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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1536/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 4381/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4381 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
e , rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv. CP_1 CP_2
Stab. che agisce d'intesa con l'Avv Ida Bianco e c/o lo Controparte_3 studio del primo difensore elettivamente domiciliano sito in Lusciano (CE) alla via Marconi n. 5;
APPELLANTI
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta- Controparte_4 ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvio De Lucia e presso di questi elettivamente domiciliata in Caserta (CE) al C.so Trieste n. 267;
APPELLATA
Nonché contro
, CF: Controparte_5 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
10.07.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
2
n. 69.
Con atto di citazione in appello, e conveniva- CP_1 CP_2 no in giudizio le e al fine di Controparte_4 Controparte_5 sentir dichiarare la riforma parziale della sentenza n. 884/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, depositata in Cancelleria in data
22.12.2021 nella parte in cui ritenendo la CTU generica e succinta, evasiva delle contestazioni del CTP che non spiegava i criteri adottati e le argomen- tazioni che giustificavano l'attribuzione dei punti percentuali, riduceva dal
7% al 4% i punti percentuali di DB attribuiti alle parti.
A fondamento dell'appello gli appellanti adducevano che:
1. Il Giudice di
Prime Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alla de- cisione di disattendere parzialmente la CTU e riducendo così la percentuale del 4 % in luogo del 7% di DB attribuita dal CTU agli istanti;
2. Il Giudice di prime cure non argomentava in ordine alle ragioni che lo hanno portato a disattendere parzialmente la CTU riducendo il risarcimento spettante agli istanti.
Ciò posto, gli appellanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) In via principale, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 884/2021
e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, condannare la sig.ra CP_6
in solido con le al risarcimento di tutti i danni (pa-
[...] Controparte_4 trimoniali, non patrimoniali e biologici) riportati dai sigg.ri e CP_1 Parte_1
, per l'ulteriore somma di € 8.371,99 oltre la già decurtata somma
[...] CP_1 di € 6.184,00 riconosciuta dal Giudice di I Grado, mentre per la CP_2
l'ulteriore somma di Euro 8.928,06 oltre la già decurtata somma di € 6.436,00 ricono- sciuta dal Giudice di I Grado (come risulta dalla C.T.U. predisposta dal dr. Per_1
, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che
[...]
l'Esimo Giudicante dovesse ritenere equa, IL TUTTO COMUNQUE ENTRO IL
LIMITE DI €. 26.000,00; 2) Condannare i convenuti, in ogni caso, in solido con le
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla re- Controparte_4 fusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre interessi legali e rivaluta- zione monetari.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Controparte_4
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dagli artt
342 e 348 c.p.c.; 2) Il giudice di prime cure correttamente decideva la causa sulla base delle risultanze istruttorie e della CTU che, non essendo un mez-
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zo di prova, ben può essere valutato discrezionalmente dal Giudicante, il quale, motivando può discostarsene;
3) Il Giudice di prime cure corretta- mente riduceva i punti percentuali riconosciuti dal CTU in primo grado in quanto non specificatamente dimostrate le lesioni e il nesso con l'evento dedotto in giudizio.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigetto integrale del gravame, con conferma della sentenza di primo grado;
2) Vittoria di spese e competenze del giudizio.
Preliminarmente si dà atto che, seppur regolarmente citata, l'appellata
[...]
, non è costituita. CP_7
Nel merito l'appello non è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 884/2021 emessa dal giudice di Pace di Sessa Aurunca il quale, a seguito della istrutto- ria, seppur riteneva fondata la domanda attorea, disattendeva parzialmente la CTU espletata riducendo dal 7% al 4% i punti percentuali di DB con conseguente riduzione del risarcimento del danno.
Orbene, codesto Tribunale ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal
Giudice di Pace nella rideterminazione della percentuale di Danno Biologi- co, il quale, per tali fini, ha utilizzato le tabelle di cui al D.M. 3 luglio 2003 relative alle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
Occorre premettere che in forza del principio “judex peritus peritorum” è con- sentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, attraverso una loro valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti, altresì, idoneamente, congruamente e logicamente motivata: “Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal CTU in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di me- rito, sulla base del materiale probatorio acquisito” (Cass. civ., 9922/2001, in Giust. civ. Mass. 2001, 1435).
