Art. 2. Oneri finanziari
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.