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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5298 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5640/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 5640/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposta da
nato a [...] il [...] ed ivi, C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Salerno, alla via Vincen
[...] presso lo studio dell'avv. Carla Santarsiere che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 ivamente domiciliata in Salerno, alla via Vincenzo D
[...] io dell'avv. Roberto Picecchi che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimental ore uxorio con CP_1
e che, dalla loro unione, e nata una figlia, (27.11.2013) e ha
[...] Persona_1 ato che, con decreto dell'11.09.2028 e a n. 565/2025, il Tribunale di Salerno ha regolamentato i rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore. Al riguardo, il ricorrente ha richiesto una modifica della suddetta regolamentazione con la previsione della residenza prevalente della figlia minore presso di se in conformita alla situazione di fatto attualmente esistente e con l'obbligo, in capo alla resistente, di contribuire al mantenimento della stessa, atteso che la minore risiede stabilmente presso il padre. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituita che ha CP_1 richiesto di regolamentare i rapporti personali e patri e parti nell'interesse della figlia minore per come indicato nella comparsa di costituzione, manifestando altresì la volonta di aderire alla richiesta della minore di risiedere stabilmente presso il padre. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre qualificare il presente ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. e art. 337 quinquies c.c. quale modifica delle condizioni stabilite nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore nata fuori dal matrimonio;
al riguardo si precisa che i provvedimenti resi sono modificabili soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti con un accordo avevano stabilito le relative condizioni. Tanto premesso, si precisa che, all'udienza del 27 novembre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica dei rapporti nell'interesse della figlia minore, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ratificate dal Tribunale in quanto ritenute eque e rispondenti all'interesse della minore;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1) confermare l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso il padre:
2) sia posto a carico della Sig.ra , tenuto conto del suo stato di CP_1 disoccupazione e dell'assenza di un re, un assegno di mantenimento nell'interesse della minore di €. 100,00 da aggiornare secondo indice ISTAT da versare entro il 10 di ogni mese al sig. : Pt_1
3) sia disposto che entrambi i genitori o provvedere alle spese straordinarie per il mantenimento della minore nella misura del 50%;
4) sia regolato il diritto di visita come segue: Tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della minore, la madre potrà frequentarla ed averla con sé. nel seguente modo: il pomeriggio di 2 giorni a settimana, il martedì e giovedì. La madre potrà prelevare la figlia presso la scuola media alle ore 14:00 e riaccompagnarla dal sig. entro le ore 19:00. Allo Pt_1 stesso modo potrà prelevare la minore, per due w al mese, precisamente il secondo ed il quarto, prelevando la minore dall'abitazione del Sig. , il sabato Pt_1 alle ore 12:00 e riaccompagnarla, entro le 19:00 della domenica. Per le festività natalizie e pasquali si applicherà il seguente criterio: negli anni dispari la minore trascorrerà il giorno 25 del mese di dicembre dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00 del giorno 26 con la madre e la giornata del 31 dicembre ed il l gennaio dalle ore 10:00 alle ore 21:00 con il padre. Ad anni dispari il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre dalle ore 10:00 alle ore 17:00 ed il giorno di Pasquetta con la madre. Durante l'estate, dal 15 giugno al 15 settembre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, la minore passerà con la madre 2 settimane non consecutive (una settimana nel mese di luglio e l'altra nel mese di agosto). L'autorizzazione all'espatrio della minore sarà da concordare di volta in volta e per un massimo di quindici giorni all'anno, con esclusione tassativa nel periodo natalizio e pasquale, salvo accordo delle parti. Il giorno del compleanno della minore, lo stesso trascorrerà la giornata con entrambi i genitori ed entrambi si occuperanno dell'organizzazione del festeggiamento della bambina, a cui naturalmente parteciperanno.
