Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel.
Dott. Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 176 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 9774 pubblicata il 4 febbraio 2022 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Mancini (cf ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Campobasso, alla Piazza Vittorio Emanuele 9, nello studio del difensore, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
appellante
e
(cf/iva ), con sede in Milano, al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bova (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Aversa, alla Via Cicerone 48, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce
1
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società costituita secondo le norme del Controparte_2 regolamento agenti di calciatori, iscritta unitamente al suo legale rappresentante nel registro dei procuratori sportivi tenuto dalla FIGC, richiedeva e otteneva dal Tribunale di Napoli ingiunzione di pagamento n. 8280/2018 nei confronti di Parte_1
dell'importo di € 40.099,00 oltre accessori, a titolo di corrispettivo in forza
[...] del contratto di rappresentanza stipulato il 15.10.2015, depositato in Federazione il
22.10.2015, con scadenza al 16.11.2016, avente ad oggetto “la cura dei suoi interessi, prestando opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, durata compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali”; il corrispettivo era pattuito con riferimento all'art.
6.3 del regolamento degli agenti dei calciatori, nella misura del 3% sul valore della transazione, considerando il reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, ovvero in € 32.868,30 + iva in relazione al contratto con la VE FC S.p.A. in data 19-11-
2016 per la stagione sportiva 2017/2018 e per € 1.095.601,00 lordi.
Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione invocandone la Parte_1 revoca, con rigetto della domanda di riconoscimento del compenso.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese, liquidate in €
7.616,00, oltre accessori, con attribuzione. In sintesi il primo giudice: ha rigettato l'eccezione dedotta dalla parte opposta di inammissibilità della opposizione (in quanto già intercorso tra le parti il giudizio definito dal Tribunale di Napoli con sentenza di cessazione della materia del contendere 9260/2028, passata in cosa giudicata) perché oggetto del giudicato era una obbligazione di pagamento scaturente dal medesimo
2 contratto ma riferita ad un periodo diverso;
ha rigettato le eccezioni di nullità del contratto dedotte dall'opponente, per avere la ricorrente in monitorio rispettato al disciplina in tema di incompatibilità o di confitto di interesse (stante la dichiarazione al calciatore opponente di agire nell'interesse di più parti e la stipula di un contratto di rappresentanza anche con la VE FC quando era in corso la negoziazione del trasferimento alla detta società), né risultando cessati gli effetti del contratto di rappresentanza (per avere il calciatore opponente stipulato con la VE FC un contratto di prestazione sportiva per 5 stagioni con decorrenza dal 2015); ha ritenuto riferito il corrispettivo alla retribuzione base, non già alla parte variabile.
proponeva appello avverso la decisione, con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 13 giugno 2023 invocando, in riforma della impugnata sentenza, la declaratoria di nullità, annullabilità e non meritevolezza del contratto di rappresentanza ex art. 1322, comma 2, cod. civ., e, in ogni caso, la infondatezza nell'an e nel quantum della pretesa creditoria per violazione dell'art. 1748, comma 5, cod. civ.
e del regolamento agenti FIGC, e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
in via gradata per la riduzione della somma ingiunta rideterminando il corrispettivo nella misura del 3% della retribuzione base lorda percepita dal calciatore nella stagione
2017/2018, ovvero € 995.000,00; per la restituzione delle somme versate alla GEV in esecuzione della impugnata sentenza;
con il favore delle spese del doppio grado.
Con comparsa depositata il 16 marzo 2023, per l'udienza fissata in citazione del 28 aprile 2023, si costituiva in giudizio la concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado e la condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, all'udienza del 2 maggior 2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 8 maggio 2023, ritenuta la non ricorrenza delle condizioni, come richiesto dalla appellata, per provvedere ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appellante dopo aver ripercorso lo svolgimento del Parte_1 processo di primo grado e trascritta la decisione, nei passi motivazionali rilevanti, formula un unico motivo di gravame, suddiviso in paragrafi così rubricati:
1) sui motivi attinenti alla nullità, annullabilità e inefficacia del contratto di rappresentanza;
2) sulla scadenza del mandato e sul recesso anticipato dal contratto di prestazione sportiva. Vizio di legge per violazione dell'art. 5, comma 4, del regolamento Agenti
FIGC e dell'art. 1748comma 5, c.c.;
3) sul quantum. Vizio di legge ed erronea determinazione del corrispettivo. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con l'argomentazione sub 1) lamenta l'appellante la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado del fatto che il contratto di rappresentanza, pur riportando la dichiarazione del procuratore di agire nell'interesse del calciatore e della società, in realtà non identifica la società sportiva asseritamente rappresentata, tanto è vero che mancherebbe la sottoscrizione nello spazio riservato alla “firma del Club”.
Ciò lederebbe, a dire dell'appellante la finalità perseguita dall'art. 7 del Regolamento degli agenti sportivi, comportando la nullità, annullabilità e comunque inefficacia del contratto di rappresentanza.
