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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2024, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Presidente rel.
Dott.ssa AR GUADALUPI - Giudice
Dott.ssa Ilaria BRADAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1133/24, avente per oggetto “divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Stintino n.2 presso e nello studio dell'avv. Giulia Garau (C.F.
) la quale lo rappresenta e difende giusta procura del 8.04.2024 allegata al ricorso C.F._2
introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._3
Giovanni Andrea Mundula n.6,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Ricorrente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto tra i coniugi in
Sassari il 30 settembre 2001, ordinando al competente ufficiale dello Stato civile l'annotazione dell'emananda Sentenza;
pagina 1 di 6 2) Disporre l'affidamento condiviso della minore figlia AR ad entrambi i genitori secondo la disciplina della L. 56/04,
4) disporre che la casa familiare venga assegnata ai figli e AR che coabiteranno a mesi Per_1
alterni con ciascun genitore, favorendo così il rapporto tra i due fratelli.
5) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione paritaria stante l'età della ragazza.
6) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della sola figlia con il versamento della somma di € 300,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese (per sei mensilità annue, ossia quelle in cui la minore convive con la madre) e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Disporre altresì che entrambi i genitori provvedano, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie di carattere scolastico, medico e ludico che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei minori, dandosi atto che la ricorrente dichiara fin d'ora di concordare per
l'applicazione delle note linee guida del CNF;
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il caso di opposizione”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 14.05.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto CP_1
tra le parti in Sassari 30.09.2001, atto trascritto nel registro del relativo Comune al n.347, parte 2, serie A, Anno
2001.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli (a Sassari il 24.05.2003) e AR (a Sassari il Per_1
7.01.2008). ha allegato di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 1095/2021, emessa in data 28.10.2021 dall'intestato
Tribunale, alle seguenti condizioni: “l'affidamento condiviso della minore figlia AR, l'assegnazione della casa familiare all'odierna convenuta, oltre che un assegno di mantenimento di € 700,00 per il mantenimento di ambedue i figli e di € 200,00 a favore della coniuge”.
Ha rappresentato che la situazione di fatto rispetto al tempo della separazione era sensibilmente mutata per due motivi: il primo relativo alla sua condizione lavorativa, giacché aveva dovuto lasciare la professione di agente di commercio di prodotti per la ristorazione, divenuta ormai scarsamente redditizia, per un impiego alle dipendenze presso la società SPICO S.r.l.s. dalla quale percepiva una retribuzione di € 1.200,00 mensili;
il secondo riguardava invece il figlio il quale dall'ottobre 2021, e quindi all'indomani della separazione, aveva lasciato la casa Per_1
familiare (abitata dalla madre e dalla sorella) per vivere stabilmente col padre (il quale anche provvedeva in toto alle sue esigenze) nella casa che egli conduceva in locazione in via De Falcos, pagando un canone mensile pari ad
€ 450,00.
pagina 2 di 6 Ha quindi evidenziato che si trovava a dover affrontare un'elevata esposizione debitoria a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, essendosi assunto l'onere di corrispondere l'importo mensile di € 450,00, accumulando un debito per la somma € 50.000,00 circa.
Quanto ai rapporti patrimoniali si è dichiarato disponibile a corrispondere l'assegno di mantenimento per la sola figlia AR nella misura di € 300,00, da versarsi per sei mesi (corrispondenti al tempo di permanenza della figlia dalla madre) oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori.
Ha domandato altresì disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, non sussistendo nel caso specifico i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, rappresentando anche che la moglie dal novembre 2020, nelle more della separazione, aveva avviato una relazione stabile col compagno, tanto da dividersi alternativamente tra la casa coniugale e quella di quest'ultimo, e che dal tenore di vita dalla medesima condotto si poteva desumere una serena stabilità economica tutt'altro che corrispondente al dichiarato status di disoccupata.
Ha anche allegato che la resistente viveva stabilmente nella casa familiare insieme alla figlia minore, mentre il primogenito era a suo totale carico, che dopo la pubblicazione della sentenza di separazione i fratelli vivevano separati, e riuscivano a condividere qualche momento insieme solo durante l'esercizio del diritto di visita del padre, che in occasione dei numerosi impegni con il proprio compagno la resistente lasciava spesso la figlia a casa da sola durante il fine settimana e che aveva dimostrato un totale disinteresse nei confronti del figlio e conseguentemente anche al rapporto tra i due fratelli.