In particolare, è stato affermato che: “Le valutazioni espresse dal consulente tecnico
d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è ba-
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sato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, inn tempi diversi e con dif- formi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa;
egli può, invece, discostarsi da entrambe le solu- zioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattan- dosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici con- nessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione”. (Cass. civ.,
5148/2011); “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbli- go di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può di- sattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sosti- tuirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche.” (Cass. civ.,
30773/2017).
Nel caso in esame, il giudice di pace si è discostato dalle conclusioni del c.t.u. motivando la decisione sulla base dell'esperienza acquisita in campo nel tempo ed esaminando la documentazione alla base della relazione mede- sima.
Pertanto, apparendo del tutto motivata la decisione criticata e congrua la va- lutazione effettuata dal medesimo, tenuto conto anche della documentazio- ne in atti e delle ragioni esposte dal giudicante nella sentenza qui impugnata, si ritiene dover confermare quanto statuito dal Giudice di Pace nel primo grado di giudizio. Peraltro, ad integrazione della motivazione addotta dal giudice di pace, non può farsi a meno di rilevare come emergano considere- voli indici che portano a ritenere manifestamente eccessiva la stima del dan- no biologico nella misura del 7%, tra questi si segnala in particolare la man- cata attivazione del segnale di crash nella scatola nera a bordo del veicolo investitore ( di per sé esplicativa della non gravità dell'urto registrato), la cir- costanza che, inspiegabilmente, entrambi gli appellanti dopo essersi recati al
P.S. di Marcianise per ricevere assistenza sanitaria rifiutano di sottoporsi ad
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esami strumentali necessari per accertare l'entità delle lesioni e le cure da approntare, con ciò lasciando immaginare la non gravità dei danni patiti, né questi possono essere liquidati, come fatto dal CTU, sulla base di esami strumentali privati eseguiti a distanza di giorni dal sinistro, non essendovi prova della loro riconducibilità all'evento di cui è causa.
Ciò posto, l'appello risulta infondato con conseguente conferma della deci- sione di primo grado.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna e , in solido tra di loro, al paga- CP_1 CP_2 mento delle spese processuali in favore di , Controparte_4 che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 10.07.2025
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Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 1536/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 4381/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4381 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
e , rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv. CP_1 CP_2
Stab. che agisce d'intesa con l'Avv Ida Bianco e c/o lo Controparte_3 studio del primo difensore elettivamente domiciliano sito in Lusciano (CE) alla via Marconi n. 5;
APPELLANTI
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta- Controparte_4 ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvio De Lucia e presso di questi elettivamente domiciliata in Caserta (CE) al C.so Trieste n. 267;
APPELLATA
Nonché contro
, CF: Controparte_5 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
10.07.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
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n. 69.
Con atto di citazione in appello, e conveniva- CP_1 CP_2 no in giudizio le e al fine di Controparte_4 Controparte_5 sentir dichiarare la riforma parziale della sentenza n. 884/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, depositata in Cancelleria in data
22.12.2021 nella parte in cui ritenendo la CTU generica e succinta, evasiva delle contestazioni del CTP che non spiegava i criteri adottati e le argomen- tazioni che giustificavano l'attribuzione dei punti percentuali, riduceva dal
7% al 4% i punti percentuali di DB attribuiti alle parti.
A fondamento dell'appello gli appellanti adducevano che:
1. Il Giudice di
Prime Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alla de- cisione di disattendere parzialmente la CTU e riducendo così la percentuale del 4 % in luogo del 7% di DB attribuita dal CTU agli istanti;
2. Il Giudice di prime cure non argomentava in ordine alle ragioni che lo hanno portato a disattendere parzialmente la CTU riducendo il risarcimento spettante agli istanti.
