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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9301 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte al R.G. n. 17851/2021
TRA
in proprio e nella qualità di genitore dic.f. C.F. 1 Parte 1
,
c.f.: c.f.: C.F. 2 Persona 1 Parte 2
tutti e Parte 3 c.f.: C.F. 4 C.F. 3
,
rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Veronica Polimene, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Taddeo Da Sessa isola C/7;
ATTORI
E
Controparte 1 P.IVA 1 ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Andrea Valentino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Duca degli Abruzzi 12/c;
-CONVENUTA Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro del 18 luglio 2019 alle ore 15:50 circa accaduto all'interno del parco giochi “Italia in Miniatura" sito in Rimini alla via Popilia n.239 e di condannare detto ente al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte 1 e dalla propria figlia Persona 1 di minore età.
Gli attori, in particolare, deducevano che:
- l'incidente avveniva presso l'attrazione denominata “torre panoramica”, una giostra con movimento meccanico al centro che consente di elevare in alto dei "cestelli" a forma di mongolfiere con 4 posti e un cancelletto con chiusura manuale ove la signora [...]
Pt 1 effettuava un giro assieme alla figlia Per_1
- terminato il giro con il ritorno a terra dei “cestelli" fermi e la giostra spenta, la signora Pt 1 apriva il cancelletto e scendeva per prima per poi accingersi a far scendere la figlia Per_1
- all'improvviso, in assenza di qualsiasi segnale visivo o acustico, la giostra ripartiva con la bambina in piedi nel cestello, in procinto di scendere e con il cancelletto aperto. Al fine di far scendere quest'ultima, la sig.ra Pt 1 , si protraeva verso il cestello riuscendo a prendere in braccio la figlia. A quel punto un addetto del parco divertimenti cercava di azionare il blocco della giostra ma la giostra non si bloccava immediatamente ma solo dopo alcuni secondi, sicché nel frattempo il cestello successivo le colpiva entrambe sbalzandole contro una parete di una piccola costruzione;
- Parte 1a seguito dell'incidente la signora e la figlia Per 1 venivano trasportate all'ospedale di Rimini ove venivano visitati dai sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale
Infermi di Rimini, come da referto in atti, da cui emerge che la bambina riportava diverse contusioni, trauma cranico, dolore al rachide lombare, escoriazione scapola sx, ematoma in regione lombare dolente al tatto, ematoma subgaleale parietale sx, nonché Parte 1 riportava ematoma allo zigomo un trauma di carattere emotivo;
la signora e orbita dx, nonché frattura a più rime scomposta con interessamento della superficie articolare a carico della meta-epifisi distale del radio del braccio dx (dominante), ridotta in scopia a seguito di anestesia locale e con posizionamento di gesso antibrachio- metacarpale.
- a causa delle conseguenze riportate, la signora Pt 1 e la sua famiglia interrompevano la vacanza e procedevano a disdire le altre strutture in cui avevano prenotato, mentre il marito, militare di Marina era costretto a prendere diversi giorni di licenza per aiutare la moglie, in quanto impossibilitata ad occuparsi autonomamente dei tre figli minori.
Gli attori, pertanto, rilevano che l'evento dannoso costituisce un illecito la cui responsabilità sarebbe unicamente ascrivibile alla convenuta società.
Costituitosi in giudizio, Controparte_1 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e genericità della domanda, nonché nel merito, chiedeva il rigetto della stessa per la carenza di prova del fatto storico.
In particolare, parte convenuta negava e contestava la veridicità della dinamica prospettata da parte attrice, evidenziando in fatto che la causa del sinistro non fosse ascrivibile a propria responsabilità ma alla sola ed esclusiva responsabilità della parte istante.
Istruito il giudizio ed espletata prova testimoniale, con ordinanza del 26.06.2025 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione delle pretese azionate.
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese"
(cfr. Cassazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013).
