Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 230/2020
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 11:19
Il giorno 27/05/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Raimondo Curto Pelle per gli attori e l'avv. Luigi Reale per i convenuti.
Entrambi i procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispetti atti difensive e note autorizzate e chiedono che venga decisa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 20:05
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n° 230 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Curto C.F._2
Pelle in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c. all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Canicattì nel C.so
Garibaldi n 123 attori
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Luigi
[...] C.F._4
Reale giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Agrigento, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Canicattì, in via Senatore
Sammartino, 80 convenuti
Oggetto: negatoria servitutis – risarcimento danni
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, i sigg.ri e , nella generale premessa di aver convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Agrigento e Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni “ Controparte_2
Ritenere e dichiarare che il sig. e la sig.ra , Parte_1 Parte_2 sono proprietari dell'immobile sito in Canicattì, nella via Monforte n°2, censito al Catasto Fabbricati al foglio 55, part. 9323, sub 1/6; Ritenere e dichiarare che lo stabile dei coniugi è confinante con l'immobile, Pt_1 di proprietà dei sig.ri e , sito nella Controparte_1 Controparte_2 medesima Via al civico n°4; Ritenere e dichiarare che i coniugi CP_1 hanno realizzato, in aderenza all'edificio dei coniugi , parte del Pt_1 pluviale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dal tetto della loro abitazione;
Ritenere e dichiarare che il pluviale “…dal solaio di copertura dove ha inizio, è distaccato dalla parete Migliore-Leone di circa cm.15 mentre alla base della colonna è aderente come mostrano le foto;
Ritenere e dichiarare che la suddetta collocazione del pluviale favorisce la formazione di umidità a discapito dell'immobile degli odierni istanti ed è di intralcio sia alle attività di manutenzione del prospetto sia ai possibili interventi di isolamento termico “a cappotto” finalizzati di garantire
l'efficienza energetica;
Ritenere e dichiarare che nell'anzidetto pluviale sono stati innestati, in difetto dei necessari accorgimento tecnici e igienici, anche tutti gli scarichi domestici provenienti dall'abitazione dei coniugi
; Ritenere e dichiarare che la colonna di scarico è priva sia degli CP_1 indispensabili collari in ferro per l'ancoraggio al muro, sia del pozzetto sifonato di ispezione previsto ex lege;
Ritenere e dichiarare che la condotta che collega il pluviale alla rete fognaria è stata collocata a ridosso della parete del fabbricato dei coniugi , in superficie e non Pt_1 alla profondità previsto dalle norme;
Ritenere e dichiarare che i coniugi
hanno omesso gli interventi di manutenzione finalizzati a CP_1 contenere il normale degrado d'uso del pluviale;
Ritenere e dichiarare che
3 le saldature dei giunti e delle diramazioni del pluviale non assolvono più alla loro funzione e che i tubi in più punti sono sconnessi;
Ritenere e dichiarare che la collocazione e le caratteristiche tecniche dell'intero impianto di scarico esterno e l'omessa manutenzione dello stesso cagionano l'intollerabile emissione di cattivi odori, il trasudamento di liquami dai raccordi e della formazione di umidità lungo il perimetro dell'immobile dei coniugi;
Ritenere e dichiarare che l'omessa Pt_1 manutenzione dell'impianto di scarico ha compromesso la salubrità dell'ambiente circostante, il decoro dell'immobile dei coniugi e, Pt_1 finanche, la salute degli stessi;
Ritenere e dichiarare che la pendenza della lastra di marmo posta sul muretto del terrazzo dei coniugi è CP_1 rivolta, impropriamente, verso l'edificio dei coniugi;
Ritenere e Pt_1 dichiarare che il getto di acqua “veicolato” dalla lastra di marmo posta sul muretto del terrazzo dei coniugi , battendo sul prospetto CP_1 dell'abitazione dei coniugi ha causato il rigonfiamento di una Pt_1 parte dell'intonaco nel prospetto. Conseguentemente, condannare il sig.
e la sig.ra a dover: 1) sostituire, Controparte_1 Controparte_2 ricollocare e saldare a regola d'arte la colonna di scarico ed i raccordi ivi presenti ,reinstallando il nuovo pluviale, in posizione verticale dal terrazzo al manto stradale e con idonei sistemi di ancoraggio al muro del proprio immobile, ad una distanza (costante) di 15 cm dalla parete dell'abitazione dei coniugi . 2) collocare alla base della colonna di scarico un Pt_1 pozzetto d'ispezione. 3) sostituire e ricollocare la condotta che collega il pluviale alla rete fognaria ad una profondità di 60 cm e distaccata dal perimetro dell'abitazione dei coniugi . 4) sostituire e ricollocare la Pt_1 soglia di marmo posta a copertura del muretto del terrazzo della propria abitazione con una più grande messa in opera con pendenza rivolta verso il tetto della veranda realizzata sul proprio balcone. 5) corrispondere ai sig.ri e , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 cagionato al prospetto del proprio immobile, la somma di €.1739,07, giusta “computo metrico estimativo” a ministero dell'Ing. . In Parte_3 subordine, condannare il sig. e la sig.ra Controparte_1 CP_2
4 a dover: 1) provvedere alla manutenzione straordinaria del CP_2 pluviale, al fine di impedire le infiltrazioni di umidità e l'intollerabile immissione di cattivi odori, nonché a prevenire qualsivoglia rischio conseguente al pessimo stato di conservazione del suddetto pluviale. 2) collocare alla base della colonna di scarico un pozzetto d'ispezione.3) sostituire e/o ricollocare la soglia di marmo posta a copertura del muretto del terrazzo della propria abitazione con una più grande messa in opera con pendenza rivolta verso il tetto della veranda realizzata sul proprio balcone. 4) corrispondere ai coniugi , a titolo di risarcimento del Pt_1 danno cagionato al prospetto del proprio immobile, la somma di
€.1739,07, giusta “computo metrico estimativo” a ministero dell'Ing.
. Il tutto nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Con Parte_3 espressa riserva di ogni altra deduzione e difesa e di produrre mezzi di prova entro i termini e con le modalità di legge. Con vittoria di spese e compensi”. che nel giudizio n. RG 828/2019 avanti il Giudice di Pace di Agrigento si costituivano i convenuti con deposito di comparsa di costituzione e risposta, rilevavano l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
eccepivano l'incompetenza per materia del giudice adito, nel merito contestavano le avverse doglianze perché sfornite di prova ed in ogni caso insussistenti;
che il Giudice di Pace di Agrigento, con Sentenza n. 948/2019 del
29.10.2019 dichiarava l'incompetenza per materia del giudice adito, assegnava i termini per la riassunzione avanti il Tribunale di Agrigento, compensava le spese di lite;
che, dunque gli attori assumevano l'iniziativa e riassumevano il giudizio avanti il Tribunale in intestazione riproponendo le originarie domande e difese e riportandosi alle conclusioni rassegnate in quel giudizio .
In particolare, evidenziavano di essere proprietari dell'immobile ubicato in
Canicattì nella via Monforte n°2, censito al Catasto Fabbricati al foglio 55, part. 9323, sub 1/6, confinante con l'immobile di proprietà dei convenuti, i quali, illegittimamente realizzavano, in aderenza al loro edificio, parte del
5 pluviale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dal tetto della loro abitazione, ove venivano fatti confluire con innesti successivi anche gli scarichi domestici dell'abitazione dei convenuti;
prospettavano una violazione delle distanze legali come prevista dall'art 889, comma 2, c.c. e la mancata realizzazione, alla base, di un pozzetto sifonato di ispezione, obbligatorio ai sensi dell'art 53 del regolamento edilizio del Comune di
Canicattì.
Si dolevano altresì che l'omessa manutenzione del pluviale dovuta al degrado d'uso da parte dei convenuti, il mancato ancoraggio della colonna di scarico al muro per tutta la sua lunghezza tramite collari in ferro, e il mancato posizionamento del pozzetto sifonato di ispezione provocavano intollerabili odori nauseabondi, il trasudamento dei liquami dai raccordi e la formazione di umidità lungo il perimetro del loro immobile.
Ed ancora, evidenziavano che l'errata inclinazione di una lastra di marmo a copertura di un muretto di proprietà dei coniugi , veicolando la CP_1 pioggia verso l'edificio degli odierni attori ha determinato un danno al prospetto quantificato in €.1739,07.
Instavano dunque per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Anche nel presente giudizio si costituivano i convenuti con deposito di comparsa di costituzione e risposta, contestavano le avverse domande e ne chiedevano il rigetto in quanto infondate e non provate.
Rilevato che la condizione di procedibilità della domanda veniva assolta nel giudizio incoato avanti il giudice di pace di Agrigento, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6, c.p.c richiesti dalle parti e la causa veniva istruita con espletamento di ctu tecnica
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.02.2024, la causa veniva inviata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del
10.12.2024, differita con decreto all'udienza odierna.
Così delineato l'oggetto del contendere nei termini sin qui sintetizzati, si osserva che le domande degli attori volte alla sostituzione, ricollocazione e saldatura a regola d'arte la colonna di scarico ed i raccordi ivi presenti, con reinstallazione di un nuovo pluviale a distanza costante dal loro
6 fabbricato, la collocazione alla base della colonna di scarico di un pozzetto d'ispezione, il collegamento con la rete fognaria, così come la sostituzione della soglia di marmo posta a copertura del muretto del terrazzo dei convenuti, possono essere qualificate e ricondotte nel perimetro dell'actio negatoria servitutis.
Le domande attoree, infatti, presuppongono il diritto di proprietà pieno ed esclusivo dei rispettivi corpi di fabbrica, che non sono oggetto di domanda di rivendicazione della proprietà del bene ma solo di accertamento negativo del diritto della controparte, con conseguente condanna a non frapporvi ostacoli.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, infatti, nella rivendica l'attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
nella negatoria, invece,
l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua (ex plurimis, Cassazione civile sez.
II, 14/07/2021, 20068; Cass. 11/01/2017, n. 472).
Pare poi il caso di precisare che nel presente giudizio non si controverte in materia di distanza tra costruzioni bensì sulla asserita violazione della distanza del pluviale dalla linea di confine, oltre alla sua collocazione non a regola d'arte.
Gli attori, infatti nel libello introduttivo, richiamano espressamente l'art. 889, comma 2 c.c. che prevede che “per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”; merita segnalare che il comma 3 dell'art. 889 c.c. prevede, poi, che i regolamenti locali possono disporre distanze diverse, anche inferiori.
Il comma 2 dell'art. 889 c.c., nel prescrivere le distanze per i tubi dell'acqua, gas e simili, fa riferimento alle sole condutture che ospitino un continuo flusso di sostanze liquide o gassose, con conseguente pericolo
7 continuo di infiltrazioni nei fondi vicini. Ricadono, quindi, nella previsione normativa in esame, i tubi che trasportino qualsiasi genere di liquido, ivi compresi, i canali fognari coperti, e le grondaie, posto che laddove l'articolo distingue fra tubi d'acqua pura o lurida, al fine di stabilirne la distanza minima dal confine, ricomprende ogni specie di conduttura che serva al passaggio o, comunque, allo scolo delle acque e quindi anche alle grondaie, la cui funzione non differisce da quella dei tubi, costituendo anch'esse mezzi di smaltimento delle acque.
Per la corte della nomofilachia in tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, “la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria. Ne consegue che l'applicabilità di detta norma prescinde da ogni indagine circa la assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale” (Cass., n. 12491/1995).
Mentre per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata, la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante
(Cass. n. 27642/2013).
La distanza di cui all'art. 889 è stabilita nell'interesse privato: è perciò possibile rinunziarvi e costituire una servitù contraria che, essendo apparente, potrà essere acquistata anche per usucapione.
Ed infatti, l'art. 899 del c.c. ha carattere dispositivo con la conseguente liceità della costituzione di una servitù contraria ( acquistabile anche per usucapione) avente come contenuto la non osservanza della distanza legale e nella quale il fondo dominante è quello entro cui è effettuata l'apertura o l'installazione e fondo servente è quello confinante con il primo che non può pretendere il rispetto della distanza stessa ( Cass n.
2094/82).
8 Ciò posto, in aderenza ai siffatti reticolati normativi e principi giurisprudenziali ed avendo bene a mente il principio generale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato si vanno ad esaminare le doglianze degli attori.
A tal fine occorre evidenziare che nel corso del giudizio è stata espletata una c.t.u. tecnica a cui può farsi riferimento trattandosi di elaborato che appare condivisibile nella misura in cui descrive obiettivamente lo stato dei luoghi (cfr. elaborati grafici e documentazione fotografica che corredano l'elaborato peritale).
Trattandosi poi di accertamenti tipicamente di natura tecnica, legati alla consistenza ed alla misurazione di opere edili, essi vengono svolti proprio mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione “percipiente”.
Ebbene, l'ausiliario nominato, ing. in relazione al Persona_1 pluviale allocato sulla parete dell'edificio dei convenuti e la distanza dello stesso rispetto alla parete del fabbricato degli attori, ha evidenziato che i fabbricati di proprietà degli attori e dei convenuti furono costruiti in aderenza, presentano prospetti disallineati, in quanto il prospetto del fabbricato di proprietà è indietreggiato di cm 48, rispetto a quello Pt_1 di proprietà . CP_1
Ha poi accertato che “è collocato in corrispondenza dell'angolo e/o della risega presente fra i fabbricati di proprietà delle parti, la distanza del pluviale dalla proprietà degli attori non è costante in quanto tende ad aumentare, dal basso verso l'alto, in funzione delle posizioni degli scarichi che in esso confluiscono. La distanza minima, alla base, è pari a 2÷3 cm;
la distanza massima, lungo tutta la tubazione, non supera mai i 15 cm;
In particolare, la posizione della tubazione varia in quanto: − è vincolata alla posizione dello scarico a terra;
− è vincolata alla posizione gli scarichi del piano primo a cui si raccorda;
− è vincolata alla posizione degli scarichi del piano secondo a cui si raccorda;
− è vincolata alla posizione dello scarico delle acque della copertura a cui si raccorda.
Il pluviale in sommità riceve le acque meteoriche della copertura, invece in prossimità della quota del solaio a copertura del piano primo, e della
9 copertura del solaio a piano terra il pluviale subisce un aumento di diametro (da DN80 diventa DN100) e riceve n.2 scarichi di dimensioni differenti, ( scarico wc e scarico lavabo o similari… alla base si immette nella fognatura interrata”.
Per quanto concerne la collocazione del pluviale a regola d'arte, appare interessante notare intanto che l'ausiliario nominato dall'esame della documentazione catastale meccanizzata in catasto ha rilevato che almeno il piano terra e il piano primo del fabbricato dei convenuti, nel marzo del
1980 erano già censiti in catasto;
trattasi dunque di fabbricato di costruzione sicuramente in epoca antecedente a quello degli attori, circostanza peraltro dagli stessi ammessa nell'atto introduttivo, così come la realizzazione dello scarico viene fatta risalire dal ctu agli anni 80 o anche prima, giungendo alla conclusione della rispondenza dell'impianto di scarico alla cosiddetta regola d'arte vigente al periodo della sua realizzazione, lo stesso, ad eccezione che per l'assenza dei prescritti collari di ancoraggio, non presenta incongruenze degne di nota e risulta sostanzialmente conforme agli standard dell'epoca di realizzazione.
Ed inoltre eseguiti calcoli di verifica delle sezioni delle tubazioni (elaborato di calcolo posto ad epilogo della relazione peritale ha riscontrato che i diametri in cui è realizzato l'impianto sono sufficienti a smaltire le portate meteoriche e la portate delle acque reflue.
A ciò si aggiunga che il sistema di scarico provvisto di una conduttura unica per lo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue risulta essere consentito nel Comune di Canicattì dall'art.53 del
Regolamento Edilizio.
L'ausiliario nominato non ha riscontrato tracce di ruscellamenti in corrispondenza delle giunzioni delle tubazioni (all'intersezione della tubazione con la muratura non ci sono tracce di perdite); non ha riscontrato tracce di ruscellamenti in corrispondenza dell'intersezione delle tubazioni con il prospetto (non ci sono tracce di perdite).
Ebbene, le circostanze evidenziate dal ctu nominato portano in primo luogo ad escludere la fondatezza delle doglianze attoree di illegittima
10 collocazione del pluviale in aderenza al loro edificio, giacché la collocazione del pluviale viene fatta risalire dal ctu alla fine degli anni settanta, mentre l'edificio degli attori costruito in aderenza a quello dei convenuti veniva ultimato nel 2011 (per quanto dichiarato dallo stesso
CTP).
Peraltro, la circostanza di una realizzazione successiva delle tubazioni di scarico alla realizzazione del cappotto termico posto in essere dagli attori sul loro fabbricato, è stata ampiamente criticata dal ctu il quale al contrario evidenziava “le distanze attualmente esistenti fra le tubazioni e il prospetto degli attori, hanno sicuramente consentito, sebbene con qualche difficoltà, la messa in opera di detto cappotto (peraltro prima della realizzazione le distanze della tubazione dalla parete degli attori erano maggiori dell'attualità di una misura corrispondente allo spessore di detto cappotto).
Inoltre gli attori, pur prospettando il mancato rispetto delle distanze legali previste dal secondo comma dell'art. 889 c.c., non hanno inteso agire per una riduzione in pristino ovvero per la rimozione del pluviale di scarico, con una ricollocazione nel rispetto di dette distanze, bensì ad una sostituzione/ riposizionamento nello stesso punto, con gli accorgimenti atti ad evitare infiltrazioni di umidità, immissioni di cattivi odori e a preservare il decoro dell'immobile e la salubrità dell'ambiente circostante.
Tutti elementi che, a parte il sistema di ancoraggio al muro di proprietà dei convenuti, risultano essere stati esclusi dall'attenta analisi condotta dall'ausiliario nominato.
D'altro canto i convenuti non hanno avanzato pretese in ordine alla costituzione di una servitù acquistata per usucapione.
Per quanto riguarda poi le doglianze in ordine alla mancata collocazione del pozzetto sifonato di ispezione alla base della colonna di scarico, questo giudice autorizzava l'ausiliario ad effettuare la video-ispezione della tubazione interrata di proprietà dei convenuti, nel tratto compreso fra il “piede” della colonna di scarico e la immissione nella fognatura comunale.
11 L'accertamento ha evidenziato quanto di seguito: − alla base della colonna di scarico non è presente nessun pozzetto di scarico;
−
l'immissione del pluviale nella tubazione interrata avviene a mezzo di varie curve (vedi Foto n.11, n.12 e n.13); − la tubazione interrata, di proprietà dei convenuti, realizzata con DN100, è apparsa: in perfette condizioni, perfettamente canalizzata e dotata di una pendenza sufficiente
(vedi Foto n.14 e n.15 ed elaborato grafico a pag.14); − la tubazione interrata di cui al punto precedente si immette nella fognatura comunale
(vedi Foto n.16 e n.17); − con le inevitabili incertezze di misurazione del sistema utilizzato 6 , gli operatori hanno accertato la posizione plano- altimetrica delle tubazioni interrate dal “piede” del pluviale fino allo scarico nella pubblica fognatura (gli operatori hanno provveduto ad annotare sulla pavimentazione stradale, a mezzo di una bomboletta di vernice, posizione planimetrica e profondità delle tubazioni. Vedi Foto n.18 e Foto n.19).
Quanto accertato dalla video ispezione è complessivamente esplicitato/riepilogato nell'allegato grafico di seguito riportato a cui si demanda per una migliore comprensione (Pag.14 della presente relazione).
Ebbene, dagli accertamenti compiuti tramite la video ispezione è risultato, in sintesi, che l'immissione avviene, in assenza di pozzetto, con varie curve e ad una profondità di circa 35 cm (con uno scarto di più o meno 9 cm) dal livello della pavimentazione stradale;
che l'immissione nella fognatura pubblica avviene, in assenza di pozzetto, ad una profondità di circa 62 cm ( con uno scarto di più o meno 9 cm) dal livello della pavimentazione stradale.
Quindi sul punto le doglianze degli attori si rivelano parzialmente fondate;
ed infatti il ctu ha accertato l'assenza di un pozzetto posto alla base della colonna di scarico, anche se la tubazione interrata, di proprietà dei convenuti, è apparsa in perfette condizioni, perfettamente canalizzata e dotata di una pendenza sufficiente, immettendosi nella fognatura comunale, rilevando anche le profondità cui sono collocate le tubazioni .
12 Tuttavia la collocazione di un pozzetto di ispezione sifonato è previsto dall'art. 53 del Regolamento edilizio adottato dal Comune di Canicattì “ Le tubazioni di scarico e convogliamento delle acque nere devono essere munite di pozzetto sifonato ispezionabili a chiusura ermetica prima dell'innesto nella fognatura pubblica o, in mancanza di questa, nella fossa settica”.
Infine, per quanto riguarda l'errata collocazione di una lastra di marmo nel muretto del terrazzo del fabbricato dei convenuti che, secondo le prospettazioni di parte attrice era rivolta verso il muro di loro proprietà facendone derivare un danno al prospetto quantificato in € 1739,07 il ctu nominato ha escluso alcuna pendenza verso la proprietà degli attori, accertando, al contrario che la pendenza della lastra di marmo è rivolta verso l'esterno e non verso il muro di proprietà degli attori degli attori.
In conclusione l'esperto nominato ha escluso la presenza di danni come conseguenza immediata e diretta di difetti riscontrati sul fabbricato di proprietà degli attori.
Di tal ché la domanda degli attori andrà parzialmente accolta.
L'accoglimento parziale e in misura minima delle domande formulate dagli attori giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 230/2020, in parziale accoglimento delle domande formulate da e accerta e dichiara che il Parte_1 Parte_2 pluviale di scarico esistente sul muro di proprietà dei convenuti è privo dei sistemi di ancoraggio;
accerta e dichiara che alla base della colonna di scarico posta sulla proprietà dei convenuti non è presente un pozzetto di ispezione.
Per l'effetto condanna i convenuti e a Controparte_1 Controparte_2 fissare il pluviale di scarico sul muro di loro proprietà con adeguati collari di ancoraggio;
condanna i convenuti a posizionare alla base della colonna
13 di scarico un pozzetto di ispezione come previsto dal regolamento edilizio comunale;
Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori;
Compensa le spese di lite di lite
Pone in capo alle parti in solido le spese di ctu liquidate con separato decreto
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 27.05.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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