <è in ogni caso il 16 dicembre
2021 che la banca dei beneficiari avrebbe accettato il bonifico per poi riaccreditarlo sul conto dei beneficiari, con un ritardo di un giorno rispetto al termine perentorio gravante sull'aggiudicatario (15.12.2021)>>.
Il motivo di opposizione in discorso è infondato.
Va rilevato, infatti, che, in disparte ogni considerazione sull'equipollenza dei suddetti mezzi di pagamento, l'aggiudicataria ha provato di aver effettuato il Controparte_2
bonifico in data 15.12.2021, ossia entro il termine perentorio previsto per il versamento delle somme (15.12.2021), dovendosi, ai fini della valutazione della tempestività dell'adempimento da parte dell'aggiudicataria, osservare la data in cui il bonifico è stato disposto, e non la data di effettivo accredito delle somme (c.d. data di regolamento), attenendo quest'ultima alla fase di esecuzione dell'ordine di pagamento da parte dell'istituto di credito, che non rileva ai fini della tempestività dell'effettuazione del versamento.
Le considerazioni anzidette consentono altresì di ritenere superato il motivo di opposizione con cui l'opponente deduce che <se è vero che il termine massimo indicato per legge per il versamento del saldo del prezzo non può essere superiore a 120 giorni, è altresì vero e pacifico che nella specifica procedura esecutiva di cui trattasi l'aggiudicatario avesse come termine espressamente indicato quello di 90 giorni dall'aggiudicazione avvenuta il
16.09.2021. Tale ultimo termine poteva essere prorogato di ulteriori 30 giorni solo su espressa richiesta dell'aggiudicatario, cosa che nella fattispecie non è assolutamente avvenuta>>, dal momento che il versamento risulta essere stato effettuato nel termine perentorio di 90 gg dall'aggiudicazione avvenuta in data 16.09.2021, avendo l'opponente eseguito il bonifico in data 15.12.2021 (come può evincersi osservando la data di valuta addebito del bonifico - all. 1 all'atto di citazione). In ogni caso, come risulta dall'ordinanza di vendita e come già rilevato dal G.E. al momento della valutazione dell'istanza di sospensione, il fatto che l'aggiudicatario avrebbe avuto a sua disposizione, previa richiesta, un ulteriore termine di trenta giorni per il versamento del saldo prezzo supporta, a maggior ragione, la tempestività del pagamento;
soprattutto, peraltro, se si consideri che anche rispetto al termine invalicabile dei 120 giorni la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di rimessione in termini (cfr. Cass. n. 32136 del 10/12/2019) in caso di decadenza incolpevole.
Infine, va rilevato che deve ritenersi precluso, in questa sede, l'esame del motivo di opposizione con cui si contesta il prezzo di aggiudicazione, sul presupposto che <il prezzo di € 432.800,00 del complesso alberghiero fissato per l'asta del 16.09.2021, divenuto poi quello di aggiudicazione definitiva, risulta notevolmente inferiore (pari ad un sesto circa) rispetto a quello di stima di circa €. 2.350.00,00 effettuato dall'esperto incaricato dal giudice per determinare il valore del predetto immobile e comunque rispetto al reale valore di mercato del predetto bene>>.
Infatti, emerge dagli atti che il motivo in discorso era stato già proposto ed esaminato in precedenti opposizioni esecutive – da ultimo, riproposto anche con atto di citazione datato
22.01.2022, nel giudizio di merito introdotto a seguito dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 24.11.2021 (all. 5 alla comparsa di costituzione di –, con la Controparte_1
conseguenza che lo stesso non poteva essere dedotto nuovamente con il ricorso in opposizione che ha dato la stura alla presente fase di merito.
Per tutto quanto innanzi, l'opposizione è infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
[... e di liquidate, per ciascuno, in € 2.000,00 oltre spese generali, iva e Controparte_2
c.p.a. se dovute;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Lecce, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN ON