Pur in difetto di una esplicita qualificazione giuridica dei titoli di responsabilità ascritti alla convenuta, l'atto di citazione contiene sufficienti elementi per individuare la causa petendi della domanda. Dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stessi allegata, risultano sufficientemente individuati i profili di inadempimento contestati ai convenuti, nonché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ristoro, in ragione di quanto ritenuto da questo Tribunale per cui: “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte" (cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Orbene, in caso di sinistri avvenuti all'interno di un parco giochi, la responsabilità dell'ente (pubblico o privato) gestore della struttura può fondarsi alternativamente sull'ordinario regime di responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c., ovvero sul diverso regime di responsabilità del custode ex art.2051 c.c.
Al fine di individuare il regime di responsabilità applicabile è necessario valutare da un lato la possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, una situazione di possibile pericolo dall'utilizzo del bene;
dall'altro lato in ogni caso il dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Tali elementi, unitamente al fatto che il bene risulti in perfette condizioni di manutenzione ed adeguato agli standard dei manufatti del genere a cui appartiene ovvero che lo stesso non presenti al momento del sinistro difetti in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto, valgono ad escludere la responsabilità del c.d. custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, infatti, può escludersi che l'accertamento della responsabilità della società convenuta debba condursi ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in quanto dal complesso degli atti si ricava che parte attrice deduce che la causa del sinistro non è riconducibile alla giostra ove è avvenuto l'incidente, a suoi difetti o eventuali malfunzionamenti, bensì a condotte negligenti dell'operatore in servizio presso la stessa che ne deteneva il controllo. Parte 1 effettuavaNell'atto introduttivo, infatti, gli attori assumono che "La signora assieme alla figlia Per_1 un giro sulla predetta giostra. Una volta terminato il giro con il ritorno a terra dei "cestelli" completamente fermi e la giostra spenta, la signora Pt_1 vedendo che il cancelletto era sbloccato, scendeva per prima per poi accingersi a far scendere la figlia Per_1 con modalità del tutto identica a quella adoperata da altre persone nei giri precedenti il suo. All'improvviso, in assenza di qualsiasi segnale visivo o acustico, la giostra ripartiva con la bambina in piedi nel cestello, in procinto di scendere e con il cancelletto aperto. Temendo per l'incolumità della bambina, la signora Pt_1 cercava di farla scendere prendendola in braccio ma nel medesimo frangente, un altro cestello le colpiva entrambe sbalzandole violentemente contro una parete di una casetta prefabbricata”.
A fronte di tale laconica rappresentazione delle modalità di verificazione dell'infortunio, quest'ultimo viene ricondotto alla mancata adozione di un segnale acustico che segnalava la ripartenza della giostra;
al mancato blocco immediato della giostra una volta verificatosi l'emergenza e, in generale, alla mancata adozione di tutti gli accorgimenti da parte del gestore e degli operatori presenti in loco di tutte le misure necessarie idonee ad impedire che potessero verificarsi danni a terzi.
La domanda risarcitoria avanzata va dunque ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.C., il che comporta che devono valere le regole in tema di prova stabilite da detta norma, per cui il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del nesso causale nonché il dolo o la colpa del danneggiante.
La giurisprudenza è andata ponendo in evidenza, su questo punto, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre
2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato).
Peraltro, laddove il danneggiato è un soggetto minore, viene in considerazione altresì un dovere di vigilanza qualificato del genitore che accompagna il bambino (o comunque dell'adulto) qualora quest'ultimo si appresti ad utilizzare un gioco, da cui possono derivare possibili rischi, comunque prevedibili con l'ordinaria diligenza.
Orbene, applicando i principi esposti al caso concreto, a giudizio di chi scrive, parte attrice, a fronte di contestazione di parte convenuta, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico poiché dalla prova orale raccolta, da parte di un solo testimone per parte, i quali forniscono versioni contrastanti tra loro, non è risultata sufficientemente provata la dinamica del fatto e, di conseguenza, non risulta accertato anche il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. In altre parole, dall'esame delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio, nonché dalla documentazione in atti, non appaiono chiare e univocamente dimostrate le circostanze del sinistro descritte da parte attrice.
Secondo la prospettazione di parte attrice, in seguito ad un giro effettuato sulla giostra, i cestelli ritornarono completamente a terra e la giostra si spense;
successivamente, a cancello di sicurezza sbloccato, la signora Pt_1 scese per prima, lasciando all'interno la figlia Per_1 e che all'improvviso la giostra ripartiva con la bambina in piedi nel cestello e con il cancelletto aperto, motivo per cui la signora Pt 1 a giostra in funzione,
,
intervenne nel tentativo di recuperare la figlia prendendola in braccio, rovinando al suolo a causa di un altro cestello che le colpiva entrambe sbalzandole violentemente contro una vicina casetta di legno.
I testi indicati dalle parti costituite erano entrambi presenti al momento dell'accaduto.
-Il teste Testimone 1 il 02.03.2023, genitore di Persona 1 che va considerato capace a testimoniare, nonostante la qualità di genitore della minore danneggiata, non essendo portatore di un interesse diretto e concreto nella causa che la legittimerebbe a partecipare al giudizio stesso riferisce che: "ADR: mia moglie a mia figlia sono salite sulla giostra "Torre Panoramica" con dei cestelli che salgono e ruotano su sé stessi. Quando finì la giostra al ritorno si fermò e le luci si spensero, i cestelli tornarono al suolo. L'apertura del cestello è manuale ma l'addetto a ciò preposto in quel momento non intervenne e quindi tutte le persone provvidero da sé ad aprire il cancelletto per scendere. ADR: mia moglie è scesa e poi si è girata per prendere mia figlia ed in quel momento la giostra è ripartita senza alcun preavviso;
ADR: mia figlia era nel cestello con la porta aperta e mia moglie si è protesa per prenderla prima che salisse ancora più. su Il cestello che seguiva ha urtato mia moglie, con mia figlia in braccio, scaraventandole sul muro di fronte dove vi sono i comandi della giostra".
Da tali dichiarazioni, dunque, emerge quanto segue: 1) l'addetto non interveniva a aprire i cancelletti dei cestelli a fine corsa 2) che la sig.ra Pt_1 a giostra ferma scendeva e nel mentre che portava giù la figlia Per_1 la giostra ripartiva improvvisamente e senza alcun preavviso;
3) che nel tentativo di far scendere la bambina con la giostra in funzione la madre si protraeva verso la stessa per poi essere colpite entrambe dal successivo cestello e cadere nelle prossimità di una istallazione vicina.
Tuttavia, tale versione non è stata confermata in sede di prova orale dal teste di parte in sede di prova delegata del 23.05.2024 convenuta. Il Sig. Testimone 2 smentisce la ricostruzione di parte attrice e in linea con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede penale (v. verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p del 31.07.19 in atti) che questo tribunale può valutare liberamente come prova atipica ai fini del suo
―
convincimento conferma le seguenti circostanze dedotte in memoria istruttoria: il giorno 18 luglio 2019 alle ore 15:50 si trovava all'interno del parco Italia in Miniatura, quale soggetto preposto quel giorno alla gestione dell'attrazione "Torre Panoramica"; arrivato un turno di riempimento dell'attrazione "Torre Panoramica", molte persone occupavano i cesti delle mongolfiere dell'attrazione, comprese la sig. e la Parte 1
figlia minore;
al termine di un giro sulla "Torre Panoramica” l'addetto all'attrazione provvedeva a togliere le sicure e tutte le persone presenti nei cesti delle mongolfiere scendevano tranne la sig. Pt 1 e la figlia;
L'addetto faceva accomodare le persone fuori dalla recinzione posta a protezione dell'attrazione e subito dopo dall'altro cancello faceva accomodare gli altri fruitori;
L'addetto provvedeva a chiudere tutte le sicure dei cancelli delle mongolfiere, compresa quella occupata dalla sig. Pt 1 con la figlia che in precedenza avevo tolto per consentirne l'uscita; L'addetto, quindi, si allontanava per raggiungere la postazione dei comandi di funzionamento dell'attrazione che si trova all'interno di una casetta in legno posizionata di fianco e schiacciava i pulsanti adibiti alla partenza che prevedono la emissione di un primo beep sonoro che annuncia l'imminente partenza;
