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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/04/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5629/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5629/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONNO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DONNO
ANTONIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERLITO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 40 50132 FIRENZE presso il difensore avv. FERLITO FRANCESCO PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a D.I. del Tribunale di Firenze n. 1035/2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti. Preliminarmente: A) Accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la carenza di legittimazione ad agire della società con conseguente pronuncia in rito;
Nel Controparte_1
merito, in via principale: B) accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing n.531160 stipulato in data 09.07.2008 per la pattuizione originaria del TEG maggiore della soglia ex L.108/'96;
C) per l'effetto dichiarare la gratuità del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c., con uno sgravio in favore dell'opponente di €.4.967,26, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile. In via subordinata: D)
pagina 1 di 10 accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing n.531160 stipulato in data 09.07.2008 per la mancata pattuizione del TAEG/ISC obbligatorio per legge, e/o per la mancata pattuizione del regime finanziario degli interessi in merito al piano di restituzione in violazione degli artt. 117 co 6 e/o co 8
T.U.B., artt. 1346 e 1418 c.c.; E) per l'effetto applicare il tasso B.O.T in luogo di quello convenzionale, con uno sgravio in favore dell'opponente di sgravio di €.1.970,78 o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile;
F) per l'effetto dichiarare eccessivo, esorbitante e non dovuto l'importo contenuto nel decreto ingiuntivo
N.1035/2022 – R-G- 2152/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.03.2022; In ogni caso: G) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo N.1035/2022 – R-G2152/2022, emesso dal Tribunale di
Firenze in data 15.03.2022, ponendolo nel nulla e rendendolo privo di ogni effetto giuridico;
H) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.”
OPPOSTA: “Voglia il Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e rigettate altresì tutte le domande proposte dall'opponente: IN TESI Dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere l'opposizione proposta dal sig. avverso al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1035/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 15 marzo 2022, questo confermando in ogni sua parte, con condanna dell'opponente a rifondere in favore della società le spese e competenze legali del presente procedimento. IN IPOTESI Controparte_1
Condannare il sig. a pagare in favore della società la Parte_1 Controparte_1 somma di € 13.081,63 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi pari all'EURIBOR tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, su € 9.082,57 dal 22 febbraio 2022 al saldo o da quella diversa data ed a quel diverso tasso o su quella diversa somma che risulterà di giustizia con condanna dell'opponente a rifondere in favore della società le spese e competenze legali del presente Controparte_1 procedimento.”
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1035/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.03.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento, a favore di della somma di € 13.081,63, oltre interessi Controparte_1
come da domanda e spese per la procedura monitoria, in virtù del contratto di leasing finanziario stipulato tra le parti. Chiedeva, nel merito, accertarsi la nullità del contratto di leasing per illegittima applicazione di tassi usurari, per mancata indicazione dell'ISC/TAEG e del regime finanziario degli interessi in regime composto. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva: la nullità del contratto di leasing finanziario n. 531160 stipulato in data
09.07.2008 per l'importo di € 30.833,33, a causa dell'applicazione di tassi usurari in virtù dell'inclusione di tutti gli oneri previsti dal contratto, compreso l'indennizzo per la risoluzione contrattuale, da cui derivava la previsione di un TEG pari al 12,94% e, quindi, superiore al tasso soglia di riferimento;
l'omessa indicazione del TAEG quale elemento fondamentale al fine di verificare il costo totale dell'operazione con la conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB;
la mancata indicazione della tipologia di ammortamento applicato al rapporto e l'illegittimità dell'ammortamento alla francese quale regime di capitalizzazione composta volto a produrre interessi su interessi in contrapposizione al divieto di anatocismo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando la fondatezza Controparte_1
delle eccezioni sollevate da parte opponente ed allegando, a sua volta, che con il contratto di locazione finanziaria n. 531160, la società Centro Leasing S.p.a. aveva concesso all'opponente, quale titolare dell'omonima impresa individuale, l'autovettura mod. Chrysler 300 C Touring dietro il pagamento di un primo canone di € 6.166,66 e altri 59 canoni mensili, di cui i primi 47 per l'importo di € 425,59 e gli altri per la somma di € 745,30 e che quest'ultimo aveva interrotto il pagamento dei canoni a partire dall'1.8.2012, maturando un debito pari ad € 13.081,63. Evidenziava, quanto alle eccezioni mosse dall'opponente, che al fine di calcolare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse non doveva conteggiarsi il rimborso delle spese per il recupero del credito poiché avente distinta natura rispetto agli interessi corrispettivi né peraltro mai addebitate al debitore;
quanto alla mancata indicazione del TAEG precisava che non sussisteva alcun obbligo di previsione per i contratti di leasing, essendo obbligatorio unicamente l'indicazione del TAN;
infine, sosteneva che la tipologia di ammortamento alla francese era agevolmente deducibile dal piano di ammortamento consistente in rate tutte del medesimo importo pagina 3 di 10 quanto alla parte capitale e, a decrescere, quanto alla parte di interessi e che, tale metodo di ammortamento, non comportava la produzione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi venivano calcolati unicamente sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 21.12.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva l'esperimento della mediazione che, regolarmente esperita, si concludeva negativamente. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettava l'istanza di CTU avanzata da parte opponente in quanto esplorativa.