Ciò posto, gli appellanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) In via principale, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 884/2021
e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, condannare la sig.ra CP_6
in solido con le al risarcimento di tutti i danni (pa-
[...] Controparte_4 trimoniali, non patrimoniali e biologici) riportati dai sigg.ri e CP_1 Parte_1
, per l'ulteriore somma di € 8.371,99 oltre la già decurtata somma
[...] CP_1 di € 6.184,00 riconosciuta dal Giudice di I Grado, mentre per la CP_2
l'ulteriore somma di Euro 8.928,06 oltre la già decurtata somma di € 6.436,00 ricono- sciuta dal Giudice di I Grado (come risulta dalla C.T.U. predisposta dal dr. Per_1
, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che
[...]
l'Esimo Giudicante dovesse ritenere equa, IL TUTTO COMUNQUE ENTRO IL
LIMITE DI €. 26.000,00; 2) Condannare i convenuti, in ogni caso, in solido con le
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla re- Controparte_4 fusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre interessi legali e rivaluta- zione monetari.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Controparte_4
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dagli artt
342 e 348 c.p.c.; 2) Il giudice di prime cure correttamente decideva la causa sulla base delle risultanze istruttorie e della CTU che, non essendo un mez-
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zo di prova, ben può essere valutato discrezionalmente dal Giudicante, il quale, motivando può discostarsene;
3) Il Giudice di prime cure corretta- mente riduceva i punti percentuali riconosciuti dal CTU in primo grado in quanto non specificatamente dimostrate le lesioni e il nesso con l'evento dedotto in giudizio.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigetto integrale del gravame, con conferma della sentenza di primo grado;
2) Vittoria di spese e competenze del giudizio.
Preliminarmente si dà atto che, seppur regolarmente citata, l'appellata
[...]
, non è costituita. CP_7
Nel merito l'appello non è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 884/2021 emessa dal giudice di Pace di Sessa Aurunca il quale, a seguito della istrutto- ria, seppur riteneva fondata la domanda attorea, disattendeva parzialmente la CTU espletata riducendo dal 7% al 4% i punti percentuali di DB con conseguente riduzione del risarcimento del danno.
Orbene, codesto Tribunale ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal
Giudice di Pace nella rideterminazione della percentuale di Danno Biologi- co, il quale, per tali fini, ha utilizzato le tabelle di cui al D.M. 3 luglio 2003 relative alle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
Occorre premettere che in forza del principio “judex peritus peritorum” è con- sentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, attraverso una loro valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti, altresì, idoneamente, congruamente e logicamente motivata: “Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal CTU in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di me- rito, sulla base del materiale probatorio acquisito” (Cass. civ., 9922/2001, in Giust. civ. Mass. 2001, 1435).
In particolare, è stato affermato che: “Le valutazioni espresse dal consulente tecnico
d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è ba-
4
sato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, inn tempi diversi e con dif- formi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa;
egli può, invece, discostarsi da entrambe le solu- zioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattan- dosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici con- nessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione”. (Cass. civ.,
5148/2011); “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbli- go di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può di- sattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sosti- tuirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche.” (Cass. civ.,
30773/2017).
Nel caso in esame, il giudice di pace si è discostato dalle conclusioni del c.t.u. motivando la decisione sulla base dell'esperienza acquisita in campo nel tempo ed esaminando la documentazione alla base della relazione mede- sima.
Pertanto, apparendo del tutto motivata la decisione criticata e congrua la va- lutazione effettuata dal medesimo, tenuto conto anche della documentazio- ne in atti e delle ragioni esposte dal giudicante nella sentenza qui impugnata, si ritiene dover confermare quanto statuito dal Giudice di Pace nel primo grado di giudizio. Peraltro, ad integrazione della motivazione addotta dal giudice di pace, non può farsi a meno di rilevare come emergano considere- voli indici che portano a ritenere manifestamente eccessiva la stima del dan- no biologico nella misura del 7%, tra questi si segnala in particolare la man- cata attivazione del segnale di crash nella scatola nera a bordo del veicolo investitore ( di per sé esplicativa della non gravità dell'urto registrato), la cir- costanza che, inspiegabilmente, entrambi gli appellanti dopo essersi recati al
P.S. di Marcianise per ricevere assistenza sanitaria rifiutano di sottoporsi ad
5
esami strumentali necessari per accertare l'entità delle lesioni e le cure da approntare, con ciò lasciando immaginare la non gravità dei danni patiti, né questi possono essere liquidati, come fatto dal CTU, sulla base di esami strumentali privati eseguiti a distanza di giorni dal sinistro, non essendovi prova della loro riconducibilità all'evento di cui è causa.
Ciò posto, l'appello risulta infondato con conseguente conferma della deci- sione di primo grado.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna e , in solido tra di loro, al paga- CP_1 CP_2 mento delle spese processuali in favore di , Controparte_4 che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 10.07.2025
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