Decreto cautelare 9 marzo 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36-OMISSIS-del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in NO, via G.V. Quaranta n. 5;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
quanto al ricorso principale,
- dei verbali n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-della Commissione esaminatrice del “concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. -OMISSIS-posto di Istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1” indetto dal -OMISSIS-, mediante i quali si è proceduto alla formalizzazione dei provvedimenti di valutazione delle prove scritte dei candidati, contestati sia con riferimento alle valutazioni di ammissione alla prova orale, avvenute mediante la semplice attribuzione di una votazione numerica, sia con riferimento alle valutazioni di non ammissione alla prova orale (fra cui la ricorrente), avvenute mediante la semplice locuzione “non ammesso”;
- dell’avviso a firma del Dirigente del Settore -OMISSIS-. del -OMISSIS-, pubblicato all’albo pretorio il -OMISSIS-, avente ad oggetto l’elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi alla prova orale, fra i quali ultima figura la ricorrente (“protocollo identificativo” -OMISSIS-), con fissazione delle date dell’-OMISSIS- per lo svolgimento della prova orale;
- del verbale n. -OMISSIS- della predetta Commissione esaminatrice, nella parte in cui non ha provveduto a stabilire i criteri di valutazione della prova scritta;
- del verbale della seduta di insediamento della stessa Commissione esaminatrice del -OMISSIS- (verbale n. 1), nella parte in cui - anziché predeterminare i criteri valutativi della prova scritta, come prescritto dall’art. 12 del D.P.R. n. 487/1997 - non ha provveduto in tal senso, rinviando alla “prossima riunione per stabilire i criteri di valutazione delle prove scritte” (criteri, poi, non stabiliti neppure nelle successive sedute della Commissione esaminatrice);
- del verbale n. -OMISSIS- sempre della predetta Commissione esaminatrice, con il quale - mediante l’abbinamento degli elaborati corretti con i nominativi dei candidati - sono stati nominativamente individuati i candidati ammessi e quelli non ammessi alla prova orale, fra i quali ultima figura la ricorrente;
- del verbale n.-OMISSIS- della stessa Commissione giudicatrice, di fissazione delle date dell’-OMISSIS- per lo svolgimento della prova orale;
- di ogni altro atto comunque ostativo all’accoglimento del ricorso;
quanto ai primi motivi aggiunti depositati dalla ricorrente principale in data -OMISSIS-,
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del Settore Affari Generali – Servizio Personale del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Concorso pubblico per la copertura di n. -OMISSIS-posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato indetto con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- approvazione graduatoria e nomina vincitori”, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso oggetto di controversia, con la nomina dei relativi vincitori;
- dei verbali nn. -OMISSIS- della Commissione esaminatrice del “concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. -OMISSIS-posto di Istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1” indetto dal -OMISSIS-, riguardanti l’espletamento della prova orale dei candidati che avevano superato la prova scritta, con contestuale approvazione della graduatoria provvisoria di merito;
- ove occorra e per quanto di ragione, della relazione a firma del Presidente della Commissione esaminatrice prot. -OMISSIS-, depositata nel presente giudizio in pari data;
- di ogni altro atto comunque ostativo all’accoglimento del ricorso;
quanto al ricorso incidentale depositato in data -OMISSIS-,
- della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del -OMISSIS- del -OMISSIS- e di tutti i relativi allegati, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.-OMISSIS-posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso il -OMISSIS-. Ammessi ed esclusi”, nella parte in cui la ricorrente principale è stata ammessa a partecipare al prefato concorso, anziché esserne esclusa poiché priva dei requisiti prescritti dal bando;
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e di tutti i relativi allegati, avente ad oggetto “Rettifica della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto “Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. -OMISSIS-posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso il -OMISSIS-. Ammessi ed esclusi””, sempre nella parte in cui la ricorrente principale è stata ammessa a partecipare al prefato concorso, anziché esserne esclusa poiché priva dei requisiti prescritti dal bando;
- per quanto di ragione e nei limiti di interesse, di tutti gli atti, provvedimenti, note e verbali della procedura concorsuale suddetta, nessuno escluso ed ove lesivi, ivi inclusi: l’avviso-diario prove scritte del -OMISSIS-; i verbali della Commissione esaminatrice n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n.-OMISSIS-del -OMISSIS-; n. -OMISSIS- e n.-OMISSIS-; l’avviso di convocazione del -OMISSIS- recante i candidati ammessi e non ammessi alla prova orale;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti incidentali;
quanto ai secondi motivi aggiunti depositati dalla ricorrente principale in data -OMISSIS-,
- del bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali del -OMISSIS- n. -OMISSIS- nella parte in cui ha previsto, tra i requisiti di partecipazione (art. 1, n. 7), quello di “… non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione”;
quanto ai terzi motivi aggiunti depositati dalla ricorrente principale in data 4.9.2029,
- della determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali del -OMISSIS- n. -OMISSIS- (reg. gen. segr. n. -OMISSIS-), con la quale è stato disposto di assumere, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza-OMISSIS- i vincitori del concorso in questione, odierni controinteressati;
nonché per l’accertamento e la declaratoria d’inefficacia dei contratti di lavoro individuale stipulati con i controinteressati sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-
Visti il ricorso principale, quello incidentale, i tre ricorsi per motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e degli avv.ti -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione n.-OMISSIS- il dirigente del Settore Affari Generali del -OMISSIS- ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. -OMISSIS-posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Al comma -OMISSIS-dell’art. -OMISSIS-del bando tra i requisiti di partecipazione al n. 7 è stato previsto quello di “ … non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione ”. Al comma 4 dell’art. -OMISSIS-del bando è poi stato disposto quanto segue: “ L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta l’esclusione dal concorso stesso e, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso venissero riscontrate falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ”. Infine, al comma 7 dell’art. 4 è stato poi stabilito che “ L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti dal presente bando ”.
Hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, tra gli altri, la ricorrente principale ed i controinteressati.
In particolare, la ricorrente principale ha dichiarato al punto 8 della domanda “ di avere i seguenti procedimenti penali in corso: R.G.N.R. n. -OMISSIS- pendente dinanzi al -OMISSIS- (ex artt. 416 co. 1, 2 3 cp, 4 L. 407/89 e DL 152/91) ”.
Con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del -OMISSIS- il Comune ha ammesso al concorso n. 344 candidati, tra cui la ricorrente principale, rispetto alle 388 domande presentate.
Con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- il Comune ha rettificato la determina n.-OMISSIS- del -OMISSIS- (in ragione del mancato inserimento di un candidato) nel senso di portare il numero complessivo dei candidati ammessi a 345.
In data -OMISSIS- si è poi svolta la prova scritta.
Con avviso pubblicato all’albo pretorio il -OMISSIS- è stato reso noto l’elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi alla prova orale e sono state fissate le date dell’-OMISSIS- per l’espletamento di tale prova. La ricorrente (“protocollo identificativo” -OMISSIS-) non è stata ammessa alla prova orale.
2. Con il ricorso principale (notificato in data 8.3.2024 e depositato in pari data) la dott.ssa -OMISSIS- ha prima di tutto argomentato sul proprio interesse al ricorso ed ha censurato la sua non ammissione alla prova orale, nonché gli altri atti indicati in epigrafe, per il motivo come di seguito rubricato:
“ 1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 e 98 COST.; DELL’ART. 12 DEL DPR N. 487/1994; DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER FALSO PRESUPPOSTO, PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, PER CONTRADDITTORIETÀ ”.
In sostanza, la ricorrente ha censurato la mancata predeterminazione a monte dei criteri di valutazione delle prove scritte dei candidati prima della valutazione delle stesse e la mera attribuzione di voto numerico. Di conseguenza, sarebbe stato violato l’art. 12 del D.P.R. 487/1994, con conseguente illegittimità della valutazione espressa dalla Commissione di concorso in relazione alle prove scritte di tutti i candidati.
In mancanza della predeterminazione dei criteri l’utilizzo della locuzione non ammesso e l’espressione della motivazione mediante il solo voto numerico non sarebbero idonei a sorreggere i rispettivi provvedimenti di non ammissione e di ammissione alla prova orale. Vi sarebbe quindi una carenza motivazionale assoluta.
L’omessa previa fissazione dei criteri di valutazione delle prove scritte sarebbe a maggior ragione irragionevole, tenuto conto dell’avvenuta predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale da parte della Commissione nella seduta del -OMISSIS- (nell’ambito del verbale n. 7).
La ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento degli atti impugnati con rinnovazione della prova scritta, previa determinazione da parte della commissione dei criteri di valutazione della prova scritta.
3. Con decreto pubblicato in data -OMISSIS- il Presidente di Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche avanzata dalla ricorrente principale, disponendo comunque, in vista della trattazione collegiale della domanda cautelare, “ una puntuale relazione del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in discussione … dalla quale si evinca se siano stati o meno effettivamente determinati i criteri di valutazione della prova scritta prima dell’attività di correzione (cfr. sul principio di diritto, tra le tante, T.A.R. Torino, sez. I, 07/03/2023, n.210) ”.
4. Espletate le prove orali, con determinazione n. -OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS-il dirigente Settore Affari Generali del Comune ha disposto l’approvazione della graduatoria di merito del concorso (recante l’indicazione di 39 candidati) e dichiarato vincitori i primi 8 classificati di seguito riportati: 1. -OMISSIS-; 2. -OMISSIS-; 3. -OMISSIS-; 4. -OMISSIS-; 5. -OMISSIS-; 6. -OMISSIS-; 7.-OMISSIS-; 8. -OMISSIS-
5. In data -OMISSIS-è stata depositata in atti la relazione del presidente della commissione di concorso richiesta con il decreto presidenziale suddetto.
In tale relazione si legge per quanto di interesse nella presente sede ciò che segue:
“ In realtà, l'attività della Commissione esaminatrice richiesta dalla normativa vigente ed invocata dalla ricorrente per essere stata, a suo parere, violata, nella fattispecie, è stata regolarmente posta in essere.
Ed infatti, è vero che nel verbale del -OMISSIS-, la Commissione ha rinviato a successivo incontro l'adempimento volto a stabilire i criteri di valutazione delle prove scritte nei termini che seguono.
Come previsto dal bando, la Commissione ha deciso di sottoporre ai candidati delle domande a risposta sintetica (c.d. quiz a risposta aperta), per i quali non ha ritenuto assolutamente necessario adottare alcun particolare criterio di valutazione, trattandosi, appunto, non di elaborati a contenuto complesso, ma di semplici domande che, contemplando una breve risposta, potevano essere sufficientemente giudicate mediante l'attribuzione della sola votazione numerica.
… muovendo da tali presupposti e nella sfera di discrezionalità tecnica tipicamente attribuita alle Commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici, anche nel caso di specie, in sintonia con i principi elaborati in materia dal Giudice amministrativo, la Commissione presieduta dalla scrivente ha ritenuto e sommessamente ritiene tuttora, di aver correttamente e legittimamente operato, utilizzando il semplice criterio numerico per la correzione dei quiz sottoposti ai candidati, senza espressione di ulteriori giudizi, anche per quei candidati che, non raggiungendo, a giudizio dei Commissari medesimi, neppure la votazione numerica minima per la sufficienza, sono stati poi definitivamente esclusi e non ammessi alla prova orale; il tutto facendo richiamo esplicito al bando di concorso nei verbali.
Quanto al presunto difetto di verbalizzazione, non comporta l'annullabilità dell'atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva della commissione è ben distinta dalla sua proiezione formale, avendo recepito esplicitamente e richiamato integralmente, come detto, i principi espressi nel bando di concorso anche nel verbale n. 3 ed avendoli riferiti oralmente a più riprese durante l'espletamento delle tre prove scritte.
… ”.
6. All’udienza camerale del-OMISSIS- è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari su richiesta della ricorrente in ragione della necessità di presentare motivi aggiunti e di integrare il contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso.
7. Integrato il contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso con atto del -OMISSIS- con i primi motivi aggiunti (notificati in data 24.4.2024 e depositati in data -OMISSIS-) la ricorrente principale ha quindi impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori, i verbali nn. -OMISSIS- della commissione esaminatrice, nonché la suddetta relazione a firma del presidente della commissione esaminatrice.
La ricorrente ha sostenuto che tali sarebbero illegittimi in via derivata in ragione dei vizi riguardanti gli atti presupposti censurati con il ricorso introduttivo.
La relazione a firma del presidente della commissione di concorso avrebbe confermato la fondatezza del gravame in ragione del riconoscimento della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della scritta. Del resto, la prova scritta svolta non sarebbe stata un mero quiz a risposta a multipla, in quanto i quesiti a risposta sintetica avrebbero implicato la valutazione delle risposte in relazione alla pertinenza ai quesiti, alla correttezza grammaticale e sintattico-espositiva del testo ed alla capacità del candidato di argomentare la “sintetica” soluzione scritta prospettata. Nessun criterio valutativo della prova scritta sarebbe stato poi contenuto nel bando di concorso, né tantomeno un richiamo a tali criteri sarebbe contenuto nel verbale n. -OMISSIS-.
La ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento degli atti impugnati e “ la declaratoria d’inefficacia dei contratti individuali di lavoro nelle more eventualmente stipulati con i vincitori del concorso, ordinando altresì al -OMISSIS- di riavviare il procedimento concorsuale de quo dalla rinnovazione della prova scritta, previa predeterminazione, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, dei criteri di valutazione della stessa ovvero di rinnovare in toto l’intera procedura concorsuale ” (v. pag. 14 di tali motivi aggiunti).
8. Con ricorso incidentale (notificato in data-OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) gli avv.ti -OMISSIS-, in qualità di vincitori di tale concorso, hanno chiesto l’annullamento delle determinazioni dirigenziali nn.-OMISSIS- del -OMISSIS- e -OMISSIS- nella parte in cui la ricorrente principale è stata ammessa a partecipare al concorso, anziché esserne esclusa poiché priva dei requisiti prescritti dal bando, e di tutti gli atti, provvedimenti, note e verbali della procedura concorsuale laddove lesivi.
8.1. In sostanza, tale ricorso è stato volto a contestare la sussistenza di una causa di esclusione della ricorrente principale, idonea a paralizzare il ricorso principale; di tale causa di esclusione i ricorrenti incidentali hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza in seguito al deposito da parte della ricorrente della domanda di partecipazione al concorso in allegato al ricorso introduttivo.
In particolare, i ricorrenti incidentali hanno proposto avverso i predetti atti i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 4 DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE RGS N.2203 DEL 29.11.2022. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTO TRAVISAMENTO E MANIFESTA CARENZA DI ISTRUTTORIA ”;
la dott.ssa -OMISSIS- sarebbe imputata nell’ambito del procedimento penale con R.G. n. -OMISSIS- presso il -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 3, c.p., nonché L. 407/89 – D.L. 152/91;
tale capo di imputazione avrebbe dovuto comportare l’esclusione della ricorrente principale dalla selezione concorsuale in base a quanto prescritto dal n. 7 dell’art. -OMISSIS-e dal comma 3 dell’art. -OMISSIS-del bando;
peraltro, la ricorrente sarebbe stata consapevole di tale causa di esclusione alla luce di quanto stabilito dal bando;
l’onere dell’esclusione sarebbe poi ricaduto sull’amministrazione e non sulla commissione di concorso;
l’inserimento di un tale requisito di partecipazione all’interno del bando di concorso rientrerebbe nella discrezionalità dell’amministrazione come da giurisprudenza consolidata;
del resto, ciò sarebbe stato confermato dalla sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativa ad altra precedente controversia lavoristica tra la ricorrente principale ed il -OMISSIS-; in quel caso il Comune dopo l’espletamento del concorso aveva espunto la ricorrente dalla graduatoria in ragione del procedimento penale pendente, ritenendolo ostativo all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego; con la sentenza n. -OMISSIS- (avverso la quale pende appello presso la Corte d’Appello di NO) il -OMISSIS- ha respinto il ricorso in quella sede presentato dall’odierna ricorrente principale ritenendolo infondato;
l’annullamento dei provvedimenti di ammissione della ricorrente principale dovrebbe poi comportare la cessazione della materia contendere / l’improcedibilità del ricorso principale.
8.2. Inoltre, i ricorrenti incidentali hanno sostenuto l’infondatezza nel merito del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti, in quanto gli atti impugnati con tali ricorsi sarebbero legittimi alla luce delle considerazioni contenute nella suddetta relazione del presidente della commissione di concorso. Il voto numerico sarebbe stato sufficiente ad esternare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione di concorso, pure tenuto conto della comprovata esperienza dei componenti la commissione nelle materie oggetto di concorso.
9. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato in data -OMISSIS- e depositato in pari data) la ricorrente principale ha poi impugnato il bando di concorso nella parte in cui ha previsto tra i requisiti di partecipazione al n. 7 del comma -OMISSIS-dell’art. -OMISSIS-quello di “ … non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione ”.
9.1. La ricorrente ha prima di tutto sostenuto che l’interesse alla proposizione di quest’ultimo ricorso sarebbe nato soltanto per effetto del ricorso incidentale, con conseguente tempestività di tali motivi aggiunti (qualificati dalla ricorrente principale anche come ricorso “incidentale dell’incidentale”).
In effetti, stante la formulazione del predetto requisito partecipativo la ricorrente non avrebbe avuto alcun obbligo di immediata impugnazione di tale previsione del bando. Non si sarebbe trattato di requisito palesemente ostativo alla partecipazione della ricorrente, non consistendo nell’assenza di procedimenti penali in corso, bensì di “ procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione ”. Una tale formulazione del bando avrebbe imposto un’attività valutativa da parte dell’amministrazione sulla natura, sul rilievo e sulla portata del procedimento penale pendente e cioè se lo stesso fosse o meno tale da inibire la costituzione del rapporto di impiego con l’amministrazione.
9.2. La ricorrente principale ha quindi chiesto l’annullamento del bando di concorso nella parte in cui ha previsto tale requisito partecipativo per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 2 Cost., in relazione agli artt. 3, 24 e 28 Cost.; del d.P.R. n. 3/1957; del d.P.R. n. 487/1994; della L. n. 732/1984; dell’art. 35 D.lgs. 165/2001; dell’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente nel -OMISSIS-; degli art. 3 e 10 L. n. 241/1990. Difetto di proporzionalità. Carenza di motivazione e di adeguata istruttoria. Travisamento dei fatti. Illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà ”;
la ricorrente ha prima di tutto ricostruito il quadro normativo in materia;
la L. 732/1984 avrebbe eliminato il requisito della buona condotta; il requisito della buona condotta e delle qualità morali sarebbe residuato soltanto per taluni specifici rapporti di pubblico impiego tassativamente indicati dal comma-OMISSIS-dell’art. 2 del D.P.R. 487/1994; in tali rapporti lavorativi non rientrerebbe quello alla cui instaurazione è volto il concorso di cui si discute;
i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego sarebbero attualmente tassativamente enunciati dall’art. 2 del D.P.R. 487/1994 che esclude dai pubblici impieghi soltanto coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; la mancanza di carichi pendenti non rientrerebbe tra i requisiti generali; la previsione di cui al comma 2 dell’art. 2 avrebbe confermato l’analoga disposizione contenuta al comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 3/1957, prevedendo solo che per l’ammissione a particolari profili professionali o categorie gli ordinamenti delle singole amministrazioni possano prescrivere ulteriori requisiti;
richiamato il comma 7 dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del -OMISSIS- (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. -OMISSIS- ed integrato e modificato con delibera di G.C. n.-OMISSIS-) all’art. 26 disciplina i "requisiti generali" di accesso ai concorsi; questo non contemplerebbe tra tali requisiti la mancanza di “procedimenti penali in corso”;
pertanto, il requisito suddetto imposto dal bando sarebbe in contrasto sia con tale regolamento che con le altre disposizioni sopraindicate;
nel bando il requisito relativo alla mancanza di procedimenti penali in corso avrebbe potuto essere inserito soltanto laddove questo fosse stato indicato nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del -OMISSIS-;
l’inserimento di un requisito di questo tipo nel bando di concorso sarebbe giustificato soltanto se corrispondente ad un'esigenza di “difesa avanzata” dell'Amministrazione che, alla luce delle esigenze peculiari di determinati impieghi pubblici, può legittimamente individuare circostanze ritenute ostative all'assunzione del candidato in ragione del danno che esse paiono suscettibili di arrecare all'interesse pubblico;
quanto al concorso di cui si discute per un posto di istruttore amministrativo C-OMISSIS-tali esigenze di difesa avanzata sarebbero del tutto assenti e, quindi, la previsione di un tale requisito sarebbe irragionevole, illogica e palesemente in contrasto con i principi generali dell’ordinamento.
10. All’udienza camerale del -OMISSIS- la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del -OMISSIS- per mancanza dei termini a difesa sui motivi aggiunti.
All’udienza del -OMISSIS- la causa è stata cancellata dal ruolo, in vista della fissazione del merito, previa motivata istanza di prelievo.
11. Con determinazione n. -OMISSIS- (reg. gen. segr. n. -OMISSIS-) il dirigente del Settore Affari Generali del -OMISSIS- ha poi disposto di assumere, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dall’-OMISSIS-i vincitori del concorso in questione, odierni controinteressati.
12. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti (notificato in data -OMISSIS- e depositato in pari data) la ricorrente principale ha poi impugnato tale determinazione.
Essa è stata censurata di essere viziata in via derivata in ragione dei vizi degli atti presupposti, per come illustrati nel ricorso principale e nei motivi aggiunti.
La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento anche di tale determinazione, nonché la declaratoria d’inefficacia dei contratti individuali di lavoro stipulati con i controinteressati.
13. Si è costituito il Comune, depositando plurime memorie ed ha dedotto quanto ai ricorsi proposti:
- l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale in ragione dell’avvenuta formulazione di critiche all’operato della commissione senza dimostrare l’idoneità della prova scritta svolta dalla ricorrente principale; in particolare, nelle risposte fornite ai tre quesiti la ricorrente principale non avrebbe offerto elementi idonei, né in tema di correttezza logico-formale, né di proprietà linguistica, né di esaustività né di rigore nella trattazione, per raggiungere un livello quantomeno sufficiente; risulterebbero quindi inammissibili le censure svolte dalla ricorrente, censure che sarebbero state volte a cercare di nascondere le gravi carenze relative agli elaborati della stessa; la commissione di concorso avrebbe quindi correttamente operato utilizzando il semplice voto numerico e senza la necessità di ulteriori giudizi per candidati come la ricorrente (che non avrebbero fornito risposte idonee ad arrivare alla sufficienza);
- la legittimità del bando di concorso in relazione al requisito relativo alla mancanza di procedimenti penali pendenti; l’inserimento di un requisito di questo tipo all’interno del bando costituirebbe espressione di discrezionalità dell’amministrazione e sarebbe sottratto al sindacato del giudice amministrativo;
- che la censura della ricorrente principale con riferimento alla previsione di tale requisito sarebbe irricevibile, perché si sarebbe trattato di clausola escludente che, come tale, avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata dalla ricorrente principale; tale censura sarebbe altresì infondata perché l’entrata in vigore della L. 732/1984, pur eliminando la buona condotta come requisito necessario per l’accesso agli impieghi pubblici, non avrebbe escluso il potere di considerare ai fini dell’assunzione eventuali fatti di rilevanza penale, essendo tale valutazione espressione della discrezionalità propria dell’ente; del resto, sia l’art. 2 del D.P.R. 487/1994, sia l’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del -OMISSIS- stabilirebbero rispettivamente che “gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti” e che “il bando di concorso può prescrivere ulteriori requisiti” rispetto ai requisiti generali previsti dalla legge; si tratterebbe di previsioni conformi alla giurisprudenza in materia, la quale contempla il potere per l’amministrazione di prevedere il requisito della mancanza di pendenza di procedimenti penali, purché tale possibilità sia prevista espressamente nel bando di concorso; tanto sarebbe avvenuto nel caso di specie; contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente principale, sussisterebbero poi esigenze di difesa avanzata in relazione al posto messo a concorso; in effetti, ben avrebbe potuto il Comune ritenere la pendenza del procedimento penale circostanza ostativa all’assunzione del candidato in ragione del danno che è suscettibile di arrecare all’interesse pubblico, purché tale valutazione si fondi su elementi di fatto che permettano di valutare l’affidabilità dei candidati in ordine all’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto dei principi di imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
14. In vista dell’udienza di merito la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a..
All’udienza pubblica del-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Tanto premesso, va prima di tutto chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune in sede di discussione orale, non è ravvisabile la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti risultati idonei non vincitori all’esito del concorso di cui si discute, poiché, alla luce degli esiti del presente giudizio, si tratta di soggetti la cui sfera giuridica non viene direttamente incisa dalla presente pronuncia.
Sgombrato il campo da tale questione, seguendo il corretto ordine logico – giuridico nell’esame dei ricorsi, va prima di tutto affrontato il secondo ricorso per motivi aggiunti relativo all’impugnazione del suddetto requisito di partecipazione contenuto nel bando di concorso.
16. Prima di poter affrontare il merito delle censure contenute nel secondo ricorso per motivi aggiunti va esaminata l’eccezione di irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti per tardività dell’impugnazione del bando.
16.1. Al fine di verificare la ricevibilità o meno di tale ricorso va accertata la portata immediatamente escludente o meno della clausola contenuta al n. 7 del comma -OMISSIS-dell’art. -OMISSIS-del bando, che contempla tra i requisiti di partecipazione quello di “ … non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione ”.
Come si è detto sopra, i ricorrenti incidentali sostengono che tale clausola abbia natura immediatamente escludente e che, quindi, avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata, mentre la ricorrente principale afferma l’opposto e deduce che l’interesse all’impugnazione della stessa sarebbe sorto soltanto successivamente alla proposizione del ricorso incidentale da parte degli avv.ti -OMISSIS-.
16.2. Al fine di risolvere tale problematica è necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo in materia.
Orbene, prima della novella di cui alla L. 732/1984 al n. 3 del comma -OMISSIS-dell’art. 2 era previsto quale requisito di generale di accesso agli impieghi civili dello Stato quello della buona condotta.
La L. 732/1984 ha espunto tale requisito.
Il D.P.R. 487/1994 all’art. 2 non prevede quale requisito generale per l’accesso al pubblico impiego quello dell’assenza di procedimenti penali pendenti.
Nella versione ratione temporis applicabile al bando di cui si discute l’art. 2 al comma 2 dispone che “ Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti ” ed al comma-OMISSIS-dispone che “ Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'art. 4-OMISSIS-del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ” (tale articolo è stato poi modificato da parte del D.P.R. 82/2023).
Il sopraccitato Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune intimato all’art. 26 (dedicato ai requisiti generali per l’accesso agli impieghi nell’amministrazione comunale) contempla alla lettera e) del comma -OMISSIS-le sole condanne penali, non prendendo, invece, in considerazione l’ipotesi di semplice pendenza di procedimento penale; per l’ipotesi della condanna penale tale disposizione prevede che “ salvo i casi, stabiliti dalla legge, per alcune tipologie di reati che escludono l'ammissibilità all'impiego, l'Amministrazione Comunale si riserva, di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso ”. Tuttavia, il comma 2 dell’art. 26 stabilisce che “ per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica il bando di concorso può prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli elencati al comma 1 ”.
16.3. Ciò posto, nel caso di specie va compresa la portata del requisito previsto nel bando di concorso relativo al “ non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione ”.
16.3.1. Va detto che l’art. 29 c.p. prevede che “ La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ” e così facendo è disposizione alla quale si può far riferimento per comprendere quali delitti ostino per legge alla costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. In effetti, se la condanna a determinate pene comporta l’interdizione dai pubblici uffici questa non può che ostare a monte alla costituzione del relativo rapporto di lavoro.
16.3.2. Come si legge dal decreto che dispone il giudizio emesso dal G.i.p. presso il-OMISSIS- all’interno del procedimento R.G.N.R. n. -OMISSIS- la ricorrente principale (ivi indicata con il n. 37) risulta imputata insieme a numerosi altri soggetti dei seguenti delitti:
“ A) art. 416 commi 1, 2, 3,-OMISSIS-c.p. – associazione a delinquere – perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a dieci costituivano una associazione (nel settore economico del gioco elettronico a distanza online con vincite di danaro) allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, inerenti, tra l’altro, l’esercizio abusivo di attività di organizzazione e raccolta a distanza di gioco online (punite ex art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401, la fraudolenta intestazione attribuzione e trasferimento di beni, valori ed attività economiche, punita ex art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, frode informatica ex art. 640 ter c.p. e condotte estorsive; rivestendo il -OMISSIS- il ruolo di promotore organizzatore e capo del sodalizio;
Associazione che si avvaleva della struttura oggettiva costituita dalle dotazioni materiali delle seguenti ditte individuali e società di capitali tutte riconducibili al dominus -OMISSIS- e fraudolentemente intestate a terzi (nell’ambito familiare e non) allo scopo precipuo di eludere le disposizioni in materia di sequestro di prevenzione, nel cui ambito ciascuno operava con distinti e coordinati ruoli:
…
s. … -OMISSIS- … i quali, nella qualità di titolari e/ gestori delle varie attività economiche collocate sul territorio di -OMISSIS- e -OMISSIS- (-OMISSIS- -OMISSIS- puntualmente descritti al capo B che segue, presso cui erano installate piattaforma di gioco illegali facenti capo al -OMISSIS- contribuivano alla realizzazione del programma associativo in particolare riferito alla illecita organizzazione e gestione dei giochi e scommesse online clandestine, prestandosi a consentire presso i propri punti gioco, per conto di -OMISSIS- e degli altri sodali, in cambio di una percentuale pattuita sull’ammontare delle giocate, l’utilizzo delle piattaforme di gioco illegali gestite dal gruppo di cui al capo che segue, in tal modo favorendo consapevolmente l’incremento del volume di gioco e degli affari ”;
…
In -OMISSIS-, accertato negli anni 2013, 2014 e 2015, con condotta perdurante ed operatività nazionale e transazionale;
…
B) artt 110-8-OMISSIS-cpv c.p. – art. 7 D.L. 152/1991, per avere in concorso con loro e con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso (in specie il -OMISSIS- nella qualità di promotore capo ed organizzatore e capo del sodalizio criminale di cui al capo che precede), in concorso con ignoti residenti all’estero, in particolare in Canada e Malta e con le condotte materiali meglio descritte, per ciascuno degli indagati, sia al capo A) che precede che qui di seguito, organizzavano esercitavano e raccoglievano da remoto giochi con vincite in danaro disciplinati dalla stessa Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: condotte che materialmente realizzavano con la organizzazione e gestione di piattaforme informatiche e telematiche utili all’accesso ai siti internet di seguito indicati, collegate sempre in via informatica e telematica a locali accessibili al pubblico distribuiti sul territorio nazionale …
In particolare, organizzando e gestendo il gioco on line per il tramite delle seguenti piattaforme di gioco illegali, sfornite della prescritta autorizzazione della Autorità Autonoma dei Monopoli di Stato – A.A.M.S., con server siti in territorio estero (Canada – Malta):
…
Piattaforme sulle quali venivano aperti i conti – gioco dai seguenti punti scommesse sparsi sul territorio di -OMISSIS- e -OMISSIS- in concorso con i rispettivi gestori:
…
15. Ditta ind/le -OMISSIS- … esercente l’attività di Ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio, ed altro … gestita da -OMISSIS- e -OMISSIS-; in particolare, utilizzava negli anni 2013-2015 le piattaforme di cui ai punti suindicati 1-2-3 in assenza dei titoli autorizzativi rilasciati dall’AAMS e di regolarizzazione ai sensi delle normativa vigente …
… ”.
16.3.3. Orbene, il delitto di cui all’art. 416 c.p. al comma 2 prevede quale pena per il partecipante all’associazione a delinquere quella della reclusione da uno a cinque anni, con aumento di pena per il caso di numero di associati pari a dieci o più (come contestato nel caso di specie).
L’art. 7 del D.L. 152/199-OMISSIS-nella versione vigente al momento del decreto che dispone il giudizio stabilisce poi quanto segue:
“ 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma -OMISSIS-non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ”.
Tale articolo è stato poi abrogato dal D. Lgs. 21/2018, il quale ha introdotto l’art. 416-bis.1. che ai commi -OMISSIS-e 2 riporta il contenuto di quanto già stabilito dall’art. 7 del D.L. 152/1991.
16.3.4. Risulta da quanto precede che un’eventuale condanna della ricorrente nell’ambito del procedimento penale suddetto potrebbe comportare l’applicazione di pene tali da determinare l’interdizione della stessa dai pubblici uffici (in modo perpetuo o temporaneo).
Tanto chiarito e tenuto conto delle disposizioni appena illustrate, si deve ritenere che la clausola del bando oggetto di discussione avesse certamente portata immediatamente escludente della ricorrente alla luce della tipologia di delitti per i quali è pendente a carico della stessa procedimento penale.
Contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente principale non si può ritenere che sul punto l’amministrazione godesse di alcuna discrezionalità nell’interpretazione della portata di tale disposizione o ancora che dovesse compiere valutazioni diverse da quelle legate alla tipologia di reati in relazione ai quali era pendente il procedimento penale.
In effetti, come prescritto dal comma 4 dell’art. -OMISSIS-del bando “ L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta l’esclusione dal concorso stesso e, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro ”. Il combinato disposto di quanto stabilito dal n. 7 del comma -OMISSIS-dell’art. -OMISSIS-del bando e dal comma 4 di tale disposizione costituisce autovincolo per l’amministrazione di portata tale da non far residuare alcuno spazio di valutazione in capo all’amministrazione comunale.
Ne deriva che non risulta condivisibile la prospettazione della ricorrente principale nella parte in cui cerca di sostenere che l’onere di impugnare tale clausola del bando di concorso sarebbe sorto soltanto in seguito alla notifica del ricorso incidentale da parte degli avv.ti -OMISSIS-.
16.3.5. Del resto, in tal senso depone altresì la peculiarità della situazione della ricorrente la quale prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso oggetto del presente giudizio si era già vista escludere da graduatoria di merito redatta sempre dal Comune oggi intimato in relazione ai reati suddetti e sulla scorta di analoga clausola contenuta nel relativo bando.
Ancora, sempre prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso oggi in discussione nei confronti della ricorrente era stata pronunciata la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Giudice del Lavoro del -OMISSIS- che aveva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso l’esclusione dalla suddetta graduatoria proprio in ragione della previsione recata dal relativo bando (oltre che per l’indubbio allarme sociale destato dai fatti per i quali la ricorrente è sottoposta a procedimento penale).
Proprio una tale situazione pregressa esclude in radice che potesse postularsi qualsivoglia situazione di errore scusabile in capo alla ricorrente in ordine alla necessità di impugnare immediatamente la clausola escludente recata dal bando.
16.4. Alla luce di quanto precede l’impugnazione di tale clausola del bando da parte della ricorrente principale nell’ambito del secondo ricorso per motivi aggiunti risulta tardiva, con conseguente irricevibilità di tale ricorso.
16.5. Ad abundantiam , va osservato che tale ricorso risulta comunque infondato.
Come ricordato anche di recente dal Consiglio di Stato “ l’esclusione, nel bando di concorso, degli aspiranti soggetti a procedimenti penali in corso non costituisce scelta irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell’ordinamento giuridico vigente, in quanto corrisponde ad un’esigenza di “difesa avanzata” dell’amministrazione che legittimamente individua circostanze che essa ritiene ostative all’assunzione del candidato in ragione del danno suscettibile di arrecare all’interesse pubblico, specialmente quando gli illeciti penali sono connessi con l’impiego da assumere (Cons. Stato, V, 8 agosto 2016, n. -OMISSIS-) ” (Consiglio di Stato, V Sez., 28 agosto 2024, n. -OMISSIS-).
In effetti, “ l’inserimento in un bando di concorso del requisito della mancanza di pendenza di procedimenti penali rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione e … tale scelta non può ritenersi irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell'ordinamento, in quanto corrisponde ad un’esigenza di “difesa avanzata” dell'Amministrazione che, alla luce delle esigenze peculiari di determinati impieghi pubblici, può legittimamente individuare circostanze ritenute ostative all'assunzione del candidato in ragione del danno che esse paiono suscettibili di arrecare all'interesse pubblico, specialmente allorché gli illeciti penali in questione siano connessi con l’impiego da assumere …;
qualora un bando di gara preveda, tra i requisiti di ammissione, «non avere procedimenti penali in corso» l'espressione «procedimento» deve intendersi come inclusiva delle varie ipotesi nelle quali un soggetto assuma la qualità già di indagato nella fase delle indagini preliminari … ” (Consiglio di Stato, V Sez., 8 agosto 2016, n. -OMISSIS-).
Anche nel caso di specie come in quello oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2016 viene in rilievo un concorso per un posto di istruttore all’interno di un Comune (per quanto nel caso di specie venga in rilievo un posto di istruttore amministrativo, mentre in quello portato all’attenzione del Consiglio di Stato si trattava di un posto di istruttore direttivo tecnico) ed anche nella presente vicenda la scelta da parte del Comune di inserire una clausola del tipo di quella in contestazione non può giudicarsi irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell'ordinamento, in quanto corrispondente ad un’esigenza di “difesa avanzata” dell’amministrazione comunale specialmente di fronte ai rischi per nulla trascurabili presenti nella regione Campania con riferimento alla criminalità organizzata ed ai tentativi di infiltrazione della stessa all’interno delle amministrazioni comunali e tenuto debitamente conto della tipologia di illeciti penali contestati alla ricorrente (partecipazione ad associazione a delinquere nel settore dei giochi).
Del resto, a smentire la necessità che l’amministrazione inserisca una clausola di questo tipo soltanto in relazione a posizioni dirigenziali e/o particolarmente qualificate non pare privo di rilievo osservare che il Consiglio di Stato nella suddetta sentenza n. -OMISSIS-/2024 si è pronunciato con riferimento ad una selezione riservata ai fini della stabilizzazione di personale ex LSU/LPU in relazione alla categoria A, operaio-operatore/bidello.
Infine, non è ravvisabile il preteso contrasto della suddetta clausola del bando con il sopraccitato Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune intimato alla luce della sopra riportata previsione di cui al comma 2 dell’art. 26 del Regolamento, la quale ribadisce la discrezionalità dell’amministrazione nell’aggiunta di ulteriori requisiti quale quello di cui si discute nella presente vicenda.
17. L’irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti fa sì che vada esaminato il ricorso incidentale proposto dai dott.ri -OMISSIS-.
In effetti, l’irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti comporta l’inoppugnabilità della predetta clausola del bando, clausola che costituisce il presupposto sul quale si fonda il ricorso incidentale.
Tale ricorso incidentale va prima di tutto giudicato ricevibile, in quanto risulta proposto, in ossequio al disposto dell’art. 42 c.p.a., entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso principale.
Venendo al merito di tale ricorso dalle considerazioni svolte con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti scaturisce la fondatezza del ricorso incidentale. Per la verità, l’accertata natura vincolata del potere dell’amministrazione comunale in base alla suddetta clausola del bando avrebbe imposto all’amministrazione di escludere la ricorrente dalla partecipazione al concorso a fronte della dichiarata pendenza di procedimento penale per i suddetti delitti, con conseguente illegittimità delle determinazioni dirigenziali nn.-OMISSIS- del -OMISSIS- e -OMISSIS- nella sola parte in cui hanno ammesso la ricorrente a partecipare al concorso suddetto.
18. La fondatezza del ricorso incidentale e la necessità che la ricorrente principale fosse esclusa a monte dalla partecipazione al concorso suddetto, comporta la carenza di interesse della ricorrente principale in relazione al ricorso principale, al primo ricorso per motivi aggiunti ed al terzo ricorso per motivi aggiunti.
In effetti, l’assenza in capo alla ricorrente di uno dei requisiti di partecipazione al concorso suddetto e, quindi, l’assenza in capo alla stessa del titolo necessario per partecipare a questo comporta che le censure relative alla mancata predisposizione dei criteri di correzione delle prove scritte prima della correzione delle stesse non siano supportate da alcun interesse concreto ed attuale della ricorrente.
19. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, questo Collegio deve: dichiarare irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti; accogliere il ricorso incidentale proposto dagli avv.ti -OMISSIS- e, per l’effetto, annullare le determinazioni dirigenziali nn.-OMISSIS- del -OMISSIS- e -OMISSIS- nella sola parte in cui hanno ammesso la ricorrente a partecipare al concorso suddetto; dichiarare improcedibili il ricorso principale, il primo ricorso per motivi aggiunti ed il terzo ricorso per motivi aggiunti.
20. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:
A) Dichiara irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti;
B) Accoglie il ricorso incidentale proposto dagli avv.ti -OMISSIS- e, per l’effetto, annulla le determinazioni dirigenziali nn.-OMISSIS- del -OMISSIS- e -OMISSIS- nella sola parte in cui hanno ammesso la ricorrente a partecipare al concorso suddetto;
C) Dichiara improcedibili il ricorso principale, il primo ricorso per motivi aggiunti ed il terzo ricorso per motivi aggiunti.
D) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS-e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.