Ritenuta infine la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2024, fissava udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito delle note conclusive, che le parti depositavano. In detta udienza, a causa di problematiche di collegamento alla stanza virtuale del giudice, veniva disposto il differimento a successiva udienza delll'11.4.25 da celebrarsi con modalità cartolare con rinuncia delle parti a presenziare alla lettura della sentenza.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1.Sulla carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1
Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'opponente con la prima memoria ex art. 183
c.p.c., quanto alla sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della società Controparte_1
occorre evidenziare che la cessione del credito determina una successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso e, pertanto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie. Ciò comporta la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, ex art. 81 c.p.c. Difatti, alla stregua del principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la successione ex art. 111 c.p.c. per atto tra vivi a titolo particolare: “concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno
pagina 4 di 10 il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. Civ. 22503/2014; sul punto, anche Cass. Sez. Unite,
Sentenza n. 22727 del 03/11/2011).
Da tutto quanto sopra osservato ne deriva l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente, confermandosi difatti la legittimazione ad agire della . Controparte_2
2. Sul contratto di leasing e sul superamento del tasso soglia usura
In primo luogo, al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va precisato che il leasing finanziario costituisce una operazione di finanziamento diretta a permettere ad un soggetto, cd . utilizzatore , il godimento di un bene attraverso l'intermediazione di un soggetto abilitato
, cd. concedente, che procede all'acquisto del bene e alla concessione in locazione dietro il pagamento di un canone periodico, con la possibilità per l'utilizzatore di acquistare, al termine della durata della locazione, il bene ad un prezzo concordato. Con la legge 124/2017 è stata introdotta la definizione di leasing finanziario, prevedendosi con i commi 136-140 che tale è “il contratto con il quale la banca o
l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.”
Orbene, nel caso de quo, la natura di leasing finanziario del contratto in esame non è oggetto di contestazione, anzi costituiscono circostanze incontestate - con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
– oltreché documentalmente provate, la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria n. 531160, con cui la società Centro Leasing S.p.a. concedeva in leasing all'opponente, quale utilizzatore,
l'autovettura modello Chrysler 300 D Touring, provvedendo, pertanto, all'acquisto di detta autovettura ed al finanziamento dell'importo complessivo di € 30.833,33 da rimborsare mediante il pagamento di un canone anticipato iniziale pari ad € 6.166,66, di n. 47 canoni mensili di € 425,59 e n. 12 canoni mensili per la somma di € 745,30 ed € 308,33 quale prezzo dell'opzione finale (doc. 1 – fascicolo monitorio).
L'opponente eccepisce la previsione nel contratto in oggetto di un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore al tasso soglia, allegando perizia di parte volta a provare detta circostanza. Sul punto, occorre precisare che ciò che rileva, ai fini della verifica della natura usuraria delle condizioni concordate, è il momento in cui gli interessi vengono pattuiti, essendo consolidato e pacifico il dettame che nel nostro pagina 5 di 10 ordinamento non è prevista una cd. usura sopravvenuta (Sez. U -, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).
