Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2009, n. 23477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23477 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D?ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO TRAPANI in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GA RT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell?avvocato BARLETTELLI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato DI TRAPANI GIUSEPPE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 98/2006 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 01/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/07/2009 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE NA proponeva opposizione avverso l?ordinanza - ingiunzione emessa dalla Prefettura di Trapani per violazione della L. n. 164 del 1992, deducendone l?illegittimita? per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2 e art. 24. Con sentenza dep. il 1 febbraio 2006 il Tribunale di Marsala accoglieva l?opposizione, sul rilievo che la contestazione della violazione era stata notificata oltre il termine di novanta giorni dall?accertamento. Secondo il Giudicante doveva al riguardo escludersi che il suddetto termine potesse decorrere - come invece sostenuto dall?Amministrazione - dal nulla osta disposto dalla Procura della Repubblica di Marsala, non trovando applicazione la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3, secondo cui il termine decorre dalla ricezione degli atti da parte dell?autorita?
amministrativa quando questi sono trasmessi dall?autorita?
giudiziaria sul rilievo che tale disposizione concerne le ipotesi di sanzioni amministrative depenalizzate. Ne? a conclusioni diverse poteva portare l?adombrata connessione dell?illecito amministrativo con l?illecito penale per il quale l?ingiunto risultava indagato, perche? tale connessione non sussisteva, tant?e? vero che il P.M. aveva dato il nulla osta e poi chiesto l?archiviazione per i reati per i quali stava procedendo: in caso contrario, l?ingiunzione sarebbe stata illegittimamente emessa dall?autorita? amministrativa, stante la competenza dell?autorita? giudiziaria;
la perentorieta? del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 escludeva che lo stesso potesse decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell?autorita? giudiziaria, perche? cio? comporterebbe una inammissibile rimessione in termini.
Nella specie, era risultato che gli agenti accertatoli erano in possesso dei dati emergenti dalla perizia D?Onghia, disposta e depositata il 26/1/1998 nell?ambito del procedimento penale pendente nei confronti dell?ingiunto, tant?e? vero che sin dal 1998 gli agenti avevano escusso l?opponente per renderlo edotto dei dati in loro possesso: pertanto, doveva considerarsi tardiva la contestazione dell?infrazione avvenuta il 12/8/2000.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - di Trapani sulla base di tre motivi.
Ha resistito l?intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 deduce l?incompetenza per territorio del Tribunale di Marsala in favore del foro erariale, cioe? del Tribunale di Palermo, ove ha sede l?Avvocatura distrettuale dello Stato: trattandosi di competenza inderogabile, la stessa puo?
essere eccepita o rilevata, anche d?ufficio, in ogni stato e grado del giudizio R.D. n. 1611 del 1933, ex art.
9. Il motivo e? inammissibile.
La questione e? nuova, in quanto non risulta trattata dalla sentenza impugnata: la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere sollevato la relativa eccezione non oltre la prima udienza di trattazione, deducendone l?omessa pronuncia ai sensi dell?art. 112 c.p.c., tenuto conto della portata di carattere generale di cui all?art. 38 c.p.c., comma 1, che prevede la preclusione di rilevare, anche d?ufficio, oltre la predetta udienza, l?incompetenza territoriale inderogabile che, ai sensi dell?art. 28 c.p.c., e?
prevista oltreche? nei casi ivi elencati espressamente in tutti quelli in cui essa e? stabilita dalla legge: pertanto la disposizione dell?art. 38 c.p.c., trova applicazione anche nell?ipotesi di cui al R.D. n. 1611 del 1933, artt. 6 e 9. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza che non aveva esaminato la questione dedotta dall?Amministrazione relativa all?esistenza del segreto istruttorio che aveva impedito la contestazione della violazione amministrativa prima del nullaosta dell?autorita?
giudiziaria.
Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, dell?art. 329 c.p.p., deduce la tempestivita? della contestazione dell?illecito, posto che in relazione alle circostanze accertate nel corso di indagini penali vige il segreto istruttorio, che impedisce ogni forma di contestazione, ivi inclusa quella realizzata con la contestazione di cui al citato L. n. 689 del 1981, art. 14; osserva ancora che nella specie, seppure non sussisteva la connessione fra condotte illecite, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 24, si versava nell?ipotesi della connessione ed probatoria, in quanto le prove raccolte per l?accertamento dell?illecito amministrativo (la perizia D?Onghia) erano utilizzabili e rilevanti anche per l?apertura del procedimento penale: ed allora sussistevano le esigenze di segretezza per il buon andamento della giustizia penale garantite dall?art. 329 c.p.p. citato che impedivano alla Guardia di Finanza di procedere alla contestazione prima del nulla osta della Procura: in tal caso il termine di novanta giorni prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art.14 citato decorre dal momento in cui viene meno il segreto istruttorio;
d?altra parte, la desecretazione degli atti relativi alle indagini preliminari e? possibile solo quando e? necessaria per la prosecuzione delle indagini stesse ma non quando cio? sia funzionale allo svolgimento di attivita? amministrative. In tal senso - rileva la ricorrente - sembra deporre il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1 in materia di accertamenti e riscossione dell?I.V.A., secondo cui la Guardia di Finanza, "previa autorizzazione dell?autorita? giudiziaria, che puo? essere concessa anche in deroga all?art. 329 c.p.p., utilizza e trasmette (agli Uffici delle entrate) documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti da altre Forze di polizia, nell?esercizio dei poteri di polizia giudiziaria": dalla lettura di questa norma si evince che solo in ipotesi tassative ed eccezionali, come quella relativa all?accertamento delle violazioni delle norme sull?I.V.A., l?autorita? giudiziaria puo? concedere un nulla osta in deroga all?art. 329 c.p.p., per l?uso amministrativo di verbali e rapporti acquisiti nell?esercizio dell?attivita? di polizia giudiziaria.
Il secondo e il terzo motivo, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Le censure sono fondate.
Il Tribunale, nell?accogliere l?opposizione, ha ritenuto che la contestazione della violazione amministrativa era stata notificata oltre il termine di novanta giorni dall?accertamento di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14: tale termine non poteva decorrere, come invece sostenuto dall?Amministrazione, dal nulla osta dell?autorita?
giudiziaria, atteso che gli agenti accertatoti, pur essendo venuti a conoscenza degli elementi da cui era risultata la violazione amministrativa nell?ambito delle indagini penali aventi ad oggetto reato non connesso con la contravvenzione, non avevano proceduto alla notificazione della contestazione nel termine di novanta giorni dell?accertamento nella specie, non poteva trovare applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3, che fa decorrere il termine dalla ricezione degli atti trasmessi all?autorita? amministrativa dall?autorita? giudiziaria sul rilievo che tale disposizione si riferisce all?ipotesi delle sanzioni depenalizzate. Orbene, occorre considerare che la L. n. 689 del 1981, art. 14 prevede che, ove non sia possibile procedere a contestazione immediata della violazione amministrativa, gli estremi devono essere notificati entro novanta giorni dall?accertamento (comma 2); quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all?autorita?
competente con provvedimento dell?autorita? giudiziaria i termini decorrono dalla ricezione (comma 3).
Il successivo art. 17 (obbligo del rapporto) stabilisce che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l?agente accertatore, salvo che ricorra l?ipotesi di cui all?art. 24, deve presentare il rapporto all?ufficio amministrativo competente ad emettere l?ingiunzione; l?art. 24 citato disciplina l?ipotesi della connessione per pregiudizialita?, che ricorre quando l?esistenza di un reato dipende dall?accertamento di una violazione amministrativa, attribuendo all?autorita? giudiziaria competente a conoscere il reato la cognizione anche della violazione amministrativa (comma 1): la vis attractiva della fattispecie penale, comportando lo spostamento della competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa, preclude fin dall?origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attivita? preordinata a tal fine;
qualora, essendosi chiuso il procedimento penale, gli atti vengano trasmessi all?autorita?
amministrativa, questa, divenuta nuovamente competente, e?
legittimata ad. avvalersi, ai fini dell?assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella precedente sede (Cass. 14289/2006). Nel caso di connessione per pregiudizialita? di cui all?art. 24, comma 2, il rapporto di cui all?art. 17 e? trasmesso all?autorita?
giudiziaria, sicche? i verbalizzanti non devono riferire all?autorita? amministrativa, alla quale e? sottratto ogni potere, ma soltanto a quella penale. Ed invero, la norma va necessariamente coordinata con gli artt. 331 e 347 c.p.c., che prevedono l?obbligo rispettivamente dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio di denunciare al P.M. un reato perseguibile d?ufficio e della polizia giudiziaria di riferire la notitia criminis d?ufficio.
Occorre sottolineare come quella disciplinata dall?art. 24 e? una soltanto delle ipotesi di connessione che in astratto possono verificarsi fra l?illecito amministrativo e quello penale: fra quelle non espressamente previste, vi e? la connessione c.d. probatoria che ricorre quando, come nella specie, gli elementi rilevanti ai fini della prova dell?illecito amministrativo sono acquisiti nell?ambito di un procedimento penale senza che fra l?illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dall?art. 24. Orbene, l?interpretazione sistematica della normativa in esame induce a ritenere che, anche nell?ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra l?ipotesi della connessione per pregiudizialita? del reato con l?illecito amministrativo di cui si e? detto gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all?autorita? amministrativa senza l?autorizzazione dell?autorita? giudiziaria, atteso che spetta a quest?ultima verificare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all?autorita? amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all?art. 329 c.p.p., che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l?iniziativa di portare a conoscenza dell?indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell?ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l?andamento delle indagini stesse. E, in tal caso, il termine di cui all?art. 14 non puo? che decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell?autorita?
giudiziaria secondo quanto stabilito dal comma 3: in proposito, occorre sottolineare che la portata precettiva di tale disposizione non puo? essere limitata - come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata - all?ipotesi di sanzioni amministrative depenalizzate, isussistendo in tutti i casi in cui la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa viene a cessare: il che si verifica non soltanto nell?ipotesi di trasmissione da parte dell?autorita? giudiziaria cha accerti il difetto di giurisdizione in ordine alla violazione amministrativa, ma anche nel caso in cui il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita? (art. 24, u.c.). Erroneamente, il Tribunale ha ritenuto che il termine di cui all?art. 14 potesse decorre da un momento anteriore al nullaosta della Procura di Marsala.
La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Marsala in persona di altro magistrato.
Il giudice di rinvio dovra? attenersi al seguente principio di diritto: "Al di fuori dell?ipotesi di connessione perpregiudizialita?, disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 24, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall?art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall?autorita? giudiziaria all?autorita? amministrativa".
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso;
rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Marsala in persona di altro magistrato.
Cosi? deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 10 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009