Nel mentre l'attrazione stava partendo l'addetto vedeva la sig. Pt_1 con la bambina in braccio fuori dall'attrazione dopo avere rimosso in autonomia la sicura ed aperto il cancellino;
L'addetto azionava subito il pulsante Stop per fermare l'attrazione che però roteava leggermente andando ad urtare la istante;
La ripartita della giostra avveniva secondo l'ordinaria procedura di sicurezza, previo impulso Start da parte dell'addetto una volta saliti gli avventori del turno;
Il regolamento dell'attrazione esposto all'ingresso vieta di trattenersi sull'attrazione anche se intenzionati a fare un secondo giro;
non vi è stato alcun malfunzionamento. Il teste indotto da parte convenuta ha quindi riferito che: 1) al termine del giro dopo aver provveduto personalmente ad aprire i cancelletti di ogni capsula e a disinserire le sicure, scendevano tutte le persone del giro precedente mentre la sig.ra Pt 1 e la figlia rimanevano sulla giostra;
2) provvedeva a riallacciare le cinture e chiudere il cancelletto della capsula ove sedevano la Pt 1 e la figlia;
3) dopo che erano salite le persone del giro successivo, emesso apposito avviso sonoro di inizio giro ed avviato la giostra, la sig.ra Pt 1 improvvisamente scendeva con la figlia in braccio;
4) a quel punto egli accortosi della manovra preme immediatamente il pulsante di blocco che consente il fermo della giostra non istantaneo, ma con un minimo scarto di tempo, durante il quale la signora e la figlia cadevano. In conclusione ed in disparte ogni considerazione sull'attendibilità del teste di parte attrice, apparendo dubbio che lo stesso, genitore e marito delle danneggiate, non ricordi ove si trovasse il parco giochi nel quale è avvenuto il sinistro che li ha costretti, come affermato in citazione, a stravolgere le proprie vacanze e il proprio stile di vita per il periodo successivo di convalescenza - dalle risultanze istruttorie non è dunque possibile convalidare la asserzione degli attori, secondo cui l'operatore non avrebbe provveduto ad accertarsi della sicurezza dei trasportati prima dell'inizio del secondo giro, la giostra sarebbe ripartita improvvisamente e senza la previa emissione di avviso sonoro, atteso che sono astrattamente ipotizzabili, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, dalla minuziosa descrizione dei luoghi di causa e dalle foto allegate, con pari grado di verosimiglianza, ulteriori e diverse ricostruzioni causali dell'accaduto, tra cui un non corretto posizionamento da parte della sig.ra Pt1 e la figlia Per 1 successivo alle operazioni preliminari di controllo deputate all'operatore, che sarebbero scese dal cestello proprio al momento dell'effettiva ripartenza della giostra con maldestro impatto con il cestello successivo e conseguente ricaduta delle stesse contro la vicina
installazione.
Simile incertezza, che non è possibile sciogliere secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza proprio per la mancanza di qualsiasi evidenza circa il meccanismo eziologico della lesione, lascia dubbia la stessa sussistenza di un nesso causale, piuttosto che meramente occasionale, tra la condotta dell'operatore in servizio, la cosa gestita da parte convenuta e l'evento dannoso subito dalle attrici.
In considerazione del mancato accertamento della responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro del 18 luglio 2019 e del rigetto della domanda principale avente ad oggetto il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati da e Persona 1 va altresì rigettata la domanda relative al risarcimento perParte 1
,
i danni non patrimoniali lamentati dal nucleo familiare.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti rimane assorbita dalla motivazione che precede.
Esposti i motivi del rigetto della domanda, le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (valore del disputatum indicato in citazione e negli atti di parte attrice) ai suoi valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
⚫ rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge.