Di conseguenza, facendo applicazione di tale principio nel caso di specie, ai fini dell'individuazione del tasso soglia a cui parametrare gli interessi, con riferimento al terzo trimestre del 2008 per le operazioni di leasing, non si rileva alcun superamento del tasso soglia usura. Invero, la ricostruzione operata nella consulenza di parte allegata all'atto di opposizione volta ad individuare l'applicazione di tassi usurari, per l'applicazione di un TEG pari al 12,94%, si fonda su di un calcolo errato: ivi difatti emerge che la misura calcolata dal consulente di parte è ottenuta tramite la semplice sommatoria al TAN (tasso annuo nominale) delle ulteriori voci di costo, compreso il cd. 'indennizzo per la risoluzione contrattuale', ossia la somma prevista quale rimborso delle “spese recupero crediti” eventualmente sostenute dall'Istituto bancario in caso di inadempimento dell'utilizzatore. Le spese per il recupero del credito, per il quale viene previsto il rimborso da parte del debitore, si fondano sul presupposto del mancato tempestivo pagamento degli importi dovuti entro la loro scadenza, pertanto la loro previsione può essere considerata alla stregua di una clausola penale che, come tale, è solo eventuale ed ha natura distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché diretta a risarcire la spesa eventualmente sostenuta nel caso in cui l'utilizzatore si sia reso inadempiente al pagamento dei canoni pattuiti. Difatti, in merito alle componenti del contratto di applicazione eventuale, quali le spese di recupero del credito, esse non possono concorrere alla formazione del tasso convenzionale, rilevante ai fini della verifica della sussistenza dell'usura. Tali pattuizioni non attengono alla fase fisiologica del rapporto come gli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione della somma, ma attengono alla fase patologica del rapporto, in quanto dovuti unicamente, ed eventualmente, in ipotesi di inadempimento, ipotesi che esulano dall'ordinaria esecuzione del contratto stesso. Infine, la percentuale prevista nel contratto quale spesa per il recupero crediti è pari al 12% del credito vantato. Ciò significa che trova applicazione solamente sui canoni scaduti e non sulla somma complessivamente erogata. Pertanto, l'eventuale erogazione di detta indennità va considerata estranea rispetto ai costi per l'erogazione del credito e ciò esclude la possibilità di computare le spese per tale incombenza nel TEG, ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi.
3. Sulla mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di leasing
L'opponente eccepisce poi la nullità del contratto per mancata indicazione dell'ISC (Indicatore
Sintetico di Costo), o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Tale doglianza non merita accoglimento, in quanto non è prevista una indicazione obbligatoria di tali indici nei contratti di leasing
Par finanziario. In primo luogo, occorre ricordare che sia l' che il TAEG assolvono la funzione di indicare l'onere economico complessivo del credito erogato dagli Istituti finanziari, comprendendo pagina 6 di 10 all'interno della percentuale di riferimento, oltre alla restituzione del capitale, anche gli altri obblighi ulteriori incombenti sul cliente. Orbene, con la delibera CICR richiamata dall'opponente – n. 10688 del
04.03.2003 – all'art. 9 veniva previsto il compito per la Banca d'Italia di individuare le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
Tuttavia, l'omessa indicazione di tali indici non comporta la nullità del contratto, in quanto l'art. 117
TUB prevede espressamente che sia indicato “il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Di talché, ritenuto che l'ISC o il TAEG costituiscono elementi accessori di natura descrittiva, in quanto illustrano al cliente gli oneri che è tenuto a corrispondere per effetto della conclusione del contratto, la loro mancata indicazione non comporta la nullità del contratto, non essendo essi volti a prevedere un costo ulteriore che il cliente deve sopportare (sul punto v. Corte d'Appello di Firenze n. 1846 del 2022).
Coerentemente, la locuzione “tasso di interesse” prevista dall'art. 117 TUB, porta a ritenere che sia sufficiente prevedere solamente il tasso annuale nominale – TAN, ossia il tasso di interesse, quale valore espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle banche all'importo lordo del finanziamento erogato, al fine di calcolare gli interessi dovuti dal cliente. Difatti, come precisato dalla
Suprema Corte sul punto: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Sez. 1 – Sent. n. 39169 del 09/12/2021;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
4. Sulla mancata indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi e sul fenomeno anatocistico
L'opponente lamenta infine la nullità del contratto per mancata pattuizione ed indicazione del piano di ammortamento da applicarsi al rapporto, nonché l'applicazione di anatocismo indebito come effetto automatico dell'ammortamento cd. 'alla francese'.
pagina 7 di 10 In primo luogo occorre evidenziare che nessuna norma prevede, nel caso di sottoscrizione di un contratto di leasing, l'obbligatorietà per l'Istituto di credito di consegnare il piano di ammortamento al cliente a pena di nullità. Invero, il piano di ammortamento consiste in uno strumento volto a garantire un'informazione maggiormente dettagliata della composizione dei singoli canoni, in quanto esso provvede a scomporre le singole rate differenziando la parte di quota capitale da quella di interessi. Ciò detto, l'utilizzatore ha comunque fin dall'inizio contezza delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso, se in esso è indicata la somma totale oggetto di restituzione, il numero predefinito di rate da rimborsare e l'esatto importo di ciascuna di essa (cfr. Corte d'Appello di Firenze n. 1641 del 2023).
Nel caso di specie risulta pacifico che il contratto di leasing finanziario in oggetto indichi l'importo finanziato pari ad € 30.833,33, il numero delle rate pari a 60 mensili e le modalità di calcolo e di pagamento di esse (precisamente, un canone anticipato iniziale pari ad € 6.166,66, di n. 47 canoni mensili di € 425,59 e n. 12 canoni mensili per la somma di € 745,30 ed € 308,33 quale prezzo dell'opzione finale), il tasso di interesse nominale annuo fisso al 6,30% (doc. 1 – fascicolo monitorio).
Nel recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con riferimento al contratto di mutuo bancario ma estendibile anche al contratto di leasing stante la medesima ragione di finanziamento, è stato ulteriormente precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del
29/05/2024).
Alla luce del suesposto principio non può trovare accoglimento quanto dedotto dall'opponente in merito alla mancata indicazione del regime finanziario relativo al piano di restituzione e conseguente nullità del contratto stipulato. Oltretutto, lo stesso opponente nell'atto di citazione è stato in grado di qualificare la tipologia del piano di ammortamento applicato come quello cd. 'alla francese'.
In secondo luogo, con riferimento alla violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in forza dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, occorre rilevare che quest'ultimo si caratterizza per una struttura a rate costanti, la quale di per sé non comporta automatica produzione di interessi da interessi e, quindi, un fenomeno anatocistico. Invero, tale tipologia di ammortamento prevede che ciascuna rata sia composta da una quota capitale e da una quota di interessi calcolata sul pagina 8 di 10 capitale residuo non ancora restituito, di talché la quota capitale, inizialmente più bassa, sarà destinata a crescere progressivamente, mentre la quota di interessi, essendo calcolata solo sul capitale residuo, avrà portata decrescente. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che: “la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente
a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 2014; si veda sul punto anche Corte d'Appello di Brescia n. 247/2024; Corte d'Appello di Firenze n. 52/2024).
E' pertanto errato l'assunto secondo cui in tali casi si ha una violazione del divieto di anatocismo, poiché il calcolo degli interessi avviene sempre sul capitale residuo, ossia sulla somma ancora da restituire via via decrescente, e non anche sugli interessi pregressi.
Concludendo, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto, nell'ambito di tale tipologia di ammortamento la produzione di interessi da interessi rimane strutturalmente preclusa. Va così rigettata l'eccezione dell'opponente inerente il preteso fenomeno anatocistico.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1035/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.3.2022, che, pertanto, va confermato con ogni statuizione di condanna in esso contenuta.
