TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2122/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO MILICIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASQUALINA IANNI, elettivamente domiciliato in GALLERIA MARCONI, N. 2, 40122 BOLOGNA, presso i difensori avv. CARLO MILICIA e avv. PASQUALINA IANNI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO MILICIA e CP_1 C.F._2 dell'avv. PASQUALINA IANNI, elettivamente domiciliato in GALLERIA MARCONI, N. 2, 40122 BOLOGNA, presso i difensori avv. CARLO MILICIA e avv. PASQUALINA IANNI
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Controparte_2 P.IVA_1
NORADINO, elettivamente domiciliato in PIAZZA F. D. ROOSEVELT, N. 3, 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. GIUSEPPE NORADINO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza, tenutasi in presenza, ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. del 28 maggio 2025 e, in particolare:
- parte ricorrente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 16.05.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 17 maggio 2020 per grave inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte Controparte_2 con il suddetto contratto e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 alla restituzione in favore del IG. del corrispettivo versato pari a € 42.100,00,
[...] Parte_1 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti sino al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni cagionati dall'inidoneità dell'impianto a Controparte_2 garantire le esigenza energetiche dell'immobile e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da Controparte_2 Pt_1
pagina 1 di 19 per lo smantellamento dell'impianto non funzionante e il ripristino dello stato dei luoghi, come Pt_1 accertati in corso di causa ovvero, in subordine, nella misura determinata dal CTU nel procedimento per ATP;
- condannare altresì al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_2 subiti dal IG. e dalla IG.ra , in proprio e quali esercenti la patria Parte_1 CP_1 potestà della figlia per i danni subiti in conseguenza del mancato funzionamento Persona_1 dell'impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- porre a carico di le spese di CTU e Controparte_2 conseguentemente condannare al rimborso dell'importo di € 7.489,97 Controparte_2 corrisposto dal IG. in favore del CTU;
- condannare al pagamento Pt_1 Controparte_2 delle spese per la consulenza e assistenza legale correlati all'instaurazione del procedimento per ATP;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare alla rifusione Controparte_2 delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
- parte resistente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate Controparte_2 in data 15.05.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, In via preliminare di rito: - accerti e dichiari l'incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì, limitatamente alle domande svolte dalle ricorrenti e della minore in favore del Tribunale di Bologna per tutti i CP_1 Persona_1 motivi esposti in narrativa al punto sub 1) della comparsa di risposta;
- accerti e dichiari l'improcedibilità delle domande svolte dalle ricorrenti IG.ra e dalla minore CP_1 Per_1 per mancato esperimento della negoziazione assistita per tutti i motivi esposti in narrativa al
[...] punto sub 2) della comparsa di risposta;
- in ogni caso, accerti e dichiari che la causa richiede un'istruttoria complessa, che non è fondata su prova documentale e comunque non è di pronta soluzione e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; In via preliminare, nel merito: - Accerti e dichiari la decadenza del diritto vantato dal IG. ex art. 1495 c.c. e/o ex art 132 del Codice del Consumo per le ragioni di cui al punto Pt_1 3.2. della presente comparsa di risposta e/o accerti e dichiari l'avvenuta prescrizione della domanda di risoluzione del contratto ex art. 1495 comma 3 c.c. e/o ex art. 132 del Codice del Consumo per le ragioni di cui al punto 3.3. della comparsa di risposta;
In via principale, nel merito: - rigettare tutte le domande formulate nei confronti di dai ricorrenti in quanto inammissibili, Controparte_2 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
In via subordinata, nel merito, in via di eccezione riconvenzionale: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere la domanda di risoluzione del contratto, condannare il ricorrente a restituire i beni oggetto di compravendita a e comunque diminuire l'eventuale somma da restituire e/o Controparte_2 rimborsare della somma di € 2.736,50 per ogni anno di detrazione fiscale già usufruito da parte del IG. dal 2021 (compreso) in avanti, per tutte le ragioni di cui al punto sub 7) della comparsa di Pt_1 risposta e comunque diminuire la somma da restituire e/o rimborsare della somma di € 3.000,00 per ogni anno di utilizzo degli impianti compravenduti per perdita di valore degli stessi e per tutte le ragioni di cui al punto sub 8) della comparsa di risposta o comunque diminuire la somma da restituire
e/o rimborsare delle somme maggiori o minori ritenute eque e di giustizia o che dovessero emergere in corso d'istruttoria anche da valutarsi con liquidazione equitativa. In via istruttoria: dichiari nulla e/o inammissibile e/o comunque non ammettere nella presente causa la relazione peritale del Consulente Tecnico d'Ufficio depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo instaurata innanzi al Tribunale di Forlì r.g. n. 1932/2022 e rigetti le istanze istruttorie orali formale dai ricorrenti per le ragioni di cui al punto 9) della comparsa di risposta. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi sia della fase di accertamento tecnico preventivo sia della fase di merito secondo lo scaglione di valore”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., poi ritualmente notificato, Pt_1
e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della figlia
[...] CP_1 minore (di seguito anche solo committenti), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Persona_1 di Forlì, (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo Controparte_2 appaltatore), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 28.05.2025. Preliminarmente, parte ricorrente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) con contratto concluso in data 17.05.2020, i ricorrenti affidavano a l'incarico di Controparte_2 progettare e di realizzare, presso la propria abitazione sita in BA di NA, un nuovo sistema di efficientamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, per un costo complessivo di euro 42.100,00; b) l'impianto veniva realizzato nel luglio 2020 e, già dai primi giorni successivi all'installazione, i ricorrenti segnalavano a malfunzionamenti ed Controparte_2 inefficienze;
c) eseguiva direttamente o per tramite di imprese da essa incaricate Controparte_2 diversi interventi sull'impianto installato;
interventi rivelatisi però non risolutivi dei gravi malfunzionamenti del sistema;
d) a seguito di ulteriori denunce dei vizi riscontrati e di svariati interventi, comunque vani, da parte di quest'ultima riconosceva in data 8.04.2020 Controparte_2 l'esistenza delle problematiche lamentate e si impegnava al ripristino totale e definitivo del funzionamento dell'impianto; e) a fronte dell'immutata situazione, i ricorrenti depositavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Forlì e, in data 31.03.2023, veniva depositata consulenza tecnica d'ufficio, nella quale il CTU nominato, ing. , accertava la non conformità della Persona_2 pompa di calore e l'inidoneità dell'impianto a garantire le prestazioni energetiche promesse di cui al contratto stipulato fra le parti.
Ciò premesso, parte ricorrente agiva in giudizio al fine di ottenere la legittima declaratoria di risoluzione del contratto stipulato tra le parti, a causa dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore Gruppo Energica, avendo quest'ultima progettato un impianto non conforme al fabbisogno energetico di parte ricorrente ed inidoneo a garantire l'efficientamento energetico proposto. Per tali ragioni, parte ricorrente domandava la restituzione del corrispettivo versato e formulava richiesta di risarcimento tanto del danno patrimoniale, quanto del danno non patrimoniale, in considerazione del disagio e delle ripercussioni negative sulle abitudini familiari quotidiane subite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.01.2024, si costituiva
[...]
, contestando l'avversario atto introduttivo e le domande ivi formulate in quanto CP_2 inammissibili, prescritte ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto. Preliminarmente, parte convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì in favore del Tribunale di Bologna con riferimento alle domande promosse da e CP_1 Persona_1 nonché l'improcedibilità delle stesse per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, atteso che le predette parti processuali non possono essere qualificate quali consumatori. Sempre in via preliminare ed in ragione della configurazione del contratto stipulato fra le parti in termini di compravendita e non già in termini di appalto, eccepiva la Controparte_2 prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Parte resistente eccepiva, altresì, la decadenza di parte ricorrente dal diritto alla garanzia per i vizi ex adverso vantato, ai sensi dell'art. 1495, comma 1, c.c., atteso che le prime segnalazioni di malfunzionamenti pervenivano alla società Gruppo Energica solo un anno e mezzo dopo l'installazione dell'impianto, nonché l'intervenuta decadenza anche ai sensi dell'art. 132 Codice del Consumo. Inoltre, eccepiva la nullità e/o inammissibilità dell'elaborato peritale redatto dal Controparte_2 consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, in considerazione del divieto per il consulente tecnico d'ufficio di accertare i fatti principali posti a fondamento della domanda. In particolare, sempre con riferimento al merito, parte resistente deduceva di non aver mai riconosciuto alcun vizio e/o difetto dell'impianto venduto al compratore bensì che gli interventi posti Parte_1
pagina 3 di 19 in essere dalla stessa società, nonché l'assistenza prestata, risultavano valevoli a dimostrare unicamente la buona fede del venditore nell'esecuzione del contratto e la volontà della stessa di Controparte_2 ridurre al minimo gli eventuali disagi, per quanto lamentati dal cliente. Da ultimo, contestando in ogni caso l'avversaria richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto, non essendo rinvenibile alcun inadempimento di non scarsa importanza, parte resistente
[...]
eccepiva l'infondatezza e la genericità delle avversarie pretese risarcitorie. CP_2
Con ordinanza del 9.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.02.2024, rilevato che, nel caso di specie, non si ravvisavano aspetti di insuperabile incompatibilità con il rito semplificato di cognizione prescelto da parte ricorrente all'atto dell'instaurazione del presente giudizio di merito, il giudice disponeva l'acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi davanti al Tribunale di Forlì R.G. 1932/2022, assegnava alle parti i termini istruttori di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. in presenza di giustificato motivo e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 20.03.2024, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza tenutasi in pari data, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste da parte ricorrente e fissava successiva udienza istruttoria.
All'udienza del 18.07.2024, venivano escussi i testimoni e e, Testimone_1 Testimone_2 vista la richiesta congiunta formulata dai difensori delle parti, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 28.05.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, nonché assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali brevi note conclusive.
All'udienza del 28.05.2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c..
***
Le domande formulate da parte ricorrente e in proprio e in Parte_1 CP_1 qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della figlia minore sono ammissibili e Persona_1 fondate e, dunque, vengono accolte nei limiti e per tutte le ragioni di seguito esposti.
1. In merito alle eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito formulate da parte resistente Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle doglianze di merito, si rende necessario procedere all'analisi delle plurime eccezioni preliminari di rito formulate da parte resistente. 1.1 In prima analisi e con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Forlì adito in relazione alle domande proposte anche da e da si ricorda CP_1 Persona_1 come sia pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che parte convenuta è onerata, in ogni caso, di una specifica contestazione della sollevata questione in ordine alla competenza territoriale e, quindi, in caso di concorrenza di fori alternativi, deve contestare puntualmente ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti (cfr. già Cass. n. 24277 del 22.11.2007 e Cass. 25891/2010). Nel caso di specie, si rileva come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente risulti, in ogni caso, di formulazione incompleta, oltreché infondata, in Controparte_2 quanto parte resistente si è limitata in atto di citazione a contestare la non correttezza della condotta processuale degli odierni ricorrenti nell'adire il Tribunale di Forlì, con esclusivo riferimento alle domande formulate da e in quanto le stesse non possono dirsi consumatori CP_1 Persona_1 al pari di unico sottoscrittore del contratto per cui è causa. A tal proposito, in ogni caso Parte_1 si deve sin d'ora evidenziare come i nominativi delle odierne parti ricorrenti siano stati inseriti nella relativa parte del modulo contrattuale rubricato “Famiglia” e risultino avvalorate in via documentale dall'estratto dello stato di famiglia prodotto (cfr. doc. nn. 2 e 25 parte ricorrente).
pagina 4 di 19 Parte resistente, deducendo la competenza territoriale del Tribunale di Bologna su tali specifiche domande attoree, ha evidenziato unicamente come parte resistente abbia la propria Controparte_2 sede legale in un tale distinto circondario. Nello specifico, parte resistente non ha quindi provveduto a contestare specificamente tutti i fori alternativi e concorrenti, non avendo, da un lato, formulato alcuna specifica allegazione in ordine all'ulteriore criterio del “luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda” (cfr. Cass. n. 26094 del 11.12.2014, Cass. 5725 del 7.03.2013) e, d'altro lato, non ha dedotto alcunché in ordine ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., ovvero al foro di esecuzione dell'obbligazione (forum destinatae solutionis) o al forum contractu, fori certamente applicabili anche in caso di obbligazioni derivanti da atto illecito. Di conseguenza, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio, come sollevata da parte resistente, non può trovare accoglimento stante l'incompiutezza della stessa. In ogni caso e per completezza espositiva, si rileva come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata risulti, altresì, infondata, avuto riguardo tanto al foro esclusivo del consumatore, inderogabile ad opera del professionista – in quanto tutte le parti ricorrenti (persone fisiche che agiscono in giudizio non solo per la declaratoria di risoluzione contrattuale, ma anche per il riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta di sono Controparte_2 residenti in [...]di NA (FC) –, quanto con riferimento ai fori facoltativi e speciali, concorrenti con quelli generali, per le cause relative ai diritti di obbligazione. Per un verso e volendo ricondurre comunque l'azione risarcitoria proposta da e quali rispettivamente moglie CP_1 Persona_1
e figlia, conviventi presso l'abitazione in cui è stato progettato ed installato l'impianto termico per cui è causa, del committente formale ad un inadempimento contrattuale imputabile Parte_1 all'appaltatore – quantomeno in forza di un rapporto che nasce dalla categoria giurisprudenziale del cd. contatto sociale -, occorre far riferimento al luogo l'obbligazione originaria, poi non esattamente adempiuta, è sorta ovvero BA di NA (cfr. doc. n. 2 parte ricorrente). Per altro verso, comunque, anche nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria derivante da atto illecito, l'azione di risarcimento del danno va proposta nel luogo in cui l'evento dannoso si è verificato (cfr. Cass. n. 13934 del 19.09.2003) ovvero presso l'immobile sito in BA di NA, adibito a casa familiare. 1.2 In seconda analisi, parimenti si rileva l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità delle domande svolte da e nei confronti di CP_1 Persona_1 [...]
per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria per domande di CP_2 pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro, attesa la mancata qualifica delle stesse quali consumatori, in base alla ricostruzione giuridica proposta da parte resistente. Sul punto, preme unicamente evidenziare che l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è prevista per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti i cinquantamila euro, per espressa previsione dell'art. 3, comma 1, del d. l. n. 132 del 12.09.2014. Ciò posto ed in via assorbente, ci si limita a rilevare come nel caso di specie il valore della causa sia indeterminabile, tenuto conto sia della domanda di parte ricorrente di accertamento della risoluzione contrattuale che di condanna di parte resistente non solo alla Controparte_2 restituzione del corrispettivo pagato (pari ad euro 42.100,00 – doc. n. 15 parte ricorrente), ma anche al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – quest'ultimo, in base alla domanda attorea proposta, non già preventivamente quantificato, bensì da liquidarsi in via equitativa “ex art. 1226 c.c. per ciascun membro della famiglia, con riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria”. In aggiunta, si rileva come, in ogni caso, anche a non voler considerare cumulativamente le predette domande di valore indeterminabile, in base alle specifiche allegazioni assertive e probatorie di parte, le restanti domande formulate da parte ricorrente in termini di restituzione del corrispettivo d'appalto già versato (euro 42.100,00 oltre interessi legali), nonché in termini di risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella misura determinata dal CTU in sede di consulenza tecnica preventiva espletata ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (costo prima soluzione euro 17.652,97, costo seconda soluzione pagina 5 di 19 euro 8.383,70 nonché costo ripristino dei luoghi euro 7.521,86) e di condanna di al Controparte_2 rimborso dell'importo corrisposto dagli odierni ricorrenti in favore del CTU (euro 7.489,97), il valore complessivo supererebbe ad ogni modo la soglia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme pari ad euro 50.000,00, fissata dall'art. 3 della legge n. 132 del 12.09.2014.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità delle domande formulate da e CP_1 Per_1 nei confronti di sollevata da parte resistente deve essere rigettata in quanto
[...] Controparte_2 infondata e non ravvisandosi alcun mancato assolvimento di una condizione di procedibilità. 1.3 Quanto, poi, in ultima analisi, alla domanda di accertamento e declaratoria che la presente causa richiede un'istruttoria complessa e, pertanto, di disporre il mutamento del rito “da cognizione sommaria a rito ordinario” – reiterata da parte resistente anche in sede di precisazione delle conclusioni, ci si limita a richiamare quanto già statuito sul punto con precedente ordinanza del
9.02.2024 in termini di mancata configurabilità di aspetti di insuperabile incompatibilità delle domande formulate dagli odierni ricorrenti con il rito semplificato di cognizione prescelto dalla parte all'atto dell'instaurazione del presente giudizio di merito.
2. In merito all'eccezione preliminare di prescrizione della domanda di risoluzione del contratto formulata da parte resistente ex artt. 1495 c.c. e/o 132 del codice del consumo
Sempre in via preliminare e prima di passare alle plurime domande formulate da parte ricorrente nel merito, occorre procedere all'analisi dell'eccezione preliminare di prescrizione della domanda di risoluzione del contratto formulata da parte resistente tanto ai sensi dell'art. 1495 c.c. quanto ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, muovendo dal presupposto che il contratto stipulato dalle parti contraenti e in data 17.05.2020 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente) Parte_1 Controparte_2 sia qualificabile quale contratto di compravendita, con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica in termini di garanzia per vizi e/o difetti del bene compravenduto.
