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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.1086/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente dott. Nicola La Mantia Consigliere rel dott. Marcella Murana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1086/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE 43 CATANIA;
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CIMINO LUIGI giusta procura in atti.
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA;
rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione per revocazione ex art.395, n.5, cpc la società ha chiesto la revocazione Pt_1 della sentenza n. 2208/2020 di questa Corte d'appello, I sezione civile, pubblicata il 18.12.2020 e non notificata, per contrasto con un precedente giudicato rappresentato dall'ordinanza n. 1043/2019 del
04/02/2019, emessa dal Tribunale di Catania ex art.703 cpc e passata in giudicato perché non impugnata dall' resa nel giudizio R.G. 9232/2018 pendente tra le stesse Parte_2
parti ed avente ad oggetto la richiesta dei contributi di cui alle leggi 58/05 e 296/06 relativi ad annualità successive (2014-2016) rispetto a quelle oggetto del presente giudizio (concernente le annualità 2007-2013).
Si è costituito l' per eccepire l'inammissibilità della Controparte_1 domanda per carenza dei presupposti richiesti dall'art.395, n.5, cpc.
All'udienza del 3.10.2024 la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini ordinari previsti dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
La domanda risulta inammissibile per carenza dei presupposti previsti dall'art.395, n.5, cpc.
Ed invero, premesso che la vicenda per cui è causa e che è stata decisa da questa Corte d'appello con la sentenza impugnata per revocazione concerne il diritto della alla corresponsione dei contributi Pt_1
previsti dal D.L.16/05, convertito nella Legge 58/05, e dalla Legge 296/06, osserva questo Collegio come tra il giudizio definito con l'ordinanza n.1043/19 del Tribunale di Catania, che - secondo l'assunto di parte attrice – costituirebbe il precedente giudicato del quale la Corte, nonostante specifica eccezione, non avrebbe tenuto conto, e la sentenza n.2208/20, della quale è stata chiesta la revocazione ex art.395, n.5, cpc, seppure sussista identità soggettiva, difetta l'ulteriore requisito della identità oggettiva, atteso che – per come ammesso dalla stessa – il giudizio concluso con l'ordinanza Pt_1
n.1043/19 del Tribunale di Catania si riferisce alle annualità 2014-2016, mentre quello deciso da questa
Corte con la sentenza n.2208/20 riguarda le annualità 2007-2013.
Per come ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di cassazione perché possa procedersi alla revocazione di una sentenza ai sensi dell'art.395, n.5, cpc per contrasto con un precedente giudicato “occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (sentenza 21 dicembre 2012, n. 23815, e ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38230)” (v. Cass. 33733/22).
pagina 2 di 3 Nella specie, quindi, poiché il giudizio definito dal Tribunale di Catania con pronuncia ormai passata in giudicato riguarda annualità diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio definito con la sentenza di questa Corte della quale è stata chiesta la revocazione, deve escludersi l'identità oggettiva che costituisce presupposto necessario ed indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda ex art.395, n.5, cpc.
Per tali motivi la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n.2208/20 della Corte d'appello di Catania proposta dalla Pt_1
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'assessorato regionale liquidate in Pt_1
€.4.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
30.12.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente dott. Nicola La Mantia Consigliere rel dott. Marcella Murana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1086/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE 43 CATANIA;
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CIMINO LUIGI giusta procura in atti.
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA;
rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione per revocazione ex art.395, n.5, cpc la società ha chiesto la revocazione Pt_1 della sentenza n. 2208/2020 di questa Corte d'appello, I sezione civile, pubblicata il 18.12.2020 e non notificata, per contrasto con un precedente giudicato rappresentato dall'ordinanza n. 1043/2019 del
04/02/2019, emessa dal Tribunale di Catania ex art.703 cpc e passata in giudicato perché non impugnata dall' resa nel giudizio R.G. 9232/2018 pendente tra le stesse Parte_2
parti ed avente ad oggetto la richiesta dei contributi di cui alle leggi 58/05 e 296/06 relativi ad annualità successive (2014-2016) rispetto a quelle oggetto del presente giudizio (concernente le annualità 2007-2013).
Si è costituito l' per eccepire l'inammissibilità della Controparte_1 domanda per carenza dei presupposti richiesti dall'art.395, n.5, cpc.
All'udienza del 3.10.2024 la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini ordinari previsti dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
La domanda risulta inammissibile per carenza dei presupposti previsti dall'art.395, n.5, cpc.
Ed invero, premesso che la vicenda per cui è causa e che è stata decisa da questa Corte d'appello con la sentenza impugnata per revocazione concerne il diritto della alla corresponsione dei contributi Pt_1
previsti dal D.L.16/05, convertito nella Legge 58/05, e dalla Legge 296/06, osserva questo Collegio come tra il giudizio definito con l'ordinanza n.1043/19 del Tribunale di Catania, che - secondo l'assunto di parte attrice – costituirebbe il precedente giudicato del quale la Corte, nonostante specifica eccezione, non avrebbe tenuto conto, e la sentenza n.2208/20, della quale è stata chiesta la revocazione ex art.395, n.5, cpc, seppure sussista identità soggettiva, difetta l'ulteriore requisito della identità oggettiva, atteso che – per come ammesso dalla stessa – il giudizio concluso con l'ordinanza Pt_1
n.1043/19 del Tribunale di Catania si riferisce alle annualità 2014-2016, mentre quello deciso da questa
Corte con la sentenza n.2208/20 riguarda le annualità 2007-2013.
Per come ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di cassazione perché possa procedersi alla revocazione di una sentenza ai sensi dell'art.395, n.5, cpc per contrasto con un precedente giudicato “occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (sentenza 21 dicembre 2012, n. 23815, e ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38230)” (v. Cass. 33733/22).
pagina 2 di 3 Nella specie, quindi, poiché il giudizio definito dal Tribunale di Catania con pronuncia ormai passata in giudicato riguarda annualità diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio definito con la sentenza di questa Corte della quale è stata chiesta la revocazione, deve escludersi l'identità oggettiva che costituisce presupposto necessario ed indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda ex art.395, n.5, cpc.
Per tali motivi la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n.2208/20 della Corte d'appello di Catania proposta dalla Pt_1
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'assessorato regionale liquidate in Pt_1
€.4.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
30.12.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3