5. Le spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'istruttoria svoltasi unicamente in via documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
pagina 9 di 10 RIGETTA l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 1035/2022 emesso in data
15.03.2022 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
CONDANNA parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Biggi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5629/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONNO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DONNO
ANTONIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERLITO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 40 50132 FIRENZE presso il difensore avv. FERLITO FRANCESCO PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a D.I. del Tribunale di Firenze n. 1035/2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti. Preliminarmente: A) Accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la carenza di legittimazione ad agire della società con conseguente pronuncia in rito;
Nel Controparte_1
merito, in via principale: B) accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing n.531160 stipulato in data 09.07.2008 per la pattuizione originaria del TEG maggiore della soglia ex L.108/'96;
C) per l'effetto dichiarare la gratuità del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c., con uno sgravio in favore dell'opponente di €.4.967,26, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile. In via subordinata: D)
pagina 1 di 10 accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing n.531160 stipulato in data 09.07.2008 per la mancata pattuizione del TAEG/ISC obbligatorio per legge, e/o per la mancata pattuizione del regime finanziario degli interessi in merito al piano di restituzione in violazione degli artt. 117 co 6 e/o co 8
T.U.B., artt. 1346 e 1418 c.c.; E) per l'effetto applicare il tasso B.O.T in luogo di quello convenzionale, con uno sgravio in favore dell'opponente di sgravio di €.1.970,78 o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile;
F) per l'effetto dichiarare eccessivo, esorbitante e non dovuto l'importo contenuto nel decreto ingiuntivo
N.1035/2022 – R-G- 2152/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.03.2022; In ogni caso: G) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo N.1035/2022 – R-G2152/2022, emesso dal Tribunale di
Firenze in data 15.03.2022, ponendolo nel nulla e rendendolo privo di ogni effetto giuridico;
H) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.”
OPPOSTA: “Voglia il Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e rigettate altresì tutte le domande proposte dall'opponente: IN TESI Dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere l'opposizione proposta dal sig. avverso al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1035/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 15 marzo 2022, questo confermando in ogni sua parte, con condanna dell'opponente a rifondere in favore della società le spese e competenze legali del presente procedimento. IN IPOTESI Controparte_1
Condannare il sig. a pagare in favore della società la Parte_1 Controparte_1 somma di € 13.081,63 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi pari all'EURIBOR tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, su € 9.082,57 dal 22 febbraio 2022 al saldo o da quella diversa data ed a quel diverso tasso o su quella diversa somma che risulterà di giustizia con condanna dell'opponente a rifondere in favore della società le spese e competenze legali del presente Controparte_1 procedimento.”
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1035/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.03.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento, a favore di della somma di € 13.081,63, oltre interessi Controparte_1
come da domanda e spese per la procedura monitoria, in virtù del contratto di leasing finanziario stipulato tra le parti. Chiedeva, nel merito, accertarsi la nullità del contratto di leasing per illegittima applicazione di tassi usurari, per mancata indicazione dell'ISC/TAEG e del regime finanziario degli interessi in regime composto. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva: la nullità del contratto di leasing finanziario n. 531160 stipulato in data
09.07.2008 per l'importo di € 30.833,33, a causa dell'applicazione di tassi usurari in virtù dell'inclusione di tutti gli oneri previsti dal contratto, compreso l'indennizzo per la risoluzione contrattuale, da cui derivava la previsione di un TEG pari al 12,94% e, quindi, superiore al tasso soglia di riferimento;
l'omessa indicazione del TAEG quale elemento fondamentale al fine di verificare il costo totale dell'operazione con la conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB;
la mancata indicazione della tipologia di ammortamento applicato al rapporto e l'illegittimità dell'ammortamento alla francese quale regime di capitalizzazione composta volto a produrre interessi su interessi in contrapposizione al divieto di anatocismo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando la fondatezza Controparte_1
delle eccezioni sollevate da parte opponente ed allegando, a sua volta, che con il contratto di locazione finanziaria n. 531160, la società Centro Leasing S.p.a. aveva concesso all'opponente, quale titolare dell'omonima impresa individuale, l'autovettura mod. Chrysler 300 C Touring dietro il pagamento di un primo canone di € 6.166,66 e altri 59 canoni mensili, di cui i primi 47 per l'importo di € 425,59 e gli altri per la somma di € 745,30 e che quest'ultimo aveva interrotto il pagamento dei canoni a partire dall'1.8.2012, maturando un debito pari ad € 13.081,63. Evidenziava, quanto alle eccezioni mosse dall'opponente, che al fine di calcolare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse non doveva conteggiarsi il rimborso delle spese per il recupero del credito poiché avente distinta natura rispetto agli interessi corrispettivi né peraltro mai addebitate al debitore;
quanto alla mancata indicazione del TAEG precisava che non sussisteva alcun obbligo di previsione per i contratti di leasing, essendo obbligatorio unicamente l'indicazione del TAN;
infine, sosteneva che la tipologia di ammortamento alla francese era agevolmente deducibile dal piano di ammortamento consistente in rate tutte del medesimo importo pagina 3 di 10 quanto alla parte capitale e, a decrescere, quanto alla parte di interessi e che, tale metodo di ammortamento, non comportava la produzione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi venivano calcolati unicamente sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 21.12.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva l'esperimento della mediazione che, regolarmente esperita, si concludeva negativamente. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettava l'istanza di CTU avanzata da parte opponente in quanto esplorativa.
Ritenuta infine la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2024, fissava udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito delle note conclusive, che le parti depositavano. In detta udienza, a causa di problematiche di collegamento alla stanza virtuale del giudice, veniva disposto il differimento a successiva udienza delll'11.4.25 da celebrarsi con modalità cartolare con rinuncia delle parti a presenziare alla lettura della sentenza.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1.Sulla carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1
Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'opponente con la prima memoria ex art. 183
c.p.c., quanto alla sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della società Controparte_1
occorre evidenziare che la cessione del credito determina una successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso e, pertanto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie. Ciò comporta la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, ex art. 81 c.p.c. Difatti, alla stregua del principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la successione ex art. 111 c.p.c. per atto tra vivi a titolo particolare: “concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno
pagina 4 di 10 il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. Civ. 22503/2014; sul punto, anche Cass. Sez. Unite,
Sentenza n. 22727 del 03/11/2011).
Da tutto quanto sopra osservato ne deriva l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente, confermandosi difatti la legittimazione ad agire della . Controparte_2
2. Sul contratto di leasing e sul superamento del tasso soglia usura
In primo luogo, al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va precisato che il leasing finanziario costituisce una operazione di finanziamento diretta a permettere ad un soggetto, cd . utilizzatore , il godimento di un bene attraverso l'intermediazione di un soggetto abilitato
, cd. concedente, che procede all'acquisto del bene e alla concessione in locazione dietro il pagamento di un canone periodico, con la possibilità per l'utilizzatore di acquistare, al termine della durata della locazione, il bene ad un prezzo concordato. Con la legge 124/2017 è stata introdotta la definizione di leasing finanziario, prevedendosi con i commi 136-140 che tale è “il contratto con il quale la banca o
l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.”
Orbene, nel caso de quo, la natura di leasing finanziario del contratto in esame non è oggetto di contestazione, anzi costituiscono circostanze incontestate - con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
– oltreché documentalmente provate, la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria n. 531160, con cui la società Centro Leasing S.p.a. concedeva in leasing all'opponente, quale utilizzatore,
l'autovettura modello Chrysler 300 D Touring, provvedendo, pertanto, all'acquisto di detta autovettura ed al finanziamento dell'importo complessivo di € 30.833,33 da rimborsare mediante il pagamento di un canone anticipato iniziale pari ad € 6.166,66, di n. 47 canoni mensili di € 425,59 e n. 12 canoni mensili per la somma di € 745,30 ed € 308,33 quale prezzo dell'opzione finale (doc. 1 – fascicolo monitorio).
L'opponente eccepisce la previsione nel contratto in oggetto di un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore al tasso soglia, allegando perizia di parte volta a provare detta circostanza. Sul punto, occorre precisare che ciò che rileva, ai fini della verifica della natura usuraria delle condizioni concordate, è il momento in cui gli interessi vengono pattuiti, essendo consolidato e pacifico il dettame che nel nostro pagina 5 di 10 ordinamento non è prevista una cd. usura sopravvenuta (Sez. U -, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).
