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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.23/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile Il giudice dott.ssa Patrizia Castellano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.23/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] c.f.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pietro D'Aleo elettivamente domiciliato presso il difensore Opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giacomo Lo Presti elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Opposto
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI All'udienza del 07/10/2024 le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione interamente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 09.01.2020 , nella qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta individuale, proponeva opposizione ex art. 22 l. 689\81 avverso l'ordinanza ingiunzione n.774 del 25.11.2019 emessa dal con la Controparte_1 quale veniva ingiunto a questi il pagamento della somma di €. 46.515,00 per violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152\2006 e art. 258 comma 4 in conseguenza dell'accertamento di n. 15 trasporti di rifiuti non pericolosi. Il ricorrente nel richiedere la revoca, l'annullamento ovvero l'estinzione della pretesa sanzionatoria, eccepiva in particolare:
1- La violazione e falsa applicazione dell'art.14 comma 2 L.n.689/81.
2- Inesistenza delle violazioni contestate.
3- La violazione e/o falsa applicazione dell'art.258 comma 5 D.Lgs 152/2006.
4- Violazione e falsa applicazione della legge 689/81 –Cumulo Giuridico.
5- Violazione e/o falsa applicazione dell'art.11 L. 689/81. Con provvedimento del 06.02.2020 il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti. In giudizio si costituiva il depositando documentazione Controparte_1 relativa alla violazione tra cui nulla osta del 16.12.2015 e comparsa di costituzione con la quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.
La vicenda processuale per cui è causa trova il proprio antefatto nel verbale di contestazione ex art. 14 L. 689\81 elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia di a carico di e Pt_2 Controparte_2 del suo legale rappresentante p.t. , nonché della ditta “ ” in solido Controparte_3 Controparte_4 con e del produttore dei rifiuti, notificato all'odierno opponente in data 14.05.2016. CP_5
Nel provvedimento indicato si premetteva che in data 16.12.2015, a conclusione di articolate indagini finalizzate alla prevenzione di reati ambientali la GDF aveva segnalato all'autorità giudiziaria una serie di soggetti, riconducibili ad una società di trasporto merci su strada, dediti alla raccolta e allo smaltimento illecito di rifiuti di ogni genere, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, presso una discarica non autorizzata.
Nel corso delle indagini, svolte sulla base della documentazione sequestrata, veniva accertato che gran parte dei rifiuti erano stati conferiti ai denunciati da vari produttori o detentori senza la regolare compilazione del prescritto formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.).
La GDF evidenziava che in altri casi in cui i formulari risultavano compilati, considerato che la maggior parte dei rifiuti indicati era stata conferita presso un centro autorizzato di recupero di materiali inerti, l'autorità giudiziaria, al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra trasportatore e destinatario dei rifiuti, aveva disposto la perquisizione dell'azienda del destinatario dei rifiuti che veniva eseguita in data 18.3.16.
Nel corso di tale attività investigativa, venivano sottoposti a sequestro i formulari di identificazione rifiuti relativi ai conferimenti effettuati dal trasportatore odierno opponente nel 2015.
Previo nulla – osta ex lege della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Gela, necessario per l'utilizzo degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ai fini della contestazione delle infrazioni di carattere amministrativo, si procedeva all'esame dei formulari, constatandosi una serie di irregolarità. Veniva, pertanto, contestata ai responsabili la violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152\2006 puniti dall'art. 258 c.
4. Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al che, esaminati Controparte_1 gli scritti difensivi e le controdeduzioni dell'organo accertatore, ritenuto fondato l'accertamento, emetteva l'ordinanza – ingiunzione opposta. Preme rilevare che il ha depositato in atti il nulla osta rilasciato dalla Procura di Controparte_1
Gela in data 16.12.2015 che lo autorizzava ad effettuare il sequestro dei formulari ma non ad utilizzare tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini per procedere alla contestazione della violazione amministrativa. Pertanto, l'opponente in altro procedimento analogo pendente tra le medesime parti, rilevava la mancanza del nulla osta necessario per procedere alla contestazione della violazione amministrativa per la probabile connessione oggettiva ex art.24 legge 689/81. Veniva, dunque, sollevata d'ufficio la questione della inesistenza per carenza di potere in capo alla autorità amministrativa.
A seguito di ciò veniva depositato il nulla osta del 4.5.2016 e disposto il deposito in tutti i procedimenti, per cui anche in questo procedimento, trattandosi di atto richiamato nel verbale di contestazione e non soggetto a preclusione di tempo secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. 31108/21 e 26362/16), fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui “
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni al modello stesso, sicchè l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs n. 150 del 2011, indipendentemente della sua tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.”
Alla odierna udienza le parti discutevano la causa come da verbale di udienza integralmente richiamato.
Ciò posto il primo motivo di opposizione è infondato. L'art. 14 della legge 689/81 prevede, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, che gli estremi di essa debbano essere notificati all'interessato residente o con sede in Italia, entro il termine di novanta giorni dalla data di accertamento a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “ in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art.14 legge 689/81 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari”( cfr. Cass. n.7881/2014; Cass.3043/2009; Cass. 9311/2007). In sostanza viene affermato che l'attività di accertamento dell'illecito valida ai fini della decorrenza del termine di cui all'art.14 non è l'acquisizione del fatto illecito nella sua materialità, ma deve essere individuata nel momento in cui l'amministrazione procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati necessari ed indispensabili ai fini della verifica della esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione segnalata. Tuttavia occorre considerare che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando vi siano indagini penali in corso e nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, le violazioni amministrative emergano proprio nel corso di accertamenti volti alla repressione di reati, deve trovare applicazione l'art.14 comma terzo della legge 689/81 secondo cui” quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria ( nel caso di specie il nulla osta del 4.5.2016) , i termini di cui al comma precedente ( novanta giorni) decorrono dalla data di ricezione”(terzo comma). Si evidenzia che ripetutamente la Suprema Corte è stata chiamata a decidere in ordine alla tempestività della contestazione dell'infrazione amministrativa e, di conseguenza, sulla lamentata violazione e falsa applicazione della L. 689 in relazione agli artt. 14 e 24.
Il giudice di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, benché al di fuori di ipotesi di connessione di pregiudizialità rientrante nella disciplina dettata dall'art. 24 l.
689\81, quando gli elementi probatori dell'illecito amministrativo risultino dagli atti relativi alle indagini penali senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dall'art.24, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689 per la contestazione decorre dal nulla osta dell'autorità giudiziaria e , pertanto, dalla data di ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa ( Cass. n.23477/ 2009, Cass. n. 9881-2018; Ord. Cass. 15721 \2021). Secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che a quest'ultima spetta verificare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art.329 c.p.p ,che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito elle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse. E, in tal caso, il termine di cui all'art.14 non può che decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.14 comma 3 L.n.689/81”. Pertanto, la Guardia di Finanza ottenuto il nulla osta ha senz'altro l'onere di procedere alla contestazione dell'illecito entro il termine di decadenza di novanta giorni. Nel caso di specie il nulla osta venne richiesto dalla Guardia di Finanza e rilasciato dalla autorità giudiziaria il 4.5.2016 mentre il verbale di contestazione veniva notificato il 12.05.2016 e, dunque, nel rispetto del termine di 90 giorni dal rilascio del nulla osta.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione. L'opponente lamenta la insussistenza delle violazioni. Il motivo è infondato. Si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente lo stesso sentito a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale n.2424/15 R.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela per rendere sommarie informazioni ex art.351 c.p.p acquisite dalla Guardia
Di Finanza, di con verbale del 26/02/2016 ha pienamente riconosciuto di essere il Parte_3 Pt_2 produttore dei rifiuti dei buoni di consegna in questione per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Recanati e di quello in via Caltanissetta e ha precisato che si trattava di ricevute che il trasportatore aveva emesso in relazione all'esecuzione di trasporti di rifiuti edili Controparte_3 provenienti da lavori di ristrutturazione dei predetti immobili ( v.dasi verbale di sommarie informazioni) per i quali il ricorrente aveva eseguito i lavori, riconoscendo la sua firma e / o la firma dei collaboratori. Per quanto attiene al valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate in sede procedimentale dal ricorrente si evidenzia che tali dichiarazioni ad avviso del giudicante costituiscono confessioni stragiudiziali aventi piena efficacia probatoria, come la confessione giudiziale, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c sicchè hanno efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa la quale non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo inammissibile la prova contraria della non veridicità delle dichiarazione sia nei confronti del giudice, che non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto contestato ( v.dasi Tribunale di Caltanissetta 14/07/2011 n.613 e Tribunale di
Nuoro 29/10/2018 n. 568.
