Art. 26.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.