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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3356/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
24.3.2025, avente ad oggetto: responsabilità cose in custodia tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gemelli Giovandomenico, per Parte_1
mandato in atti;
appellante
e
in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cinnante Rosa;
appellato nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tarsitano Teresa Angela;
appellata
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha evocato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cosenza, il Parte_1
in persona dell'amministratore chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Voglia l' Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l' esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro , del Controparte_1
e per l' effetto condannarlo al pagamento, in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 4.924,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con condanna del convenuto, inoltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa , oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge.”
A sostegno della domanda l'attore assumeva che, in data 03.01.2019, alle ore 17.00 circa, mentre si recava a lavoro nello stabile di , al pianerottolo del II piano Controparte_1
della scala A, veniva investito dall' apertura accidentale e improvvisa di un finestrone condominiale, modello vasistas, posto sul medesimo pianerottolo.
In particolare, adduceva che il finestrone, la cui molla era rotta già da tempo, era tenuto chiuso da un nastro adesivo per pacchi, che si apriva improvvisamente e lo colpiva in testa al suo passaggio, causandogli lesioni personali.
La parte convenuta costituendosi in giudizio contestava la fondatezza della domanda attore e formulava istanza di chiamata in causa della Compagnia assicurativa
[...]
onde essere manlevata delle conseguenze patrimoniali della ipotizzata CP_3
responsabilità.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la compagnia, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prova orale e CTU medico – legale, all' esito della quale la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 14.09.2022 con deposito di note difensive.
Con sentenza n. 561/2023 il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il diritto del in persona dell' Parte_2
amministratore pro- tempore, di essere manlevato da parte della dall' Controparte_4 azione promossa nei suoi confronti;
condannava la in CP_5 Controparte_2
persona del l.r.p.t. al pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
1.927,61 ridotta alla metà e così la somma di € 963,80 oltre interessi legali dal deposito della sentenza all' effettivo soddisfo;
poneva a carico della Compagnia di assicurazioni il costo della CTU, compensando integralmente le spese di lite.
Ha interposto gravame censurando il malgoverno delle risultanze Parte_1
probatorie – ed in particolare non essendo stato adeguatamente valorizzata una dichiarazione integrativa al contenuto del verbale di PS ove risultava chiarita la reale dinamica del danno- e, conseguentemente, la ritenuta corresponsabilità del danneggiato per il sinistro, nonché la decisione di compensare le spese in violazione del principio, ormai consolidato, per cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte. Ha, quindi, chiesto riconoscersi l'intera somma accertata dal ctu a titolo di danno non patrimoniale oltre alla condanna alle spese del primo grado.
Il ha resistito, chiedendo in via principale il Controparte_6
rigetto del gravame, in quanto infondato e privo di rilievo giuridico, ed ha proposto in via incidentale appello volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado laddove aveva statuito la parziale responsabilità del per essere titolare delle cose in CP_1
custodia, pur in presenza del caso fortuito costituito dalla condotta incauta del che Pt_1 aveva provato a forzare la finestra, escludente il nesso di causalità tra sinistro e danno.
Ha resistito pure la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.
Preliminarmente, deve essere dichiarato tardivo l'appello incidentale proposto dal convenuto, costituitosi soltanto il 16.2.2024 e, quindi, oltre i venti giorni CP_1 dall'udienza indicata in citazione del 26. 2.2024.
Trattasi, infatti, di l'appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "20 giorni prima" (ex art. 343 c.p.c.) non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale (non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c..
Il rinvio d'ufficio dell'udienza a norma dell'art. 168-bis c.p.c., comma 4, non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168- bis, comma 5, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore
Ed invero, il termine di venti giorni va computato a ritroso dalla data in cui il convenuto/appellato è citato a comparire nell'atto introduttivo, salvo il caso di decreto e messo ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, cpc. Nè può attribuirsi valore di decreto ex art. 168 bis c.p.c. al rinvio d'ufficio dell'udienza comunicato il 29.2.2024 per assenza del giudice togato, e, comunque, tale differimento interveniva dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166
c.p.c. e non avrebbe potuto determinare la rimessione in termini ai fini della tempestiva costituzione dell'appellato agli effetti dell'appello incidentale (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 26/08/2021, n.23455).
Ciò premesso, l'appello, quanto al primo profilo di censura, è infondato.
Nell'ordine delle questioni da trattare, deve, innanzitutto, evidenziarsi che correttamente la domanda proposta dal è stata qualificata dal giudice di prime cure come Pt_1
un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo;
condotte ricollegabili all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe ed aventi un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In quest'ultimo caso, infatti, può delinearsi un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato o del fatto del terzo (cfr. Cass. civ. Sez. 6, n. 12077 del 16.05.2017; Cass. civ. Sez. 3, n. 2477 dell'1.02.2018; Cass. civ. n. 24529/2009; Cass. civ. n. 11227/2008). Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando sul custode, invece, la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. In ordine alle ipotesi di condotta impropria e imprudente del danneggiato, rilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, in alcune pronunce si afferma che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.” (Cass. Civ. n. 11526 del 11/05/2017).
Sempre sull'argomento in parola, inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ.
n. 9315/19; conf. Cass. Civ. n. 34886/21).
Quest'ultimo principio è stato, altresì, richiamato e ribadito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a SezioniUnite, le quali, con l'ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 sono intervenute a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità.
Con detta pronuncia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel richiamare i principi che devono ispirare le decisioni in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ha, altresì, espresso in funzione nomofilattica il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
Ciò premesso, il giudice di prime cure ha fatto buon governo di tali principi.
Innanzitutto, in assenza di testimoni oculari dell'evento, deve ritenersi corretta la valutazione della contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dall'attore al medico del pronto soccorso – ovvero di un impatto subito impatto sul capo da parte di una finestra mentre la stava pulendo - con la dinamica allegata in citazione e cioè che lo stesso nel mentre Pt_1
si recava presso l'ufficio dei monopoli posto sullo stesso pianerottolo dove è avvenuto il sinistro veniva attinto dal finestrone che si apriva accidentalmente perchè difettoso e bloccato da nastro adesivo.
Ed invero, deve ritenersi che le dichiarazioni rese al personale medico, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscano confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. Civ. 29316/2008; Cass.
Civ. 15849/2001; Cass. Civ. n. 1085/2000; Cass. Civ. 3309/1997).
Peraltro, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo può costituire mezzo di prova sul quale il giudice può formare il proprio convincimento anche in via esclusiva (Cass. Civ. sez lav. 12463/2003).
Ciò vale con riferimento all'apprezzamento delle dichiarazioni rese dal Pt_1
nell'immediatezza del fatto mentre va da sé che il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese (cfr. ad es. Cass. Civ. sez. lav. n. 5000/1999), in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice.
La dinamica raccolta dal medico del PS non può affatto ritenersi scalfita dal contenuto del documento contenente la seguente dichiarazione: "Mentre passava si sganciava una finestra del condominio infortunandomi. Cosenza, 07.01.2019 . ", che, pur facendo Controparte_7 parte, come appendice, della cartella clinica, è stata formata unilateralmente dall'odierno dopo alcuni giorni dal sinistro, e non è sufficiente a superare il valore confessorio attribuito alle dichiarazioni contenute nel certificato medico, rese spontaneamente nell'immediatezza del fatto.
Il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese;
non ha proposto querela di falso in danno del medico Pt_1
certificatore, quindi, non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate dll'attore e che il loro contenuto sia quello verbalizzato"
(Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n.16030).
Deve, quindi, ritenersi provato che, nell'immediatezza dei fatti, l'attore dichiarò al personale medico di aver essere stato colpito dalla finestra mentre la stava pulendo.
In relazione a tale dinamica, deve ritenersi corretta la valutazione di corresponsabilità espressa dal Giudice di pace.
Ed invero, la responsabilità del custode per i beni mobili facenti parte del CP_1
– tenuto conto della pacifica condizione di difettosità del manufatto – non può CP_1
essere esclusa dalla condotta del che aveva pulito, pur non avendone facoltà e titolo, Pt_1
il finestrone condominiale, atteso che l'apertura di una finestra non può costituire comportamento abnorme o anomalo, tenuto conto della funzione della stessa ed in assenza di segnalazioni e/o divieti di apertura del finestrone.
Nondimeno, il fatto che il danneggiato conoscesse bene lo stato dei luoghi e la condizione di pericolosità della stessa induce a ritenere corretta la valutazione del concorso di responsabilità in capo al Tuoto, per aver maneggiato il finestrone, pur sapendo che lo stesso fosse in condizioni precarie.
Venendo all'ulteriori motivo di gravame, ritiene la scrivente che l'appello sia fondato, per le ragioni che seguono. Ed invero, il giudice di prime cure risulta aver compensato per intero le spese di lite, argomentando la decisione sulla scorta della parziale corresponsabilità dell'attore danneggiato.
Deve evidenziarsi che, in materia di spese di lite, nel caso di accoglimento in misura ridotta-anche sensibile- di una domanda articolata in un unico capo non si ha soccombenza reciproca, la quale si configura solo se vi sono più domande contrapposte formulate nello stesso giudizio fra le medesime parti o nell'ipotesi di parziale accoglimento di una sola domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite in favore di quella soccombente, ma può giustificarne solo la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti ex art. 92, co. 2, cod. proc. civ.
Ora, proprio in conformità a tale principio, tenuto conto che del riconoscimento di una corresponsabilità nella misura del 50% in capo al danneggiato e l'attribuzione di una somma inferiore a quella richiesta, ad avviso del Tribunale sussistevano i presupposti per la compensazione solo parziale delle spese di lite, nella misura di un mezzo, dovendo per la restante parte gravare sui convenuti rimasti soccombenti.
Tenuto conto dell'accoglimento di un solo motivo di gravame, si ritiene dunque necessario compensare le spese per metà anche le spese del presente giudizio e condannare le odierne appellate al pagamento della residua metà in favore dell'attore.
Le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa in relazione alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio ed applicati i parametri medi del D.M.
55/2014 (e successive modifiche).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna il e l Controparte_1 Controparte_2
alla refusione in favore di della residua metà, liquidandola in
[...] Parte_1
euro 73,25 per esborsi ed euro 173,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge;
➢ Compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna le appellate al pagamento della residua metà in favore di parte attrice, liquidandola in euro 32,25 per esborsi ed euro 331,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfettarie;
Cosenza, 27.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3356/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
24.3.2025, avente ad oggetto: responsabilità cose in custodia tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gemelli Giovandomenico, per Parte_1
mandato in atti;
appellante
e
in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cinnante Rosa;
appellato nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tarsitano Teresa Angela;
appellata
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha evocato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cosenza, il Parte_1
in persona dell'amministratore chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Voglia l' Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l' esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro , del Controparte_1
e per l' effetto condannarlo al pagamento, in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 4.924,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con condanna del convenuto, inoltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa , oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge.”
A sostegno della domanda l'attore assumeva che, in data 03.01.2019, alle ore 17.00 circa, mentre si recava a lavoro nello stabile di , al pianerottolo del II piano Controparte_1
della scala A, veniva investito dall' apertura accidentale e improvvisa di un finestrone condominiale, modello vasistas, posto sul medesimo pianerottolo.
In particolare, adduceva che il finestrone, la cui molla era rotta già da tempo, era tenuto chiuso da un nastro adesivo per pacchi, che si apriva improvvisamente e lo colpiva in testa al suo passaggio, causandogli lesioni personali.
La parte convenuta costituendosi in giudizio contestava la fondatezza della domanda attore e formulava istanza di chiamata in causa della Compagnia assicurativa
[...]
onde essere manlevata delle conseguenze patrimoniali della ipotizzata CP_3
responsabilità.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la compagnia, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prova orale e CTU medico – legale, all' esito della quale la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 14.09.2022 con deposito di note difensive.
Con sentenza n. 561/2023 il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il diritto del in persona dell' Parte_2
amministratore pro- tempore, di essere manlevato da parte della dall' Controparte_4 azione promossa nei suoi confronti;
condannava la in CP_5 Controparte_2
persona del l.r.p.t. al pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
1.927,61 ridotta alla metà e così la somma di € 963,80 oltre interessi legali dal deposito della sentenza all' effettivo soddisfo;
poneva a carico della Compagnia di assicurazioni il costo della CTU, compensando integralmente le spese di lite.