Orbene, le doglianze di non possono trovare accoglimento, per le seguenti ragioni. Controparte_2
2.1 In primo luogo e fermo in ogni caso il generale potere di qualificazione giuridica della domanda riservato al giudice ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del generale principio iura novit curia, si deve evidenziare che, in particolare, dalla lettura del contratto stipulato dalle parti contraenti e in data 17.05.2020 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente), nonché dalla Parte_1 Controparte_2 lettura del relativo “Progetto di efficientamento energetico riservato” datato 16.05.2020 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente) e dalle complessive allegazioni delle parti, si deve senza dubbio concludere che il rapporto contrattuale per cui è causa è certamente inquadrabile nell'ambito della disciplina di cui al contratto tipico di appalto e non già di compravendita di beni mobili. Innanzitutto, allo specifico fine di individuare la disciplina codicistica applicabile alla fattispecie considerata, ci si limita a rilevare come, dall'esame della documentazione offerta in comunicazione e più in generale in base ad elementi di comune esperienza ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., risulti sostanzialmente prevalente la prestazione di facere ovvero di verificare il fabbisogno termico e di progettare l'impianto termico, nonché di fornire il materiale necessario ai fini dell'installazione e del corretto funzionamento dello stesso presso l'abitazione dei ricorrenti. In tal senso, infatti, devono essere tenuti in considerazione tanto la sostanziale prevalenza di tutta una serie di servizi aggiuntivi di cui all'art. 3 rubricato “oggetto del contratto” (cfr. pag. 3 doc. n. 2 di parte ricorrente) quali “sistema articolato ed integrato di servizi di consulenza, formazione e direzione” e
“servizio di fornitura ed esecuzione”, quanto l'impegno di alla “verifica Controparte_2 rendimento termico del progetto”, nonché allo “sviluppo progettuale del sistema”, rispetto alla
“fornitura e posa in opera dei materiali” (cfr. pag. 4 doc. n. 1 di parte ricorrente). Prevalente, dunque, non è l'obbligazione di consegnare un nuovo sistema di efficientamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria nella sostanza standardizzato, bensì l'obbligazione di progettare e di installare presso l'immobile di proprietà di un impianto Parte_1 caratterizzato da una particolare personalizzazione basata sullo specifico contesto, dove il costo dei materiali forniti e quelli di trasporto degli stessi risultano senza dubbio inferiori rispetto ai costi relativi pagina 6 di 19 all'assistenza e alla competenza tecnica prestate dall'appaltatore e alla manodopera per l'installazione dell'impianto teso a soddisfare l'effettiva finalità del contratto (cfr. Cass. n. 5935 del 12.03.2018 e Cass. n. 20301 del 20.11.2012).
Inoltre, preme evidenziare che, dalla lettura del progetto di efficientamento energetico e del regolamento contrattuale sottoscritto in data 17.05.2020, è già stato qualificato dalle Parte_1 parti contraenti quale committente e non già quale compratore dell'impianto termico. 2.2 Ciò puntualmente accertato, in secondo luogo, dovendosi qualificare il contratto in esame quale contratto di appalto e non già di compravendita, non risultano spirati alla data di proposizione delle domande giudiziali, alla luce delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata né i termini di decadenza e di prescrizione di cui al codice civile – ovvero due anni ai sensi dell'art. 1667 c.c. e dieci anni ai sensi dell'art. 1669 c.c. – né il termine di cui alla disciplina consumeristica. Come noto, in materia di contratto di appalto, l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione a riguardo, è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità e/o vizi dell'opera. L'art. 1667 c.c. prevede che la garanzia non sia dovuta ogni qualvolta il committente ha accettato l'opera nonché nel caso in cui le difformità e/o i vizi fossero da lui conosciuti o riconoscibili. Diversamente se i vizi erano occulti, il committente ai sensi del secondo comma dell'art. 1667 c.c. è onerato di formulare denuncia degli stessi “entro sessanta giorni dalla scoperta”, avendo il diritto di pretendere dall'appaltatore l'eliminazione a sue spese delle difformità oppure la riduzione proporzionale del prezzo. L'azione contro l'appaltatore “si prescrive in due anni dal giorno dalla consegna dell'opera”, come previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c.. Nello specifico caso in cui l'appalto abbia ad oggetto edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata, qualora l'opera vada in rovina in tutto o in parte ovvero presenti pericoli di rovina o comunque altri “gravi difetti”, la responsabilità dell'appaltatore si estende per dieci anni dalla realizzazione dell'opera, a condizione che sia stata fatta denuncia da parte del committente “entro un anno dalla scoperta” ai sensi dell'art. 1669 c.c.. A quest'ultimo proposito, si ritiene opportuno precisare come la giurisprudenza si sia orientata nel ritenere che il venir meno dei presupposti per far valere suddetta responsabilità contrattuale dell'appaltatore non impedisce al committente di agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto tale illecito, pur presupponendo un rapporto contrattuale, è sempre riconducibile alla violazione di regole primarie volte a garantire il generale interesse alla sicurezza nelle attività edificatorie e all'incolumità delle persone (cfr. Cass. S.U. n. 2284 del 3.02.2014). Ciò premesso, si precisa come la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. sia applicabile tanto alle opere di nuova costruzione, anche con riguardo ad una nuova autonoma parte dell'immobile, quanto in genere alle opere di ristrutturazione edilizia atte a modificare o ad effettuare riparazioni ad un immobile preesistente. Ancora, ferma un'originaria rigidità e rigore nell'individuazione dei vizi rientranti nella categoria dei gravi difetti, sempre più ampia è stata l'estensione interpretativa di tale norma elaborata dalla giurisprudenza nel corso degli anni. In particolare, dal punto di vista oggettivo, individua nell'ambito dei gravi difetti anche le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla propria funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal proposito, ci si limita a richiamare, tra le tante, l'arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che oltre a precisare che una tale forma di responsabilità copre anche le opere di ristrutturazione edilizia e più in generale gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, ha esplicitato come “in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 7756 del 27.03.2017, Cass. n. 24230 del 04.10.2018 e ancora con specifico pagina 7 di 19 riferimento a vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, ancorché incidenti soltanto su parti dello stesso cfr. Cass. n. 39599 del 13.12.2021). Possono, dunque, essere considerati gravi difetti, a titolo esemplificativo, tanto il malfunzionamento quanto il sottodimensionamento dell'intero impianto idrico (cfr. Cass. n. 24188 del 13.11.2014 e Cass. n. 3752del 19.02.2007), nonché anche i vizi e/o difetti dell'impianto di riscaldamento ove impediscano il normale godimento dell'immobile e in particolare il normale utilizzo dell'abitazione (cfr. Cass. n. 5252 del 27.08.1986 e Cass. n. 5002 del 21.05.1994). In aggiunta e per quanto di interesse, si deve rilevare che costituiscono circostanze fattuali pacifiche ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. sia l'effettiva installazione presso l'immobile adibito a casa familiare sito in BA di NA, da parte di dell'impianto di efficientamento Controparte_2 energetico commissionato nel mese di luglio 2020, sia l'instaurazione in data 7.07.2022 ad opera del committente di un procedimento giudiziale di consulenza tecnica d'ufficio preventiva Parte_1 finalizzata alla composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c..
2.2.1 Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è il minimo dubbio in merito all'operatività della disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., in quanto i vizi lamentati, come allegati da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, inizialmente supportati dalle risultanze degli accertamenti peritali di parte e poi della consulenza tecnica d'ufficio preventiva espletata ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. sempre su richiesta ed impulso dell'odierna parte ricorrente (cfr. doc. nn. 3 e 14 parte ricorrente), riguardano la non corretta funzionalità degli impianti di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria progettati ed installati dall'appaltatore non conformi a Controparte_2 quanto pattuito tra le parti contraenti ed in ogni caso risultati del tutto inadeguati alla loro destinazione.
Tali vizi e/o difetti rientrano certamente nella nozione giurisprudenziale ampia di gravi difetti, nella misura in cui non vi è dubbio che gli stessi compromettano la complessiva e normale funzionalità dell'immobile adibito ad abitazione familiare, in quanto gli impianti, sebbene non costituiscano primari elementi legati alla stabilità dell'immobile, ne rappresentano imprescindibili componenti, essenziali per un corretto rapporto costi / efficienza che ne permettano un normale godimento. Pertanto, l'importante inefficienza dell'impianto termico nel suo complesso, avendo il CTU accertato in concreto il mancato rispetto di prescrizioni di montaggio di alcune componenti della pompa di calore installata, nonché l'insufficiente potenza della pompa di calore installata inidonea a soddisfare il fabbisogno dell'immobile analizzato (cfr. pagg. 28, 34, 47 e 52 ss. consulenza tecnica d'ufficio), è innegabile che abbia avuto un'incidenza negativa, alterando in modo considerevole il normale godimento dell'immobile medesimo. In particolare, l'ing. ha riscontrato, da un lato, vizi strutturali Persona_2 di progettazione dell'impianto non conforme all'effettivo fabbisogno energetico per mantenere la temperatura media di venti gradi negli ambienti, tanto con riferimento alla insufficiente potenza della pompa di calore, quanto all'insufficiente superficie di scambio dei terminali esistenti e contrattualmente considerati e, dall'altro lato, ha accertato, quale causa concorrente con le sottostime energetiche in fase progettuale, che “(…) L'installazione della pompa di calore non è conforme alle prescrizioni obbligatorie riportate nelle schede descrittive del prodotto, per due motivi: - la capacità del serbatoio di accumulo per l'ACS è pari a 200litri e non a 300litri come prescritto;
- la distanza della macchina dal muro risulta inferiore a quanto prescritto (400mm nella “Guida”; 800mm nel
“Manuale”) (…)” (cfr. pagg. 27 e ss. consulenza tecnica d'ufficio). Peraltro, si osserva che gli indici della gravità e della esclusiva imputabilità all'appaltatore dei vizi lamentati e riscontrati sono insiti proprio nelle risultanze dell'accertamento tecnico condotto dal consulente tecnico d'ufficio e nelle conseguenti ipotetiche soluzioni dallo stesso prospettate o in termini di sostituzione dell'attuale modello di pompa di calore con un modello di potenza superiore, inserimento di un generatore di calore alimentato a GPL ad integrazione della pompa di calore e sostituzione parziale o totale degli attuali terminali di scambio termico con nuovi terminali, di dimensioni tali da soddisfare il fabbisogno termico (“Soluzione A”) oppure in termini di sostituzione della pompa di calore con “una caldaia a GPL per la produzione combinata con ACS, accoppiata al sistema di corpi scaldanti esistente” (“Soluzione B”).
pagina 8 di 19 Entrambe le soluzioni, infatti, implicano la sostituzione e/o l'aggiunta di una caldaia o di un generatore alimentati a GPL, a fronte dell'originaria scelta dei committenti, al momento del conferimento delle opere di appalto alla società di utilizzare un diverso e più moderno sistema di CP_3 efficientamento energetico presso la propria abitazione, già dotata di corpi riscaldanti che dovevano essere oggetto di verifica e considerazione ai fini della progettazione dell'impianto termico. Per tutte queste ragioni, sia l'eccezione di decadenza sia l'eccezione di prescrizione sollevate da parte resistente nel presente giudizio non sono condivisibili e non possono trovare accoglimento. Sotto il primo profilo, si ricorda in ogni caso che il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti nella realizzazione di un immobile o come nella specie di un bene destinato a lunga durata decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 3040 del 16.02.2015, Cass. n. 10048 del 24.04.2018 e Cass. n. 777 del 16.01.2020). Non essendo sufficienti, quindi, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplice sospetto, anche con riferimento all'esatta derivazione causale, tale rilevante e puntuale conoscenza degli effettivi profili di responsabilità imputabili all'appaltatore nella specie, si ritiene che sia stata Controparte_2 conseguita dagli odierni ricorrenti, che abitano l'immobile in oggetto, ma sprovvisti di specializzazione tecnica in materia, solo all'atto dell'accertamento peritale condotto in sede giudiziale ovvero con la consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. depositata in data 31.03.2023.
Pertanto, in tal senso, senza dubbio tempestive sono da ritenersi le domande attoree formulate nei confronti dell'appaltatore con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 1.08.2023; peraltro, documentata in atti è altresì la corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti in sede stragiudiziale e occorre evidenziare la natura interruttiva del termine di prescrizione della comunicazione datata 26.04.2023, inoltrata alla controparte via pec (cfr. doc. n. 16 parte ricorrente).
Sotto il secondo profilo, si rileva che anche il termine di prescrizione di dieci anni dal compimento dell'opera per la proposizione dell'azione per i gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. è stato senza dubbio rispettato, considerato che costituisce circostanza pacifica tra le parti che a fronte della conclusione del contratto di appalto per la progettazione e l'installazione dell'impianto termico in data 17.05.2020, l'opera di appalto sia stata portata a termine nel mese di luglio 2020. 2.2.2 Tenuto conto delle contestazioni sollevate da parte resistente nell'ambito del presente giudizio di merito in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio preventiva condotta dal CTU, ing.
nel procedimento di istruzione preventiva recante R.G. n. 1932/2022 – ritualmente Persona_2 acquisito agli atti -, si ritiene necessario sin d'ora effettuare le seguenti precisazioni. Innanzitutto, ci si limita a ricordare anche che “l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse” (cfr. Cass. n. 6591 del 05.04.2016). Pertanto, nel caso di specie, è indiscussa la piena utilizzabilità delle risultanze sia della consulenza tecnica d'ufficio prodotta da parte ricorrente sub doc. n. 14, sia del complessivo fascicolo di ATP recante n. R.G. 1932/2022, acquisito d'ufficio. Il predetto accertamento tecnico d'ufficio espletato nel contraddittorio tecnico tra le parti, che vi hanno partecipato in sede di istruzione preventiva, è senza dubbio opponibile ad entrambe le odierne parti.
Viste, poi, le reiterate eccezioni di nullità formulate tempestivamente da parte resistente nei propri scritti difensivi, si rende necessario accertare la piena validità, da un punto di vista formale, dell'accertamento tecnico condotto dal CTU, ing. . Persona_2 A tal proposito, oltre a ribadire l'assoluta necessità dell'indagine tecnica in oggetto, si ritiene indispensabile precisare che non si rinvengono profili atti a determinare la pretesa nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata e, anche in considerazione dei più recenti orientamenti della pagina 9 di 19 giurisprudenza di legittimità sul punto, occorre senza dubbio confermare la legittimità dell'operato del consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali espletate. In particolare, si ricorda che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio depositata può derivare tanto da cause formali (quali, ad esempio, l'utilizzo di lingua diversa da quella italiana piuttosto che dalla mancata sottoscrizione dell'elaborato stesso da parte consulente) tanto da cause sostanziali, che consistono nella violazione in concreto dei generali principi tesi a garantire in ogni forma il contradditorio tra le parti e il diritto alla difesa delle stesse in condizione di parità. Inoltre, anche alla luce degli più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, occorre, per un verso, richiamare l'imprescindibile onere di specifica allegazione dei fatti principali, costitutivi della domanda, nonché il conseguente onere probatorio incombenti sulle parti, che agiscono in sede giudiziale per far valere i rispettivi diritti, non avendo il consulente tecnico alcun potere di supplenza delle parti (cfr. già Cass. n. 12921 del 23.06.2015) e, per altro verso, evidenziare che, nelle ipotesi di consulenza percipiente – ovvero volta all'accertamento dei fatti materiali dedotti dalle parti -, è possibile comunque che il consulente tecnico d'ufficio possa accertare di propria iniziativa fatti materiali quando si tratti di “fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza” e conseguentemente possa acquisire dai terzi la prova di fatti tecnici accessori e secondari oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti, assumendo altresì informazioni e chiarimenti dalle parti (cfr. Cass. n. 31886 del 06.12.2019 e Cass. n. 15774 del 15.06.2018). Con riferimento a quest'ultimo specifico profilo, ci si limita, inoltre, a ricordare in via generale che i poteri del consulente tecnico d'ufficio sono, infatti, fissati dall'art. 194 c.p.c., norma che consente al CTU, in qualità di ausiliario del giudice, di a) assistere alle udienze, se vi è invitato dal giudice;
b) “compie le indagini” che gli sono commesse dal giudice;
c) se autorizzato dal giudice, può domandare chiarimenti alle parti, “assumere informazioni” da terzi, eseguire piante, calchi e rilievi;
tutto ciò ovviamente nei limiti dei principi generali sopra richiamati. L'art. 194 c.p.c. va, dunque, interpretato in stretta connessione con le norme che disciplinano i poteri delle parti ed il principio dispositivo di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché con le norme codicistiche che disciplinano la fase istruttoria e l'assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice di cui agli artt. 202 e ss. c.p.c.. Pertanto, i due limiti invalicabili che caratterizzano l'indagine tecnica del consulente d'ufficio sono il divieto di indagare questioni ultronee rispetto al thema decidendum e che non siano state prospettate e provate dalle parti, nonché il divieto di compiere atti istruttori preclusi alle parti ed in particolare di acquisire documenti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. Una tale impostazione, peraltro, ha trovato recente avallo nell'ambito della pronuncia emessa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione proprio in tema di consulenza tecnica d'ufficio, che hanno affermato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” ed ancora che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può sia accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario, sia acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire, al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 3086 del 1.02.2022).
Tutto ciò premesso in diritto, quanto contestato da parte resistente non può ritenersi integrato nel caso di specie, dove dall'analisi della consulenza definitiva depositata telematicamente, unitamente ai relativi allegati, emerge il rispetto della garanzia del contraddittorio tecnico tra le parti, avendo il CTU
pagina 10 di 19 condotto le operazioni peritali tenendo informate entrambe le parti, che hanno partecipato alle operazioni peritali per il tramite dei propri consulenti di parte, instaurando tra le stesse il contraddittorio sulle principali questioni tecniche emerse ed il rispetto dei limiti di indagine tecnica affidata allo stesso
CTU. Il consulente nominato, infatti, ha risposto attenendosi sostanzialmente entro i limiti del quesito affidatogli in sede di ATP, utilizzando la documentazione presente in atti, nonché quella tecnica debitamente acquisita e sottoposta al contraddittorio tecnico tra le parti, effettuando sopralluoghi, verifiche e misurazioni, nonché valutando direttamente lo stato dei luoghi e quantificando il costo delle opere eseguite e/o da eseguire, sulla base di parametri razionali, oggettivamente individuati e motivati, nonché tenendo conto nella formulazione delle proprie sintetiche conclusioni delle osservazioni e delle contrapposte opinioni tecniche di entrambi i CTP. Come emerge dalla complessiva lettura dell'elaborato peritale definitivo, si deve precisare che i criteri valutativi e tecnici utilizzati dal CTU risultano ragionevoli e non contraddittori alla luce delle concrete possibilità di analisi in capo al consulente tecnico d'ufficio medesimo che in ogni caso motiva congruamente le proprie scelte operative e le valutazioni propriamente tecniche condotte.
Per tutte queste ragioni, non si rinvengono profili di nullità né relativa, né assoluta, in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma ing. , che quindi sono Persona_2 pienamente ed integralmente utilizzabili ai fini della decisione del presente giudizio. 2.2.3 In ogni caso e anche volendo qualificare i vizi dell'impianto termico denunciati da parte ricorrente in termini di vizi di minore entità ai sensi dell'art. 1667 c.c., alla luce della complessiva analisi degli atti del presente giudizio, non vi è dubbio circa la tempestività della denuncia dei vizi e/o difformità dell'opera nonché della proposizione dell'azione giudiziale tesa all'accertamento della responsabilità dell'appaltatore tenuto alla relativa garanzia di legge. Controparte_2 Per un verso, il termine di denuncia di eventuali vizi e/o difformità dell'opera fissato in sessanta giorni dall'art. 1667 c.c., deve dirsi senza dubbio rispettato alla luce delle chiare e convergenti dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 18.07.2024 dai testimoni e Testimone_1 Tes_2
che hanno avuto percezione diretta degli eventi in quanto si sono trovati ad abitare
[...] nell'immobile vicino a quello per cui è causa nei periodi di interesse e hanno confermato che al verificarsi già dei primi malfunzionamenti e blocchi della pompa di calore i committenti avevano provveduto alla relativa contestazione all'appaltatore Controparte_2
Per altro verso, la tempestiva contestazione e segnalazione dei vizi dell'impianto termico risultano, in ogni caso, prontamente denunciati anche in forza della messaggistica prodotta in atti (cfr. doc. n. 4 parte ricorrente), quantomeno a far data dal 2.09.2020. Sul punto, preme evidenziare che le contestazioni sollevate da in ordine alle Controparte_2 conversazioni Whatsapp prodotte da parte ricorrente e il relativo disconoscimento sono state formulate da parte resistente in termini generici, non già specifici, ed in ogni caso devono considerarsi destituite di fondamento, alla luce del puntuale riscontro che hanno trovato nel corso dell'istruttoria orale espletata – il testimone ha infatti dichiarato in relazione al capitolo 4: “è vero, ricordo Testimone_1 che anche in mia presenza inviavano messaggi di contestazione a per segnalare i Controparte_2 malfunzionamenti” -, nonché dei concordanti ulteriori elementi probatori emersi dall'istruttoria. Infatti, sempre il predetto testimone ha confermato la presenza presso l'abitazione degli odierni ricorrenti di “un tablet su cui venivano evidenziati i malfunzionamenti” e di aver visto anche dopo la conclusione dell'opera commissionata “all'esterno dell'immobile le macchine di ”. Controparte_2
Inoltre, senza dubbio dotato di valore probatorio sotto il profilo in esame è il comportamento tenuto dall'odierna parte resistente all'epoca dei fatti, essendo pacifico e documentato in atti (cfr. doc. nn. da 4 a 13 parte ricorrente) che la stessa a seguito delle prime denunce dei Controparte_2 committenti legate ai ripetuti blocchi della pompa di calore e all'inefficienza del sistema di riscaldamento e della produzione di acqua calda in relazione al proprio fabbisogno, si sia recata presso l'immobile per eseguire interventi di ripristino, anche tramite ditte terze, che non sono stati però risolutivi delle problematiche, e si sia impegnata a rimuovere e a risolvere i vizi e/o difetti pagina 11 di 19 dell'impianto termico scoperti dai committenti dopo la conclusione dell'opera di appalto (in particolare doc. nn. 7 e 12 parte ricorrente – “(…) riteniamo opportuno evidenziare anche che la volontà della scrivente è sempre stata quella di risolvere i problemi e sistemare, in maniera definitiva, eventuali vizi dell'impianto (…)” ed ancora “(…) a seguito dell'intervento eseguito dal Centro Assistenza Tecnica di la pompa di calore ha continuato a segnalare errori di “inverter generico” ed abbiamo CP_4 provveduto a modificare il settaggio dell'impianto in modo che possa garantire un funzionamento costante, evitando il perpetuarsi di blocchi temporanei (…)”). In sintesi, il fattivo impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dai committenti costituisce, in linea con il condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità sul punto, tacito riconoscimento degli stessi che, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, seconda parte, c.c., ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui alla disciplina codicistica e implica il sorgere di un'ulteriore ed autonoma obbligazione di facere soggetta al termine ordinario di prescrizione (cfr. Cass. n. 14815 del 07.06.2018 e Cass. n. 62 del 04.01.2018).
2.3 In ultima analisi e sempre sulla base degli accertamenti in fatto sopra compiuti, a fortiori priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione e di decadenza sollevata da parte resistente con espresso riferimento alla disciplina consumeristica. Sul punto, infatti, ci si limita a ricordare che come noto, in materia di vendita di beni al consumo ai sensi degli artt. 128 e ss. codice del consumo, di recente, al fine di ampliare la tutela di matrice eurounitaria, è stato eliminato il termine di decadenza di due mesi per la denuncia dei difetti di conformità gravante sul consumatore e l'azione del consumatore diretta a far valere i difetti di non conformità si prescrive in ventisei mesi dalla consegna del bene.
3. In merito alla domanda attorea di risoluzione del contratto stipulato in data 17.05.2020 per inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore Controparte_2
Ciò doverosamente premesso e ricostruito, il presente giudizio trae quindi origine dal contratto di appalto stipulato in data 17.05.2020 tra e (cfr. doc. n. 2 di parte Parte_1 Controparte_2 ricorrente), di cui al progetto di efficientamento energetico riservato datato 16.05.2020 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente), mediante il quale quest'ultima si impegnava alla verifica e alla progettazione, nonché alla fornitura e alla posa in opera dei materiali di un impianto di efficientamento energetico, nonché ad una serie di servizi aggiuntivi già precedentemente in parte richiamati al paragrafo 2.1.
In particolare e per completezza espositiva, come già rilevato, parte ricorrente ha lamentato ed allegato, a partire dai primi giorni successivi alla realizzazione dell'impianto, una serie di vizi, malfunzionamenti e continue inefficienze tali da rendere inutilizzabili l'impianto, in ragione dei quali aveva svolto – direttamente ovvero per tramite di altre imprese - plurimi interventi Controparte_2 rivelatisi non risolutivi delle problematiche lamentate. In aggiunta, parte ricorrente ha dedotto l'espresso riconoscimento da parte di di problematiche rilevate nell'impianto, Controparte_2 essendosi peraltro impegnata al ripristino totale e definitivo del funzionamento del medesimo.
Nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente di declaratoria di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza di del contratto di appalto stipulato fra le Controparte_2 parti in data 17.05.2020 è senza dubbio fondata, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, delle risultanze dell'istruttoria orale condotta e della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di istruzione preventiva recante R.G. n. 1932/2022.
3.1 Preliminarmente, in merito all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, si ricorda che il codice sottopone la risolubilità del contratto non già ad un inadempimento semplice, ma ad un inadempimento da parte di uno dei contraenti qualificato ovvero “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, che ha a chiare lettere stabilito che “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (cfr. Cass. n. 7187 del 4.03.2022). Con riguardo proprio a quest'ultimo profilo, ci si limita ad evidenziare che, come noto, la non scarsa importanza dell'inadempimento,
pagina 12 di 19 imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, deve superare ogni ragionevole limite di tolleranza e in relativo accertamento deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente. In particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. coincide con l'interesse all'adempimento ovvero consiste nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita ed occorre valutare, per un verso, se l'inadempimento sia stato di rilevante entità, avendo riguardato obbligazioni principali e non secondarie e, per altro verso, se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo
(cfr. Cass. n. 4022 del 20.02.2018). Ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, una tale valutazione va, pertanto, operata sulla base di un duplice criterio.
In primo luogo, occorre valutare la sussistenza di un parametro oggettivo ovvero verificare che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto – tenuto conto anche dell'entità dell'inadempimento e del pregiudizio effettivamente causato - così da creare uno squilibrio sensibile nel sinallagma negoziale.
In secondo luogo, occorre integrare questa valutazione con la verifica del profilo soggettivo della colpa della parte inadempiente. Si rende necessario, pertanto, vagliare il comportamento di entrambe le parti, in termini di atteggiamento incolpevole dell'inadempiente, di tempestiva riparazione dell'inadempimento dello stesso, di protratta tolleranza della parte adempiente;
tutti elementi che possono, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale. In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, tale valutazione è, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice in relazione alle concrete circostanze del caso. In estrema sintesi, si deve quindi accertare l'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale, interferendo sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
3.2 Orbene, l'inadempimento dell'odierna parte resistente integra certamente il requisito della non scarsa importanza, alla luce delle circostanze oggettive e soggettive emerse in corso di causa, tenuto conto dell'oggetto e della natura del contratto, nonché dell'evidente alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. Cass. n. 7187 del 4.03.2022), avendo fornito l'odierna parte ricorrente idonea prova in merito alla mancata corrispondenza fra le caratteristiche dell'impianto realizzato da Controparte_2 rispetto a quanto pattuito contrattualmente e prospettato all'interno del progetto di efficientamento energetico riservato (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente).
In prima analisi, si rileva come la presenza di malfunzionamenti di rilevante entità e di ripetuti blocchi temporanei dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria (cfr. Cass.
n. 4022 del 20.02.2018) sia stata confermata in sede testimoniale.
Nello specifico, entrambi i testimoni escussi e sotto il vincolo del Testimone_1 Testimone_2 giuramento prestato, hanno confermato la presenza di problematiche inerenti a costanti blocchi temporanei della pompa di calore installata e il fatto che in presenza delle stesse l'immobile abitato dai ricorrenti veniva riscaldato mediante stufe elettriche e stufa a pellet, dovendo altresì gli odierni ricorrenti provvedere a riscaldare l'acqua sanitaria mediante i fornelli della cucina (cfr. verbale di udienza del 18.07.2024). In aggiunta, nella medesima sede, ha dichiarato che “in alcune Testimone_1 occasioni, recandomi presso l'immobile percepivo che era freddo e ricordo che in più occasioni le parti ricorrenti venivano presso la mia abitazione a farsi la doccia, proprio per l'assenza di acqua calda nella loro abitazione. In particolare, nell'inverno 2021/2022, veniva presso la mia Persona_1 abitazione quasi regolarmente per studiare e per farsi la doccia” e ha precisato che Testimone_2
“ricordo che i primi malfunzionamenti si verificarono già poco dopo che l'impianto venne installato nel 2020, ma che soprattutto dal 2021 tali malfunzionamenti erano all'ordine del giorno, in quanto l'impianto non funzionava proprio”. Sul punto, risulta doveroso precisare che tali testimoni devono essere ritenuti in questa sede sostanzialmente attendibili nella misura in cui, per un verso, hanno risposto alle domande poste in pagina 13 di 19 maniera coerente e senza incorrere in vistose contraddizioni e, per altro verso, hanno dichiarato di esserne a conoscenza diretta in quanto recatisi personalmente presso l'immobile per cui è causa.
In seconda analisi, sempre a tal fine, risulta doveroso richiamare quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ing. (cfr. Persona_2 consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 31.03.2023 – R.G. 1932/2022). In particolare, svolte le opportune analisi sull'impianto di efficientamento energetico realizzato da presso l'immobile di proprietà dei ricorrente sito in BA di NA, dovendo Controparte_2 verificare se l'istallazione delle pompe di calore fosse conforme alle prescrizioni obbligatorie, l'ing.
ha accertato che non sono state rispettate le prescrizioni di montaggio in relazione alle Persona_2 distanze minime da muri e/o ostacoli alla circolazione dell'aria (cfr. pag. 28 consulenza tecnica d'ufficio) e che non è stata rispettata la prescrizione di montaggio del serbatoio per l'ACS (cfr. pag. 33 consulenza tecnica d'ufficio). Inoltre, dato atto di aver utilizzato per l'espletamento dell'incarico il software “Termo”, il CTU ha accertato che “il programma avvisa che la pompa di calore così come fornita da Parte Convenuta NON soddisfa le richieste di energia per il riscaldamento” (cfr. pag. 49 consulenza tecnica d'ufficio), nonché che “la resa termica dell'impianto rispetto al fabbisogno dell'unità immobiliare per cui è procedimento non è idonea a garantire il comfort invernale e contemporaneamente la produzione di acqua calda sanitaria” (cfr. pag. 111 consulenza tecnica d'ufficio). Quanto, inoltre, all'imputabilità del grave inadempimento riscontrato e più in generale dei malfunzionamenti accertati presso l'impianto termico in esame, l'ing. ha accertato che Persona_2
“i vizi segnalati non sono imputabili ad un uso scorretto, negligente, imperito o imprudente da parte del fruitore dell'impianto” (cfr. pag. 113 consulenza tecnica d'ufficio). Da ultimo e ad ulteriore conferma di rilevanti problematiche, sin da subito emerse, legate all'impianto di efficientamento energetico, è necessario richiamare quanto dichiarato dallo stesso appaltatore all'epoca dei fatti, tramite pec in data 16.03.2022 ed in risposta a due Controparte_2 missive ricevute dagli odierni ricorrenti in data 7.03.2022 e in data 14.03.2022 di contestazione dei blocchi dell'impianto termico e dei malfunzionamenti riscontrati. In particolare, l'odierna parte resistente riepilogava gli interventi effettuati “per Controparte_2 migliorare le condizioni dell'impianto termico oggetto di reclamo” e dichiarava che “stiamo continuando, ad ogni modo ed in stretta collaborazione con a monitorare l'impianto e, CP_4 qualora si verificassero ulteriori malfunzionamenti, , come ha sempre fatto, si Controparte_2 adopererà per intervenire in maniera tempestiva” (cfr. doc. n. 11 di parte resistente). Oltre al sostanziale e tacito riconoscimento dell'esistenza di tali problematiche, i contenuti di una tale comunicazione pec risultano valevoli a dimostrare l'effettuazione di plurimi interventi da parte di sull'impianto, evidentemente non funzionante e non idoneo all'uso per cui è stato Controparte_2 progettato ed installato. A fronte dell'esecuzione delle opere di appalto commissionate, i committenti che hanno versato il corrispettivo pattuito all'appaltatore, non hanno potuto godere dell'impianto termico, a causa dell'inidoneità dello stesso a garantire le necessarie prestazioni di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria in base al fabbisogno energetico, oggetto del contratto stipulato. Non vi è dubbio che, nel contesto emerso all'esito degli approfondimenti istruttori condotti, i plurimi inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatore sono stati tali, nel corso del rapporto contrattuale, che hanno reso l'opera ovvero l'impianto termico su misura progettato ed installato presso l'immobile sito in BA di NA, di proprietà degli odierni ricorrenti, del tutto inadatta alla sua destinazione, risultando integrati anche i più stringenti presupposti di legge in materia di risoluzione del contratto tipico di appalto di cui all'art. 1668, comma 2, c.p.c., non ritenendosi sufficiente a garantire adeguatamente l'interesse dei committenti l'eventuale eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, anche sottoforma di risarcimento danni in forma specifica (restitutio in integrum),
In sintesi e per tutte le predette ragioni, se, per un verso, parte ricorrente ha provato la fonte del proprio diritto e ha allegato in maniera specifica l'inadempimento della controparte contrattuale, assolvendo altresì al proprio onere di provarne la non scarsa importanza, con adeguati elementi di pagina 14 di 19 prova;
per altro verso, parte resistente non ha assolto all'onere di provare il proprio esatto adempimento delle plurime obbligazioni contrattualmente assunte, ovvero altri fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'avversa pretesa (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 440 del 11.01.2017). La grave inefficienza dell'impianto termico e il mancato assolvimento del fabbisogno energetico della famiglia che abita l'immobile per cui è causa, per cause tanto progettuali, quanto esecutive, sono state confermate anche dal consulente tecnico d'ufficio, ing. . Persona_2
Inoltre, si deve rilevare che anche le ulteriori deduzioni e contestazioni sollevate da parte resistente, alla luce della documentazione offerta in comunicazione risultano, in tal senso, prive di pregio dirimente. Quanto alla pretesa non imputabilità all'appaltatore degli accertati vizi causati dalla insufficienza dei corpi riscaldanti presenti nell'immobile, le difese di parte resistente risultano smentite in ragione delle chiare pattuizioni contrattuali in base alle quali l'appaltatore si è obbligato anche alla preliminare verifica e studio energetico dell'abitazione interessata, oltre che alla progettazione di un impianto di efficientamento energetico su misura, e in base alle quali si da atto dello stato dell'immobile e della presenza di una specifica tipologia di terminali di scambio / corpi riscaldanti da integrare nel nuovo sistema e non già da sostituire (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente). Ciò è risultato confermato anche dall'analisi condotta dal CTU nominato, il quale in conclusione ha affermato che “In tutti i vani la potenza erogabile dai terminali non soddisfa il fabbisogno necessario per mantenere la temperatura di 20°C negli ambienti. Dunque, l'accoppiamento tra la pompa di calore installata ed i terminali di scambio termico esistenti risulta errato” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 53 e ss.). Quanto poi, alle doglianze sollevate da parte resistente in termini di ingiustificato Controparte_2 arricchimento dei committenti, in ragione delle agevolazioni fiscali di cui gli stessi avrebbero beneficiato in considerazione dell'attività di appalto espletata, ci si limita a rilevare l'infondatezza delle stesse alla luce dello specifico thema decidendum, in ragione dei generali principi codicistici di relatività degli effetti del contratto, nonché di relatività degli effetti del giudicato.
4. In merito alle conseguenti domande attoree di natura restitutoria e risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Onere della prova. Divieto di duplicazione del danno risarcibile. Accertata, dunque, la sussistenza del grave inadempimento di parte convenuta e dichiarata la conseguente risoluzione giudiziale del contratto di appalto concluso tra le parti in data 17.05.2020 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 16 parte ricorrente), ci si limita a ricordare che, come noto, la risoluzione del contatto rappresenta il rimedio ad un vizio funzionale del contratto, originariamente valido, che inibisce in concreto la realizzazione del programma negoziale concordato tra le parti e determina, quindi, lo scioglimento del vincolo contrattuale con effetti retroattivi, liberatori e restitutori per le parti contraenti ai sensi dell'art. 1458 c.c., non solo in relazione alle prestazioni obbligatorie eventualmente ancora non eseguite, ma anche con riferimento a quelle già eventualmente eseguite in forza del contratto validamente concluso e poi dichiarato risolto.
4.1 Venuta meno la causa giustificativa del pagamento del corrispettivo pattuito a causa del grave inadempimento contrattuale in precedenza accertato e non avendo la controparte offerto idonea prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., nel caso di specie, parte resistente dovrà restituire quanto già pacificamente percepito a titolo di corrispettivo per un'opera nella sostanza totalmente inidonea ad assolvere alla funzione per cui era stata commissionata ed eseguita e corrispettivamente parte ricorrente non risulta più legittimata al possesso della pompa di calore, che dichiara essere ancora disponibile per il ritiro presso la propria abitazione, che quindi dovrà essere restituita all'appaltatore. In ragione della natura del bene mobile in oggetto e della necessità di organizzazione il relativo trasporto, si ritiene equo assegnare all'odierna parte convenuta, termine entro e non oltre il giorno 30.06.2025, al fine di adempiere, a proprie spese e cura, ad una tale obbligazione restitutoria. Nello specifico, sul punto, ci si limita a richiamare quanto indicato dal CTU nominato nell'ambito della propria consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'accertata “(…) insufficiente potenza della pompa di calore installata, alle condizioni ambientali presenti all'esterno dell'abitazione (bassa temperatura,
pagina 15 di 19 elevata umidità) (…)” e ancora al fatto che “(…) la resa termica dell'impianto a PDC non è sufficiente rispetto al fabbisogno dell'unità immobiliare per cui è procedimento. L'impianto, così come prodotto originariamente da Parte Convenuta, non è idoneo a garantire il comfort invernale e contemporaneamente la produzione di acqua calda sanitaria (…)”. In aggiunta, sempre a supporto della sostanziale inidoneità ed inadeguatezza dell'impianto termico ad assolvere alla propria funzione, come originariamente progettato e realizzato dall'appaltatore
[...]
, ci si limita a richiamare quanto affermato dal CTU, ing. , in risposta allo CP_2 Persona_2 specifico quesito relativo all'accertamento dei possibili rimedi ai malfunzionamenti riscontrati ovvero in ogni caso la necessità di sostituire la pompa di calore individuata e fornita dall'odierna parte resistente (cfr. pagg. 52 e ss. e 67 e ss. consulenza tecnica d'ufficio). Dunque, in accoglimento delle domande formulate in via principale da parte ricorrente, nella specie, si rende necessario condannare l'odierna parte resistente sia alla restituzione dell'importo non contestato pari ad euro 42.100,00 e che risulta essere stato pagato in favore di nel corso del Controparte_2 rapporto contrattuale (cfr. doc. n. 15 parte ricorrente), oltre interessi legali come meglio indicati in dispositivo, sia a porre in essere gli adempimenti per provvedere all'obbligazione restitutoria della pompa di calore per cui è causa in conseguenza della declaratoria della risoluzione del contratto d'appalto a prestazioni corrispettive. 4.2 In considerazione di quanto in precedenza già accertato in termini di grave inadempimento contrattuale imputabile alla sola parte contraente risulta fondata anche l'ulteriore Controparte_2 domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti.
Sul punto, occorre brevemente tratteggiare i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione delle singole poste di danno allegate da parte ricorrente. Innanzitutto, si ritiene opportuno ribadire che, in considerazione della peculiare natura e dell'assetto dei contrapposti interessi sottesi al contratto tipico di appalto, il legislatore si è premurato di limitare lo strumento rimediale della risoluzione contrattuale alle sole ipotesi residuali in cui l'opera eseguita risulti del tutto inadatta alla sua destinazione, ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.p.c., ovvero tale da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1669 c.c. in materia di vizi gravi, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ove ne risultino debitamente dimostrati i relativi elementi costitutivi, tra cui la colpa della parte contraente, essendo posta a carico dell'appaltatore, in via generale, l'obbligazione di sopportare tutte le conseguenze del proprio inesatto adempimento. La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti e/o vizi dell'opera appaltata si fonda sulla colpa dell'appaltatore o di coloro che abbiano collaborato nella fase di progettazione o in quella di direzione dell'esecuzione dei lavori ed in linea teorica, include, certamente, il risarcimento di tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente e radicalmente i difetti, a condizione che le stesse siano utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione e siano facilmente eliminabili (cfr. Cass. n. 21188 del 05.07.2022). Sempre in tema di risarcibilità dei danni, un ulteriore profilo di carattere generale relativo alla predetta responsabilità risarcitoria è che, oltre alla prova dell'aver subito un danno, come noto, si richiede la stringente prova del nesso di causalità tra la condotta e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso è, anch'esso, a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017 ed in particolare anche Cass. n. 28357 del 11.12.2020). Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o alla condotta inadempiente dell'obbligazione assunta. Pertanto, la sola declaratoria di responsabilità del debitore per grave e colposo inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c..
pagina 16 di 19 È, dunque, ammissibile che il committente, in caso di declaratoria di risoluzione contrattuale, possa agire cumulativamente anche per il risarcimento del danno costituito dalle spese sostenute in ragione dei vizi e della sostanziale inutilizzabilità in concreto dell'opera appaltata, in quanto il contraente deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se l'opera realizzata su commissione fosse stata immune da vizi e/o difetti (cfr. di recente Cass. n. 14986 del 2021 in materia di vizi della cosa compravenduta) ed integrando, in ogni caso, una tale obbligazione risarcitoria un debito di valore (cfr. Cass. n. 1627 del 19.01.2022 e Cass. n. 7948 del 20.04.2020).
4.3 Un tale onere della prova è stato senza dubbio assolto dagli odierni ricorrenti nell'ambito del presente giudizio, tenuto conto dell'accertata inidoneità dell'attività di verifica del fabbisogno termico, nonché di progettazione ed installazione del sistema di efficientamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, commissionato da presso la propria abitazione. Parte_1
Fatti salvi i distinti effetti restitutori derivanti dalla declaratoria di risoluzione contrattuale, costituiscono senza dubbio conseguenze immediate e dirette del grave inadempimento dell'appaltatore, i cui costi sono stati sostenuti dai committenti danneggiati, le opere di ripristino dello stato dei luoghi e quindi lo smantellamento e la rimozione delle opere non conformi all'accordo contrattuale realizzate dall'appaltatore nonché le spese sostenute per l'accertamento dei vizi lamentati. Controparte_2
Considerata la dimostrata impossibilità di procedere al richiesto risarcimento in forma specifica, non avendo l'odierna parte resistente provveduto ad attivarsi a seguito della comunicazione stragiudiziale dei difensori dei committenti, che a seguito delle risultanze del procedimento di istruzione preventiva, dichiaravano di ritenere risolto il contratto di appalto ed intimavano alla controparte di smantellare e rimuovere l'impianto termico risultato del tutto inadeguato alla propria destinazione (cfr. doc. n. 16 parte ricorrente), l'appaltatore deve tenere indenne la controparte adempiente, dalle Controparte_2 conseguenze negative e pregiudizievoli del proprio inadempimento colposo e quindi è obbligata in via definitiva a sostenere il pagamento della somma in denaro corrispondente al costo delle opere di ripristino dello status quo ante. I seguenti e documentati costi – che inevitabilmente hanno comportato una diminuzione ingiustificata della sfera patrimoniale dei committenti - non si sarebbero resi necessari ove non vi fosse stato il grave inadempimento dell'appaltatore, come accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio preventiva. Per un verso, è emerso in atti che parte ricorrente, in ragione del protratto inadempimento dell'appaltatore, abbia dovuto far eseguire il necessario smantellamento dell'impianto termico inidoneo rispetto al fabbisogno energetico della propria abitazione, peraltro verificato anche dal CTU, ing.
, da una società terza, Idrotermica Alto Salvio, verso pagamento in data 28.02.2024 del Persona_2 corrispettivo pari ad euro 4.880,00 – importo che alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata risultano congrue - di cui alla fattura commerciale n. 93 del 30.06.2023 (cfr. doc. nn. 17 e 29 parte ricorrente). Ciò al fine di poter provvedere a far realizzare un nuovo impianto termico a regola d'arte e che garantisca un adeguato confort climatico e la produzione di acqua calda sanitaria. Per altro verso, non vi è dubbio che integrino conseguenza immediata e diretta i costi che l'odierna parte ricorrente ha dovuto sostenere in sede stragiudiziale e nella precedente fase giudiziale di istruzione preventiva per far verificare ed accertare il grave inadempimento della controparte contrattuale, alla luce della tecnicità e delle necessaria specializzazione indispensabili per comprendere le cause che hanno comportato l'importante e protratto malfunzionamento dell'impianto termico, come documentato in atti. Costituisce circostanza fattuale di natura documentale l'intervenuto pagamento dell'importo complessivamente pari ad euro 6.344,00 (acconto in data 31.05.2022 e saldo in data 6.07.2022) ad opera di in favore del proprio consulente di parte, ing. per l'attività Parte_1 Persona_3 professionale svolta al fine di redigere una consulenza tecnica di parte, quale punto di partenza per l'introduzione del successivo procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., nonché del presente giudizio di merito (cfr. doc. nn. 3, 3 bis, 19 e 20 parte ricorrente). Parimenti documentato in atti è l'intervenuto pagamento ad opera di parte ricorrente nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio di ulteriori pagina 17 di 19 compensi in favore del proprio consulente tecnico di parte per ulteriori euro 10.150,40 in data
26.04.2023 (cfr. doc. n. 21 parte ricorrente). Tali importi integrano, quindi, il conseguente danno patrimoniale determinato dall'inadempimento colposo dell'appaltatore alle proprie obbligazioni contrattuali, idoneo a provocare la lesione subita dagli odierni ricorrenti, risultando in atti adeguatamente provato il nesso causale tra il maggior danno economico e la condotta imputabile e colposa della controparte contrattuale.
In sintesi e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal compratore viene accolta con riferimento alla somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente devalutata al momento della verificazione del danno e successivamente rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis
Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
4.4 Diversamente, non si ritiene che parte ricorrente, nel corso dell'istruttoria espletata, abbia puntualmente provato di aver subito l'ulteriore lamentato danno non patrimoniale in termini di disagio e sconvolgimento delle abitudini di vita della famiglia a causa dei malfunzionamenti e dei blocchi temporanei dell'impianto termico per cui è causa, sia sotto il profilo della consistenza dello stesso e sia soprattutto sotto l'imprescindibile profilo dell'esistenza di una lesione sotto tale profilo e della rispettiva riconducibilità causale all'appaltatore inadempiente. A tal proposito e sulla base dei principi già richiamati, si precisa che le comunque generiche deduzioni di parte ricorrente in ordine al disagio e alle difficoltà di gestione di una situazione certamente non piacevole, non risultano sufficienti ai fini dello stringente accertamento relativo all'esatta prova dell'an del danno subito, né tantomeno in relazione all'entità di uno specifico pregiudizio subito. Dunque, stante il difetto di specifica allegazione e prova dei predetti ulteriori indispensabili parametri di riferimento ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria in termini di danno non patrimoniale subito, la domanda attorea di risarcimento del danno è, in tal senso, solo parzialmente fondata.
5. In merito alle spese di lite e ai costi della consulenza tecnica d'ufficio Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia in relazione al criterio del decisum ovvero in base allo scaglione di valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi, come meglio indicato in dispositivo e nei limiti della nota spese depositata, nel rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c..
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. 5.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte resistente, come meglio chiarito in motivazione, tanto con riferimento alle proprie plurime eccezioni preliminari e pregiudiziali, nonché in relazione alla maggior parte delle domande attoree.
5.2 Inoltre, essendo debitamente dimostrata l'attività difensiva svolta dai difensori dell'odierna parte ricorrente anche nell'ambito della precedente fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., in questa sede devono essere liquidate in favore e in proprio e Parte_1 CP_1 in qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della figlia minore le relative spese Persona_1 legali, con applicazione sempre dei valori medi in relazione alle fasi processuali ivi espletate. Infatti, non essendo stato raggiunto l'accordo conciliativo nel corso della consulenza tecnica d'ufficio preventiva espletata, il giudice del merito provvede alla liquidazione delle relative spese legali in base ai criteri generali e sempre validi per cui “in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da
pagina 18 di 19 consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (cfr. anche Cass. n. 19482 del 23.07.2018). 5.3 I costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e che risultano già integralmente corrisposti al CTU nominato, ing. , ad opera dell'odierna parte ricorrente che aveva introdotto anche il Persona_2 giudizio di accertamento tecnico preventivo (cfr. doc. nn. 22-24 parte ricorrente), sono definitivamente posti a carico di parte resistente in ragione del fatto che sostanzialmente vi ha dato Controparte_2 causa e tenuto conto delle risultanze della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2122/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte ricorrente e in proprio e in Parte_1 CP_1 qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della figlia minore nei confronti di parte Persona_1 resistente nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_5
2. ACCERTA E DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti contraenti in data 17.05.2020, avente ad oggetto l'incarico di progettare e di realizzare, presso l'immobile sito in BA di NA, un sistema di efficientamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, per grave inadempimento imputabile dell'appaltatore in Controparte_5 relazione ai gravi vizi progettuali ed costruttivi dell'impianto termico, a far data dal 26.04.2023.
3. CONDANNA, per l'effetto, parte resistente alla restituzione in favore di Controparte_5 parte ricorrente e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la potestà Parte_1 CP_1 genitoriale, della figlia minore del corrispettivo già integralmente corrisposto da parte Persona_1 ricorrente pari ad euro 42.100,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del 11.05.2023 alla data di proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
4. CONDANNA, sempre per l'effetto, parte resistente ad adempiere, a proprie Controparte_5 spese, alla conseguente obbligazione restitutoria della pompa di calore individuata ed installata dalla medesima parte contraente presso l'immobile di proprietà di parte ricorrente, attualmente ivi custodita, assegnando termine entro e non oltre il giorno 30.06.2025.
5. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_5
e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della Parte_1 CP_1 figlia minore della somma di euro 23.643,45 - somma già devalutata e rivalutata Persona_1 all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, conseguenza immediata e diretta del grave e colposo inadempimento dell'appaltatore resistente, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_5
e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della Parte_1 CP_1 figlia minore delle spese di lite del presente giudizio e del precedente procedimento di Persona_1 istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che si liquidano complessivamente in euro 17.930,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 844,60 per contributi unificati e relative anticipazioni forfettarie, nonché per costi delle intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
7. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio preventiva ex art. 696 bis c.p.c., già sostenuti da parte ricorrente, definitivamente a carico di parte resistente Controparte_5
Forlì, 1 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2122/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO MILICIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASQUALINA IANNI, elettivamente domiciliato in GALLERIA MARCONI, N. 2, 40122 BOLOGNA, presso i difensori avv. CARLO MILICIA e avv. PASQUALINA IANNI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO MILICIA e CP_1 C.F._2 dell'avv. PASQUALINA IANNI, elettivamente domiciliato in GALLERIA MARCONI, N. 2, 40122 BOLOGNA, presso i difensori avv. CARLO MILICIA e avv. PASQUALINA IANNI
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Controparte_2 P.IVA_1
NORADINO, elettivamente domiciliato in PIAZZA F. D. ROOSEVELT, N. 3, 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. GIUSEPPE NORADINO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza, tenutasi in presenza, ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. del 28 maggio 2025 e, in particolare:
- parte ricorrente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 16.05.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 17 maggio 2020 per grave inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte Controparte_2 con il suddetto contratto e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 alla restituzione in favore del IG. del corrispettivo versato pari a € 42.100,00,
[...] Parte_1 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti sino al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni cagionati dall'inidoneità dell'impianto a Controparte_2 garantire le esigenza energetiche dell'immobile e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da Controparte_2 Pt_1
pagina 1 di 19 per lo smantellamento dell'impianto non funzionante e il ripristino dello stato dei luoghi, come Pt_1 accertati in corso di causa ovvero, in subordine, nella misura determinata dal CTU nel procedimento per ATP;
- condannare altresì al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_2 subiti dal IG. e dalla IG.ra , in proprio e quali esercenti la patria Parte_1 CP_1 potestà della figlia per i danni subiti in conseguenza del mancato funzionamento Persona_1 dell'impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- porre a carico di le spese di CTU e Controparte_2 conseguentemente condannare al rimborso dell'importo di € 7.489,97 Controparte_2 corrisposto dal IG. in favore del CTU;
- condannare al pagamento Pt_1 Controparte_2 delle spese per la consulenza e assistenza legale correlati all'instaurazione del procedimento per ATP;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare alla rifusione Controparte_2 delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
- parte resistente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate Controparte_2 in data 15.05.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, In via preliminare di rito: - accerti e dichiari l'incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì, limitatamente alle domande svolte dalle ricorrenti e della minore in favore del Tribunale di Bologna per tutti i CP_1 Persona_1 motivi esposti in narrativa al punto sub 1) della comparsa di risposta;
- accerti e dichiari l'improcedibilità delle domande svolte dalle ricorrenti IG.ra e dalla minore CP_1 Per_1 per mancato esperimento della negoziazione assistita per tutti i motivi esposti in narrativa al
[...] punto sub 2) della comparsa di risposta;
- in ogni caso, accerti e dichiari che la causa richiede un'istruttoria complessa, che non è fondata su prova documentale e comunque non è di pronta soluzione e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; In via preliminare, nel merito: - Accerti e dichiari la decadenza del diritto vantato dal IG. ex art. 1495 c.c. e/o ex art 132 del Codice del Consumo per le ragioni di cui al punto Pt_1 3.2. della presente comparsa di risposta e/o accerti e dichiari l'avvenuta prescrizione della domanda di risoluzione del contratto ex art. 1495 comma 3 c.c. e/o ex art. 132 del Codice del Consumo per le ragioni di cui al punto 3.3. della comparsa di risposta;
In via principale, nel merito: - rigettare tutte le domande formulate nei confronti di dai ricorrenti in quanto inammissibili, Controparte_2 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
In via subordinata, nel merito, in via di eccezione riconvenzionale: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere la domanda di risoluzione del contratto, condannare il ricorrente a restituire i beni oggetto di compravendita a e comunque diminuire l'eventuale somma da restituire e/o Controparte_2 rimborsare della somma di € 2.736,50 per ogni anno di detrazione fiscale già usufruito da parte del IG. dal 2021 (compreso) in avanti, per tutte le ragioni di cui al punto sub 7) della comparsa di Pt_1 risposta e comunque diminuire la somma da restituire e/o rimborsare della somma di € 3.000,00 per ogni anno di utilizzo degli impianti compravenduti per perdita di valore degli stessi e per tutte le ragioni di cui al punto sub 8) della comparsa di risposta o comunque diminuire la somma da restituire
e/o rimborsare delle somme maggiori o minori ritenute eque e di giustizia o che dovessero emergere in corso d'istruttoria anche da valutarsi con liquidazione equitativa. In via istruttoria: dichiari nulla e/o inammissibile e/o comunque non ammettere nella presente causa la relazione peritale del Consulente Tecnico d'Ufficio depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo instaurata innanzi al Tribunale di Forlì r.g. n. 1932/2022 e rigetti le istanze istruttorie orali formale dai ricorrenti per le ragioni di cui al punto 9) della comparsa di risposta. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi sia della fase di accertamento tecnico preventivo sia della fase di merito secondo lo scaglione di valore”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., poi ritualmente notificato, Pt_1
e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della figlia
[...] CP_1 minore (di seguito anche solo committenti), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Persona_1 di Forlì, (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo Controparte_2 appaltatore), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 28.05.2025. Preliminarmente, parte ricorrente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) con contratto concluso in data 17.05.2020, i ricorrenti affidavano a l'incarico di Controparte_2 progettare e di realizzare, presso la propria abitazione sita in BA di NA, un nuovo sistema di efficientamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, per un costo complessivo di euro 42.100,00; b) l'impianto veniva realizzato nel luglio 2020 e, già dai primi giorni successivi all'installazione, i ricorrenti segnalavano a malfunzionamenti ed Controparte_2 inefficienze;
c) eseguiva direttamente o per tramite di imprese da essa incaricate Controparte_2 diversi interventi sull'impianto installato;
interventi rivelatisi però non risolutivi dei gravi malfunzionamenti del sistema;
d) a seguito di ulteriori denunce dei vizi riscontrati e di svariati interventi, comunque vani, da parte di quest'ultima riconosceva in data 8.04.2020 Controparte_2 l'esistenza delle problematiche lamentate e si impegnava al ripristino totale e definitivo del funzionamento dell'impianto; e) a fronte dell'immutata situazione, i ricorrenti depositavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Forlì e, in data 31.03.2023, veniva depositata consulenza tecnica d'ufficio, nella quale il CTU nominato, ing. , accertava la non conformità della Persona_2 pompa di calore e l'inidoneità dell'impianto a garantire le prestazioni energetiche promesse di cui al contratto stipulato fra le parti.
Ciò premesso, parte ricorrente agiva in giudizio al fine di ottenere la legittima declaratoria di risoluzione del contratto stipulato tra le parti, a causa dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore Gruppo Energica, avendo quest'ultima progettato un impianto non conforme al fabbisogno energetico di parte ricorrente ed inidoneo a garantire l'efficientamento energetico proposto. Per tali ragioni, parte ricorrente domandava la restituzione del corrispettivo versato e formulava richiesta di risarcimento tanto del danno patrimoniale, quanto del danno non patrimoniale, in considerazione del disagio e delle ripercussioni negative sulle abitudini familiari quotidiane subite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.01.2024, si costituiva
[...]
, contestando l'avversario atto introduttivo e le domande ivi formulate in quanto CP_2 inammissibili, prescritte ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto. Preliminarmente, parte convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì in favore del Tribunale di Bologna con riferimento alle domande promosse da e CP_1 Persona_1 nonché l'improcedibilità delle stesse per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, atteso che le predette parti processuali non possono essere qualificate quali consumatori. Sempre in via preliminare ed in ragione della configurazione del contratto stipulato fra le parti in termini di compravendita e non già in termini di appalto, eccepiva la Controparte_2 prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Parte resistente eccepiva, altresì, la decadenza di parte ricorrente dal diritto alla garanzia per i vizi ex adverso vantato, ai sensi dell'art. 1495, comma 1, c.c., atteso che le prime segnalazioni di malfunzionamenti pervenivano alla società Gruppo Energica solo un anno e mezzo dopo l'installazione dell'impianto, nonché l'intervenuta decadenza anche ai sensi dell'art. 132 Codice del Consumo. Inoltre, eccepiva la nullità e/o inammissibilità dell'elaborato peritale redatto dal Controparte_2 consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, in considerazione del divieto per il consulente tecnico d'ufficio di accertare i fatti principali posti a fondamento della domanda. In particolare, sempre con riferimento al merito, parte resistente deduceva di non aver mai riconosciuto alcun vizio e/o difetto dell'impianto venduto al compratore bensì che gli interventi posti Parte_1
pagina 3 di 19 in essere dalla stessa società, nonché l'assistenza prestata, risultavano valevoli a dimostrare unicamente la buona fede del venditore nell'esecuzione del contratto e la volontà della stessa di Controparte_2 ridurre al minimo gli eventuali disagi, per quanto lamentati dal cliente. Da ultimo, contestando in ogni caso l'avversaria richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto, non essendo rinvenibile alcun inadempimento di non scarsa importanza, parte resistente
[...]
eccepiva l'infondatezza e la genericità delle avversarie pretese risarcitorie. CP_2
Con ordinanza del 9.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.02.2024, rilevato che, nel caso di specie, non si ravvisavano aspetti di insuperabile incompatibilità con il rito semplificato di cognizione prescelto da parte ricorrente all'atto dell'instaurazione del presente giudizio di merito, il giudice disponeva l'acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi davanti al Tribunale di Forlì R.G. 1932/2022, assegnava alle parti i termini istruttori di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. in presenza di giustificato motivo e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 20.03.2024, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza tenutasi in pari data, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste da parte ricorrente e fissava successiva udienza istruttoria.
All'udienza del 18.07.2024, venivano escussi i testimoni e e, Testimone_1 Testimone_2 vista la richiesta congiunta formulata dai difensori delle parti, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 28.05.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, nonché assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali brevi note conclusive.
All'udienza del 28.05.2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c..
***
Le domande formulate da parte ricorrente e in proprio e in Parte_1 CP_1 qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della figlia minore sono ammissibili e Persona_1 fondate e, dunque, vengono accolte nei limiti e per tutte le ragioni di seguito esposti.
1. In merito alle eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito formulate da parte resistente Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle doglianze di merito, si rende necessario procedere all'analisi delle plurime eccezioni preliminari di rito formulate da parte resistente. 1.1 In prima analisi e con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Forlì adito in relazione alle domande proposte anche da e da si ricorda CP_1 Persona_1 come sia pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che parte convenuta è onerata, in ogni caso, di una specifica contestazione della sollevata questione in ordine alla competenza territoriale e, quindi, in caso di concorrenza di fori alternativi, deve contestare puntualmente ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti (cfr. già Cass. n. 24277 del 22.11.2007 e Cass. 25891/2010). Nel caso di specie, si rileva come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente risulti, in ogni caso, di formulazione incompleta, oltreché infondata, in Controparte_2 quanto parte resistente si è limitata in atto di citazione a contestare la non correttezza della condotta processuale degli odierni ricorrenti nell'adire il Tribunale di Forlì, con esclusivo riferimento alle domande formulate da e in quanto le stesse non possono dirsi consumatori CP_1 Persona_1 al pari di unico sottoscrittore del contratto per cui è causa. A tal proposito, in ogni caso Parte_1 si deve sin d'ora evidenziare come i nominativi delle odierne parti ricorrenti siano stati inseriti nella relativa parte del modulo contrattuale rubricato “Famiglia” e risultino avvalorate in via documentale dall'estratto dello stato di famiglia prodotto (cfr. doc. nn. 2 e 25 parte ricorrente).
pagina 4 di 19 Parte resistente, deducendo la competenza territoriale del Tribunale di Bologna su tali specifiche domande attoree, ha evidenziato unicamente come parte resistente abbia la propria Controparte_2 sede legale in un tale distinto circondario. Nello specifico, parte resistente non ha quindi provveduto a contestare specificamente tutti i fori alternativi e concorrenti, non avendo, da un lato, formulato alcuna specifica allegazione in ordine all'ulteriore criterio del “luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda” (cfr. Cass. n. 26094 del 11.12.2014, Cass. 5725 del 7.03.2013) e, d'altro lato, non ha dedotto alcunché in ordine ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., ovvero al foro di esecuzione dell'obbligazione (forum destinatae solutionis) o al forum contractu, fori certamente applicabili anche in caso di obbligazioni derivanti da atto illecito. Di conseguenza, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio, come sollevata da parte resistente, non può trovare accoglimento stante l'incompiutezza della stessa. In ogni caso e per completezza espositiva, si rileva come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata risulti, altresì, infondata, avuto riguardo tanto al foro esclusivo del consumatore, inderogabile ad opera del professionista – in quanto tutte le parti ricorrenti (persone fisiche che agiscono in giudizio non solo per la declaratoria di risoluzione contrattuale, ma anche per il riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta di sono Controparte_2 residenti in [...]di NA (FC) –, quanto con riferimento ai fori facoltativi e speciali, concorrenti con quelli generali, per le cause relative ai diritti di obbligazione. Per un verso e volendo ricondurre comunque l'azione risarcitoria proposta da e quali rispettivamente moglie CP_1 Persona_1
e figlia, conviventi presso l'abitazione in cui è stato progettato ed installato l'impianto termico per cui è causa, del committente formale ad un inadempimento contrattuale imputabile Parte_1 all'appaltatore – quantomeno in forza di un rapporto che nasce dalla categoria giurisprudenziale del cd. contatto sociale -, occorre far riferimento al luogo l'obbligazione originaria, poi non esattamente adempiuta, è sorta ovvero BA di NA (cfr. doc. n. 2 parte ricorrente). Per altro verso, comunque, anche nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria derivante da atto illecito, l'azione di risarcimento del danno va proposta nel luogo in cui l'evento dannoso si è verificato (cfr. Cass. n. 13934 del 19.09.2003) ovvero presso l'immobile sito in BA di NA, adibito a casa familiare. 1.2 In seconda analisi, parimenti si rileva l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità delle domande svolte da e nei confronti di CP_1 Persona_1 [...]
per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria per domande di CP_2 pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro, attesa la mancata qualifica delle stesse quali consumatori, in base alla ricostruzione giuridica proposta da parte resistente. Sul punto, preme unicamente evidenziare che l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è prevista per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti i cinquantamila euro, per espressa previsione dell'art. 3, comma 1, del d. l. n. 132 del 12.09.2014. Ciò posto ed in via assorbente, ci si limita a rilevare come nel caso di specie il valore della causa sia indeterminabile, tenuto conto sia della domanda di parte ricorrente di accertamento della risoluzione contrattuale che di condanna di parte resistente non solo alla Controparte_2 restituzione del corrispettivo pagato (pari ad euro 42.100,00 – doc. n. 15 parte ricorrente), ma anche al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – quest'ultimo, in base alla domanda attorea proposta, non già preventivamente quantificato, bensì da liquidarsi in via equitativa “ex art. 1226 c.c. per ciascun membro della famiglia, con riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria”. In aggiunta, si rileva come, in ogni caso, anche a non voler considerare cumulativamente le predette domande di valore indeterminabile, in base alle specifiche allegazioni assertive e probatorie di parte, le restanti domande formulate da parte ricorrente in termini di restituzione del corrispettivo d'appalto già versato (euro 42.100,00 oltre interessi legali), nonché in termini di risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella misura determinata dal CTU in sede di consulenza tecnica preventiva espletata ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (costo prima soluzione euro 17.652,97, costo seconda soluzione pagina 5 di 19 euro 8.383,70 nonché costo ripristino dei luoghi euro 7.521,86) e di condanna di al Controparte_2 rimborso dell'importo corrisposto dagli odierni ricorrenti in favore del CTU (euro 7.489,97), il valore complessivo supererebbe ad ogni modo la soglia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme pari ad euro 50.000,00, fissata dall'art. 3 della legge n. 132 del 12.09.2014.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità delle domande formulate da e CP_1 Per_1 nei confronti di sollevata da parte resistente deve essere rigettata in quanto
[...] Controparte_2 infondata e non ravvisandosi alcun mancato assolvimento di una condizione di procedibilità. 1.3 Quanto, poi, in ultima analisi, alla domanda di accertamento e declaratoria che la presente causa richiede un'istruttoria complessa e, pertanto, di disporre il mutamento del rito “da cognizione sommaria a rito ordinario” – reiterata da parte resistente anche in sede di precisazione delle conclusioni, ci si limita a richiamare quanto già statuito sul punto con precedente ordinanza del
9.02.2024 in termini di mancata configurabilità di aspetti di insuperabile incompatibilità delle domande formulate dagli odierni ricorrenti con il rito semplificato di cognizione prescelto dalla parte all'atto dell'instaurazione del presente giudizio di merito.
2. In merito all'eccezione preliminare di prescrizione della domanda di risoluzione del contratto formulata da parte resistente ex artt. 1495 c.c. e/o 132 del codice del consumo
Sempre in via preliminare e prima di passare alle plurime domande formulate da parte ricorrente nel merito, occorre procedere all'analisi dell'eccezione preliminare di prescrizione della domanda di risoluzione del contratto formulata da parte resistente tanto ai sensi dell'art. 1495 c.c. quanto ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, muovendo dal presupposto che il contratto stipulato dalle parti contraenti e in data 17.05.2020 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente) Parte_1 Controparte_2 sia qualificabile quale contratto di compravendita, con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica in termini di garanzia per vizi e/o difetti del bene compravenduto.