Così deciso in Napoli il 16/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Colicchio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte al R.G. n. 17851/2021
TRA
in proprio e nella qualità di genitore dic.f. C.F. 1 Parte 1
,
c.f.: c.f.: C.F. 2 Persona 1 Parte 2
tutti e Parte 3 c.f.: C.F. 4 C.F. 3
,
rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Veronica Polimene, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Taddeo Da Sessa isola C/7;
ATTORI
E
Controparte 1 P.IVA 1 ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Andrea Valentino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Duca degli Abruzzi 12/c;
-CONVENUTA Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro del 18 luglio 2019 alle ore 15:50 circa accaduto all'interno del parco giochi “Italia in Miniatura" sito in Rimini alla via Popilia n.239 e di condannare detto ente al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte 1 e dalla propria figlia Persona 1 di minore età.
Gli attori, in particolare, deducevano che:
- l'incidente avveniva presso l'attrazione denominata “torre panoramica”, una giostra con movimento meccanico al centro che consente di elevare in alto dei "cestelli" a forma di mongolfiere con 4 posti e un cancelletto con chiusura manuale ove la signora [...]
Pt 1 effettuava un giro assieme alla figlia Per_1
- terminato il giro con il ritorno a terra dei “cestelli" fermi e la giostra spenta, la signora Pt 1 apriva il cancelletto e scendeva per prima per poi accingersi a far scendere la figlia Per_1
- all'improvviso, in assenza di qualsiasi segnale visivo o acustico, la giostra ripartiva con la bambina in piedi nel cestello, in procinto di scendere e con il cancelletto aperto. Al fine di far scendere quest'ultima, la sig.ra Pt 1 , si protraeva verso il cestello riuscendo a prendere in braccio la figlia. A quel punto un addetto del parco divertimenti cercava di azionare il blocco della giostra ma la giostra non si bloccava immediatamente ma solo dopo alcuni secondi, sicché nel frattempo il cestello successivo le colpiva entrambe sbalzandole contro una parete di una piccola costruzione;
- Parte 1a seguito dell'incidente la signora e la figlia Per 1 venivano trasportate all'ospedale di Rimini ove venivano visitati dai sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale
Infermi di Rimini, come da referto in atti, da cui emerge che la bambina riportava diverse contusioni, trauma cranico, dolore al rachide lombare, escoriazione scapola sx, ematoma in regione lombare dolente al tatto, ematoma subgaleale parietale sx, nonché Parte 1 riportava ematoma allo zigomo un trauma di carattere emotivo;
la signora e orbita dx, nonché frattura a più rime scomposta con interessamento della superficie articolare a carico della meta-epifisi distale del radio del braccio dx (dominante), ridotta in scopia a seguito di anestesia locale e con posizionamento di gesso antibrachio- metacarpale.
- a causa delle conseguenze riportate, la signora Pt 1 e la sua famiglia interrompevano la vacanza e procedevano a disdire le altre strutture in cui avevano prenotato, mentre il marito, militare di Marina era costretto a prendere diversi giorni di licenza per aiutare la moglie, in quanto impossibilitata ad occuparsi autonomamente dei tre figli minori.
Gli attori, pertanto, rilevano che l'evento dannoso costituisce un illecito la cui responsabilità sarebbe unicamente ascrivibile alla convenuta società.
Costituitosi in giudizio, Controparte_1 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e genericità della domanda, nonché nel merito, chiedeva il rigetto della stessa per la carenza di prova del fatto storico.
In particolare, parte convenuta negava e contestava la veridicità della dinamica prospettata da parte attrice, evidenziando in fatto che la causa del sinistro non fosse ascrivibile a propria responsabilità ma alla sola ed esclusiva responsabilità della parte istante.
Istruito il giudizio ed espletata prova testimoniale, con ordinanza del 26.06.2025 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione delle pretese azionate.
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese"
(cfr. Cassazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013).