Di conseguenza, facendo applicazione di tale principio nel caso di specie, ai fini dell'individuazione del tasso soglia a cui parametrare gli interessi, con riferimento al terzo trimestre del 2008 per le operazioni di leasing, non si rileva alcun superamento del tasso soglia usura. Invero, la ricostruzione operata nella consulenza di parte allegata all'atto di opposizione volta ad individuare l'applicazione di tassi usurari, per l'applicazione di un TEG pari al 12,94%, si fonda su di un calcolo errato: ivi difatti emerge che la misura calcolata dal consulente di parte è ottenuta tramite la semplice sommatoria al TAN (tasso annuo nominale) delle ulteriori voci di costo, compreso il cd. 'indennizzo per la risoluzione contrattuale', ossia la somma prevista quale rimborso delle “spese recupero crediti” eventualmente sostenute dall'Istituto bancario in caso di inadempimento dell'utilizzatore. Le spese per il recupero del credito, per il quale viene previsto il rimborso da parte del debitore, si fondano sul presupposto del mancato tempestivo pagamento degli importi dovuti entro la loro scadenza, pertanto la loro previsione può essere considerata alla stregua di una clausola penale che, come tale, è solo eventuale ed ha natura distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché diretta a risarcire la spesa eventualmente sostenuta nel caso in cui l'utilizzatore si sia reso inadempiente al pagamento dei canoni pattuiti. Difatti, in merito alle componenti del contratto di applicazione eventuale, quali le spese di recupero del credito, esse non possono concorrere alla formazione del tasso convenzionale, rilevante ai fini della verifica della sussistenza dell'usura. Tali pattuizioni non attengono alla fase fisiologica del rapporto come gli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione della somma, ma attengono alla fase patologica del rapporto, in quanto dovuti unicamente, ed eventualmente, in ipotesi di inadempimento, ipotesi che esulano dall'ordinaria esecuzione del contratto stesso. Infine, la percentuale prevista nel contratto quale spesa per il recupero crediti è pari al 12% del credito vantato. Ciò significa che trova applicazione solamente sui canoni scaduti e non sulla somma complessivamente erogata. Pertanto, l'eventuale erogazione di detta indennità va considerata estranea rispetto ai costi per l'erogazione del credito e ciò esclude la possibilità di computare le spese per tale incombenza nel TEG, ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi.
3. Sulla mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di leasing
L'opponente eccepisce poi la nullità del contratto per mancata indicazione dell'ISC (Indicatore
Sintetico di Costo), o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Tale doglianza non merita accoglimento, in quanto non è prevista una indicazione obbligatoria di tali indici nei contratti di leasing
Par finanziario. In primo luogo, occorre ricordare che sia l' che il TAEG assolvono la funzione di indicare l'onere economico complessivo del credito erogato dagli Istituti finanziari, comprendendo pagina 6 di 10 all'interno della percentuale di riferimento, oltre alla restituzione del capitale, anche gli altri obblighi ulteriori incombenti sul cliente. Orbene, con la delibera CICR richiamata dall'opponente – n. 10688 del
04.03.2003 – all'art. 9 veniva previsto il compito per la Banca d'Italia di individuare le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
Tuttavia, l'omessa indicazione di tali indici non comporta la nullità del contratto, in quanto l'art. 117
TUB prevede espressamente che sia indicato “il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Di talché, ritenuto che l'ISC o il TAEG costituiscono elementi accessori di natura descrittiva, in quanto illustrano al cliente gli oneri che è tenuto a corrispondere per effetto della conclusione del contratto, la loro mancata indicazione non comporta la nullità del contratto, non essendo essi volti a prevedere un costo ulteriore che il cliente deve sopportare (sul punto v. Corte d'Appello di Firenze n. 1846 del 2022).
