Articolo 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 aprile 2001
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14 ottobre 2020
Art. 3. (( (Attivita' del CNSAS). )) (( 1. Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.
2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto ))
Entrata in vigore il 14 ottobre 2020
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