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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3276/2020 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato
Martorelli, Marco Franco Scalvini, Alessandro Bolla, nonché dal prof. avv. Alessandro Adamo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , CP_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), CP_2 C.F._2 CP_3 (C.F. ), (C.F. C.F._3 CP_4
), quali eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Mele, in C.F._5
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, domiciliati come in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Pomigliano d'Arco n. 858/2020, depositata in data
04.03.2020, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dal sig. , con conseguente condanna della società Persona_1
appellante al pagamento della somma di euro 4.698,23 a titolo di rimborso per commissioni e quote assicurative non godute, a seguito di estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 168188.
In punto di fatto, l'appellante deduceva che, in data 15.06.2011, il sig.
aveva sottoscritto il contratto di finanziamento n. Persona_1 168188, con cui la società appellante gli aveva concesso un finanziamento di euro 38.640,00, mediante cessione del quinto della pensione, da rimborsarsi in 120 rate mensili.
Alla scadenza della quarantanovesima rata, il sig. aveva Persona_1
provveduto a estinguere (a decorrere dal 1°agosto 2015) il finanziamento in questione, corrispondendo la somma complessiva di euro 19.053,90.
Nella cifra computata in sede di estinzione del finanziamento erano stati conteggiati anche gli importi da corrispondere a titolo di ristori commissionali.
Il sig. aveva eccepito, tuttavia, l'incongruità dei rimborsi Persona_1
ricevuti dando corso al giudizio avanti al Giudice di pace di Pomigliano
d'Arco.
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata per omessa, insufficiente, illogica motivazione, in considerazione dell'errata valutazione dei documenti e degli elementi istruttori.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare le commissioni up front e recurring, che invece risulterebbero chiaramente distinte nel contratto di finanziamento per cui
è causa. Secondo quanto sostenuto dalla società appellante, a fronte di una così
netta qualificazione dei costi del credito, l'affermazione del Giudice di prime cure per cui “nella fattispecie che ci occupa, nessuna informativa con relativa
documentazione è stata fornita in via contrattuale”, sarebbe errata, perché avulsa da quanto oggettivamente emergerebbe dalla documentazione versata in atti.
In definitiva, secondo quanto dedotto dall'appellante, la sentenza impugnata sarebbe frutto di una lettura errata del contratto.
Conseguentemente l'appellante chiedeva, in integrale riforma della sentenza n. 858/2020 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, che la domanda del sig. di ripetizione dei costi del credito non Persona_1
maturati, a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento per cui è causa, fosse rigettata.
A seguito del decesso del sig. , il giudizio veniva riassunto Persona_1
da parte della società appellante e gli eredi dell'originario attore si costituivano in giudizio, contestando la proposta impugnazione, poiché infondata in fatto e in diritto, e insistevano per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In applicazione del principio della ragione più liquida, l'appello può
essere esaminato nel merito, sulla base dei motivi formulati dalle parti. Va rigettata, in quanto infondata, la censura sollevata dall'appellante in ordine alla sentenza impugnata per omessa, insufficiente, illogica motivazione, errata valutazione dei documenti e degli elementi istruttori ed errata qualificazione delle commissioni up front e recurring.
Nella motivazione, il giudice ha dato conto del materiale probatorio posto a fondamento dell'accoglimento della domanda attorea richiamando, all'uopo, “il prospetto di liquidazione” (cfr. doc. prod. appellati)
e la relativa “ricevuta di pagamento” (cfr. doc. prod. appellati).
Come asserito dal giudice di prime cure, si tratta di prova documentale,
in base alla quale è possibile stabilire se è stata applicata la normativa in materia.
La società appellante asserisce che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione.
La società appellante sostiene, inoltre, che l'informativa contenuta nel contratto per cui è causa sarebbe completa, proprio perché sarebbero specificati, tra l'altro, nel dettaglio, i costi recurring e i costi up front.
Tali doglianze non colgono nel segno, in considerazione della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. In punto di diritto, vanno effettuate le opportune precisazioni preliminari, alla luce delle interpretazioni fornite dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125- sexies del T.U.B.: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi
compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva.
La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “Lexitor” (Corte di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito
ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (c.d. costi
recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché sulla base delle disposizioni di
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d'Italia nel 2019, è stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, statuendo che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della
Corte costituzionale del 22.012.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Corte costituzionale, con l'adozione della norma sopra citata,
il legislatore avrebbe reso impossibile l'interpretazione dell'art. 125-sexies del TUB in senso conforme alla direttiva, così come interpretata dalla
“Lexitor”.