Pur in difetto di una esplicita qualificazione giuridica dei titoli di responsabilità ascritti alla convenuta, l'atto di citazione contiene sufficienti elementi per individuare la causa petendi della domanda. Dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stessi allegata, risultano sufficientemente individuati i profili di inadempimento contestati ai convenuti, nonché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ristoro, in ragione di quanto ritenuto da questo Tribunale per cui: “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte" (cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Orbene, in caso di sinistri avvenuti all'interno di un parco giochi, la responsabilità dell'ente (pubblico o privato) gestore della struttura può fondarsi alternativamente sull'ordinario regime di responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c., ovvero sul diverso regime di responsabilità del custode ex art.2051 c.c.
Al fine di individuare il regime di responsabilità applicabile è necessario valutare da un lato la possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, una situazione di possibile pericolo dall'utilizzo del bene;
dall'altro lato in ogni caso il dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Tali elementi, unitamente al fatto che il bene risulti in perfette condizioni di manutenzione ed adeguato agli standard dei manufatti del genere a cui appartiene ovvero che lo stesso non presenti al momento del sinistro difetti in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto, valgono ad escludere la responsabilità del c.d. custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, infatti, può escludersi che l'accertamento della responsabilità della società convenuta debba condursi ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in quanto dal complesso degli atti si ricava che parte attrice deduce che la causa del sinistro non è riconducibile alla giostra ove è avvenuto l'incidente, a suoi difetti o eventuali malfunzionamenti, bensì a condotte negligenti dell'operatore in servizio presso la stessa che ne deteneva il controllo. Parte 1 effettuavaNell'atto introduttivo, infatti, gli attori assumono che "La signora assieme alla figlia Per_1 un giro sulla predetta giostra. Una volta terminato il giro con il ritorno a terra dei "cestelli" completamente fermi e la giostra spenta, la signora Pt_1 vedendo che il cancelletto era sbloccato, scendeva per prima per poi accingersi a far scendere la figlia Per_1 con modalità del tutto identica a quella adoperata da altre persone nei giri precedenti il suo. All'improvviso, in assenza di qualsiasi segnale visivo o acustico, la giostra ripartiva con la bambina in piedi nel cestello, in procinto di scendere e con il cancelletto aperto. Temendo per l'incolumità della bambina, la signora Pt_1 cercava di farla scendere prendendola in braccio ma nel medesimo frangente, un altro cestello le colpiva entrambe sbalzandole violentemente contro una parete di una casetta prefabbricata”.
A fronte di tale laconica rappresentazione delle modalità di verificazione dell'infortunio, quest'ultimo viene ricondotto alla mancata adozione di un segnale acustico che segnalava la ripartenza della giostra;
al mancato blocco immediato della giostra una volta verificatosi l'emergenza e, in generale, alla mancata adozione di tutti gli accorgimenti da parte del gestore e degli operatori presenti in loco di tutte le misure necessarie idonee ad impedire che potessero verificarsi danni a terzi.
La domanda risarcitoria avanzata va dunque ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.C., il che comporta che devono valere le regole in tema di prova stabilite da detta norma, per cui il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del nesso causale nonché il dolo o la colpa del danneggiante.
La giurisprudenza è andata ponendo in evidenza, su questo punto, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre
2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato).
Peraltro, laddove il danneggiato è un soggetto minore, viene in considerazione altresì un dovere di vigilanza qualificato del genitore che accompagna il bambino (o comunque dell'adulto) qualora quest'ultimo si appresti ad utilizzare un gioco, da cui possono derivare possibili rischi, comunque prevedibili con l'ordinaria diligenza.
Orbene, applicando i principi esposti al caso concreto, a giudizio di chi scrive, parte attrice, a fronte di contestazione di parte convenuta, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico poiché dalla prova orale raccolta, da parte di un solo testimone per parte, i quali forniscono versioni contrastanti tra loro, non è risultata sufficientemente provata la dinamica del fatto e, di conseguenza, non risulta accertato anche il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. In altre parole, dall'esame delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio, nonché dalla documentazione in atti, non appaiono chiare e univocamente dimostrate le circostanze del sinistro descritte da parte attrice.