Le censure sono prive di pregio.
Il citato Art. 7 del Regolamento dei procuratori sportivi, rubricato “Conflitto di interesse” al punto 7.1, recita testualmente:
− “Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di
Rappresentanza se agisce nell'interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate.
Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell'interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata”.
Dunque, pacifica è la possibilità che il procuratore agisca nell'interesse di più parti, a patto che ottenga il consenso scritto di tutte le parti interessate. Cont Ebbene, nel caso che ci occupa, la otteneva un consenso scritto oltre che dalla
VE FC (circostanza non contestata) anche dal calciatore.
4 Invero, in deroga alle predette formalità, con il contratto oggetto di causa il espressamente autorizzava il procuratore ad agire, oltre che nel proprio Parte_1 esclusivo interesse, anche nell'interesse di “una Società sportiva”, escludendone l'individuazione (attuale e contestuale) e ciò in forza dell'oggetto del contratto, ove a Cont chiare lettere si evince che l'attività della era protesa proprio ad individuare tale società nell'ottica della negoziazione di un futuro trasferimento.
Nel dettaglio il mandato prevedeva “opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali”.
Trattasi di un mandato dal tenore generico, stipulato nell'interesse reciproco delle parti che, al fine di agevolare l'attività di ricerca di una futura società sportiva, garantiva al procuratore, in forza di un preventivo consenso, che lo stesso potesse svolgere la propria attività anche nell'interesse del Club individuato, ovvero in potenziale conflitto di interesse;
il tutto senza l'espressa previsione di un'ulteriore espressa pattuizione.
Venendo al dunque, il era stato formalmente reso edotto delle modalità Parte_1 che l'agente avrebbe seguito nell'espletamento del suo incarico;
questo, peraltro, conclusosi positivamente e mai contestato dal calciatore.
Dunque, la pronuncia di prime cure, seppur con diversa motivazione, va sul punto confermata.
Con l'argomentazione sub b) l'appellante ritiene erronea la sentenza nella parte in cui il giudice, a suo dire in violazione del richiamato “Regolamento Agenti FIGC” (art. 5, Cont comma 4), non riteneva cessato il contratto del calciatore con la nonostante l'avvenuto tesseramento con altra società.
La censura non coglie nel segno.
Invero, l'art. 5, comma 4 del citato Regolamento non fa alcun riferimento al contratto stipulato tra calciatore ed agente, avendo ad oggetto il solo e diverso “contratto di rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore”, i cui effetti “cessano automaticamente qualora quest'ultimo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con il Club”.
5 Appare dunque pacifica l'infondatezza di tutte le censure esposte sul punto, nonché della copiosa giurisprudenza allegata, atteso che il prestito al RO FC per la stagione 2017/2018 non può configurarsi in alcun modo, né tantomeno ai sensi del predetto articolo, quale causa di risoluzione del contratto tra calciatore e procuratore.
Sostiene poi l'appellante, sempre in relazione alla censura sub b) che, parimenti censurabile e meritevole di riforma sarebbe la parte motiva in cui il Giudice di prime cure sosteneva non essersi verificata, in quanto non provata, alcuna revoca dell'incarico da parte del calciatore.
A dire del tale revoca espressa non sarebbe stata necessaria atteso che Parte_1 avveniva una risoluzione di diritto del mandato, considerato che la durata del contratto non può essere, per Regolamento, superiore a due anni e non potendo il mandato essere rinnovato in modo tacito.
Anche su questo punto l'appello è da ritenersi infondato.
Prive di pregio appaiono le difese dell'appellante in relazione all'esaurimento del contratto di rappresentanza e ciò in quanto il diritto ai compensi maturati dal procuratore non è connesso alla durata dell'incarico, ovvero all'arco di tempo massimo nel quale egli può prestare attività per conto del calciatore, ma è al contrario ancorato temporalmente all'effettivo conseguimento dell'utilità per il preponente.
Nel caso che ci occupa, dunque, il diritto alla provvigione deriva dall'esito positivo delle trattative per la stipula del contratto con la VE FC, per cui alcuna revoca doveva intervenire.
L'appellante ritiene poi non aver il giudice rilevato la violazione dell'art. 1748 quinto comma c.c. riconoscendo il diritto dell'agente alla provvigione nonostante l'asserito intervento di un “recesso anticipato” della VE Fc, con la conseguente impossibilità, non imputabile al calciatore, di eseguire la propria prestazione in favore del Club.
A mente dell'art. 1748, comma 5: “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”.
Lungi dal configurarsi quale recesso anticipato del contratto, atteso che la VE FC manteneva la proprietà del cartellino del giocatore limitandosi a cederlo in prestito (a titolo non a titolo definitivo) alla società RO FC, il richiamato portato normativo
6 può assumere rilevanza, tutt'al più, in relazione al quantum, oggetto delle censure sub c).