Ne consegue che nel caso di specie le predette dichiarazioni comportano l'effetto di prova legale in ordine all'accertamento dei fatti oggetto della confessione stessa. Anche il terzo motivo di opposizione riguardante la mancata applicazione dell'art. 258 comma 5 D.Lgs 152/2006, non merita accoglimento. L'informazione relativa alla quantità dei rifiuti trasportati deve essere obbligatoriamente indicata dal trasportatore dei rifiuti il quale è tenuto a indicare il peso effettivo o anche stimato anche nel caso in cui nel formulario selezioni la casella “peso da verificarsi a destino”. L'essenzialità di tale informazione discende dall'esigenza di garantire un tracciamento completo e chiaro del percorso dei rifiuti. Nel caso di specie l'informazione mancante non avrebbe potuto essere ricostruita ex post, poiché si verte nell'ipotesi di trasporti in assenza del prescritto formulario e per tale non è possibile ricostruire il peso dei rifiuti e qualsiasi altro dato da cui desumerlo successivamente anche solo per relationem.
Per tale motivo non è possibile applicare al caso che ci occupa il principio della ricostruibilità delle informazioni mancanti, invocato in via subordinata dall'opponente e quindi l'alternativa sanzione di cui all'art.258 comma 5 D.lgs 152/2006. Cumulo Giuridico. Sostiene l'opponente che i plurimi trasporti in contestazione integrerebbero un'unica condotta violativa e che pertanto è ininfluente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti in quanto ciò che rileva è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una specifica situazione e nell'ambito di una sequenza temporale. Pertanto la sanzione da comminare era una sola atteso che la violazione seppure realizzata mediante tanti atti materiali geneticamente sono collegabili tra di loro.
Il motivo non può trovare accoglimento. La fattispecie di cui all'art. 258, comma 4, in relazione all'art. 193, commi 1 e 2, sanziona la condotta di colui che compie trasporti di rifiuti senza i formulari di identificazione degli stessi. In tale caso, infatti, è punita l'impresa che “effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 oppure indica nel formulario dati incompleti o inesatti”, che è condotta che si consuma ad ogni singolo trasporto;
è, quindi, evidente che laddove sia contestata l'effettuazione di una pluralità di trasporti senza formulari sia pienamente legittima l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 258, comma 4, per ciascuno dei trasporti e quindi la sua moltiplicazione per tante volte quante sono le condotte poste in essere in violazione della norma. Quanto ai criteri di cui all'art. 11 legge 689/81 il tribunale ritiene condivisibile la valutazione effettuata dall'amministrazione proprio alla luce dei criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81, in particolare, avuto riguardo alle modalità della condotta illecita accertata, posta in essere in modo reiterato e sistematico da persona che operava nel settore e che quindi essendo operatore specializzato nel settore avrebbe dovuto attenersi in modo scrupoloso alla normativa vigente.
Ne consegue conclusivamente il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con condanna dell'opponente alle spese di giudizio tenuto conto dei valori medi.