Secondo la prospettazione di parte attrice, in seguito ad un giro effettuato sulla giostra, i cestelli ritornarono completamente a terra e la giostra si spense;
successivamente, a cancello di sicurezza sbloccato, la signora Pt_1 scese per prima, lasciando all'interno la figlia Per_1 e che all'improvviso la giostra ripartiva con la bambina in piedi nel cestello e con il cancelletto aperto, motivo per cui la signora Pt 1 a giostra in funzione,
,
intervenne nel tentativo di recuperare la figlia prendendola in braccio, rovinando al suolo a causa di un altro cestello che le colpiva entrambe sbalzandole violentemente contro una vicina casetta di legno.
I testi indicati dalle parti costituite erano entrambi presenti al momento dell'accaduto.
-Il teste Testimone 1 il 02.03.2023, genitore di Persona 1 che va considerato capace a testimoniare, nonostante la qualità di genitore della minore danneggiata, non essendo portatore di un interesse diretto e concreto nella causa che la legittimerebbe a partecipare al giudizio stesso riferisce che: "ADR: mia moglie a mia figlia sono salite sulla giostra "Torre Panoramica" con dei cestelli che salgono e ruotano su sé stessi. Quando finì la giostra al ritorno si fermò e le luci si spensero, i cestelli tornarono al suolo. L'apertura del cestello è manuale ma l'addetto a ciò preposto in quel momento non intervenne e quindi tutte le persone provvidero da sé ad aprire il cancelletto per scendere. ADR: mia moglie è scesa e poi si è girata per prendere mia figlia ed in quel momento la giostra è ripartita senza alcun preavviso;
ADR: mia figlia era nel cestello con la porta aperta e mia moglie si è protesa per prenderla prima che salisse ancora più. su Il cestello che seguiva ha urtato mia moglie, con mia figlia in braccio, scaraventandole sul muro di fronte dove vi sono i comandi della giostra".
Da tali dichiarazioni, dunque, emerge quanto segue: 1) l'addetto non interveniva a aprire i cancelletti dei cestelli a fine corsa 2) che la sig.ra Pt_1 a giostra ferma scendeva e nel mentre che portava giù la figlia Per_1 la giostra ripartiva improvvisamente e senza alcun preavviso;
3) che nel tentativo di far scendere la bambina con la giostra in funzione la madre si protraeva verso la stessa per poi essere colpite entrambe dal successivo cestello e cadere nelle prossimità di una istallazione vicina.
Tuttavia, tale versione non è stata confermata in sede di prova orale dal teste di parte in sede di prova delegata del 23.05.2024 convenuta. Il Sig. Testimone 2 smentisce la ricostruzione di parte attrice e in linea con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede penale (v. verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p del 31.07.19 in atti) che questo tribunale può valutare liberamente come prova atipica ai fini del suo
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convincimento conferma le seguenti circostanze dedotte in memoria istruttoria: il giorno 18 luglio 2019 alle ore 15:50 si trovava all'interno del parco Italia in Miniatura, quale soggetto preposto quel giorno alla gestione dell'attrazione "Torre Panoramica"; arrivato un turno di riempimento dell'attrazione "Torre Panoramica", molte persone occupavano i cesti delle mongolfiere dell'attrazione, comprese la sig. e la Parte 1
figlia minore;
al termine di un giro sulla "Torre Panoramica” l'addetto all'attrazione provvedeva a togliere le sicure e tutte le persone presenti nei cesti delle mongolfiere scendevano tranne la sig. Pt 1 e la figlia;
L'addetto faceva accomodare le persone fuori dalla recinzione posta a protezione dell'attrazione e subito dopo dall'altro cancello faceva accomodare gli altri fruitori;
L'addetto provvedeva a chiudere tutte le sicure dei cancelli delle mongolfiere, compresa quella occupata dalla sig. Pt 1 con la figlia che in precedenza avevo tolto per consentirne l'uscita; L'addetto, quindi, si allontanava per raggiungere la postazione dei comandi di funzionamento dell'attrazione che si trova all'interno di una casetta in legno posizionata di fianco e schiacciava i pulsanti adibiti alla partenza che prevedono la emissione di un primo beep sonoro che annuncia l'imminente partenza;
