Provvedimento: […] Nella peculiare fattispecie disciplinata all'articolo 2880 c.c., quindi, si verifica, per effetto del trasferimento del bene ipotecato ad un terzo acquirente, una vera e propria scissione tra il diritto di credito, che resta in capo al creditore nei confronti del debitore originario, e la garanzia reale, che il creditore ha il diritto di azionare nei confronti del terzo: ed è appunto quest'ultimo diritto che si estingue per prescrizione ai sensi dell'art. 2880 c.c., restando indifferente il diritto di credito rispetto a siffatta vicenda estintiva.
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