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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Carla Rossi Presidente dr. Silvia Maria Russo Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
SCROFA 57 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA VIA DELLA SCROFA 57 C.F._1
00186 ROMA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
LOCATELLI N. 82 24069 TRESCORE BALNEARIO presso lo studio dell'avv. VALTULINI GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA avente ad oggetto: Somministrazione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
pagina 1 di 11 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre: - riformare sentenza n. 2935/2024 pubblicata il 14 marzo 2024 dal Tribunale Civile di Milano Giudice Dott.ssa Centola, nel giudizio RGN 7262/2023 e notificata in data 15 marzo 2024 relativamente alle somme per cui è stata Pt_1 condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente versare da oltre interessi e spese di lite, per le motivazioni di cui in premessa, Parte_2 rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché Pt_1 infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con restituzione in capo al
Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”.
---
Per Controparte_1
“In via principale e nel merito: - Ogni avversaria istanza e/o domanda avanzata nei confronti della società disattesa, respingersi l'appello proposto dalla Controparte_2 società e per l'effetto confermare la sentenza n. 2395/2024 pubblicata il Parte_1
14.03.2024 dal Tribunale di Milano (r.g. 7262/2023) impugnata. In ogni caso: - condannare l'appellante alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
-Il adiva il Tribunale, sostenendo che aveva intrattenuto con Controparte_2 nel biennio 2010-2011, un contratto di somministrazione di energia Parte_1 elettrica presso la propria sede, di aver pagato a l'intero corrispettivo richiesto Pt_1 per la detta somministrazione, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi € 5.251,26; chiedeva, quindi, la ripetizione della somma, posto che, come stabilito dalla Corte di Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore;
ciò premesso, il chiedeva la Parte_2 condanna di alla restituzione della somma di € 5.251,26, ed oltre agli interessi Pt_1
pagina 2 di 11 legali dalla messa in mora e quelli di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
con spese e competenze rifuse.
-La si costituiva, chiedendo in via preliminare un rinvio non consuetudinario -o Pt_1 la sospensione ex art. 295 c.p.c. -a fronte delle questioni di legittimità costituzionale pendenti avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie, tra l'altro, sulla scorta di asserita inefficacia orizzontale della direttiva comunitaria, nonché della legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA;
sulla scorta di ciò, conseguentemente, ribadiva l'infondatezza della domanda attorea, sostenendo che la presente controversia ha luogo esclusivamente tra singoli, comportando l'impossibilità alla disapplicazione della normativa per opera del Giudice;
comunque contestava la quantificazione della somma pretesa a rimborso, sostenendo la legittimità degli addebiti in applicazione della normativa italiana almeno fino al 31.3.2010, chiedendo la riduzione delle somme corrisposte dalla ricorrente antecedentemente al 1.4.2010; chiedeva, in caso di denegato accoglimento delle domande avversarie, l'applicazione della quota degli interessi esclusivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. a decorrere dalla domanda al saldo e la compensazione delle spese, stante la novità delle questioni trattate e la particolare situazione in cui si trovava la stessa, ossia di dover necessariamente resistere in giudizio per poter accedere al meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 TUA. Il Giudice del Tribunale ritenendo necessaria la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. 511/1988, su cui si fondava l'addebito a titolo di addizionale provinciale all'accisa contenuto nelle fatture pagate a , faceva discendere il Pt_1 diritto della parte istante a vedersi restituite le somme pagate a tale titolo. Condannando, la convenuta a restituire alla parte richiedente la somma, indebitamente ricevuta, di € 5.251,26, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. - come novellato nel 2014 - a decorrere dalla domanda al saldo, stante la buona fede dell'accipiens Pt_1 che, nella sua qualità di fornitore e soggetto passivo dell'imposta, era tenuta al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e “trasferiva” legittimamente sul consumatore l'effetto dell'imposta stessa.
-Avverso tale sentenza ha proposto appello la , sollevando plurimi profili di Pt_1 illegittimità. Con un primo motivo, ha eccepito l'illegittimità della sentenza Pt_1 impugnata che: - ha ricompreso tra gli importi da restituire anche i tributi versati nel periodo dal febbraio 2010 al 31 marzo 2010, quando la normativa nazionale era valida ed efficace, stante l'intervenuta abrogazione a decorrere dal 1° aprile 2010; ha sollevato numerose eccezioni volte a sostenere l'erroneità e non condivisibilità della decisione del pagina 3 di 11 giudice di disapplicare la norma interna ritenuta contrastante con il diritto comunitario.
In particolare, ha sostenuto l'impossibilità nell'ordinamento nazionale di Pt_1 disapplicare in autonomia una legge, sebbene contraria ad una direttiva europea, se non attraverso la chiamata in causa dell'unico soggetto e dei suoi delegati che avrebbero potuto attuare l'adeguamento nei termini previsti;
ha, inoltre, proposto una pluralità di argomentazioni in ordine al rispetto del rapporto tra organi giurisdizionali e della gerarchia delle fonti che avrebbe imposto all'utente finale di agire con azione risarcitoria contro lo Stato che non si era tempestivamente adeguato alla direttiva comunitaria, ovvero al giudice nazionale di richiedere, con ricorso, l'intervento della Corte di Giustizia UE e alla CEDU per valutare il parametro di costituzionalità della norma interna. Con gli ulteriori motivi di lagnanza, ha dedotto, in sintesi: - l'efficacia Pt_1 solo verticale, e non orizzontale, delle direttive comunitarie, con inammissibilità dell'azione direttamente proposta dal cliente contro il fornitore;
- i problemi di compatibilità della normativa interna con la Costituzione italiana e con l'ordinamento comunitario;
- l'ostacolo della doppia giurisdizione (ordinaria e tributaria) ed il trattamento diseguale, sbilanciato a sfavore del fornitore che, in virtù della norma speciale contenuta nell'art. 14 comma 4 T.U.A., non può pretendere in questa sede, per difetto di giurisdizione, il rimborso della somma restituita al cliente all'Agenzia delle
Entrate.
-La si è costituita nel presente grado di giudizio, sottolineando Controparte_3
l'irrilevanza delle argomentazioni dell'appellante e la loro inidoneità a scalfire la decisione di primo grado e l'infondatezza di tutti i motivi d'appello proposti. Alla prima udienza dell'1.10.2024, verificata la regolare costituzione delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in occasione della quale sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata rimessa al
Collegio in decisione.
-Prima di affrontare il merito dell'impugnazione, è utile dare conto del quadro normativo nel quale si inserisce la pretesa avanzata dalla società appellante.
-L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita in favore dei Comuni, delle
Province o dell'Erario dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988.
-Il versamento di tale addizionale è stato posto a carico dei fornitori di energia elettrica, con diritto di rivalsa sui consumatori finali a norma dell'art. 56 del D.L.vo n. 504/1995
(T.U.A. -Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative). pagina 4 di 11 -La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario.
Con la direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le disposizioni della direttiva 92/12/CEE; è quindi divenuto applicabile all'energia elettrica il disposto di cui all'art. 3 della direttiva 91/12/CEE, a norma del quale “i prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
-La possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte dirette aventi finalità specifiche” è stata ribadita nella successiva direttiva 2008/118/CE (con una disposizione in parte sovrapponibile a quella del febbraio 1992), che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.L. vo n. 48/2010, senza però intervenire sull'art. 6 del
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.L. vo 26/2007.
Proprio in ragione del mantenimento invariato del testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista da tale norma in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
-L'addizionale è stata infine abrogata con i D.L.vi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni
a statuto ordinario e con il D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
-La domanda di ripetizione formulata dal riguarda le somme versate a Parte_2 titolo di addizionale all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
-Non è in discussione che le somme richieste in ripetizione da parte del Parte_2 siano state pagate a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica. Il tema controverso riguarda invece l'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto del di ottenere il rimborso delle suddette somme in ragione della illegittimità Parte_2 dell'imposta per la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale.