Nel mentre l'attrazione stava partendo l'addetto vedeva la sig. Pt_1 con la bambina in braccio fuori dall'attrazione dopo avere rimosso in autonomia la sicura ed aperto il cancellino;
L'addetto azionava subito il pulsante Stop per fermare l'attrazione che però roteava leggermente andando ad urtare la istante;
La ripartita della giostra avveniva secondo l'ordinaria procedura di sicurezza, previo impulso Start da parte dell'addetto una volta saliti gli avventori del turno;
Il regolamento dell'attrazione esposto all'ingresso vieta di trattenersi sull'attrazione anche se intenzionati a fare un secondo giro;
non vi è stato alcun malfunzionamento. Il teste indotto da parte convenuta ha quindi riferito che: 1) al termine del giro dopo aver provveduto personalmente ad aprire i cancelletti di ogni capsula e a disinserire le sicure, scendevano tutte le persone del giro precedente mentre la sig.ra Pt 1 e la figlia rimanevano sulla giostra;
2) provvedeva a riallacciare le cinture e chiudere il cancelletto della capsula ove sedevano la Pt 1 e la figlia;
3) dopo che erano salite le persone del giro successivo, emesso apposito avviso sonoro di inizio giro ed avviato la giostra, la sig.ra Pt 1 improvvisamente scendeva con la figlia in braccio;
4) a quel punto egli accortosi della manovra preme immediatamente il pulsante di blocco che consente il fermo della giostra non istantaneo, ma con un minimo scarto di tempo, durante il quale la signora e la figlia cadevano. In conclusione ed in disparte ogni considerazione sull'attendibilità del teste di parte attrice, apparendo dubbio che lo stesso, genitore e marito delle danneggiate, non ricordi ove si trovasse il parco giochi nel quale è avvenuto il sinistro che li ha costretti, come affermato in citazione, a stravolgere le proprie vacanze e il proprio stile di vita per il periodo successivo di convalescenza - dalle risultanze istruttorie non è dunque possibile convalidare la asserzione degli attori, secondo cui l'operatore non avrebbe provveduto ad accertarsi della sicurezza dei trasportati prima dell'inizio del secondo giro, la giostra sarebbe ripartita improvvisamente e senza la previa emissione di avviso sonoro, atteso che sono astrattamente ipotizzabili, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, dalla minuziosa descrizione dei luoghi di causa e dalle foto allegate, con pari grado di verosimiglianza, ulteriori e diverse ricostruzioni causali dell'accaduto, tra cui un non corretto posizionamento da parte della sig.ra Pt1 e la figlia Per 1 successivo alle operazioni preliminari di controllo deputate all'operatore, che sarebbero scese dal cestello proprio al momento dell'effettiva ripartenza della giostra con maldestro impatto con il cestello successivo e conseguente ricaduta delle stesse contro la vicina
installazione.
Simile incertezza, che non è possibile sciogliere secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza proprio per la mancanza di qualsiasi evidenza circa il meccanismo eziologico della lesione, lascia dubbia la stessa sussistenza di un nesso causale, piuttosto che meramente occasionale, tra la condotta dell'operatore in servizio, la cosa gestita da parte convenuta e l'evento dannoso subito dalle attrici.
In considerazione del mancato accertamento della responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro del 18 luglio 2019 e del rigetto della domanda principale avente ad oggetto il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati da e Persona 1 va altresì rigettata la domanda relative al risarcimento perParte 1
,
i danni non patrimoniali lamentati dal nucleo familiare.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti rimane assorbita dalla motivazione che precede.
Esposti i motivi del rigetto della domanda, le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (valore del disputatum indicato in citazione e negli atti di parte attrice) ai suoi valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
⚫ rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge.
Così deciso in Napoli il 16/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Colicchio)