Coerentemente, la locuzione “tasso di interesse” prevista dall'art. 117 TUB, porta a ritenere che sia sufficiente prevedere solamente il tasso annuale nominale – TAN, ossia il tasso di interesse, quale valore espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle banche all'importo lordo del finanziamento erogato, al fine di calcolare gli interessi dovuti dal cliente. Difatti, come precisato dalla
Suprema Corte sul punto: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Sez. 1 – Sent. n. 39169 del 09/12/2021;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
4. Sulla mancata indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi e sul fenomeno anatocistico
L'opponente lamenta infine la nullità del contratto per mancata pattuizione ed indicazione del piano di ammortamento da applicarsi al rapporto, nonché l'applicazione di anatocismo indebito come effetto automatico dell'ammortamento cd. 'alla francese'.
pagina 7 di 10 In primo luogo occorre evidenziare che nessuna norma prevede, nel caso di sottoscrizione di un contratto di leasing, l'obbligatorietà per l'Istituto di credito di consegnare il piano di ammortamento al cliente a pena di nullità. Invero, il piano di ammortamento consiste in uno strumento volto a garantire un'informazione maggiormente dettagliata della composizione dei singoli canoni, in quanto esso provvede a scomporre le singole rate differenziando la parte di quota capitale da quella di interessi. Ciò detto, l'utilizzatore ha comunque fin dall'inizio contezza delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso, se in esso è indicata la somma totale oggetto di restituzione, il numero predefinito di rate da rimborsare e l'esatto importo di ciascuna di essa (cfr. Corte d'Appello di Firenze n. 1641 del 2023).
Nel caso di specie risulta pacifico che il contratto di leasing finanziario in oggetto indichi l'importo finanziato pari ad € 30.833,33, il numero delle rate pari a 60 mensili e le modalità di calcolo e di pagamento di esse (precisamente, un canone anticipato iniziale pari ad € 6.166,66, di n. 47 canoni mensili di € 425,59 e n. 12 canoni mensili per la somma di € 745,30 ed € 308,33 quale prezzo dell'opzione finale), il tasso di interesse nominale annuo fisso al 6,30% (doc. 1 – fascicolo monitorio).
Nel recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con riferimento al contratto di mutuo bancario ma estendibile anche al contratto di leasing stante la medesima ragione di finanziamento, è stato ulteriormente precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del
29/05/2024).
Alla luce del suesposto principio non può trovare accoglimento quanto dedotto dall'opponente in merito alla mancata indicazione del regime finanziario relativo al piano di restituzione e conseguente nullità del contratto stipulato. Oltretutto, lo stesso opponente nell'atto di citazione è stato in grado di qualificare la tipologia del piano di ammortamento applicato come quello cd. 'alla francese'.
In secondo luogo, con riferimento alla violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in forza dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, occorre rilevare che quest'ultimo si caratterizza per una struttura a rate costanti, la quale di per sé non comporta automatica produzione di interessi da interessi e, quindi, un fenomeno anatocistico. Invero, tale tipologia di ammortamento prevede che ciascuna rata sia composta da una quota capitale e da una quota di interessi calcolata sul pagina 8 di 10 capitale residuo non ancora restituito, di talché la quota capitale, inizialmente più bassa, sarà destinata a crescere progressivamente, mentre la quota di interessi, essendo calcolata solo sul capitale residuo, avrà portata decrescente. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che: “la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente
a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 2014; si veda sul punto anche Corte d'Appello di Brescia n. 247/2024; Corte d'Appello di Firenze n. 52/2024).
E' pertanto errato l'assunto secondo cui in tali casi si ha una violazione del divieto di anatocismo, poiché il calcolo degli interessi avviene sempre sul capitale residuo, ossia sulla somma ancora da restituire via via decrescente, e non anche sugli interessi pregressi.
Concludendo, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto, nell'ambito di tale tipologia di ammortamento la produzione di interessi da interessi rimane strutturalmente preclusa. Va così rigettata l'eccezione dell'opponente inerente il preteso fenomeno anatocistico.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1035/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.3.2022, che, pertanto, va confermato con ogni statuizione di condanna in esso contenuta.
5. Le spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'istruttoria svoltasi unicamente in via documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
pagina 9 di 10 RIGETTA l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 1035/2022 emesso in data
15.03.2022 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
CONDANNA parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Biggi
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