P.Q.M
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, nella causa in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così decide:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di giudizio che liquida in complessive euro 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così è deciso in Gela il 25/03/2025
Il g.o.p
Patrizia Castellano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile Il giudice dott.ssa Patrizia Castellano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.23/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] c.f.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pietro D'Aleo elettivamente domiciliato presso il difensore Opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giacomo Lo Presti elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Opposto
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI All'udienza del 07/10/2024 le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione interamente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 09.01.2020 , nella qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta individuale, proponeva opposizione ex art. 22 l. 689\81 avverso l'ordinanza ingiunzione n.774 del 25.11.2019 emessa dal con la Controparte_1 quale veniva ingiunto a questi il pagamento della somma di €. 46.515,00 per violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152\2006 e art. 258 comma 4 in conseguenza dell'accertamento di n. 15 trasporti di rifiuti non pericolosi. Il ricorrente nel richiedere la revoca, l'annullamento ovvero l'estinzione della pretesa sanzionatoria, eccepiva in particolare:
1- La violazione e falsa applicazione dell'art.14 comma 2 L.n.689/81.
2- Inesistenza delle violazioni contestate.
3- La violazione e/o falsa applicazione dell'art.258 comma 5 D.Lgs 152/2006.
4- Violazione e falsa applicazione della legge 689/81 –Cumulo Giuridico.
5- Violazione e/o falsa applicazione dell'art.11 L. 689/81. Con provvedimento del 06.02.2020 il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti. In giudizio si costituiva il depositando documentazione Controparte_1 relativa alla violazione tra cui nulla osta del 16.12.2015 e comparsa di costituzione con la quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.
La vicenda processuale per cui è causa trova il proprio antefatto nel verbale di contestazione ex art. 14 L. 689\81 elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia di a carico di e Pt_2 Controparte_2 del suo legale rappresentante p.t. , nonché della ditta “ ” in solido Controparte_3 Controparte_4 con e del produttore dei rifiuti, notificato all'odierno opponente in data 14.05.2016. CP_5
Nel provvedimento indicato si premetteva che in data 16.12.2015, a conclusione di articolate indagini finalizzate alla prevenzione di reati ambientali la GDF aveva segnalato all'autorità giudiziaria una serie di soggetti, riconducibili ad una società di trasporto merci su strada, dediti alla raccolta e allo smaltimento illecito di rifiuti di ogni genere, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, presso una discarica non autorizzata.
Nel corso delle indagini, svolte sulla base della documentazione sequestrata, veniva accertato che gran parte dei rifiuti erano stati conferiti ai denunciati da vari produttori o detentori senza la regolare compilazione del prescritto formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.).
La GDF evidenziava che in altri casi in cui i formulari risultavano compilati, considerato che la maggior parte dei rifiuti indicati era stata conferita presso un centro autorizzato di recupero di materiali inerti, l'autorità giudiziaria, al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra trasportatore e destinatario dei rifiuti, aveva disposto la perquisizione dell'azienda del destinatario dei rifiuti che veniva eseguita in data 18.3.16.
Nel corso di tale attività investigativa, venivano sottoposti a sequestro i formulari di identificazione rifiuti relativi ai conferimenti effettuati dal trasportatore odierno opponente nel 2015.
Previo nulla – osta ex lege della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Gela, necessario per l'utilizzo degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ai fini della contestazione delle infrazioni di carattere amministrativo, si procedeva all'esame dei formulari, constatandosi una serie di irregolarità. Veniva, pertanto, contestata ai responsabili la violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152\2006 puniti dall'art. 258 c.
4. Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al che, esaminati Controparte_1 gli scritti difensivi e le controdeduzioni dell'organo accertatore, ritenuto fondato l'accertamento, emetteva l'ordinanza – ingiunzione opposta. Preme rilevare che il ha depositato in atti il nulla osta rilasciato dalla Procura di Controparte_1
Gela in data 16.12.2015 che lo autorizzava ad effettuare il sequestro dei formulari ma non ad utilizzare tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini per procedere alla contestazione della violazione amministrativa. Pertanto, l'opponente in altro procedimento analogo pendente tra le medesime parti, rilevava la mancanza del nulla osta necessario per procedere alla contestazione della violazione amministrativa per la probabile connessione oggettiva ex art.24 legge 689/81. Veniva, dunque, sollevata d'ufficio la questione della inesistenza per carenza di potere in capo alla autorità amministrativa.
