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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 12004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12004 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.ssa Elena Simeone all'udienza del 26.11.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18210 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti POZZOLI CESARE, SIBANI Parte_1
FRANCESCO e CHIELLO ANGELO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti NICODEMO Paolo e Controparte_1
RETROSI DARIO, giusta delega in atti
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore della competenza territoriale del Tribunale di Bologna e conseguentemente dichiarare la nullità
e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, ed in via principale, dichiarare nullo e comunque revocare il decreto opposto indicato in epigrafe, rigettando ogni avversaria domanda od istanza o pretesa del sig. nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per la parte convenuta:
“In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso proposta;
1 Ancora in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata: in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi corrispondere, dalla Controparte_1
la somma di € 3.981,29, sulla base dei conteggi delle spettanze lavorative da Parte_1
intendersi integralmente riportati, oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari.”
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 31/05/2023, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2515/2023, emesso in data 19.04.2023, nell'ambito del procedimento monitorio celebrato dinanzi al Tribunale di Roma (Giudice Dott.ssa Sigismina Rossi – N.
7313/2023 R.G.), con il quale è stato ingiunto alla di pagare in favore di Parte_1
la somma di € 3.981,29, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Controparte_1
dalla maturazione al saldo, a titolo di omesso pagamento delle differenze retributive (€
384,52 a titolo di differenze retributive residue;
€ 1.339,73 a titolo di TFR residuo;
€
1.131,45 a titolo di 13.ma mensilità residua;
€ 1.125,58 a titolo di 14.ma mensilità residua) inerenti alla maggiorazione per lavoro notturno, svolto in modo continuativo ed esclusivo dall'01/08/2017 al 15/03/2021.
La società ricorrente, a fondamento dell'opposizione, ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bologna, evidenziando l'insussistenza dei criteri di cui all'art. 413 c.p.c. per radicare la competenza nel territorio di Roma;
al riguardo ha dedotto: i) che il ricorrente non ha offerto prova dell'esistenza presso la sede dell'appalto in cui ha svolto la proprio attività lavorativa
(stabilimento ATAC sito in Roma, Via di Portonaccio) di una struttura organizzativa di ordine economico funzionale;
ii) che in ogni caso, a tutto voler concedere, non ha agito in giudizio entro il termine semestrale di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data di cessazione del rapporto lavorativo ( 15.03.2021) stante il deposito del ricorso per decreto
2 ingiuntivo in data 28.02.2023; iii) che la lettera di assunzione risulta essere stata formalmente sottoscritta in ZO SA (provincia di Bologna).
Nel merito, ha contestato l'insussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova in merito all'asserito svolgimento da parte del ricorrente di lavoro esclusivamente notturno e rilevato, in ogni caso, il regolare pagamento della prestazioni lavorative notturne effettivamente svolte;
da ultimo, ha contestato i conteggi in atti, in quanto generici e palesemente errati nella parte in cui il ricorrente ha calcolato, in contrarietà all'art. 38 del CCNL Multiservizi, la maggiorazione per effettuazione di lavoro straordinario anche su ore lavorate prima delle 22,00, permessi, ex festività e banca ore residue.
Tanto esposto, ha convenuto in giudizio , chiedendo la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio , il quale ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società ricorrente, ribadendo la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c. e rilevando, al riguardo, che il termine di 6 mesi di cui al comma 3 del citato art. 413 c.p.c. decorre dal momento del trasferimento o della cessazione dell'azienda o della sua dipendenza, giammai dal trasferimento o dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito, ha ribadito la legittimità della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, rispetto alle quali la società opponente non ha fornito la minima prova dell'avvenuto regolare pagamento.
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, l'escussione di informatori e testimoni, quindi, alla odierna udienza discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in limine, affermata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 14.11.2023.
Sono, invero, emersi nel corso dell'istruttoria elementi sufficienti per ritenere che la conoscenza da parte della società dell'intervenuta accettazione della proposta sia avvenuta nello stesso contesto di tempo e di luogo in cui è stato sottoscritto il contratto (e, quindi, nel circondario di Roma).
3 Sul punto, l'informatore ha riferito la presenza presso il deposito Atac di Testimone_1
Portonaccio (Roma), al momento della firma da parte di di “ CP_1 Testimone_2 della ”, coerentemente con la dichiarazione resa dalla teste (“Sono Pt_1 Testimone_3
stata io a firmare in quanto delegata la proposta di contratto che è in atti e poi è stata firmata a Roma dal dipendente;
poi il documento di proposta firmato viene rispedito a
Bologna dove noi lo archiviamo. Al momento della firma poteva capitare che io fossi presente o meno;
nel caso di specie non ricordo”); inoltre, la lettera di assunzione risulta testualmente redatta nella stessa data del 1.8.2017 in cui sono occorsi gli accordi verbali e in cui il lavoro ha avuto pacificamente inizio nel deposito di Roma (cfr. in tal senso, Cass.
Ordinanza n. 25402 del 25/10/2017 e, nello stesso senso, Ordinanza n. 14657 del
09/05/2022).
Nel merito, l'opposizione va parzialmente accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In linea generale, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, ovvero spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare, in maniera rigorosa e precisa, la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Tale principio non trova deroghe nel caso di specie, essendo noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, nei confronti dell'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Ciò premesso in linea generale, nel caso che ci occupa, dalle deposizioni testimoniali rese da e , del tutto coerenti con i “fogli presenze” versati in atti, Testimone_4 Testimone_5
è emerso che l'opposto ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze CP_1 dell'opponente osservando sempre orari dalle 20,00 alle 4,00 o dalle 21,00 Parte_1 alle 5,00, dunque, orari senz'altro rientranti nel lavoro notturno, posto che, come stabilito dal CCNL Mutiservizi (art. 38), <si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore
22 e le ore 6 del mattino>>.
4 Da tanto discende che l'opposto ha diritto a tutte le corrispondenti maggiorazioni previste, sia con riferimento alla retribuzione mensile ordinaria sia con riferimento al TFR, 13.ma e
14.ma mensilità, trattandosi, senza dubbio, di prestazione notturna continuativa (CCNL
Mutiservizi art. 38 cit.).
In ordine alla quantificazione delle pretese, tuttavia, non può essere pienamente accolta la domanda avanzata dall'opposto, considerato che, come condivisibilmente osservato dalla società opponente, non tutte le ore lavorate da rientrano nel turno notturno e, nello CP_1
specifico, sulla scorta dei fogli presenze acquisiti agli atti, è rimasto accertato che, nel periodo considerato, 410 ore di lavoro sono state rese da in turno diurno (ore 20/22 e CP_1
ore 21/22).
Le maggiorazioni previste dall'art. 38 cit. devono, dunque, riconoscersi non tenendo conto di tutte le ore considerate dall'opposto (i cui conteggi risultano sviluppati sulla base dell'intera giornata lavorativa di 8 ore) bensì soltanto su 6/7 ore su 8, come dai ridetti fogli presenze.
Ne discende che, le preteste avanzate da nell'importo richiesto di euro 3.981,29 (€ CP_1
384,52 a titolo di differenze retributive residue;
€ 1.339,73 a titolo di TFR residuo;
€
1.131,45 a titolo di 13.ma mensilità residua;
€ 1.125,58 a titolo di 14.ma mensilità residua) debbono essere ridotte del 16,5%, come condivisibilmente prospettato dalla società opponente, tenuta per la restante parte al pagamento, in difetto di idonea prova in ordine alla corresponsione delle dovute maggiorazioni.
Sarebbe stato, invero, onere di parte opponente fornire precisa e rigorosa prova di avere correttamente versato all'opposto le maturate maggiorazioni per il lavoro notturno sia con riferimento alle differenze retributive ordinarie che con riferimento a TFR, 13ma e 14.ma mensilità.
Di contro, l'opponente si è limitata a dedurre di avere corrisposto quanto dovuto in forza delle sole buste paga, dalla disamina delle quali neppure emergono in maniera certa le voci in contestazione.
Va ricordato, sul punto, che la consegna dei cedolini paga non implica, in maniera univoca,
l'effettivo pagamento della somma ivi indicata e, quindi, non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti.
In definitiva, dunque, l'opposizione spiegata da deve essere parzialmente Parte_1
accolta e nei limiti sopra indicati, con le conseguenze stabilite dall'art. 653, comma 2, c.p.c.,
5 secondo cui “se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento della minore somma di Euro 3.324,37, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria dalla data del decreto ingiuntivo al soddisfo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente motivazione.
Visto il tenore della decisione, le spese della proceduta monitoria restano a carico di
[...]
, mentre le spese della presente opposizione, liquidate come in dispositivo, CP_1
vengono compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico dell'opponente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1
ricorso depositato il 31/05/2023, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio ed affermata la propria competenza, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione;
2. revoca, quindi, il decreto ingiuntivo n. 2515/2023, reso dal Tribunale di Roma il
19.4.2023;
3. dichiara il diritto di ad ottenere il pagamento della somma Controparte_1
di Euro 3.324,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del decreto ingiuntivo al soddisfo e condanna, per l'effetto, la società Parte_1
al relativo pagamento;
4. restano a carico di le spese della procedura monitoria;
Controparte_1
5. compensa tra le parti per 1/3 le spese di lite del presente procedimento di opposizione e condanna la società alla rifusione, in favore Parte_1
dell'opposto, dei restanti 2/3, che liquida, per questa parte, in Euro 1.750,66 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, 26.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Elena Simeone
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