Orbene, le doglianze di non possono trovare accoglimento, per le seguenti ragioni. Controparte_2
2.1 In primo luogo e fermo in ogni caso il generale potere di qualificazione giuridica della domanda riservato al giudice ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del generale principio iura novit curia, si deve evidenziare che, in particolare, dalla lettura del contratto stipulato dalle parti contraenti e in data 17.05.2020 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente), nonché dalla Parte_1 Controparte_2 lettura del relativo “Progetto di efficientamento energetico riservato” datato 16.05.2020 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente) e dalle complessive allegazioni delle parti, si deve senza dubbio concludere che il rapporto contrattuale per cui è causa è certamente inquadrabile nell'ambito della disciplina di cui al contratto tipico di appalto e non già di compravendita di beni mobili. Innanzitutto, allo specifico fine di individuare la disciplina codicistica applicabile alla fattispecie considerata, ci si limita a rilevare come, dall'esame della documentazione offerta in comunicazione e più in generale in base ad elementi di comune esperienza ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., risulti sostanzialmente prevalente la prestazione di facere ovvero di verificare il fabbisogno termico e di progettare l'impianto termico, nonché di fornire il materiale necessario ai fini dell'installazione e del corretto funzionamento dello stesso presso l'abitazione dei ricorrenti. In tal senso, infatti, devono essere tenuti in considerazione tanto la sostanziale prevalenza di tutta una serie di servizi aggiuntivi di cui all'art. 3 rubricato “oggetto del contratto” (cfr. pag. 3 doc. n. 2 di parte ricorrente) quali “sistema articolato ed integrato di servizi di consulenza, formazione e direzione” e
“servizio di fornitura ed esecuzione”, quanto l'impegno di alla “verifica Controparte_2 rendimento termico del progetto”, nonché allo “sviluppo progettuale del sistema”, rispetto alla
“fornitura e posa in opera dei materiali” (cfr. pag. 4 doc. n. 1 di parte ricorrente). Prevalente, dunque, non è l'obbligazione di consegnare un nuovo sistema di efficientamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria nella sostanza standardizzato, bensì l'obbligazione di progettare e di installare presso l'immobile di proprietà di un impianto Parte_1 caratterizzato da una particolare personalizzazione basata sullo specifico contesto, dove il costo dei materiali forniti e quelli di trasporto degli stessi risultano senza dubbio inferiori rispetto ai costi relativi pagina 6 di 19 all'assistenza e alla competenza tecnica prestate dall'appaltatore e alla manodopera per l'installazione dell'impianto teso a soddisfare l'effettiva finalità del contratto (cfr. Cass. n. 5935 del 12.03.2018 e Cass. n. 20301 del 20.11.2012).
Inoltre, preme evidenziare che, dalla lettura del progetto di efficientamento energetico e del regolamento contrattuale sottoscritto in data 17.05.2020, è già stato qualificato dalle Parte_1 parti contraenti quale committente e non già quale compratore dell'impianto termico. 2.2 Ciò puntualmente accertato, in secondo luogo, dovendosi qualificare il contratto in esame quale contratto di appalto e non già di compravendita, non risultano spirati alla data di proposizione delle domande giudiziali, alla luce delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata né i termini di decadenza e di prescrizione di cui al codice civile – ovvero due anni ai sensi dell'art. 1667 c.c. e dieci anni ai sensi dell'art. 1669 c.c. – né il termine di cui alla disciplina consumeristica. Come noto, in materia di contratto di appalto, l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione a riguardo, è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità e/o vizi dell'opera. L'art. 1667 c.c. prevede che la garanzia non sia dovuta ogni qualvolta il committente ha accettato l'opera nonché nel caso in cui le difformità e/o i vizi fossero da lui conosciuti o riconoscibili. Diversamente se i vizi erano occulti, il committente ai sensi del secondo comma dell'art. 1667 c.c. è onerato di formulare denuncia degli stessi “entro sessanta giorni dalla scoperta”, avendo il diritto di pretendere dall'appaltatore l'eliminazione a sue spese delle difformità oppure la riduzione proporzionale del prezzo. L'azione contro l'appaltatore “si prescrive in due anni dal giorno dalla consegna dell'opera”, come previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c.. Nello specifico caso in cui l'appalto abbia ad oggetto edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata, qualora l'opera vada in rovina in tutto o in parte ovvero presenti pericoli di rovina o comunque altri “gravi difetti”, la responsabilità dell'appaltatore si estende per dieci anni dalla realizzazione dell'opera, a condizione che sia stata fatta denuncia da parte del committente “entro un anno dalla scoperta” ai sensi dell'art. 1669 c.c.. A quest'ultimo proposito, si ritiene opportuno precisare come la giurisprudenza si sia orientata nel ritenere che il venir meno dei presupposti per far valere suddetta responsabilità contrattuale dell'appaltatore non impedisce al committente di agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto tale illecito, pur presupponendo un rapporto contrattuale, è sempre riconducibile alla violazione di regole primarie volte a garantire il generale interesse alla sicurezza nelle attività edificatorie e all'incolumità delle persone (cfr. Cass. S.U. n. 2284 del 3.02.2014). Ciò premesso, si precisa come la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. sia applicabile tanto alle opere di nuova costruzione, anche con riguardo ad una nuova autonoma parte dell'immobile, quanto in genere alle opere di ristrutturazione edilizia atte a modificare o ad effettuare riparazioni ad un immobile preesistente. Ancora, ferma un'originaria rigidità e rigore nell'individuazione dei vizi rientranti nella categoria dei gravi difetti, sempre più ampia è stata l'estensione interpretativa di tale norma elaborata dalla giurisprudenza nel corso degli anni. In particolare, dal punto di vista oggettivo, individua nell'ambito dei gravi difetti anche le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla propria funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal proposito, ci si limita a richiamare, tra le tante, l'arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che oltre a precisare che una tale forma di responsabilità copre anche le opere di ristrutturazione edilizia e più in generale gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, ha esplicitato come “in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 7756 del 27.03.2017, Cass. n. 24230 del 04.10.2018 e ancora con specifico pagina 7 di 19 riferimento a vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, ancorché incidenti soltanto su parti dello stesso cfr. Cass. n. 39599 del 13.12.2021). Possono, dunque, essere considerati gravi difetti, a titolo esemplificativo, tanto il malfunzionamento quanto il sottodimensionamento dell'intero impianto idrico (cfr. Cass. n. 24188 del 13.11.2014 e Cass. n. 3752del 19.02.2007), nonché anche i vizi e/o difetti dell'impianto di riscaldamento ove impediscano il normale godimento dell'immobile e in particolare il normale utilizzo dell'abitazione (cfr. Cass. n. 5252 del 27.08.1986 e Cass. n. 5002 del 21.05.1994). In aggiunta e per quanto di interesse, si deve rilevare che costituiscono circostanze fattuali pacifiche ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. sia l'effettiva installazione presso l'immobile adibito a casa familiare sito in BA di NA, da parte di dell'impianto di efficientamento Controparte_2 energetico commissionato nel mese di luglio 2020, sia l'instaurazione in data 7.07.2022 ad opera del committente di un procedimento giudiziale di consulenza tecnica d'ufficio preventiva Parte_1 finalizzata alla composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c..
2.2.1 Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è il minimo dubbio in merito all'operatività della disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., in quanto i vizi lamentati, come allegati da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, inizialmente supportati dalle risultanze degli accertamenti peritali di parte e poi della consulenza tecnica d'ufficio preventiva espletata ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. sempre su richiesta ed impulso dell'odierna parte ricorrente (cfr. doc. nn. 3 e 14 parte ricorrente), riguardano la non corretta funzionalità degli impianti di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria progettati ed installati dall'appaltatore non conformi a Controparte_2 quanto pattuito tra le parti contraenti ed in ogni caso risultati del tutto inadeguati alla loro destinazione.
Tali vizi e/o difetti rientrano certamente nella nozione giurisprudenziale ampia di gravi difetti, nella misura in cui non vi è dubbio che gli stessi compromettano la complessiva e normale funzionalità dell'immobile adibito ad abitazione familiare, in quanto gli impianti, sebbene non costituiscano primari elementi legati alla stabilità dell'immobile, ne rappresentano imprescindibili componenti, essenziali per un corretto rapporto costi / efficienza che ne permettano un normale godimento. Pertanto, l'importante inefficienza dell'impianto termico nel suo complesso, avendo il CTU accertato in concreto il mancato rispetto di prescrizioni di montaggio di alcune componenti della pompa di calore installata, nonché l'insufficiente potenza della pompa di calore installata inidonea a soddisfare il fabbisogno dell'immobile analizzato (cfr. pagg. 28, 34, 47 e 52 ss. consulenza tecnica d'ufficio), è innegabile che abbia avuto un'incidenza negativa, alterando in modo considerevole il normale godimento dell'immobile medesimo. In particolare, l'ing. ha riscontrato, da un lato, vizi strutturali Persona_2 di progettazione dell'impianto non conforme all'effettivo fabbisogno energetico per mantenere la temperatura media di venti gradi negli ambienti, tanto con riferimento alla insufficiente potenza della pompa di calore, quanto all'insufficiente superficie di scambio dei terminali esistenti e contrattualmente considerati e, dall'altro lato, ha accertato, quale causa concorrente con le sottostime energetiche in fase progettuale, che “(…) L'installazione della pompa di calore non è conforme alle prescrizioni obbligatorie riportate nelle schede descrittive del prodotto, per due motivi: - la capacità del serbatoio di accumulo per l'ACS è pari a 200litri e non a 300litri come prescritto;
- la distanza della macchina dal muro risulta inferiore a quanto prescritto (400mm nella “Guida”; 800mm nel
“Manuale”) (…)” (cfr. pagg. 27 e ss. consulenza tecnica d'ufficio). Peraltro, si osserva che gli indici della gravità e della esclusiva imputabilità all'appaltatore dei vizi lamentati e riscontrati sono insiti proprio nelle risultanze dell'accertamento tecnico condotto dal consulente tecnico d'ufficio e nelle conseguenti ipotetiche soluzioni dallo stesso prospettate o in termini di sostituzione dell'attuale modello di pompa di calore con un modello di potenza superiore, inserimento di un generatore di calore alimentato a GPL ad integrazione della pompa di calore e sostituzione parziale o totale degli attuali terminali di scambio termico con nuovi terminali, di dimensioni tali da soddisfare il fabbisogno termico (“Soluzione A”) oppure in termini di sostituzione della pompa di calore con “una caldaia a GPL per la produzione combinata con ACS, accoppiata al sistema di corpi scaldanti esistente” (“Soluzione B”).
pagina 8 di 19 Entrambe le soluzioni, infatti, implicano la sostituzione e/o l'aggiunta di una caldaia o di un generatore alimentati a GPL, a fronte dell'originaria scelta dei committenti, al momento del conferimento delle opere di appalto alla società di utilizzare un diverso e più moderno sistema di CP_3 efficientamento energetico presso la propria abitazione, già dotata di corpi riscaldanti che dovevano essere oggetto di verifica e considerazione ai fini della progettazione dell'impianto termico. Per tutte queste ragioni, sia l'eccezione di decadenza sia l'eccezione di prescrizione sollevate da parte resistente nel presente giudizio non sono condivisibili e non possono trovare accoglimento. Sotto il primo profilo, si ricorda in ogni caso che il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti nella realizzazione di un immobile o come nella specie di un bene destinato a lunga durata decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 3040 del 16.02.2015, Cass. n. 10048 del 24.04.2018 e Cass. n. 777 del 16.01.2020). Non essendo sufficienti, quindi, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplice sospetto, anche con riferimento all'esatta derivazione causale, tale rilevante e puntuale conoscenza degli effettivi profili di responsabilità imputabili all'appaltatore nella specie, si ritiene che sia stata Controparte_2 conseguita dagli odierni ricorrenti, che abitano l'immobile in oggetto, ma sprovvisti di specializzazione tecnica in materia, solo all'atto dell'accertamento peritale condotto in sede giudiziale ovvero con la consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. depositata in data 31.03.2023.
Pertanto, in tal senso, senza dubbio tempestive sono da ritenersi le domande attoree formulate nei confronti dell'appaltatore con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 1.08.2023; peraltro, documentata in atti è altresì la corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti in sede stragiudiziale e occorre evidenziare la natura interruttiva del termine di prescrizione della comunicazione datata 26.04.2023, inoltrata alla controparte via pec (cfr. doc. n. 16 parte ricorrente).
Sotto il secondo profilo, si rileva che anche il termine di prescrizione di dieci anni dal compimento dell'opera per la proposizione dell'azione per i gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. è stato senza dubbio rispettato, considerato che costituisce circostanza pacifica tra le parti che a fronte della conclusione del contratto di appalto per la progettazione e l'installazione dell'impianto termico in data 17.05.2020, l'opera di appalto sia stata portata a termine nel mese di luglio 2020. 2.2.2 Tenuto conto delle contestazioni sollevate da parte resistente nell'ambito del presente giudizio di merito in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio preventiva condotta dal CTU, ing.
nel procedimento di istruzione preventiva recante R.G. n. 1932/2022 – ritualmente Persona_2 acquisito agli atti -, si ritiene necessario sin d'ora effettuare le seguenti precisazioni. Innanzitutto, ci si limita a ricordare anche che “l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse” (cfr. Cass. n. 6591 del 05.04.2016). Pertanto, nel caso di specie, è indiscussa la piena utilizzabilità delle risultanze sia della consulenza tecnica d'ufficio prodotta da parte ricorrente sub doc. n. 14, sia del complessivo fascicolo di ATP recante n. R.G. 1932/2022, acquisito d'ufficio. Il predetto accertamento tecnico d'ufficio espletato nel contraddittorio tecnico tra le parti, che vi hanno partecipato in sede di istruzione preventiva, è senza dubbio opponibile ad entrambe le odierne parti.
Viste, poi, le reiterate eccezioni di nullità formulate tempestivamente da parte resistente nei propri scritti difensivi, si rende necessario accertare la piena validità, da un punto di vista formale, dell'accertamento tecnico condotto dal CTU, ing. . Persona_2 A tal proposito, oltre a ribadire l'assoluta necessità dell'indagine tecnica in oggetto, si ritiene indispensabile precisare che non si rinvengono profili atti a determinare la pretesa nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata e, anche in considerazione dei più recenti orientamenti della pagina 9 di 19 giurisprudenza di legittimità sul punto, occorre senza dubbio confermare la legittimità dell'operato del consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali espletate. In particolare, si ricorda che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio depositata può derivare tanto da cause formali (quali, ad esempio, l'utilizzo di lingua diversa da quella italiana piuttosto che dalla mancata sottoscrizione dell'elaborato stesso da parte consulente) tanto da cause sostanziali, che consistono nella violazione in concreto dei generali principi tesi a garantire in ogni forma il contradditorio tra le parti e il diritto alla difesa delle stesse in condizione di parità. Inoltre, anche alla luce degli più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, occorre, per un verso, richiamare l'imprescindibile onere di specifica allegazione dei fatti principali, costitutivi della domanda, nonché il conseguente onere probatorio incombenti sulle parti, che agiscono in sede giudiziale per far valere i rispettivi diritti, non avendo il consulente tecnico alcun potere di supplenza delle parti (cfr. già Cass. n. 12921 del 23.06.2015) e, per altro verso, evidenziare che, nelle ipotesi di consulenza percipiente – ovvero volta all'accertamento dei fatti materiali dedotti dalle parti -, è possibile comunque che il consulente tecnico d'ufficio possa accertare di propria iniziativa fatti materiali quando si tratti di “fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza” e conseguentemente possa acquisire dai terzi la prova di fatti tecnici accessori e secondari oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti, assumendo altresì informazioni e chiarimenti dalle parti (cfr. Cass. n. 31886 del 06.12.2019 e Cass. n. 15774 del 15.06.2018). Con riferimento a quest'ultimo specifico profilo, ci si limita, inoltre, a ricordare in via generale che i poteri del consulente tecnico d'ufficio sono, infatti, fissati dall'art. 194 c.p.c., norma che consente al CTU, in qualità di ausiliario del giudice, di a) assistere alle udienze, se vi è invitato dal giudice;
b) “compie le indagini” che gli sono commesse dal giudice;
c) se autorizzato dal giudice, può domandare chiarimenti alle parti, “assumere informazioni” da terzi, eseguire piante, calchi e rilievi;
tutto ciò ovviamente nei limiti dei principi generali sopra richiamati. L'art. 194 c.p.c. va, dunque, interpretato in stretta connessione con le norme che disciplinano i poteri delle parti ed il principio dispositivo di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché con le norme codicistiche che disciplinano la fase istruttoria e l'assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice di cui agli artt. 202 e ss. c.p.c.. Pertanto, i due limiti invalicabili che caratterizzano l'indagine tecnica del consulente d'ufficio sono il divieto di indagare questioni ultronee rispetto al thema decidendum e che non siano state prospettate e provate dalle parti, nonché il divieto di compiere atti istruttori preclusi alle parti ed in particolare di acquisire documenti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. Una tale impostazione, peraltro, ha trovato recente avallo nell'ambito della pronuncia emessa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione proprio in tema di consulenza tecnica d'ufficio, che hanno affermato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” ed ancora che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può sia accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario, sia acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire, al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 3086 del 1.02.2022).