A seguito di ciò veniva depositato il nulla osta del 4.5.2016 e disposto il deposito in tutti i procedimenti, per cui anche in questo procedimento, trattandosi di atto richiamato nel verbale di contestazione e non soggetto a preclusione di tempo secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. 31108/21 e 26362/16), fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui “
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni al modello stesso, sicchè l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs n. 150 del 2011, indipendentemente della sua tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.”
Alla odierna udienza le parti discutevano la causa come da verbale di udienza integralmente richiamato.
Ciò posto il primo motivo di opposizione è infondato. L'art. 14 della legge 689/81 prevede, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, che gli estremi di essa debbano essere notificati all'interessato residente o con sede in Italia, entro il termine di novanta giorni dalla data di accertamento a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “ in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art.14 legge 689/81 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari”( cfr. Cass. n.7881/2014; Cass.3043/2009; Cass. 9311/2007). In sostanza viene affermato che l'attività di accertamento dell'illecito valida ai fini della decorrenza del termine di cui all'art.14 non è l'acquisizione del fatto illecito nella sua materialità, ma deve essere individuata nel momento in cui l'amministrazione procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati necessari ed indispensabili ai fini della verifica della esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione segnalata. Tuttavia occorre considerare che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando vi siano indagini penali in corso e nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, le violazioni amministrative emergano proprio nel corso di accertamenti volti alla repressione di reati, deve trovare applicazione l'art.14 comma terzo della legge 689/81 secondo cui” quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria ( nel caso di specie il nulla osta del 4.5.2016) , i termini di cui al comma precedente ( novanta giorni) decorrono dalla data di ricezione”(terzo comma). Si evidenzia che ripetutamente la Suprema Corte è stata chiamata a decidere in ordine alla tempestività della contestazione dell'infrazione amministrativa e, di conseguenza, sulla lamentata violazione e falsa applicazione della L. 689 in relazione agli artt. 14 e 24.
Il giudice di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, benché al di fuori di ipotesi di connessione di pregiudizialità rientrante nella disciplina dettata dall'art. 24 l.
689\81, quando gli elementi probatori dell'illecito amministrativo risultino dagli atti relativi alle indagini penali senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dall'art.24, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689 per la contestazione decorre dal nulla osta dell'autorità giudiziaria e , pertanto, dalla data di ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa ( Cass. n.23477/ 2009, Cass. n. 9881-2018; Ord. Cass. 15721 \2021). Secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che a quest'ultima spetta verificare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art.329 c.p.p ,che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito elle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse. E, in tal caso, il termine di cui all'art.14 non può che decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.14 comma 3 L.n.689/81”. Pertanto, la Guardia di Finanza ottenuto il nulla osta ha senz'altro l'onere di procedere alla contestazione dell'illecito entro il termine di decadenza di novanta giorni. Nel caso di specie il nulla osta venne richiesto dalla Guardia di Finanza e rilasciato dalla autorità giudiziaria il 4.5.2016 mentre il verbale di contestazione veniva notificato il 12.05.2016 e, dunque, nel rispetto del termine di 90 giorni dal rilascio del nulla osta.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione. L'opponente lamenta la insussistenza delle violazioni. Il motivo è infondato. Si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente lo stesso sentito a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale n.2424/15 R.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela per rendere sommarie informazioni ex art.351 c.p.p acquisite dalla Guardia
Di Finanza, di con verbale del 26/02/2016 ha pienamente riconosciuto di essere il Parte_3 Pt_2 produttore dei rifiuti dei buoni di consegna in questione per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Recanati e di quello in via Caltanissetta e ha precisato che si trattava di ricevute che il trasportatore aveva emesso in relazione all'esecuzione di trasporti di rifiuti edili Controparte_3 provenienti da lavori di ristrutturazione dei predetti immobili ( v.dasi verbale di sommarie informazioni) per i quali il ricorrente aveva eseguito i lavori, riconoscendo la sua firma e / o la firma dei collaboratori. Per quanto attiene al valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate in sede procedimentale dal ricorrente si evidenzia che tali dichiarazioni ad avviso del giudicante costituiscono confessioni stragiudiziali aventi piena efficacia probatoria, come la confessione giudiziale, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c sicchè hanno efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa la quale non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo inammissibile la prova contraria della non veridicità delle dichiarazione sia nei confronti del giudice, che non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto contestato ( v.dasi Tribunale di Caltanissetta 14/07/2011 n.613 e Tribunale di
Nuoro 29/10/2018 n. 568.