In forza dell'art. 125-sexies del T.U.B. e dell'interpretazione fornita dalla sentenza “Lexitor”, dunque, l'art. 125 sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up-front. Sono dunque infondate le doglianze dell'appellante, laddove sostiene che l'onere di dimostrare la natura recurring dei corrispettivi già anticipati incombeva sul solo sig. e tale onere non sarebbe stato Persona_1
soddisfatto.
In considerazione di quanto sopra esposto, invero, la prova della natura
recurring dei costi ai fini del rimborso risulta ininfluente, e per questo si conviene con quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto raggiunta la prova offerta dall'attore, poiché trattasi di prova documentale, sulla base della quale è possibile stabilire se sia stata o meno applicata la normativa in materia, alla luce dell'interpretazione fornita in sede europea.
Per le ragioni sopra esposte, è inconferente il riferimento effettuato dall'appellante a una serie di sentenze di merito con cui è stata esclusa la rimborsabilità dei costi up front.
Tale giurisprudenza è antecedente alle modifiche normative sopravvenute e, per questo motivo, non può essere assunta quale utile riferimento con riguardo al caso di specie.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita
dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il
riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a
beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Parte appellante sostiene, inoltre, che l'informativa consegnata al cliente sarebbe stata esaustiva e non si sarebbe verificata alcuna violazione ex art. 1175 c.c., al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.
Dalla documentazione depositata in atti, risulta che l'informativa fornita dalla banca è stata completa quanto alla distinzione tra costi recurring e costi up front ma tale distinzione, in virtù dell'evoluzione normativa più volte richiamata, non può essere presa in considerazione in sede di rimborso a favore del consumatore.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla società appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.
Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo,
invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
Alle stesse l' aveva reagito prevedendo che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali,
si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La Banca d'Italia era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul
credito ai consumatori» con cui era stato modificato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009 ed era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in
caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al
finanziatore”. Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre
pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al
minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “Lexitor”, punto 32).
Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo.
Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
Per tutti questi motivi, nulla deve essere restituito alla società appellante.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado e in virtù del mutato quadro normativo all'esito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina di riferimento nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3276/2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3276/2020 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato
Martorelli, Marco Franco Scalvini, Alessandro Bolla, nonché dal prof. avv. Alessandro Adamo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , CP_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), CP_2 C.F._2 CP_3 (C.F. ), (C.F. C.F._3 CP_4
), quali eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Mele, in C.F._5
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, domiciliati come in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Pomigliano d'Arco n. 858/2020, depositata in data
04.03.2020, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dal sig. , con conseguente condanna della società Persona_1
appellante al pagamento della somma di euro 4.698,23 a titolo di rimborso per commissioni e quote assicurative non godute, a seguito di estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 168188.
In punto di fatto, l'appellante deduceva che, in data 15.06.2011, il sig.
aveva sottoscritto il contratto di finanziamento n. Persona_1 168188, con cui la società appellante gli aveva concesso un finanziamento di euro 38.640,00, mediante cessione del quinto della pensione, da rimborsarsi in 120 rate mensili.
Alla scadenza della quarantanovesima rata, il sig. aveva Persona_1
provveduto a estinguere (a decorrere dal 1°agosto 2015) il finanziamento in questione, corrispondendo la somma complessiva di euro 19.053,90.
Nella cifra computata in sede di estinzione del finanziamento erano stati conteggiati anche gli importi da corrispondere a titolo di ristori commissionali.
Il sig. aveva eccepito, tuttavia, l'incongruità dei rimborsi Persona_1
ricevuti dando corso al giudizio avanti al Giudice di pace di Pomigliano
d'Arco.
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata per omessa, insufficiente, illogica motivazione, in considerazione dell'errata valutazione dei documenti e degli elementi istruttori.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare le commissioni up front e recurring, che invece risulterebbero chiaramente distinte nel contratto di finanziamento per cui
è causa. Secondo quanto sostenuto dalla società appellante, a fronte di una così
netta qualificazione dei costi del credito, l'affermazione del Giudice di prime cure per cui “nella fattispecie che ci occupa, nessuna informativa con relativa
documentazione è stata fornita in via contrattuale”, sarebbe errata, perché avulsa da quanto oggettivamente emergerebbe dalla documentazione versata in atti.
In definitiva, secondo quanto dedotto dall'appellante, la sentenza impugnata sarebbe frutto di una lettura errata del contratto.
Conseguentemente l'appellante chiedeva, in integrale riforma della sentenza n. 858/2020 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, che la domanda del sig. di ripetizione dei costi del credito non Persona_1
maturati, a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento per cui è causa, fosse rigettata.
A seguito del decesso del sig. , il giudizio veniva riassunto Persona_1
da parte della società appellante e gli eredi dell'originario attore si costituivano in giudizio, contestando la proposta impugnazione, poiché infondata in fatto e in diritto, e insistevano per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In applicazione del principio della ragione più liquida, l'appello può
essere esaminato nel merito, sulla base dei motivi formulati dalle parti. Va rigettata, in quanto infondata, la censura sollevata dall'appellante in ordine alla sentenza impugnata per omessa, insufficiente, illogica motivazione, errata valutazione dei documenti e degli elementi istruttori ed errata qualificazione delle commissioni up front e recurring.
Nella motivazione, il giudice ha dato conto del materiale probatorio posto a fondamento dell'accoglimento della domanda attorea richiamando, all'uopo, “il prospetto di liquidazione” (cfr. doc. prod. appellati)
e la relativa “ricevuta di pagamento” (cfr. doc. prod. appellati).
Come asserito dal giudice di prime cure, si tratta di prova documentale,
in base alla quale è possibile stabilire se è stata applicata la normativa in materia.
La società appellante asserisce che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione.
La società appellante sostiene, inoltre, che l'informativa contenuta nel contratto per cui è causa sarebbe completa, proprio perché sarebbero specificati, tra l'altro, nel dettaglio, i costi recurring e i costi up front.
Tali doglianze non colgono nel segno, in considerazione della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. In punto di diritto, vanno effettuate le opportune precisazioni preliminari, alla luce delle interpretazioni fornite dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125- sexies del T.U.B.: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi
compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva.
La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “Lexitor” (Corte di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito
ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (c.d. costi
recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché sulla base delle disposizioni di
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d'Italia nel 2019, è stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, statuendo che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della
Corte costituzionale del 22.012.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Corte costituzionale, con l'adozione della norma sopra citata,
il legislatore avrebbe reso impossibile l'interpretazione dell'art. 125-sexies del TUB in senso conforme alla direttiva, così come interpretata dalla
“Lexitor”.
In forza dell'art. 125-sexies del T.U.B. e dell'interpretazione fornita dalla sentenza “Lexitor”, dunque, l'art. 125 sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up-front. Sono dunque infondate le doglianze dell'appellante, laddove sostiene che l'onere di dimostrare la natura recurring dei corrispettivi già anticipati incombeva sul solo sig. e tale onere non sarebbe stato Persona_1
soddisfatto.
In considerazione di quanto sopra esposto, invero, la prova della natura
recurring dei costi ai fini del rimborso risulta ininfluente, e per questo si conviene con quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto raggiunta la prova offerta dall'attore, poiché trattasi di prova documentale, sulla base della quale è possibile stabilire se sia stata o meno applicata la normativa in materia, alla luce dell'interpretazione fornita in sede europea.
Per le ragioni sopra esposte, è inconferente il riferimento effettuato dall'appellante a una serie di sentenze di merito con cui è stata esclusa la rimborsabilità dei costi up front.
Tale giurisprudenza è antecedente alle modifiche normative sopravvenute e, per questo motivo, non può essere assunta quale utile riferimento con riguardo al caso di specie.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita
dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il
riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a
beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Parte appellante sostiene, inoltre, che l'informativa consegnata al cliente sarebbe stata esaustiva e non si sarebbe verificata alcuna violazione ex art. 1175 c.c., al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.
Dalla documentazione depositata in atti, risulta che l'informativa fornita dalla banca è stata completa quanto alla distinzione tra costi recurring e costi up front ma tale distinzione, in virtù dell'evoluzione normativa più volte richiamata, non può essere presa in considerazione in sede di rimborso a favore del consumatore.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla società appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.
Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo,
invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
Alle stesse l' aveva reagito prevedendo che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali,
si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La Banca d'Italia era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul
credito ai consumatori» con cui era stato modificato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009 ed era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in
caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al
finanziatore”. Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre
pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al
minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “Lexitor”, punto 32).
Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo.
Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
Per tutti questi motivi, nulla deve essere restituito alla società appellante.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado e in virtù del mutato quadro normativo all'esito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina di riferimento nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3276/2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura