Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2009, n. 23477
CASS
Sentenza 5 novembre 2009

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In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2009, n. 23477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23477
    Data del deposito : 5 novembre 2009

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