Come si è già sopra accennato, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per avere dato rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamente alla direttiva 2008/118/CE – inapplicabile, poiché non correttamente trasposta, ai rapporti tra privati – quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la pagina 5 di 11 CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-
103/2017.
-Sotto altro profilo, l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha evidenziato come la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e non possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte.
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
-Innanzitutto, va verificato se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del
D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE.
A questo riguardo, le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17 hanno chiarito che:
- i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della Direttiva 2008/118/CE “possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (causa C-553/2013);
- affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Causa C-103/2017).
-Alla luce dei suddetti principi interpretativi, immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, la Corte di cassazione ha ravvisato la incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con il diritto unionale in ragione della assenza di indicazioni in ordine alle specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare (v. Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori pagina 6 di 11 dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento della incompatibilità della norma nazionale con la Direttiva 2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale).
-La riscossione delle addizionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è dunque avvenuta in contrasto con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE.
-Resta da accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE non è stata trasposta correttamente nell'ordinamento italiano (non essendo il D.L.vo n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del
D.L. n. 511/1988).
-In quest'ottica, non sono risolutive né le pronunce della Corte di Giustizia né quelle della Corte di cassazione sopra menzionate, in quanto emesse nell'ambito di procedimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello Stato e quindi non involgenti il tema della efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
-E' invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla CGUE con la sentenza pronunciata l'11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 (proprio in merito alle addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988), secondo il quale “ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
-Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da e riconosciuta dal Giudice di primo grado. Parte_2
-Conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la disapplicazione della
Direttiva 2008/118/CE in via meramente incidentale, risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 363/2025, n.93/2025, n. 3258/2024 e n. 3238/2024 di questa Corte d'Appello, la sentenza n. 473/2025 della Corte d'Appello di Firenze, e le sentenze n. 2409/2025 e n. 1688/2025 del Tribunale di Milano).
-In particolare, assume rilievo l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'I.V.A., secondo il quale “nelle controversie tra sostituto pagina 7 di 11 d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass. S.U. n. 15032/2009; cfr. Cass. civ. SS.UU. del
28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del
12.11.2020 n. 25519).
-Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo).
-Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poiché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
-In via di principio, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti.
-Se viene meno l'obbligo, gravante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello
Stato, l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso, tuttavia, produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico.
-Una volta chiarito che la rivalsa non ha per oggetto l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la rilevanza diretta della Direttiva
2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
-La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta direttiva investe necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale pagina 8 di 11 (Stato\privato) e non orizzontale (privato\privato) del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di I.V.A., il giudice ordinario può dunque sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica.
-E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazione tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
-La sentenza della CGUE pronunciata nella causa C-316/2022 ha chiarito che
“malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
-In altre parole, ferma l'inefficacia delle direttive inattuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli Stati membri.
-La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla CGUE. Infatti, l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica.
-A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la
CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
-Le sentenze n. 21154/2024 e n. 24373/2024 della Corte di cassazione, successive alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamate da a sostegno Parte_1 delle proprie deduzioni, non hanno valorizzato la possibilità di superare, nei giudizi fra pagina 9 di 11 privati, l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerarchia delle fonti.
-Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto della impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive inattuate.
-Nella fattispecie di causa, il suddetto presupposto è stato messo in discussione, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/Ce nei rapporti fra privati in forza delle disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giuridica delle argomentazioni sin qui svolte.
-Analogamente, sono prive di rilievo le considerazioni espresse da sulla Parte_1 eccessiva gravosità, per i soggetti tenuti al pagamento delle accise, della procedura di recupero delineata dall'art. 14, comma 4, T.U.A.
-La procedura di recupero dell'accisa stabilita dall'art. 14 comma 4 del T.U.A. per l'ipotesi di condanna alla restituzione a terzi delle somme incassate a titolo di rivalsa dell'accisa, secondo la tesi di sarebbe eccessivamente onerosa, in Parte_1 quanto precluderebbe la possibilità di valutare soluzioni transattive (costituendo condizione dell'azione la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato) ed esporrebbe il fornitore dell'energia al rischio di diniego del rimborso da parte dello Stato.
-Al riguardo, si fa rilevare come tale procedura sia correlata alla scelta del fornitore dell'energia elettrica di valersi della possibilità di ribaltare sul consumatore finale il peso economico dell'accisa ai sensi dell'art. 56 del T.U.A. Diversamente, il fornitore dell'energia elettrica avrebbe potuto ottenere direttamente dallo Stato, attivandosi nel termine di decadenza stabilito dallo stesso art. 14 T.U.A. al comma 2, il rimborso dell'accisa indebitamente versata (v. Cass. n. 22345/2020).
-In questo contesto, la maggiore gravosità per il fornitore dell'energia elettrica della procedura volta ad ottenere il rimborso a seguito dell'iniziativa del consumatore finale, poiché si inserisce in un impianto coerente di rimedi concepiti e modulati diversamente per ciascuna delle diverse evenienze configurabili, non può valere a paralizzare l'efficacia dell'azione che il consumatore finale abbia intrapreso a termini di legge.
-La disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1998 in via incidentale, giacché non presuppone l'applicazione orizzontale della Direttiva 2008/118/CE in contrasto con i pagina 10 di 11 principi del diritto unionale, vale ad escludere la necessità di rinviare la decisione della controversia in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione prospettata dal Tribunale di Udine.
-Deve essere, quindi, anche in questa sede confermato il diritto di di Parte_2 ottenere il rimborso della somma di euro 5.251, 26, versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011.
-Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in considerazione della complessità delle questioni trattate.
Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ontro la sentenza del Tribunale di Milano n. 2935/2024 pubblicata il Parte_1
14.03.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
-Così deciso in Milano, il 31.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Maria Carla Rossi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Carla Rossi Presidente dr. Silvia Maria Russo Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
SCROFA 57 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA VIA DELLA SCROFA 57 C.F._1
00186 ROMA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
LOCATELLI N. 82 24069 TRESCORE BALNEARIO presso lo studio dell'avv. VALTULINI GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA avente ad oggetto: Somministrazione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
pagina 1 di 11 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre: - riformare sentenza n. 2935/2024 pubblicata il 14 marzo 2024 dal Tribunale Civile di Milano Giudice Dott.ssa Centola, nel giudizio RGN 7262/2023 e notificata in data 15 marzo 2024 relativamente alle somme per cui è stata Pt_1 condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente versare da oltre interessi e spese di lite, per le motivazioni di cui in premessa, Parte_2 rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché Pt_1 infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con restituzione in capo al
Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”.
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Per Controparte_1
“In via principale e nel merito: - Ogni avversaria istanza e/o domanda avanzata nei confronti della società disattesa, respingersi l'appello proposto dalla Controparte_2 società e per l'effetto confermare la sentenza n. 2395/2024 pubblicata il Parte_1
14.03.2024 dal Tribunale di Milano (r.g. 7262/2023) impugnata. In ogni caso: - condannare l'appellante alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
-Il adiva il Tribunale, sostenendo che aveva intrattenuto con Controparte_2 nel biennio 2010-2011, un contratto di somministrazione di energia Parte_1 elettrica presso la propria sede, di aver pagato a l'intero corrispettivo richiesto Pt_1 per la detta somministrazione, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi € 5.251,26; chiedeva, quindi, la ripetizione della somma, posto che, come stabilito dalla Corte di Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore;
ciò premesso, il chiedeva la Parte_2 condanna di alla restituzione della somma di € 5.251,26, ed oltre agli interessi Pt_1
pagina 2 di 11 legali dalla messa in mora e quelli di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
con spese e competenze rifuse.