Ebbene, tali censure vertono in tema di individuazione dei criteri ai quali ancorare la misura della provvigione dovuta all'agente.
Nel contratto e per espressa ammissione dell'appellata le parti facevano riferimento al
3% sullo stipendio lordo percepito annualmente dal giocatore in forza dello stipulato contratto per il quale veniva conferito mandato, ovvero il contratto con la VE.
Tale circostanza si evince chiaramente dalla somma corrisposta al procuratore, con riferimento alla stagione calcistica 2016/2017, e cioè quando l'atleta faceva parte della rosa della società “VE FC SpA”, per una commissione di € 30.134,31, pari al 3% del compenso lordo di € 1.004.497 percepito dal nel periodo indicato. Parte_1
Da questo punto di vista, se il criterio concordato dalle parti, in coerenza con quanto al riguardo prevedono le norme federali, è rappresentato da una percentuale del reddito o compenso annuo lordo del calciatore, non può sostenersi che la provvigione sia dovuta nella misura del contratto negoziato, con una prima società, grazie all'opera dell'agente, sebbene, poi, in concreto, il calciatore non abbia percepito per altre annualità il reddito previsto in detto contratto, ma redditi diversi (in melius o in peius), stabiliti in forza di altri contratti con diverse società, e questo anche se stipulati indipendentemente dall'opera del primo agente.
La ratio è che la provvigione spetti all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non "ortodossa" o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine (Cass. Civ. Ordinanza n. 12816 del 10/05/2024).
Ne consegue, alla luce del criterio previsto tra le parti e dell'utilità concretamente perseguita dal che per l'annualità 2017/2018 il Tribunale avrebbe dovuto Parte_1 parametrare la provvigione sulla scorta dello stipendio lordo annuo percepito effettivamente dal calciatore, ovvero, a seguito del prestito al RO, quello quantificabile in € 995.000,00 lordi, come indicato nel contratto di trasferimento.
Il 3 % della predetta somma è pari ad € 29.850,00 + iva.
7 Pur avendone fatto esplicita richiesta in primo grado, in assenza di appello incidentale, seppur condizionato alla riforma in punto di quantum, non può trovare ingresso la delibazione della domanda di rivalutazione monetaria, senza sottacere per completezza la natura di debito di valuta dalla obbligazione contrattuale pecuniaria dedotta in giudizio dall'appellata.
Sulla somma dev'essere invece liquidata l'IVA, che al momento del trasferimento era al 22%, per un credito complessivo del procuratore pari ad € 36.417,00.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8280/2018, RG n. 29102/2018 e la condanna del al Parte_1 pagamento in favore della per la somma di € Parte_2
36.417,00, oltre interessi legali dal 11-9-2018 al soddisfo (come da non specificamente contestata statuizione di cui a decreto ingiuntivo). A fronte dell'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado (bonifico bancario del 15-11-2022 per € 43.089,25), provvisoriamente esecutiva per € 40.099,00, oltre interessi legali dal 11-9-2018 al soddisfo (somma ingiunta), l'appellata, come dall'appellante puntualmente richiesto con la citazione introduttiva, va condannata a restituire la differenza, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Le spese statuite in primo grado vanno confermate non mutando lo scaglione di riferimento all'esito della riforma.
Quanto al presente grado di giudizio, in ragione del parziale accoglimento nei limiti del profilo attinente al quantum, si ritiene congruo compensare parzialmente le spese in ragione della metà, che restano, per l'ulteriore metà, a carico dell'appellante, sostanziale soccombente (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, rientrante nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52,000,00, in applicazione dei minimi attesa la non eccessiva complessità delle questioni trattate, si liquidano a titolo di compensi per il presente grado € 4.995,50, che gravano in virtù della compensazione parziale sull'appellante per l'esatta metà pari ad € 2.497,75, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15%; va condannato altresì l'appellante al pagamento per l'intero delle spese del monitorio, stante la legittima pronunzia del decreto ingiuntivo, sia pure per somma neppure sensibilmente superiore al dovuto, nella già liquidata misura.
8
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 9774 pubblicata il 4 novembre 2022, proposto da proposto da
, così dispone: Parte_1
− Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto n.
8280/2018, RG n. 29102/2018 e condanna l'appellante Parte_1 al pagamento in favore della della somma di € Parte_2
36.417,00, oltre interessi legali dal 11-9-2018 al soddisfo, nonché l'appellata lla restituzione, come precisato in dispositivo, Controparte_1 in favore di della differenza rispetto alla somma di € Parte_1
43.089,25 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado;
− conferma la sentenza di primo grado di giudizio in ordine alle spese;
− compensa le spese del grado in ragione della metà e condanna l'appellante alla rifusione delle stesse in ragione della quota residua, Parte_1 liquidate in detta ridotta misura in € 2.497,75 oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15%, nonché per l'intero alle spese del monitorio nella già liquidata misura di € 286,00 per esborsi e € 1.305,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, iva e ca.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 21-1-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
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