Ha dedotto che sussistevano i presupposti di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ed ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 1.10.2024, comparso il solo ricorrente, e rilevata l'assenza di prova circa la regolarità della notifica, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.11.2024 ove, accertata la regolarità della notifica, il giudice designato, sentito il ricorrente e dichiarata la contumacia della resistente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle riferite conclusioni, assegnando al termine per il deposito delle ultime cinque buste paga. Pt_1
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 6 Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposto, come richiesto, l'affidamento condiviso della figlia minore AR ad entrambi i genitori, ma, quanto alla sua collocazione non può trovare accoglimento la richiesta di collocazione paritaria dovendosi confermare quella prevalente presso la madre, come disposto in sede di separazione, in quanto gli elementi allegati non sono tali da consentire di derogare alle suddette previsioni avendo il ricorrente dedotto che la minore vive stabilmente nella casa familiare insieme alla madre.
Per gli stessi motivi deve anche confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sassari in via Giovanni
Andrea Mundula n.6, alla madre, dovendosi ritenere inammissibile la domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale ai figli (il figlio oltretutto è maggiorenne), né tantomeno al padre che al riguardo non ha svolto Per_1
alcuna domanda specifica.
Devono altresì trovare conferma le disposizioni relative alla disciplina del diritto di visita da parte del padre adottate con la sentenza di separazione: “Il padre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, nel rispetto degli impegni personali, scolastici e di studio della minore. In mancanza di accordo, potrà vederla e tenerla con sé almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, nonché i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, quando la riaccompagnerà dalla madre, alle ore 19.30. Le principali festività saranno trascorse dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza e durante le vacanze estive il padre potrà tenerla con sé per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi due mesi prima con la madre. Resta ferma l'adozione di diverse soluzioni concordate fra i coniugi, da adottarsi sempre nel rispetto delle esigenze personali e di studio della minore”.
Tale soluzione, difatti, appare necessaria per salvaguardare il rapporto tra fratelli, atteso che per stessa ammissione del ricorrente i figli condividono qualche momento insieme solo durante l'esercizio del diritto di visita del padre.
Quanto ai provvedimenti di natura economica relativamente ai rapporti tra i coniugi deve rilevarsi che, caducato l'obbligo di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione, stante la contumacia della resistente, non può essere disposto alcun assegno divorzile in suo favore, in difetto di apposita domanda e di prova della sussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento.
Ritiene, inoltre, il collegio che debba riconoscersi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile che si stima equo riconoscere in € 300,00, oltre rivalutazione monetaria su base Istat, importo che, da un lato, appare adeguato alle esigenze della figlia, collegate alla sua età attuale ed ai relativi bisogni, e dall'altro appare congruo rispetto alle condizioni reddituali del ricorrente, anche in considerazione del fatto che egli provvede interamente alle esigenze del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente col quale vive, ed affronta spese per le esigenze abitative di entrambi, ed inoltre per il fatto che la resistente percepisce l'assegno unico Inps al 100% nella misura di € 200,00 mensili.
Il dovrà, inoltre, concorrere in ragione della metà alle spese straordinarie che si renderanno necessarie Pt_1 nell'interesse della figlia, come da protocollo CNF.
pagina 4 di 6 L'assegno Unico per la figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla madre con cui la minore trascorre la maggior parte del tempo, non avendo peraltro chiesto il ricorrente la divisione dello stesso al 50 % tra i coniugi.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Sassari il
30.09.2001, atto trascritto nel registro del relativo Comune al n. 347 parte 2, serie A, anno 2001 tra
(C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata il [...] a [...]; CP_1 C.F._3
- affida la figlia minore AR in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- assegna l'abitazione della casa coniugale sita in Sassari, in via Giovanni Andrea Mundula n.6, alla madre, resistente contumace, che vi dimorerà con la figlia;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze personali, scolastiche e di studio della minore;
in difetto di accordo la terrà con sé dall'uscita di scuola fino alle ore 18,00 quando la madre la riprenderà con sé nonché i fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alle ore 18,00 della domenica;
la minore trascorrerà le principali festività e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore potrà stare con il padre per un periodo di tre settimane anche in maniera non consecutiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia AR la somma di € 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, presso il domicilio della resistente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie secondo protocollo CNF.
- L'assegno Unico per la figlia sarà percepito al 100% dalla madre.
- Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 21 novembre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale. pagina 5 di 6 Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Presidente rel.
Dott.ssa AR GUADALUPI - Giudice
Dott.ssa Ilaria BRADAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1133/24, avente per oggetto “divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Stintino n.2 presso e nello studio dell'avv. Giulia Garau (C.F.
) la quale lo rappresenta e difende giusta procura del 8.04.2024 allegata al ricorso C.F._2
introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._3
Giovanni Andrea Mundula n.6,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Ricorrente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto tra i coniugi in
Sassari il 30 settembre 2001, ordinando al competente ufficiale dello Stato civile l'annotazione dell'emananda Sentenza;
pagina 1 di 6 2) Disporre l'affidamento condiviso della minore figlia AR ad entrambi i genitori secondo la disciplina della L. 56/04,
4) disporre che la casa familiare venga assegnata ai figli e AR che coabiteranno a mesi Per_1
alterni con ciascun genitore, favorendo così il rapporto tra i due fratelli.
5) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione paritaria stante l'età della ragazza.
6) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della sola figlia con il versamento della somma di € 300,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese (per sei mensilità annue, ossia quelle in cui la minore convive con la madre) e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Disporre altresì che entrambi i genitori provvedano, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie di carattere scolastico, medico e ludico che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei minori, dandosi atto che la ricorrente dichiara fin d'ora di concordare per
l'applicazione delle note linee guida del CNF;
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il caso di opposizione”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 14.05.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto CP_1
tra le parti in Sassari 30.09.2001, atto trascritto nel registro del relativo Comune al n.347, parte 2, serie A, Anno
2001.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli (a Sassari il 24.05.2003) e AR (a Sassari il Per_1
7.01.2008). ha allegato di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 1095/2021, emessa in data 28.10.2021 dall'intestato
Tribunale, alle seguenti condizioni: “l'affidamento condiviso della minore figlia AR, l'assegnazione della casa familiare all'odierna convenuta, oltre che un assegno di mantenimento di € 700,00 per il mantenimento di ambedue i figli e di € 200,00 a favore della coniuge”.
Ha rappresentato che la situazione di fatto rispetto al tempo della separazione era sensibilmente mutata per due motivi: il primo relativo alla sua condizione lavorativa, giacché aveva dovuto lasciare la professione di agente di commercio di prodotti per la ristorazione, divenuta ormai scarsamente redditizia, per un impiego alle dipendenze presso la società SPICO S.r.l.s. dalla quale percepiva una retribuzione di € 1.200,00 mensili;
il secondo riguardava invece il figlio il quale dall'ottobre 2021, e quindi all'indomani della separazione, aveva lasciato la casa Per_1
familiare (abitata dalla madre e dalla sorella) per vivere stabilmente col padre (il quale anche provvedeva in toto alle sue esigenze) nella casa che egli conduceva in locazione in via De Falcos, pagando un canone mensile pari ad
€ 450,00.
pagina 2 di 6 Ha quindi evidenziato che si trovava a dover affrontare un'elevata esposizione debitoria a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, essendosi assunto l'onere di corrispondere l'importo mensile di € 450,00, accumulando un debito per la somma € 50.000,00 circa.
Quanto ai rapporti patrimoniali si è dichiarato disponibile a corrispondere l'assegno di mantenimento per la sola figlia AR nella misura di € 300,00, da versarsi per sei mesi (corrispondenti al tempo di permanenza della figlia dalla madre) oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori.
Ha domandato altresì disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, non sussistendo nel caso specifico i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, rappresentando anche che la moglie dal novembre 2020, nelle more della separazione, aveva avviato una relazione stabile col compagno, tanto da dividersi alternativamente tra la casa coniugale e quella di quest'ultimo, e che dal tenore di vita dalla medesima condotto si poteva desumere una serena stabilità economica tutt'altro che corrispondente al dichiarato status di disoccupata.
Ha anche allegato che la resistente viveva stabilmente nella casa familiare insieme alla figlia minore, mentre il primogenito era a suo totale carico, che dopo la pubblicazione della sentenza di separazione i fratelli vivevano separati, e riuscivano a condividere qualche momento insieme solo durante l'esercizio del diritto di visita del padre, che in occasione dei numerosi impegni con il proprio compagno la resistente lasciava spesso la figlia a casa da sola durante il fine settimana e che aveva dimostrato un totale disinteresse nei confronti del figlio e conseguentemente anche al rapporto tra i due fratelli.
Ha dedotto che sussistevano i presupposti di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ed ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 1.10.2024, comparso il solo ricorrente, e rilevata l'assenza di prova circa la regolarità della notifica, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.11.2024 ove, accertata la regolarità della notifica, il giudice designato, sentito il ricorrente e dichiarata la contumacia della resistente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle riferite conclusioni, assegnando al termine per il deposito delle ultime cinque buste paga. Pt_1
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 6 Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposto, come richiesto, l'affidamento condiviso della figlia minore AR ad entrambi i genitori, ma, quanto alla sua collocazione non può trovare accoglimento la richiesta di collocazione paritaria dovendosi confermare quella prevalente presso la madre, come disposto in sede di separazione, in quanto gli elementi allegati non sono tali da consentire di derogare alle suddette previsioni avendo il ricorrente dedotto che la minore vive stabilmente nella casa familiare insieme alla madre.
Per gli stessi motivi deve anche confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sassari in via Giovanni
Andrea Mundula n.6, alla madre, dovendosi ritenere inammissibile la domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale ai figli (il figlio oltretutto è maggiorenne), né tantomeno al padre che al riguardo non ha svolto Per_1
alcuna domanda specifica.
Devono altresì trovare conferma le disposizioni relative alla disciplina del diritto di visita da parte del padre adottate con la sentenza di separazione: “Il padre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, nel rispetto degli impegni personali, scolastici e di studio della minore. In mancanza di accordo, potrà vederla e tenerla con sé almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, nonché i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, quando la riaccompagnerà dalla madre, alle ore 19.30. Le principali festività saranno trascorse dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza e durante le vacanze estive il padre potrà tenerla con sé per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi due mesi prima con la madre. Resta ferma l'adozione di diverse soluzioni concordate fra i coniugi, da adottarsi sempre nel rispetto delle esigenze personali e di studio della minore”.
Tale soluzione, difatti, appare necessaria per salvaguardare il rapporto tra fratelli, atteso che per stessa ammissione del ricorrente i figli condividono qualche momento insieme solo durante l'esercizio del diritto di visita del padre.
Quanto ai provvedimenti di natura economica relativamente ai rapporti tra i coniugi deve rilevarsi che, caducato l'obbligo di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione, stante la contumacia della resistente, non può essere disposto alcun assegno divorzile in suo favore, in difetto di apposita domanda e di prova della sussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento.
Ritiene, inoltre, il collegio che debba riconoscersi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile che si stima equo riconoscere in € 300,00, oltre rivalutazione monetaria su base Istat, importo che, da un lato, appare adeguato alle esigenze della figlia, collegate alla sua età attuale ed ai relativi bisogni, e dall'altro appare congruo rispetto alle condizioni reddituali del ricorrente, anche in considerazione del fatto che egli provvede interamente alle esigenze del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente col quale vive, ed affronta spese per le esigenze abitative di entrambi, ed inoltre per il fatto che la resistente percepisce l'assegno unico Inps al 100% nella misura di € 200,00 mensili.
Il dovrà, inoltre, concorrere in ragione della metà alle spese straordinarie che si renderanno necessarie Pt_1 nell'interesse della figlia, come da protocollo CNF.
pagina 4 di 6 L'assegno Unico per la figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla madre con cui la minore trascorre la maggior parte del tempo, non avendo peraltro chiesto il ricorrente la divisione dello stesso al 50 % tra i coniugi.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Sassari il
30.09.2001, atto trascritto nel registro del relativo Comune al n. 347 parte 2, serie A, anno 2001 tra
(C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata il [...] a [...]; CP_1 C.F._3
- affida la figlia minore AR in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- assegna l'abitazione della casa coniugale sita in Sassari, in via Giovanni Andrea Mundula n.6, alla madre, resistente contumace, che vi dimorerà con la figlia;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze personali, scolastiche e di studio della minore;
in difetto di accordo la terrà con sé dall'uscita di scuola fino alle ore 18,00 quando la madre la riprenderà con sé nonché i fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alle ore 18,00 della domenica;
la minore trascorrerà le principali festività e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore potrà stare con il padre per un periodo di tre settimane anche in maniera non consecutiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia AR la somma di € 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, presso il domicilio della resistente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie secondo protocollo CNF.
- L'assegno Unico per la figlia sarà percepito al 100% dalla madre.
- Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 21 novembre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale. pagina 5 di 6 Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6