Tutto ciò premesso in diritto, quanto contestato da parte resistente non può ritenersi integrato nel caso di specie, dove dall'analisi della consulenza definitiva depositata telematicamente, unitamente ai relativi allegati, emerge il rispetto della garanzia del contraddittorio tecnico tra le parti, avendo il CTU
pagina 10 di 19 condotto le operazioni peritali tenendo informate entrambe le parti, che hanno partecipato alle operazioni peritali per il tramite dei propri consulenti di parte, instaurando tra le stesse il contraddittorio sulle principali questioni tecniche emerse ed il rispetto dei limiti di indagine tecnica affidata allo stesso
CTU. Il consulente nominato, infatti, ha risposto attenendosi sostanzialmente entro i limiti del quesito affidatogli in sede di ATP, utilizzando la documentazione presente in atti, nonché quella tecnica debitamente acquisita e sottoposta al contraddittorio tecnico tra le parti, effettuando sopralluoghi, verifiche e misurazioni, nonché valutando direttamente lo stato dei luoghi e quantificando il costo delle opere eseguite e/o da eseguire, sulla base di parametri razionali, oggettivamente individuati e motivati, nonché tenendo conto nella formulazione delle proprie sintetiche conclusioni delle osservazioni e delle contrapposte opinioni tecniche di entrambi i CTP. Come emerge dalla complessiva lettura dell'elaborato peritale definitivo, si deve precisare che i criteri valutativi e tecnici utilizzati dal CTU risultano ragionevoli e non contraddittori alla luce delle concrete possibilità di analisi in capo al consulente tecnico d'ufficio medesimo che in ogni caso motiva congruamente le proprie scelte operative e le valutazioni propriamente tecniche condotte.
Per tutte queste ragioni, non si rinvengono profili di nullità né relativa, né assoluta, in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma ing. , che quindi sono Persona_2 pienamente ed integralmente utilizzabili ai fini della decisione del presente giudizio. 2.2.3 In ogni caso e anche volendo qualificare i vizi dell'impianto termico denunciati da parte ricorrente in termini di vizi di minore entità ai sensi dell'art. 1667 c.c., alla luce della complessiva analisi degli atti del presente giudizio, non vi è dubbio circa la tempestività della denuncia dei vizi e/o difformità dell'opera nonché della proposizione dell'azione giudiziale tesa all'accertamento della responsabilità dell'appaltatore tenuto alla relativa garanzia di legge. Controparte_2 Per un verso, il termine di denuncia di eventuali vizi e/o difformità dell'opera fissato in sessanta giorni dall'art. 1667 c.c., deve dirsi senza dubbio rispettato alla luce delle chiare e convergenti dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 18.07.2024 dai testimoni e Testimone_1 Tes_2
che hanno avuto percezione diretta degli eventi in quanto si sono trovati ad abitare
[...] nell'immobile vicino a quello per cui è causa nei periodi di interesse e hanno confermato che al verificarsi già dei primi malfunzionamenti e blocchi della pompa di calore i committenti avevano provveduto alla relativa contestazione all'appaltatore Controparte_2
Per altro verso, la tempestiva contestazione e segnalazione dei vizi dell'impianto termico risultano, in ogni caso, prontamente denunciati anche in forza della messaggistica prodotta in atti (cfr. doc. n. 4 parte ricorrente), quantomeno a far data dal 2.09.2020. Sul punto, preme evidenziare che le contestazioni sollevate da in ordine alle Controparte_2 conversazioni Whatsapp prodotte da parte ricorrente e il relativo disconoscimento sono state formulate da parte resistente in termini generici, non già specifici, ed in ogni caso devono considerarsi destituite di fondamento, alla luce del puntuale riscontro che hanno trovato nel corso dell'istruttoria orale espletata – il testimone ha infatti dichiarato in relazione al capitolo 4: “è vero, ricordo Testimone_1 che anche in mia presenza inviavano messaggi di contestazione a per segnalare i Controparte_2 malfunzionamenti” -, nonché dei concordanti ulteriori elementi probatori emersi dall'istruttoria. Infatti, sempre il predetto testimone ha confermato la presenza presso l'abitazione degli odierni ricorrenti di “un tablet su cui venivano evidenziati i malfunzionamenti” e di aver visto anche dopo la conclusione dell'opera commissionata “all'esterno dell'immobile le macchine di ”. Controparte_2
Inoltre, senza dubbio dotato di valore probatorio sotto il profilo in esame è il comportamento tenuto dall'odierna parte resistente all'epoca dei fatti, essendo pacifico e documentato in atti (cfr. doc. nn. da 4 a 13 parte ricorrente) che la stessa a seguito delle prime denunce dei Controparte_2 committenti legate ai ripetuti blocchi della pompa di calore e all'inefficienza del sistema di riscaldamento e della produzione di acqua calda in relazione al proprio fabbisogno, si sia recata presso l'immobile per eseguire interventi di ripristino, anche tramite ditte terze, che non sono stati però risolutivi delle problematiche, e si sia impegnata a rimuovere e a risolvere i vizi e/o difetti pagina 11 di 19 dell'impianto termico scoperti dai committenti dopo la conclusione dell'opera di appalto (in particolare doc. nn. 7 e 12 parte ricorrente – “(…) riteniamo opportuno evidenziare anche che la volontà della scrivente è sempre stata quella di risolvere i problemi e sistemare, in maniera definitiva, eventuali vizi dell'impianto (…)” ed ancora “(…) a seguito dell'intervento eseguito dal Centro Assistenza Tecnica di la pompa di calore ha continuato a segnalare errori di “inverter generico” ed abbiamo CP_4 provveduto a modificare il settaggio dell'impianto in modo che possa garantire un funzionamento costante, evitando il perpetuarsi di blocchi temporanei (…)”). In sintesi, il fattivo impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dai committenti costituisce, in linea con il condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità sul punto, tacito riconoscimento degli stessi che, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, seconda parte, c.c., ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui alla disciplina codicistica e implica il sorgere di un'ulteriore ed autonoma obbligazione di facere soggetta al termine ordinario di prescrizione (cfr. Cass. n. 14815 del 07.06.2018 e Cass. n. 62 del 04.01.2018).
2.3 In ultima analisi e sempre sulla base degli accertamenti in fatto sopra compiuti, a fortiori priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione e di decadenza sollevata da parte resistente con espresso riferimento alla disciplina consumeristica. Sul punto, infatti, ci si limita a ricordare che come noto, in materia di vendita di beni al consumo ai sensi degli artt. 128 e ss. codice del consumo, di recente, al fine di ampliare la tutela di matrice eurounitaria, è stato eliminato il termine di decadenza di due mesi per la denuncia dei difetti di conformità gravante sul consumatore e l'azione del consumatore diretta a far valere i difetti di non conformità si prescrive in ventisei mesi dalla consegna del bene.
3. In merito alla domanda attorea di risoluzione del contratto stipulato in data 17.05.2020 per inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore Controparte_2
Ciò doverosamente premesso e ricostruito, il presente giudizio trae quindi origine dal contratto di appalto stipulato in data 17.05.2020 tra e (cfr. doc. n. 2 di parte Parte_1 Controparte_2 ricorrente), di cui al progetto di efficientamento energetico riservato datato 16.05.2020 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente), mediante il quale quest'ultima si impegnava alla verifica e alla progettazione, nonché alla fornitura e alla posa in opera dei materiali di un impianto di efficientamento energetico, nonché ad una serie di servizi aggiuntivi già precedentemente in parte richiamati al paragrafo 2.1.
In particolare e per completezza espositiva, come già rilevato, parte ricorrente ha lamentato ed allegato, a partire dai primi giorni successivi alla realizzazione dell'impianto, una serie di vizi, malfunzionamenti e continue inefficienze tali da rendere inutilizzabili l'impianto, in ragione dei quali aveva svolto – direttamente ovvero per tramite di altre imprese - plurimi interventi Controparte_2 rivelatisi non risolutivi delle problematiche lamentate. In aggiunta, parte ricorrente ha dedotto l'espresso riconoscimento da parte di di problematiche rilevate nell'impianto, Controparte_2 essendosi peraltro impegnata al ripristino totale e definitivo del funzionamento del medesimo.
Nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente di declaratoria di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza di del contratto di appalto stipulato fra le Controparte_2 parti in data 17.05.2020 è senza dubbio fondata, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, delle risultanze dell'istruttoria orale condotta e della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di istruzione preventiva recante R.G. n. 1932/2022.
3.1 Preliminarmente, in merito all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, si ricorda che il codice sottopone la risolubilità del contratto non già ad un inadempimento semplice, ma ad un inadempimento da parte di uno dei contraenti qualificato ovvero “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, che ha a chiare lettere stabilito che “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (cfr. Cass. n. 7187 del 4.03.2022). Con riguardo proprio a quest'ultimo profilo, ci si limita ad evidenziare che, come noto, la non scarsa importanza dell'inadempimento,
pagina 12 di 19 imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, deve superare ogni ragionevole limite di tolleranza e in relativo accertamento deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente. In particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. coincide con l'interesse all'adempimento ovvero consiste nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita ed occorre valutare, per un verso, se l'inadempimento sia stato di rilevante entità, avendo riguardato obbligazioni principali e non secondarie e, per altro verso, se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo
(cfr. Cass. n. 4022 del 20.02.2018). Ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, una tale valutazione va, pertanto, operata sulla base di un duplice criterio.
In primo luogo, occorre valutare la sussistenza di un parametro oggettivo ovvero verificare che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto – tenuto conto anche dell'entità dell'inadempimento e del pregiudizio effettivamente causato - così da creare uno squilibrio sensibile nel sinallagma negoziale.
In secondo luogo, occorre integrare questa valutazione con la verifica del profilo soggettivo della colpa della parte inadempiente. Si rende necessario, pertanto, vagliare il comportamento di entrambe le parti, in termini di atteggiamento incolpevole dell'inadempiente, di tempestiva riparazione dell'inadempimento dello stesso, di protratta tolleranza della parte adempiente;
tutti elementi che possono, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale. In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, tale valutazione è, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice in relazione alle concrete circostanze del caso. In estrema sintesi, si deve quindi accertare l'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale, interferendo sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
3.2 Orbene, l'inadempimento dell'odierna parte resistente integra certamente il requisito della non scarsa importanza, alla luce delle circostanze oggettive e soggettive emerse in corso di causa, tenuto conto dell'oggetto e della natura del contratto, nonché dell'evidente alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. Cass. n. 7187 del 4.03.2022), avendo fornito l'odierna parte ricorrente idonea prova in merito alla mancata corrispondenza fra le caratteristiche dell'impianto realizzato da Controparte_2 rispetto a quanto pattuito contrattualmente e prospettato all'interno del progetto di efficientamento energetico riservato (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente).
In prima analisi, si rileva come la presenza di malfunzionamenti di rilevante entità e di ripetuti blocchi temporanei dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria (cfr. Cass.
n. 4022 del 20.02.2018) sia stata confermata in sede testimoniale.
Nello specifico, entrambi i testimoni escussi e sotto il vincolo del Testimone_1 Testimone_2 giuramento prestato, hanno confermato la presenza di problematiche inerenti a costanti blocchi temporanei della pompa di calore installata e il fatto che in presenza delle stesse l'immobile abitato dai ricorrenti veniva riscaldato mediante stufe elettriche e stufa a pellet, dovendo altresì gli odierni ricorrenti provvedere a riscaldare l'acqua sanitaria mediante i fornelli della cucina (cfr. verbale di udienza del 18.07.2024). In aggiunta, nella medesima sede, ha dichiarato che “in alcune Testimone_1 occasioni, recandomi presso l'immobile percepivo che era freddo e ricordo che in più occasioni le parti ricorrenti venivano presso la mia abitazione a farsi la doccia, proprio per l'assenza di acqua calda nella loro abitazione. In particolare, nell'inverno 2021/2022, veniva presso la mia Persona_1 abitazione quasi regolarmente per studiare e per farsi la doccia” e ha precisato che Testimone_2
“ricordo che i primi malfunzionamenti si verificarono già poco dopo che l'impianto venne installato nel 2020, ma che soprattutto dal 2021 tali malfunzionamenti erano all'ordine del giorno, in quanto l'impianto non funzionava proprio”. Sul punto, risulta doveroso precisare che tali testimoni devono essere ritenuti in questa sede sostanzialmente attendibili nella misura in cui, per un verso, hanno risposto alle domande poste in pagina 13 di 19 maniera coerente e senza incorrere in vistose contraddizioni e, per altro verso, hanno dichiarato di esserne a conoscenza diretta in quanto recatisi personalmente presso l'immobile per cui è causa.
In seconda analisi, sempre a tal fine, risulta doveroso richiamare quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ing. (cfr. Persona_2 consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 31.03.2023 – R.G. 1932/2022). In particolare, svolte le opportune analisi sull'impianto di efficientamento energetico realizzato da presso l'immobile di proprietà dei ricorrente sito in BA di NA, dovendo Controparte_2 verificare se l'istallazione delle pompe di calore fosse conforme alle prescrizioni obbligatorie, l'ing.
ha accertato che non sono state rispettate le prescrizioni di montaggio in relazione alle Persona_2 distanze minime da muri e/o ostacoli alla circolazione dell'aria (cfr. pag. 28 consulenza tecnica d'ufficio) e che non è stata rispettata la prescrizione di montaggio del serbatoio per l'ACS (cfr. pag. 33 consulenza tecnica d'ufficio). Inoltre, dato atto di aver utilizzato per l'espletamento dell'incarico il software “Termo”, il CTU ha accertato che “il programma avvisa che la pompa di calore così come fornita da Parte Convenuta NON soddisfa le richieste di energia per il riscaldamento” (cfr. pag. 49 consulenza tecnica d'ufficio), nonché che “la resa termica dell'impianto rispetto al fabbisogno dell'unità immobiliare per cui è procedimento non è idonea a garantire il comfort invernale e contemporaneamente la produzione di acqua calda sanitaria” (cfr. pag. 111 consulenza tecnica d'ufficio). Quanto, inoltre, all'imputabilità del grave inadempimento riscontrato e più in generale dei malfunzionamenti accertati presso l'impianto termico in esame, l'ing. ha accertato che Persona_2
“i vizi segnalati non sono imputabili ad un uso scorretto, negligente, imperito o imprudente da parte del fruitore dell'impianto” (cfr. pag. 113 consulenza tecnica d'ufficio). Da ultimo e ad ulteriore conferma di rilevanti problematiche, sin da subito emerse, legate all'impianto di efficientamento energetico, è necessario richiamare quanto dichiarato dallo stesso appaltatore all'epoca dei fatti, tramite pec in data 16.03.2022 ed in risposta a due Controparte_2 missive ricevute dagli odierni ricorrenti in data 7.03.2022 e in data 14.03.2022 di contestazione dei blocchi dell'impianto termico e dei malfunzionamenti riscontrati. In particolare, l'odierna parte resistente riepilogava gli interventi effettuati “per Controparte_2 migliorare le condizioni dell'impianto termico oggetto di reclamo” e dichiarava che “stiamo continuando, ad ogni modo ed in stretta collaborazione con a monitorare l'impianto e, CP_4 qualora si verificassero ulteriori malfunzionamenti, , come ha sempre fatto, si Controparte_2 adopererà per intervenire in maniera tempestiva” (cfr. doc. n. 11 di parte resistente). Oltre al sostanziale e tacito riconoscimento dell'esistenza di tali problematiche, i contenuti di una tale comunicazione pec risultano valevoli a dimostrare l'effettuazione di plurimi interventi da parte di sull'impianto, evidentemente non funzionante e non idoneo all'uso per cui è stato Controparte_2 progettato ed installato. A fronte dell'esecuzione delle opere di appalto commissionate, i committenti che hanno versato il corrispettivo pattuito all'appaltatore, non hanno potuto godere dell'impianto termico, a causa dell'inidoneità dello stesso a garantire le necessarie prestazioni di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria in base al fabbisogno energetico, oggetto del contratto stipulato. Non vi è dubbio che, nel contesto emerso all'esito degli approfondimenti istruttori condotti, i plurimi inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatore sono stati tali, nel corso del rapporto contrattuale, che hanno reso l'opera ovvero l'impianto termico su misura progettato ed installato presso l'immobile sito in BA di NA, di proprietà degli odierni ricorrenti, del tutto inadatta alla sua destinazione, risultando integrati anche i più stringenti presupposti di legge in materia di risoluzione del contratto tipico di appalto di cui all'art. 1668, comma 2, c.p.c., non ritenendosi sufficiente a garantire adeguatamente l'interesse dei committenti l'eventuale eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, anche sottoforma di risarcimento danni in forma specifica (restitutio in integrum),
In sintesi e per tutte le predette ragioni, se, per un verso, parte ricorrente ha provato la fonte del proprio diritto e ha allegato in maniera specifica l'inadempimento della controparte contrattuale, assolvendo altresì al proprio onere di provarne la non scarsa importanza, con adeguati elementi di pagina 14 di 19 prova;
per altro verso, parte resistente non ha assolto all'onere di provare il proprio esatto adempimento delle plurime obbligazioni contrattualmente assunte, ovvero altri fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'avversa pretesa (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 440 del 11.01.2017). La grave inefficienza dell'impianto termico e il mancato assolvimento del fabbisogno energetico della famiglia che abita l'immobile per cui è causa, per cause tanto progettuali, quanto esecutive, sono state confermate anche dal consulente tecnico d'ufficio, ing. . Persona_2
Inoltre, si deve rilevare che anche le ulteriori deduzioni e contestazioni sollevate da parte resistente, alla luce della documentazione offerta in comunicazione risultano, in tal senso, prive di pregio dirimente. Quanto alla pretesa non imputabilità all'appaltatore degli accertati vizi causati dalla insufficienza dei corpi riscaldanti presenti nell'immobile, le difese di parte resistente risultano smentite in ragione delle chiare pattuizioni contrattuali in base alle quali l'appaltatore si è obbligato anche alla preliminare verifica e studio energetico dell'abitazione interessata, oltre che alla progettazione di un impianto di efficientamento energetico su misura, e in base alle quali si da atto dello stato dell'immobile e della presenza di una specifica tipologia di terminali di scambio / corpi riscaldanti da integrare nel nuovo sistema e non già da sostituire (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente). Ciò è risultato confermato anche dall'analisi condotta dal CTU nominato, il quale in conclusione ha affermato che “In tutti i vani la potenza erogabile dai terminali non soddisfa il fabbisogno necessario per mantenere la temperatura di 20°C negli ambienti. Dunque, l'accoppiamento tra la pompa di calore installata ed i terminali di scambio termico esistenti risulta errato” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 53 e ss.). Quanto poi, alle doglianze sollevate da parte resistente in termini di ingiustificato Controparte_2 arricchimento dei committenti, in ragione delle agevolazioni fiscali di cui gli stessi avrebbero beneficiato in considerazione dell'attività di appalto espletata, ci si limita a rilevare l'infondatezza delle stesse alla luce dello specifico thema decidendum, in ragione dei generali principi codicistici di relatività degli effetti del contratto, nonché di relatività degli effetti del giudicato.
