Ordinanza cautelare 14 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 29 giugno 2021
Sentenza 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/05/2022, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00846/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03169/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 3169 del 2015, proposto da:
- RO IG e SA GR, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Greco e Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Lecce alla piazza Mazzini 56;
contro
- il Comune di Castrì di Lecce, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 46 del 9 ottobre 2015 a firma del responsabile dell’UTC del Comune di Castrì di Lecce;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e in particolare, ove occorra, del verbale delle operazioni compiute il 3 giugno 2015 dal personale dell’UTC e dagli agenti di p.g. del Corpo Forestale dello Stato e della comunicazione del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 753/2015, acclarata al protocollo comunale al n. 3277 del 17 settembre 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con il presente ricorso i sig.ri IG e GR impugnavano l’ordinanza n. 46 del 9 ottobre 2015 con cui il Comune di Castrì di Lecce ingiungeva loro la demolizione di alcune opere abusive accertate in via Circonvallazione s.n.c.
- i ricorrenti presentavano poi, in data 10 dicembre 2015, un’istanza di ‘fiscalizzazione’ delle opere de quibus .
- con nota del 1° maggio 2021 l’A.c. richiedeva un’integrazione documentale.
- con ordinanza n. 982 del 29 giugno 2021 la Sezione indicava come “ necessario ai fini della decisione acquisire una relazione di chiarimenti da parte del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune intimato, appunto relativa allo stato del procedimento di sanatoria in oggetto ”.
- nella relazione in data 27 settembre 2021 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune intimato esponeva quanto segue: “ IG RO e GR SA ON sono stati destinatari dell’ordinanza di demolizione n. 46 del 9.10.2015 in relazione alle opere abusive accertate a seguito di sopralluogo di quest’ufficio unitamente agli ufficiali e agenti di P.G. del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Lecce. In data 10.12.2015 è stata acclarata al prot. n. 4475 istanza di sanatoria da parte dei suddetti ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/2001 e s.m.i. in quanto le opere abusive non possono essere demolite senza pregiudizio di quelle legittimamente realizzate con i titoli edilizi rilasciati. A supporto di quanto suddetto veniva allegata all’istanza la perizia tecnica giurata a firma del Geom. Walter GR (…). L’istruttoria di quest’ufficio si è conclusa in data 1.05.2021 con la richiesta di presentazione di ulteriore documentazione (...), avendo effettivamente riscontrato l’impossibilità di poter provvedere alle demolizioni delle opere abusive accertate e l’ammissibilità dell’istanza presentata. In riscontro alle integrazioni richieste, i sig.ri IG/GR hanno provveduto al versamento della prima rata di euro 11.147,90 (pari a 1/4 del dovuto) relativamente alla sanzione e al costo di costruzione in data 23.09.2021 e si rimane in attesa di ricevere gli ulteriori documenti richiesti ”.
2.- Osservato che, in ragione del ‘sostanziale’ riconoscimento da parte dell’A.c. della sussistenza dei presupposti per la richiesta ‘fiscalizzazione’ il difensore dei ricorrenti, all’odierna udienza, dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse a una decisione nel merito della causa.
3.- Ritenuto che il ricorso va per conseguenza dichiarato improcedibile e le spese compensate, tenuto conto delle ragioni del sopravvenuto difetto di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3169 del 2015 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO