Articolo 3 della Legge 9 gennaio 1962, n. 1
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 febbraio 1962
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Versione
19 marzo 1974
Art. 3. (Ammontare dei finanziamenti e garanzie) ((L'importo dei finanziamenti non puo' eccedere il 70 per cento del prezzo dei lavori indicato dalle imprese interessate e che sia ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile.
La disposizione del precedente comma non si applica ai finanziamenti deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge))
Tale limite puo' essere elevato fino al 60 per cento nel caso di navi prevalentemente addette al trasporto passeggeri, di stazza lorda non inferiore a 20.000 tonnellate e di navi da pesca oceanica.
L'Istituto finanziatore determina le garanzie dei finanziamenti.
Nel caso di costituzione di ipoteca si applica la procedura stabilita dagli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione , senza alcuna spesa.
I finanziamenti possono essere garantiti con privilegio speciale sui macchinari e sulle altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave.
Il privilegio ha effetto anche nei confronti dei terzi ed e' preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresi' del privilegio per spese di giustizia.
A richiesta dell'Istituto finanziatore il privilegio e' annotato senza spese nel Registro di cui all' art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, in relazione alla localita' nella quale si trovano i macchinari e le attrezzature o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori. Di esso viene dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Entrata in vigore il 19 marzo 1974
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