Articolo 26 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 agosto 1952
Art. 26.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 1 agosto 1952
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