-La si costituiva, chiedendo in via preliminare un rinvio non consuetudinario -o Pt_1 la sospensione ex art. 295 c.p.c. -a fronte delle questioni di legittimità costituzionale pendenti avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie, tra l'altro, sulla scorta di asserita inefficacia orizzontale della direttiva comunitaria, nonché della legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA;
sulla scorta di ciò, conseguentemente, ribadiva l'infondatezza della domanda attorea, sostenendo che la presente controversia ha luogo esclusivamente tra singoli, comportando l'impossibilità alla disapplicazione della normativa per opera del Giudice;
comunque contestava la quantificazione della somma pretesa a rimborso, sostenendo la legittimità degli addebiti in applicazione della normativa italiana almeno fino al 31.3.2010, chiedendo la riduzione delle somme corrisposte dalla ricorrente antecedentemente al 1.4.2010; chiedeva, in caso di denegato accoglimento delle domande avversarie, l'applicazione della quota degli interessi esclusivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. a decorrere dalla domanda al saldo e la compensazione delle spese, stante la novità delle questioni trattate e la particolare situazione in cui si trovava la stessa, ossia di dover necessariamente resistere in giudizio per poter accedere al meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 TUA. Il Giudice del Tribunale ritenendo necessaria la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. 511/1988, su cui si fondava l'addebito a titolo di addizionale provinciale all'accisa contenuto nelle fatture pagate a , faceva discendere il Pt_1 diritto della parte istante a vedersi restituite le somme pagate a tale titolo. Condannando, la convenuta a restituire alla parte richiedente la somma, indebitamente ricevuta, di € 5.251,26, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. - come novellato nel 2014 - a decorrere dalla domanda al saldo, stante la buona fede dell'accipiens Pt_1 che, nella sua qualità di fornitore e soggetto passivo dell'imposta, era tenuta al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e “trasferiva” legittimamente sul consumatore l'effetto dell'imposta stessa.
-Avverso tale sentenza ha proposto appello la , sollevando plurimi profili di Pt_1 illegittimità. Con un primo motivo, ha eccepito l'illegittimità della sentenza Pt_1 impugnata che: - ha ricompreso tra gli importi da restituire anche i tributi versati nel periodo dal febbraio 2010 al 31 marzo 2010, quando la normativa nazionale era valida ed efficace, stante l'intervenuta abrogazione a decorrere dal 1° aprile 2010; ha sollevato numerose eccezioni volte a sostenere l'erroneità e non condivisibilità della decisione del pagina 3 di 11 giudice di disapplicare la norma interna ritenuta contrastante con il diritto comunitario.
In particolare, ha sostenuto l'impossibilità nell'ordinamento nazionale di Pt_1 disapplicare in autonomia una legge, sebbene contraria ad una direttiva europea, se non attraverso la chiamata in causa dell'unico soggetto e dei suoi delegati che avrebbero potuto attuare l'adeguamento nei termini previsti;
ha, inoltre, proposto una pluralità di argomentazioni in ordine al rispetto del rapporto tra organi giurisdizionali e della gerarchia delle fonti che avrebbe imposto all'utente finale di agire con azione risarcitoria contro lo Stato che non si era tempestivamente adeguato alla direttiva comunitaria, ovvero al giudice nazionale di richiedere, con ricorso, l'intervento della Corte di Giustizia UE e alla CEDU per valutare il parametro di costituzionalità della norma interna. Con gli ulteriori motivi di lagnanza, ha dedotto, in sintesi: - l'efficacia Pt_1 solo verticale, e non orizzontale, delle direttive comunitarie, con inammissibilità dell'azione direttamente proposta dal cliente contro il fornitore;
- i problemi di compatibilità della normativa interna con la Costituzione italiana e con l'ordinamento comunitario;
- l'ostacolo della doppia giurisdizione (ordinaria e tributaria) ed il trattamento diseguale, sbilanciato a sfavore del fornitore che, in virtù della norma speciale contenuta nell'art. 14 comma 4 T.U.A., non può pretendere in questa sede, per difetto di giurisdizione, il rimborso della somma restituita al cliente all'Agenzia delle
Entrate.
