Ordinanza cautelare 7 dicembre 2017
Sentenza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01589/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01179/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Corrente, Tonia Macripo', con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Brindisi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Brindisi del 26.6.2017, notificato il 17.7.2017 tramite la Stazione dei C.C. di Fasano Area Bis - Polizia Amministrativa della Prefettura di Brindisi Ufficio Territoriale del Governo;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame -OMISSIS- impugna il decreto del Prefetto di Brindisi con cui si dispone nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie; e ciò a seguito della presentazione in data 15.10.2016 di denuncia-querela da parte del fratello del ricorrente per il reato di cui all’art. 612 co. 2 C.P.
A sostegno della domanda il ricorrente deduce:
Violazione artt. 11, 39 e 43 del R. D. 773/1931, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità e sproporzione:
Violazione di legge ed eccesso di potere sotto altro profilo;
Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Brindisi chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale Sezione Terza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora, essendo peraltro intervenuto provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio e non risultando gravato tale provvedimento.
Il procuratore della parte ricorrente in data 20.11.2017 ha depositato il decreto di archiviazione del procedimento a carico del ricorrente in conformità della richiesta espressa dal Pubblico Ministero.
All’udienza del 22 settembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione alle successive vicende amministrative che hanno fatto seguito al decreto di archiviazione ex artt. 409-411 C.P.P. adottato dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi.
Ed invero parte ricorrente, a mezzo del suo procuratore costituito, con istanza depositata in data 8.8.2022 ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento dell’impugnato provvedimento.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.