4. In merito alle conseguenti domande attoree di natura restitutoria e risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Onere della prova. Divieto di duplicazione del danno risarcibile. Accertata, dunque, la sussistenza del grave inadempimento di parte convenuta e dichiarata la conseguente risoluzione giudiziale del contratto di appalto concluso tra le parti in data 17.05.2020 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 16 parte ricorrente), ci si limita a ricordare che, come noto, la risoluzione del contatto rappresenta il rimedio ad un vizio funzionale del contratto, originariamente valido, che inibisce in concreto la realizzazione del programma negoziale concordato tra le parti e determina, quindi, lo scioglimento del vincolo contrattuale con effetti retroattivi, liberatori e restitutori per le parti contraenti ai sensi dell'art. 1458 c.c., non solo in relazione alle prestazioni obbligatorie eventualmente ancora non eseguite, ma anche con riferimento a quelle già eventualmente eseguite in forza del contratto validamente concluso e poi dichiarato risolto.
4.1 Venuta meno la causa giustificativa del pagamento del corrispettivo pattuito a causa del grave inadempimento contrattuale in precedenza accertato e non avendo la controparte offerto idonea prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., nel caso di specie, parte resistente dovrà restituire quanto già pacificamente percepito a titolo di corrispettivo per un'opera nella sostanza totalmente inidonea ad assolvere alla funzione per cui era stata commissionata ed eseguita e corrispettivamente parte ricorrente non risulta più legittimata al possesso della pompa di calore, che dichiara essere ancora disponibile per il ritiro presso la propria abitazione, che quindi dovrà essere restituita all'appaltatore. In ragione della natura del bene mobile in oggetto e della necessità di organizzazione il relativo trasporto, si ritiene equo assegnare all'odierna parte convenuta, termine entro e non oltre il giorno 30.06.2025, al fine di adempiere, a proprie spese e cura, ad una tale obbligazione restitutoria. Nello specifico, sul punto, ci si limita a richiamare quanto indicato dal CTU nominato nell'ambito della propria consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'accertata “(…) insufficiente potenza della pompa di calore installata, alle condizioni ambientali presenti all'esterno dell'abitazione (bassa temperatura,
pagina 15 di 19 elevata umidità) (…)” e ancora al fatto che “(…) la resa termica dell'impianto a PDC non è sufficiente rispetto al fabbisogno dell'unità immobiliare per cui è procedimento. L'impianto, così come prodotto originariamente da Parte Convenuta, non è idoneo a garantire il comfort invernale e contemporaneamente la produzione di acqua calda sanitaria (…)”. In aggiunta, sempre a supporto della sostanziale inidoneità ed inadeguatezza dell'impianto termico ad assolvere alla propria funzione, come originariamente progettato e realizzato dall'appaltatore
[...]
, ci si limita a richiamare quanto affermato dal CTU, ing. , in risposta allo CP_2 Persona_2 specifico quesito relativo all'accertamento dei possibili rimedi ai malfunzionamenti riscontrati ovvero in ogni caso la necessità di sostituire la pompa di calore individuata e fornita dall'odierna parte resistente (cfr. pagg. 52 e ss. e 67 e ss. consulenza tecnica d'ufficio). Dunque, in accoglimento delle domande formulate in via principale da parte ricorrente, nella specie, si rende necessario condannare l'odierna parte resistente sia alla restituzione dell'importo non contestato pari ad euro 42.100,00 e che risulta essere stato pagato in favore di nel corso del Controparte_2 rapporto contrattuale (cfr. doc. n. 15 parte ricorrente), oltre interessi legali come meglio indicati in dispositivo, sia a porre in essere gli adempimenti per provvedere all'obbligazione restitutoria della pompa di calore per cui è causa in conseguenza della declaratoria della risoluzione del contratto d'appalto a prestazioni corrispettive. 4.2 In considerazione di quanto in precedenza già accertato in termini di grave inadempimento contrattuale imputabile alla sola parte contraente risulta fondata anche l'ulteriore Controparte_2 domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti.
Sul punto, occorre brevemente tratteggiare i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione delle singole poste di danno allegate da parte ricorrente. Innanzitutto, si ritiene opportuno ribadire che, in considerazione della peculiare natura e dell'assetto dei contrapposti interessi sottesi al contratto tipico di appalto, il legislatore si è premurato di limitare lo strumento rimediale della risoluzione contrattuale alle sole ipotesi residuali in cui l'opera eseguita risulti del tutto inadatta alla sua destinazione, ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.p.c., ovvero tale da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1669 c.c. in materia di vizi gravi, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ove ne risultino debitamente dimostrati i relativi elementi costitutivi, tra cui la colpa della parte contraente, essendo posta a carico dell'appaltatore, in via generale, l'obbligazione di sopportare tutte le conseguenze del proprio inesatto adempimento. La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti e/o vizi dell'opera appaltata si fonda sulla colpa dell'appaltatore o di coloro che abbiano collaborato nella fase di progettazione o in quella di direzione dell'esecuzione dei lavori ed in linea teorica, include, certamente, il risarcimento di tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente e radicalmente i difetti, a condizione che le stesse siano utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione e siano facilmente eliminabili (cfr. Cass. n. 21188 del 05.07.2022). Sempre in tema di risarcibilità dei danni, un ulteriore profilo di carattere generale relativo alla predetta responsabilità risarcitoria è che, oltre alla prova dell'aver subito un danno, come noto, si richiede la stringente prova del nesso di causalità tra la condotta e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso è, anch'esso, a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017 ed in particolare anche Cass. n. 28357 del 11.12.2020). Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o alla condotta inadempiente dell'obbligazione assunta. Pertanto, la sola declaratoria di responsabilità del debitore per grave e colposo inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c..
pagina 16 di 19 È, dunque, ammissibile che il committente, in caso di declaratoria di risoluzione contrattuale, possa agire cumulativamente anche per il risarcimento del danno costituito dalle spese sostenute in ragione dei vizi e della sostanziale inutilizzabilità in concreto dell'opera appaltata, in quanto il contraente deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se l'opera realizzata su commissione fosse stata immune da vizi e/o difetti (cfr. di recente Cass. n. 14986 del 2021 in materia di vizi della cosa compravenduta) ed integrando, in ogni caso, una tale obbligazione risarcitoria un debito di valore (cfr. Cass. n. 1627 del 19.01.2022 e Cass. n. 7948 del 20.04.2020).
4.3 Un tale onere della prova è stato senza dubbio assolto dagli odierni ricorrenti nell'ambito del presente giudizio, tenuto conto dell'accertata inidoneità dell'attività di verifica del fabbisogno termico, nonché di progettazione ed installazione del sistema di efficientamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, commissionato da presso la propria abitazione. Parte_1
Fatti salvi i distinti effetti restitutori derivanti dalla declaratoria di risoluzione contrattuale, costituiscono senza dubbio conseguenze immediate e dirette del grave inadempimento dell'appaltatore, i cui costi sono stati sostenuti dai committenti danneggiati, le opere di ripristino dello stato dei luoghi e quindi lo smantellamento e la rimozione delle opere non conformi all'accordo contrattuale realizzate dall'appaltatore nonché le spese sostenute per l'accertamento dei vizi lamentati. Controparte_2
Considerata la dimostrata impossibilità di procedere al richiesto risarcimento in forma specifica, non avendo l'odierna parte resistente provveduto ad attivarsi a seguito della comunicazione stragiudiziale dei difensori dei committenti, che a seguito delle risultanze del procedimento di istruzione preventiva, dichiaravano di ritenere risolto il contratto di appalto ed intimavano alla controparte di smantellare e rimuovere l'impianto termico risultato del tutto inadeguato alla propria destinazione (cfr. doc. n. 16 parte ricorrente), l'appaltatore deve tenere indenne la controparte adempiente, dalle Controparte_2 conseguenze negative e pregiudizievoli del proprio inadempimento colposo e quindi è obbligata in via definitiva a sostenere il pagamento della somma in denaro corrispondente al costo delle opere di ripristino dello status quo ante. I seguenti e documentati costi – che inevitabilmente hanno comportato una diminuzione ingiustificata della sfera patrimoniale dei committenti - non si sarebbero resi necessari ove non vi fosse stato il grave inadempimento dell'appaltatore, come accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio preventiva. Per un verso, è emerso in atti che parte ricorrente, in ragione del protratto inadempimento dell'appaltatore, abbia dovuto far eseguire il necessario smantellamento dell'impianto termico inidoneo rispetto al fabbisogno energetico della propria abitazione, peraltro verificato anche dal CTU, ing.
, da una società terza, Idrotermica Alto Salvio, verso pagamento in data 28.02.2024 del Persona_2 corrispettivo pari ad euro 4.880,00 – importo che alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata risultano congrue - di cui alla fattura commerciale n. 93 del 30.06.2023 (cfr. doc. nn. 17 e 29 parte ricorrente). Ciò al fine di poter provvedere a far realizzare un nuovo impianto termico a regola d'arte e che garantisca un adeguato confort climatico e la produzione di acqua calda sanitaria. Per altro verso, non vi è dubbio che integrino conseguenza immediata e diretta i costi che l'odierna parte ricorrente ha dovuto sostenere in sede stragiudiziale e nella precedente fase giudiziale di istruzione preventiva per far verificare ed accertare il grave inadempimento della controparte contrattuale, alla luce della tecnicità e delle necessaria specializzazione indispensabili per comprendere le cause che hanno comportato l'importante e protratto malfunzionamento dell'impianto termico, come documentato in atti. Costituisce circostanza fattuale di natura documentale l'intervenuto pagamento dell'importo complessivamente pari ad euro 6.344,00 (acconto in data 31.05.2022 e saldo in data 6.07.2022) ad opera di in favore del proprio consulente di parte, ing. per l'attività Parte_1 Persona_3 professionale svolta al fine di redigere una consulenza tecnica di parte, quale punto di partenza per l'introduzione del successivo procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., nonché del presente giudizio di merito (cfr. doc. nn. 3, 3 bis, 19 e 20 parte ricorrente). Parimenti documentato in atti è l'intervenuto pagamento ad opera di parte ricorrente nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio di ulteriori pagina 17 di 19 compensi in favore del proprio consulente tecnico di parte per ulteriori euro 10.150,40 in data
26.04.2023 (cfr. doc. n. 21 parte ricorrente). Tali importi integrano, quindi, il conseguente danno patrimoniale determinato dall'inadempimento colposo dell'appaltatore alle proprie obbligazioni contrattuali, idoneo a provocare la lesione subita dagli odierni ricorrenti, risultando in atti adeguatamente provato il nesso causale tra il maggior danno economico e la condotta imputabile e colposa della controparte contrattuale.
In sintesi e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal compratore viene accolta con riferimento alla somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente devalutata al momento della verificazione del danno e successivamente rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis
Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
4.4 Diversamente, non si ritiene che parte ricorrente, nel corso dell'istruttoria espletata, abbia puntualmente provato di aver subito l'ulteriore lamentato danno non patrimoniale in termini di disagio e sconvolgimento delle abitudini di vita della famiglia a causa dei malfunzionamenti e dei blocchi temporanei dell'impianto termico per cui è causa, sia sotto il profilo della consistenza dello stesso e sia soprattutto sotto l'imprescindibile profilo dell'esistenza di una lesione sotto tale profilo e della rispettiva riconducibilità causale all'appaltatore inadempiente. A tal proposito e sulla base dei principi già richiamati, si precisa che le comunque generiche deduzioni di parte ricorrente in ordine al disagio e alle difficoltà di gestione di una situazione certamente non piacevole, non risultano sufficienti ai fini dello stringente accertamento relativo all'esatta prova dell'an del danno subito, né tantomeno in relazione all'entità di uno specifico pregiudizio subito. Dunque, stante il difetto di specifica allegazione e prova dei predetti ulteriori indispensabili parametri di riferimento ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria in termini di danno non patrimoniale subito, la domanda attorea di risarcimento del danno è, in tal senso, solo parzialmente fondata.
5. In merito alle spese di lite e ai costi della consulenza tecnica d'ufficio Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia in relazione al criterio del decisum ovvero in base allo scaglione di valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi, come meglio indicato in dispositivo e nei limiti della nota spese depositata, nel rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c..
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. 5.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte resistente, come meglio chiarito in motivazione, tanto con riferimento alle proprie plurime eccezioni preliminari e pregiudiziali, nonché in relazione alla maggior parte delle domande attoree.
5.2 Inoltre, essendo debitamente dimostrata l'attività difensiva svolta dai difensori dell'odierna parte ricorrente anche nell'ambito della precedente fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., in questa sede devono essere liquidate in favore e in proprio e Parte_1 CP_1 in qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della figlia minore le relative spese Persona_1 legali, con applicazione sempre dei valori medi in relazione alle fasi processuali ivi espletate. Infatti, non essendo stato raggiunto l'accordo conciliativo nel corso della consulenza tecnica d'ufficio preventiva espletata, il giudice del merito provvede alla liquidazione delle relative spese legali in base ai criteri generali e sempre validi per cui “in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da
pagina 18 di 19 consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (cfr. anche Cass. n. 19482 del 23.07.2018). 5.3 I costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e che risultano già integralmente corrisposti al CTU nominato, ing. , ad opera dell'odierna parte ricorrente che aveva introdotto anche il Persona_2 giudizio di accertamento tecnico preventivo (cfr. doc. nn. 22-24 parte ricorrente), sono definitivamente posti a carico di parte resistente in ragione del fatto che sostanzialmente vi ha dato Controparte_2 causa e tenuto conto delle risultanze della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2122/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte ricorrente e in proprio e in Parte_1 CP_1 qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della figlia minore nei confronti di parte Persona_1 resistente nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_5
2. ACCERTA E DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti contraenti in data 17.05.2020, avente ad oggetto l'incarico di progettare e di realizzare, presso l'immobile sito in BA di NA, un sistema di efficientamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, per grave inadempimento imputabile dell'appaltatore in Controparte_5 relazione ai gravi vizi progettuali ed costruttivi dell'impianto termico, a far data dal 26.04.2023.
3. CONDANNA, per l'effetto, parte resistente alla restituzione in favore di Controparte_5 parte ricorrente e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la potestà Parte_1 CP_1 genitoriale, della figlia minore del corrispettivo già integralmente corrisposto da parte Persona_1 ricorrente pari ad euro 42.100,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del 11.05.2023 alla data di proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
4. CONDANNA, sempre per l'effetto, parte resistente ad adempiere, a proprie Controparte_5 spese, alla conseguente obbligazione restitutoria della pompa di calore individuata ed installata dalla medesima parte contraente presso l'immobile di proprietà di parte ricorrente, attualmente ivi custodita, assegnando termine entro e non oltre il giorno 30.06.2025.
5. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_5
e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della Parte_1 CP_1 figlia minore della somma di euro 23.643,45 - somma già devalutata e rivalutata Persona_1 all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, conseguenza immediata e diretta del grave e colposo inadempimento dell'appaltatore resistente, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_5
e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale, della Parte_1 CP_1 figlia minore delle spese di lite del presente giudizio e del precedente procedimento di Persona_1 istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che si liquidano complessivamente in euro 17.930,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 844,60 per contributi unificati e relative anticipazioni forfettarie, nonché per costi delle intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
7. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio preventiva ex art. 696 bis c.p.c., già sostenuti da parte ricorrente, definitivamente a carico di parte resistente Controparte_5
Forlì, 1 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 19 di 19