-La si è costituita nel presente grado di giudizio, sottolineando Controparte_3
l'irrilevanza delle argomentazioni dell'appellante e la loro inidoneità a scalfire la decisione di primo grado e l'infondatezza di tutti i motivi d'appello proposti. Alla prima udienza dell'1.10.2024, verificata la regolare costituzione delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in occasione della quale sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata rimessa al
Collegio in decisione.
-Prima di affrontare il merito dell'impugnazione, è utile dare conto del quadro normativo nel quale si inserisce la pretesa avanzata dalla società appellante.
-L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita in favore dei Comuni, delle
Province o dell'Erario dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988.
-Il versamento di tale addizionale è stato posto a carico dei fornitori di energia elettrica, con diritto di rivalsa sui consumatori finali a norma dell'art. 56 del D.L.vo n. 504/1995
(T.U.A. -Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative). pagina 4 di 11 -La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario.
Con la direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le disposizioni della direttiva 92/12/CEE; è quindi divenuto applicabile all'energia elettrica il disposto di cui all'art. 3 della direttiva 91/12/CEE, a norma del quale “i prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
-La possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte dirette aventi finalità specifiche” è stata ribadita nella successiva direttiva 2008/118/CE (con una disposizione in parte sovrapponibile a quella del febbraio 1992), che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.L. vo n. 48/2010, senza però intervenire sull'art. 6 del
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.L. vo 26/2007.
Proprio in ragione del mantenimento invariato del testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista da tale norma in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
-L'addizionale è stata infine abrogata con i D.L.vi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni
a statuto ordinario e con il D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
-La domanda di ripetizione formulata dal riguarda le somme versate a Parte_2 titolo di addizionale all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
-Non è in discussione che le somme richieste in ripetizione da parte del Parte_2 siano state pagate a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica. Il tema controverso riguarda invece l'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto del di ottenere il rimborso delle suddette somme in ragione della illegittimità Parte_2 dell'imposta per la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale.
Come si è già sopra accennato, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per avere dato rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamente alla direttiva 2008/118/CE – inapplicabile, poiché non correttamente trasposta, ai rapporti tra privati – quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la pagina 5 di 11 CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-
103/2017.
-Sotto altro profilo, l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha evidenziato come la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e non possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte.
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
-Innanzitutto, va verificato se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del
D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE.
A questo riguardo, le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17 hanno chiarito che:
- i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della Direttiva 2008/118/CE “possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (causa C-553/2013);
- affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Causa C-103/2017).
-Alla luce dei suddetti principi interpretativi, immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, la Corte di cassazione ha ravvisato la incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con il diritto unionale in ragione della assenza di indicazioni in ordine alle specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare (v. Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori pagina 6 di 11 dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento della incompatibilità della norma nazionale con la Direttiva 2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale).
-La riscossione delle addizionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è dunque avvenuta in contrasto con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE.
-Resta da accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE non è stata trasposta correttamente nell'ordinamento italiano (non essendo il D.L.vo n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del
D.L. n. 511/1988).
-In quest'ottica, non sono risolutive né le pronunce della Corte di Giustizia né quelle della Corte di cassazione sopra menzionate, in quanto emesse nell'ambito di procedimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello Stato e quindi non involgenti il tema della efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
-E' invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla CGUE con la sentenza pronunciata l'11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 (proprio in merito alle addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988), secondo il quale “ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
-Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da e riconosciuta dal Giudice di primo grado. Parte_2
-Conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la disapplicazione della
Direttiva 2008/118/CE in via meramente incidentale, risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 363/2025, n.93/2025, n. 3258/2024 e n. 3238/2024 di questa Corte d'Appello, la sentenza n. 473/2025 della Corte d'Appello di Firenze, e le sentenze n. 2409/2025 e n. 1688/2025 del Tribunale di Milano).
-In particolare, assume rilievo l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'I.V.A., secondo il quale “nelle controversie tra sostituto pagina 7 di 11 d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass. S.U. n. 15032/2009; cfr. Cass. civ. SS.UU. del
28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del
12.11.2020 n. 25519).
-Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo).
-Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poiché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
-In via di principio, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti.
-Se viene meno l'obbligo, gravante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello
Stato, l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso, tuttavia, produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico.
-Una volta chiarito che la rivalsa non ha per oggetto l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la rilevanza diretta della Direttiva
2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
-La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta direttiva investe necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale pagina 8 di 11 (Stato\privato) e non orizzontale (privato\privato) del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di I.V.A., il giudice ordinario può dunque sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica.
-E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazione tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
-La sentenza della CGUE pronunciata nella causa C-316/2022 ha chiarito che
“malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
-In altre parole, ferma l'inefficacia delle direttive inattuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli Stati membri.
-La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla CGUE. Infatti, l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica.
-A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la
CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
-Le sentenze n. 21154/2024 e n. 24373/2024 della Corte di cassazione, successive alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamate da a sostegno Parte_1 delle proprie deduzioni, non hanno valorizzato la possibilità di superare, nei giudizi fra pagina 9 di 11 privati, l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerarchia delle fonti.
-Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto della impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive inattuate.
-Nella fattispecie di causa, il suddetto presupposto è stato messo in discussione, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/Ce nei rapporti fra privati in forza delle disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giuridica delle argomentazioni sin qui svolte.
-Analogamente, sono prive di rilievo le considerazioni espresse da sulla Parte_1 eccessiva gravosità, per i soggetti tenuti al pagamento delle accise, della procedura di recupero delineata dall'art. 14, comma 4, T.U.A.
-La procedura di recupero dell'accisa stabilita dall'art. 14 comma 4 del T.U.A. per l'ipotesi di condanna alla restituzione a terzi delle somme incassate a titolo di rivalsa dell'accisa, secondo la tesi di sarebbe eccessivamente onerosa, in Parte_1 quanto precluderebbe la possibilità di valutare soluzioni transattive (costituendo condizione dell'azione la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato) ed esporrebbe il fornitore dell'energia al rischio di diniego del rimborso da parte dello Stato.
-Al riguardo, si fa rilevare come tale procedura sia correlata alla scelta del fornitore dell'energia elettrica di valersi della possibilità di ribaltare sul consumatore finale il peso economico dell'accisa ai sensi dell'art. 56 del T.U.A. Diversamente, il fornitore dell'energia elettrica avrebbe potuto ottenere direttamente dallo Stato, attivandosi nel termine di decadenza stabilito dallo stesso art. 14 T.U.A. al comma 2, il rimborso dell'accisa indebitamente versata (v. Cass. n. 22345/2020).
-In questo contesto, la maggiore gravosità per il fornitore dell'energia elettrica della procedura volta ad ottenere il rimborso a seguito dell'iniziativa del consumatore finale, poiché si inserisce in un impianto coerente di rimedi concepiti e modulati diversamente per ciascuna delle diverse evenienze configurabili, non può valere a paralizzare l'efficacia dell'azione che il consumatore finale abbia intrapreso a termini di legge.
-La disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1998 in via incidentale, giacché non presuppone l'applicazione orizzontale della Direttiva 2008/118/CE in contrasto con i pagina 10 di 11 principi del diritto unionale, vale ad escludere la necessità di rinviare la decisione della controversia in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione prospettata dal Tribunale di Udine.
-Deve essere, quindi, anche in questa sede confermato il diritto di di Parte_2 ottenere il rimborso della somma di euro 5.251, 26, versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011.
-Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in considerazione della complessità delle questioni trattate.
Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ontro la sentenza del Tribunale di Milano n. 2935/2024 pubblicata il Parte_1
14.03.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
-Così deciso in Milano, il 31.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Maria Carla Rossi
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