Ha interposto gravame censurando il malgoverno delle risultanze Parte_1
probatorie – ed in particolare non essendo stato adeguatamente valorizzata una dichiarazione integrativa al contenuto del verbale di PS ove risultava chiarita la reale dinamica del danno- e, conseguentemente, la ritenuta corresponsabilità del danneggiato per il sinistro, nonché la decisione di compensare le spese in violazione del principio, ormai consolidato, per cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte. Ha, quindi, chiesto riconoscersi l'intera somma accertata dal ctu a titolo di danno non patrimoniale oltre alla condanna alle spese del primo grado.
Il ha resistito, chiedendo in via principale il Controparte_6
rigetto del gravame, in quanto infondato e privo di rilievo giuridico, ed ha proposto in via incidentale appello volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado laddove aveva statuito la parziale responsabilità del per essere titolare delle cose in CP_1
custodia, pur in presenza del caso fortuito costituito dalla condotta incauta del che Pt_1 aveva provato a forzare la finestra, escludente il nesso di causalità tra sinistro e danno.
Ha resistito pure la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.
Preliminarmente, deve essere dichiarato tardivo l'appello incidentale proposto dal convenuto, costituitosi soltanto il 16.2.2024 e, quindi, oltre i venti giorni CP_1 dall'udienza indicata in citazione del 26. 2.2024.
Trattasi, infatti, di l'appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "20 giorni prima" (ex art. 343 c.p.c.) non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale (non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c..
Il rinvio d'ufficio dell'udienza a norma dell'art. 168-bis c.p.c., comma 4, non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168- bis, comma 5, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore
Ed invero, il termine di venti giorni va computato a ritroso dalla data in cui il convenuto/appellato è citato a comparire nell'atto introduttivo, salvo il caso di decreto e messo ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, cpc. Nè può attribuirsi valore di decreto ex art. 168 bis c.p.c. al rinvio d'ufficio dell'udienza comunicato il 29.2.2024 per assenza del giudice togato, e, comunque, tale differimento interveniva dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166
c.p.c. e non avrebbe potuto determinare la rimessione in termini ai fini della tempestiva costituzione dell'appellato agli effetti dell'appello incidentale (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 26/08/2021, n.23455).
Ciò premesso, l'appello, quanto al primo profilo di censura, è infondato.
Nell'ordine delle questioni da trattare, deve, innanzitutto, evidenziarsi che correttamente la domanda proposta dal è stata qualificata dal giudice di prime cure come Pt_1
un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo;
condotte ricollegabili all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe ed aventi un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In quest'ultimo caso, infatti, può delinearsi un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato o del fatto del terzo (cfr. Cass. civ. Sez. 6, n. 12077 del 16.05.2017; Cass. civ. Sez. 3, n. 2477 dell'1.02.2018; Cass. civ. n. 24529/2009; Cass. civ. n. 11227/2008). Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando sul custode, invece, la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. In ordine alle ipotesi di condotta impropria e imprudente del danneggiato, rilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, in alcune pronunce si afferma che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.” (Cass. Civ. n. 11526 del 11/05/2017).
Sempre sull'argomento in parola, inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ.
n. 9315/19; conf. Cass. Civ. n. 34886/21).
Quest'ultimo principio è stato, altresì, richiamato e ribadito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a SezioniUnite, le quali, con l'ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 sono intervenute a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità.
Con detta pronuncia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel richiamare i principi che devono ispirare le decisioni in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ha, altresì, espresso in funzione nomofilattica il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
Ciò premesso, il giudice di prime cure ha fatto buon governo di tali principi.
Innanzitutto, in assenza di testimoni oculari dell'evento, deve ritenersi corretta la valutazione della contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dall'attore al medico del pronto soccorso – ovvero di un impatto subito impatto sul capo da parte di una finestra mentre la stava pulendo - con la dinamica allegata in citazione e cioè che lo stesso nel mentre Pt_1
si recava presso l'ufficio dei monopoli posto sullo stesso pianerottolo dove è avvenuto il sinistro veniva attinto dal finestrone che si apriva accidentalmente perchè difettoso e bloccato da nastro adesivo.
Ed invero, deve ritenersi che le dichiarazioni rese al personale medico, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscano confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. Civ. 29316/2008; Cass.
Civ. 15849/2001; Cass. Civ. n. 1085/2000; Cass. Civ. 3309/1997).
Peraltro, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo può costituire mezzo di prova sul quale il giudice può formare il proprio convincimento anche in via esclusiva (Cass. Civ. sez lav. 12463/2003).
Ciò vale con riferimento all'apprezzamento delle dichiarazioni rese dal Pt_1
nell'immediatezza del fatto mentre va da sé che il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese (cfr. ad es. Cass. Civ. sez. lav. n. 5000/1999), in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice.
La dinamica raccolta dal medico del PS non può affatto ritenersi scalfita dal contenuto del documento contenente la seguente dichiarazione: "Mentre passava si sganciava una finestra del condominio infortunandomi. Cosenza, 07.01.2019 . ", che, pur facendo Controparte_7 parte, come appendice, della cartella clinica, è stata formata unilateralmente dall'odierno dopo alcuni giorni dal sinistro, e non è sufficiente a superare il valore confessorio attribuito alle dichiarazioni contenute nel certificato medico, rese spontaneamente nell'immediatezza del fatto.
Il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese;
non ha proposto querela di falso in danno del medico Pt_1
certificatore, quindi, non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate dll'attore e che il loro contenuto sia quello verbalizzato"
(Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n.16030).
Deve, quindi, ritenersi provato che, nell'immediatezza dei fatti, l'attore dichiarò al personale medico di aver essere stato colpito dalla finestra mentre la stava pulendo.
In relazione a tale dinamica, deve ritenersi corretta la valutazione di corresponsabilità espressa dal Giudice di pace.
Ed invero, la responsabilità del custode per i beni mobili facenti parte del CP_1
– tenuto conto della pacifica condizione di difettosità del manufatto – non può CP_1
essere esclusa dalla condotta del che aveva pulito, pur non avendone facoltà e titolo, Pt_1
il finestrone condominiale, atteso che l'apertura di una finestra non può costituire comportamento abnorme o anomalo, tenuto conto della funzione della stessa ed in assenza di segnalazioni e/o divieti di apertura del finestrone.
Nondimeno, il fatto che il danneggiato conoscesse bene lo stato dei luoghi e la condizione di pericolosità della stessa induce a ritenere corretta la valutazione del concorso di responsabilità in capo al Tuoto, per aver maneggiato il finestrone, pur sapendo che lo stesso fosse in condizioni precarie.
Venendo all'ulteriori motivo di gravame, ritiene la scrivente che l'appello sia fondato, per le ragioni che seguono. Ed invero, il giudice di prime cure risulta aver compensato per intero le spese di lite, argomentando la decisione sulla scorta della parziale corresponsabilità dell'attore danneggiato.
Deve evidenziarsi che, in materia di spese di lite, nel caso di accoglimento in misura ridotta-anche sensibile- di una domanda articolata in un unico capo non si ha soccombenza reciproca, la quale si configura solo se vi sono più domande contrapposte formulate nello stesso giudizio fra le medesime parti o nell'ipotesi di parziale accoglimento di una sola domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite in favore di quella soccombente, ma può giustificarne solo la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti ex art. 92, co. 2, cod. proc. civ.
Ora, proprio in conformità a tale principio, tenuto conto che del riconoscimento di una corresponsabilità nella misura del 50% in capo al danneggiato e l'attribuzione di una somma inferiore a quella richiesta, ad avviso del Tribunale sussistevano i presupposti per la compensazione solo parziale delle spese di lite, nella misura di un mezzo, dovendo per la restante parte gravare sui convenuti rimasti soccombenti.
Tenuto conto dell'accoglimento di un solo motivo di gravame, si ritiene dunque necessario compensare le spese per metà anche le spese del presente giudizio e condannare le odierne appellate al pagamento della residua metà in favore dell'attore.
Le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa in relazione alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio ed applicati i parametri medi del D.M.
55/2014 (e successive modifiche).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna il e l Controparte_1 Controparte_2
alla refusione in favore di della residua metà, liquidandola in
[...] Parte_1
euro 73,25 per esborsi ed euro 173,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge;
➢ Compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna le appellate al pagamento della residua metà in favore di parte attrice, liquidandola in euro 32,25 per esborsi ed euro 331,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfettarie;
Cosenza, 27.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei