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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
4 aprile 2025, ha pronunciato, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8058/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Anselmi, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , aveva concluso Persona_1 che l'interessato era un soggetto invalido nella misura del 67%.
Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 04.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
1 In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
L ricorrente ha domandato il riconoscimento della indennità di accompagnamento o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche,
l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa sulla Persona_2 base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame dei documenti versati in atti, ha affermato che la ricorrente è affetta da “Spondilodiscopatia già sottoposta ad artrodesi vertebrale cervicale (2015) e lombare (2018) e poliatrosi, a lieve incidenza funzionale, in soggetto iperteso”, e che la medesima, a causa di tali patologie, è da reputare un soggetto invalido nella misura del 67% e senza diritto all'indennità di accompagnamento, essendo un soggetto “autonomo sia nella deambulazione che nel compimento degli atti quotidiani della vita”; ha poi affermato che la stessa è portatrice di handicap in situazione di non gravità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, non è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dell'assegno mensile per gli invalidi parziali.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e andrebbero quindi poste a carico del ricorrente soccombente;
le spese medesime, tuttavia, vanno dichiarate interamente
2 irripetibili, atteso che il medesimo ricorrente ha presentato la specifica dichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. del codice di rito civile.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno pertanto poste, comunque, a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 8058/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
4 aprile 2025, ha pronunciato, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8058/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Anselmi, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , aveva concluso Persona_1 che l'interessato era un soggetto invalido nella misura del 67%.
Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 04.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
1 In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
L ricorrente ha domandato il riconoscimento della indennità di accompagnamento o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche,
l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa sulla Persona_2 base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame dei documenti versati in atti, ha affermato che la ricorrente è affetta da “Spondilodiscopatia già sottoposta ad artrodesi vertebrale cervicale (2015) e lombare (2018) e poliatrosi, a lieve incidenza funzionale, in soggetto iperteso”, e che la medesima, a causa di tali patologie, è da reputare un soggetto invalido nella misura del 67% e senza diritto all'indennità di accompagnamento, essendo un soggetto “autonomo sia nella deambulazione che nel compimento degli atti quotidiani della vita”; ha poi affermato che la stessa è portatrice di handicap in situazione di non gravità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, non è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dell'assegno mensile per gli invalidi parziali.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e andrebbero quindi poste a carico del ricorrente soccombente;
le spese medesime, tuttavia, vanno dichiarate interamente
2 irripetibili, atteso che il medesimo ricorrente ha presentato la specifica dichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. del codice di rito civile.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno pertanto poste, comunque, a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 8058/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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