Ne consegue che nel caso di specie le predette dichiarazioni comportano l'effetto di prova legale in ordine all'accertamento dei fatti oggetto della confessione stessa. Anche il terzo motivo di opposizione riguardante la mancata applicazione dell'art. 258 comma 5 D.Lgs 152/2006, non merita accoglimento. L'informazione relativa alla quantità dei rifiuti trasportati deve essere obbligatoriamente indicata dal trasportatore dei rifiuti il quale è tenuto a indicare il peso effettivo o anche stimato anche nel caso in cui nel formulario selezioni la casella “peso da verificarsi a destino”. L'essenzialità di tale informazione discende dall'esigenza di garantire un tracciamento completo e chiaro del percorso dei rifiuti. Nel caso di specie l'informazione mancante non avrebbe potuto essere ricostruita ex post, poiché si verte nell'ipotesi di trasporti in assenza del prescritto formulario e per tale non è possibile ricostruire il peso dei rifiuti e qualsiasi altro dato da cui desumerlo successivamente anche solo per relationem.
Per tale motivo non è possibile applicare al caso che ci occupa il principio della ricostruibilità delle informazioni mancanti, invocato in via subordinata dall'opponente e quindi l'alternativa sanzione di cui all'art.258 comma 5 D.lgs 152/2006. Cumulo Giuridico. Sostiene l'opponente che i plurimi trasporti in contestazione integrerebbero un'unica condotta violativa e che pertanto è ininfluente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti in quanto ciò che rileva è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una specifica situazione e nell'ambito di una sequenza temporale. Pertanto la sanzione da comminare era una sola atteso che la violazione seppure realizzata mediante tanti atti materiali geneticamente sono collegabili tra di loro.
Il motivo non può trovare accoglimento. La fattispecie di cui all'art. 258, comma 4, in relazione all'art. 193, commi 1 e 2, sanziona la condotta di colui che compie trasporti di rifiuti senza i formulari di identificazione degli stessi. In tale caso, infatti, è punita l'impresa che “effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 oppure indica nel formulario dati incompleti o inesatti”, che è condotta che si consuma ad ogni singolo trasporto;
è, quindi, evidente che laddove sia contestata l'effettuazione di una pluralità di trasporti senza formulari sia pienamente legittima l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 258, comma 4, per ciascuno dei trasporti e quindi la sua moltiplicazione per tante volte quante sono le condotte poste in essere in violazione della norma. Quanto ai criteri di cui all'art. 11 legge 689/81 il tribunale ritiene condivisibile la valutazione effettuata dall'amministrazione proprio alla luce dei criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81, in particolare, avuto riguardo alle modalità della condotta illecita accertata, posta in essere in modo reiterato e sistematico da persona che operava nel settore e che quindi essendo operatore specializzato nel settore avrebbe dovuto attenersi in modo scrupoloso alla normativa vigente.
Ne consegue conclusivamente il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con condanna dell'opponente alle spese di giudizio tenuto conto dei valori medi.
P.Q.M
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, nella causa in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così decide:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di giudizio che liquida in complessive euro 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così è deciso in Gela il 25/03/2025
Il g.o.p
Patrizia Castellano