5)sia disposto la ripartizione paritaria dell'assegno unico tra i 2 genitori della minore;
6)sia posto che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, il trasferimento di abitazione presso altra città, lo sviluppo e la salute della minore siano prese concordemente dai genitori. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto dell'11.09.2028 e della sentenza n. 565/2025, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 5640/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposta da
nato a [...] il [...] ed ivi, C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Salerno, alla via Vincen
[...] presso lo studio dell'avv. Carla Santarsiere che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 ivamente domiciliata in Salerno, alla via Vincenzo D
[...] io dell'avv. Roberto Picecchi che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimental ore uxorio con CP_1
e che, dalla loro unione, e nata una figlia, (27.11.2013) e ha
[...] Persona_1 ato che, con decreto dell'11.09.2028 e a n. 565/2025, il Tribunale di Salerno ha regolamentato i rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore. Al riguardo, il ricorrente ha richiesto una modifica della suddetta regolamentazione con la previsione della residenza prevalente della figlia minore presso di se in conformita alla situazione di fatto attualmente esistente e con l'obbligo, in capo alla resistente, di contribuire al mantenimento della stessa, atteso che la minore risiede stabilmente presso il padre. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituita che ha CP_1 richiesto di regolamentare i rapporti personali e patri e parti nell'interesse della figlia minore per come indicato nella comparsa di costituzione, manifestando altresì la volonta di aderire alla richiesta della minore di risiedere stabilmente presso il padre. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre qualificare il presente ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. e art. 337 quinquies c.c. quale modifica delle condizioni stabilite nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore nata fuori dal matrimonio;
al riguardo si precisa che i provvedimenti resi sono modificabili soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti con un accordo avevano stabilito le relative condizioni. Tanto premesso, si precisa che, all'udienza del 27 novembre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica dei rapporti nell'interesse della figlia minore, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ratificate dal Tribunale in quanto ritenute eque e rispondenti all'interesse della minore;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1) confermare l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso il padre:
2) sia posto a carico della Sig.ra , tenuto conto del suo stato di CP_1 disoccupazione e dell'assenza di un re, un assegno di mantenimento nell'interesse della minore di €. 100,00 da aggiornare secondo indice ISTAT da versare entro il 10 di ogni mese al sig. : Pt_1
3) sia disposto che entrambi i genitori o provvedere alle spese straordinarie per il mantenimento della minore nella misura del 50%;
4) sia regolato il diritto di visita come segue: Tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della minore, la madre potrà frequentarla ed averla con sé. nel seguente modo: il pomeriggio di 2 giorni a settimana, il martedì e giovedì. La madre potrà prelevare la figlia presso la scuola media alle ore 14:00 e riaccompagnarla dal sig. entro le ore 19:00. Allo Pt_1 stesso modo potrà prelevare la minore, per due w al mese, precisamente il secondo ed il quarto, prelevando la minore dall'abitazione del Sig. , il sabato Pt_1 alle ore 12:00 e riaccompagnarla, entro le 19:00 della domenica. Per le festività natalizie e pasquali si applicherà il seguente criterio: negli anni dispari la minore trascorrerà il giorno 25 del mese di dicembre dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00 del giorno 26 con la madre e la giornata del 31 dicembre ed il l gennaio dalle ore 10:00 alle ore 21:00 con il padre. Ad anni dispari il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre dalle ore 10:00 alle ore 17:00 ed il giorno di Pasquetta con la madre. Durante l'estate, dal 15 giugno al 15 settembre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, la minore passerà con la madre 2 settimane non consecutive (una settimana nel mese di luglio e l'altra nel mese di agosto). L'autorizzazione all'espatrio della minore sarà da concordare di volta in volta e per un massimo di quindici giorni all'anno, con esclusione tassativa nel periodo natalizio e pasquale, salvo accordo delle parti. Il giorno del compleanno della minore, lo stesso trascorrerà la giornata con entrambi i genitori ed entrambi si occuperanno dell'organizzazione del festeggiamento della bambina, a cui naturalmente parteciperanno.
5)sia disposto la ripartizione paritaria dell'assegno unico tra i 2 genitori della minore;
6)sia posto che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, il trasferimento di abitazione presso altra città, lo sviluppo e la salute della minore siano prese concordemente dai genitori. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto dell'11.09.2028 e della sentenza n. 565/2025, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi