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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1632/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1632/2019 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.4.1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TEDESCHI RIZZONE
ERMELINDA MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZODA PIERLUIGI , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: “preliminarmente eccepisce la tardività Parte_1 della produzione documentale del 20.6.2024 e ne chiede l'espunzione del fascicolo poiché tardiva e
1 comunque irrilevante. Insiste in quanto dedotto ed eccepito in particolare in ricorso e nelle memorie depositate. In particolare insiste sulla domiciliazione del figlio minore presso Per_1
l'abitazione della madre con relativi obblighi di mantenimento alla luce di quanto emerso all'esito dell'attività istruttoria e dalla produzione documentale. Espone che il minore ha avuto problemi nel corso dell'anno scolastico e che dalla relazione dei Servizi emerge una maggiore idoneità della ricorrente a prendersi cura del figlio adolescente che viene spesso lasciato a casa da solo a causa degli orari di lavoro del padre. Aggiunge che il minore non si nutre in maniera adeguata come evincibile dalla relazione della dietologa. Evidenzia che nel corso del giudizio è stato revocato
l'obbligo di contribuzione in favore del figlio maggiorenne della coppia. Insiste in tutte le richieste formulate in corso di causa”; “insiste sull'ammissione della produzione Controparte_1
poiché non tardiva e pertinente. Nel merito chiede di accogliere le conclusioni riportate nelle note di trattazione scritta dell'udienza cartolare dell'6.11.2023” (Cfr. verbale dell'udienza del
10.7.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 4.12.2019 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2
parte resistente – a Mazzarino in data 7.12.2002 e trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Mazzarino con atto n. 57, P. II, Serie A , Ufficio 1 anno 2002, unione dalla quale sono nati i figli nato a [...] il [...], e Persona_2 [...]
nato a [...] l'[...]. Per_3
Esponeva che con decreto del 29.1.2019 il Tribunale di Gela – preso atto dell'accordo raggiunto dalle odierne parti in sede di udienza presidenziale del 21.1.2019 – aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dagli stessi divisate.
Aggiungeva, inoltre, che i figli della coppia godono di un buon rapporto con il padre pur avendo manifestato la volontà di vivere con la madre presso la casa coniugale, sita a Mazzarino in via
Petrarca n. 27, di proprietà esclusiva del marito.
Allegava che, dopo la separazione, il resistente non aveva compiutamente adempiuto alle condizioni concordate – rifiutandosi di rilasciare spontaneamente la casa coniugale e tentando di monitorare e finanche condizionare la vita della moglie coinvolgendo, in tali condotte, il figlio minore della coppia, – e che tali circostanze hanno reso evidente l'impossibilità di riconciliazione e di Per_1
ripresa della convivenza coniugale.
2 Esponeva di svolgere la professione di insegnante avendo ricevuto un incarico annuale presso una scuola superiore situata nel comune di Gela percependo uno stipendio mensile di circa € 1.100,00 con il quale deve, tuttavia, sostenere le spese necessarie per recarsi nel luogo di lavoro (€ 250,00 mensili).
Deduceva che, sebbene il resistente in sede di separazione avesse prodotto una dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 dalla quale si evince che lo stesso ha percepito redditi annui pari ad €
11.347,00, il ode di un tenore di vita che lascia presumere il possesso di redditi ed CP_1
entrate sicuramente superiori rispetto a quelle dichiarate.
Sul punto, precisava che il resistente svolge le mansioni di impiegato presso uno studio notarile con uno stipendio che dovrebbe ammontare a circa € 1.400,00 mensili, e che in qualità di comproprietario di un immobile sito in Piazza San Domenico a Mazzarino – concesso in locazione a terzi che vi gestiscono un bar – può godere dei frutti civili di tale bene.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio contratto in data in data 07.12.2002, in Mazzarino CL, trascritto presso
l'ufficio dello stato civile del Comune di Mazzarino al N. 57 P.II S.A. Ufficio, tra la Sig.ra
e il Sig. e conseguentemente ordinare Parte_1 Controparte_1
all'ufficiale di stato Civile del comune di Mazzarino CL di procedere all'annotazione della sentenza
e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 03.11.2000, n. 396 e successive modificazioni;
alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento congiunto dei figli minori Persona_2
nato a [...] il [...] e nato a [...] 1'08.07.2009 ad
[...] Persona_3
entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Mazzarino Via Francesco Petrarca n. 27, 1° e II° piano a Parte_1
per viverci con i figli;
disporre che potrà vedere i figli minori quando
[...] Controparte_1
vorrà previo accordo con il genitore domiciliatario;
in caso di disaccordo potrà vederli tutti i pomeriggi dalle 18,00 alle 20,00, nonché per due fine settimana al mese dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica e finche il figlio non andrà a scuola il sabato il padre lo Per_1
preleverà il sabato mattina alle ore 07,30; nonché durante le vacanze natalizie per sette giorni consecutivi e durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi che ricomprendono ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Pasqua, nonché durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi. Disporre a carico di l'obbligo di versare in favore della moglie, un Controparte_1 assegno a titolo di mantenimento indiretto per i figli e pari a € 600,00 Persona_2 Per_1
mensili (300 euro per ciascun figlio), da pagarsi entro il giorno 8 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici istat;
disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo del pagamento al
3 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli minori, secondo il regime indicato dal protocollo
d'intesa del 08/03/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Gela; Con vittoria di spese competenze onorari di causa, oltre spese generali 12,50%.”.
La ricorrente, inoltre, precisava le proprie domande con la memoria integrativa depositata in data
18.9.2021 – rappresentando che il figlio avendo medio tempore compiuto la Persona_2 maggiore età, ha raggiunto l'indipendenza economica, essendo stato assunto a tempo pieno presso un panificio – e chiedendo, altresì, di disporsi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad €
250,00 mensili da porre a carico del marito stante il suo attuale stato di disoccupazione.
Infine, con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. la ricorrente limitava il perimetro delle richieste spiegate negli atti introduttivi mediante la rinuncia alle domande di assegnazione della casa coniugale – rappresentando di aver acquistato un immobile a Mazzarino presso il quale poter stabilire la propria dimora abituale – e alla domanda di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.5.2020 si è costituito il Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda sullo status e a quella di affidamento condiviso dei figli, contestava la prospettazione dei fatti offerta in sede di ricorso in ordine alle cause che hanno determinato la disgregazione del nucleo familiare.
Chiedeva, inoltre, modificarsi le condizioni della separazione con riguardo alla domiciliazione dei figli della coppia e all'assegnazione della casa familiare mediante la previsione della prevalente domiciliazione dei minori presso la residenza paterna con contestuale provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Deduceva, difatti, che i figli hanno sofferto, dopo la separazione, i tentativi della ricorrente di imporre loro la presenza del suo nuovo compagno – trasferitosi, di fatto, nella casa coniugale – disagio che i minori hanno manifestato direttamente al padre.
Allegava, in particolare, di aver, in primo luogo, notato un preoccupante mutamento della condotta del figlio , il quale ha inviato al padre degli audio e dei video dal contenuto preoccupante (in Per_1
particolare, un video in cui fa del male a dei piccoli animali) e, in secondo luogo, appreso che il figlio maggiore, ha cominciato ad avere problemi di rendimento scolastico, Persona_2 circostanze indicative dell'assenza di un sostegno regolare da parte della madre, quale genitore domiciliatario.
Questi fatti preoccupano molto il ricorrente ed indicano anche come i figli non vengono più seguiti regolarmente come avveniva prima della separazione.
4 Aggiungeva, inoltre, di essersi sempre adoperato per provvedere a tutte le esigenze dei figli occupandosi, per esempio, di accompagnare i figli a scuola.
In ordine alla casa familiare, precisava che la stessa si compone di due appartamenti di circa 100 metri quadri, ciascuno in piani diversi e con porte di ingresso blindate indipendenti e separate, circostanza che li rende agevolmente divisibili rendendo, di conseguenza, possibile – se ritenuto rispondente al superiore interesse della prole – un assegnazione parziale dell'abitazione.
Esponeva, ai fini della ricostruzione dell'esatta consistenza economica delle parti, di percepire una retribuzione netta mensile di poco superiore agli € 700,00, somma con cui riesce sostenere i costi per raggiungere il luogo di lavoro (pari a circa € 240,00 mensili) e ad adempiere all'obbligo di mantenimento della prole grazie al sostegno economico della madre e ciò anche considerato che quale comproprietario nella misura di 1/3 dell'immobile sito in Piazza San Domenico percepisce il canone di € 700,00 ogni tre mesi.
Contestava, altresì, quanto dichiarato dalla ricorrente rispetto alla sua capacità economica, evidenziando che la può contare su uno stipendio netto mensile di € 1.800,00 circa a Parte_1
cui si aggiungono i proventi derivanti dalla vendita dei quadri che realizza, nonché sul valore degli immobili di cui risulta essere comproprietaria.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili o infondate in fatto ed in diritto le domande tutte avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio, rigettandole con qualsivoglia statuizione. Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mazzarino dalle odierne parti in causa il 07.12.2002; Confermare il regime di affidamento condiviso dei due figli a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il domicilio del padre per le motivazioni esposte nella parte motiva e con diritto di visita della madre da esercitarsi secondo i tempi e i modi che il Tribunale vorrà fissare;
Disporre
l'assegnazione della casa coniugale sita in Mazzarino via Petrarca n.27 al resistente per le ragioni esposte al punto 2; Disporre l'obbligo a carico della ricorrente di Parte_1 corrispondere un assegno mensile dell'importo di €. 400,00 (cifra soggette a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e da versarsi Per_2 Per_1 entro i primi cinque giorni d'ogni mese;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta di collocamento dei due figli con il padre disporre l'obbligo a carico del resistente di corrispondere quale contributo al mantenimento per i due figli , di un assegno mensile complessivo non superiore ad €. 250,00 ed assegnare il secondo piano dell'immobile sito in
Mazzarino in via Petrarca n. 17 al , confermando l'assegnazione del primo Controparte_1
piano alla ricorrente;
Fare carico alla sig.ra di non convivere nella casa coniugale con Parte_1
5 il sig per le ragioni esposte nella parte motiva;
Onerare la ricorrente a Controparte_3 produrre la dichiarazione dei redditi. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 5.10.2020 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione venivano, dapprima, demandati ai Servizi Sociali del comune di Mazzarino accertamenti tesi a verificare il miglior regime di domiciliazione dei figli della coppia – tenuto conto della divergente rappresentazione dei fatti da questi offerta al Tribunale sul punto – e, in seguito, disposto l'ascolto dei figli della coppia.
All'esito di tale attività istruttoria, preliminare all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, con ordinanza presidenziale del 19.7.2021, emessa ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, si disponeva la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole rispetto a quanto previsto in sede di separazione nonché assegnata la casa coniugale al resistente, quale genitore convivente con i figli. Tali provvedimenti venivano poi – su impulso della ricorrente (ricorso del
23.1.2023) – modificati con ordinanza del 24.11.2023 con la quale veniva revocato, con decorrenza dal mese di ottobre del 2023, l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne della coppia, posto a carico di . Persona_2 Parte_1
La causa veniva, dunque, istruita con l'interrogatorio formale di e con le Controparte_1
dichiarazioni dei testimoni e (madre del resistente) nonché con i Testimone_1 Testimone_2
documenti offerti in comunicazione dalle parti che abbiano superato il vaglio di ammissibilità nel corso del giudizio.
Le parti, infine, precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 10.7.2024 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dal resistente, avanzata dalla convenuta nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2024.
È in merito sufficiente osservare che, avendo la produzione ad oggetto la pagella scolastica del figlio minorenne della coppia, , relativa all'anno scolastico 2023-2024 essa non può che Per_1
ritenersi, da un lato, ammissibile in quanto documento sopravvenuto rispetto al maturare delle preclusioni asseverative previste dall'art. 183, co. 6 c.p.c. e, dall'altro, rilevante poiché teso a dimostrare il rendimento scolastico del figlio della coppia, ossia un elemento su cui le parti hanno diffusamente dedotto e che attiene direttamente ad aspetti fondamentali che riguardano la gestione della vita ordinaria del minore.
6 Non possono, invece, essere tenuti in considerazione i documenti allegati alle comparse conclusionali le quali – occorre rammentare – devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in quanto atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria, sicché deve ritenersi inammissibile la produzione delle pagelle e dei prospetti delle assenze prodotti, rispettivamente, dalle parti e acclusa alla comparsa conclusionale.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza celebrata in data 21.1.2019), definita con decreto di omologa del
29.1.2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti, dalle dichiarazioni rese da ambedue i coniugi in sede di udienza presidenziale nonché dagli elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio.
3. Domanda di affidamento dei figli della coppia (Mazzarino, Persona_2 il 2.4.2003) e (Mazzarino, l'8.7.2009) Persona_3
Occorre preliminarmente rilevare che non può trovare accoglimento la domanda – avanzata da entrambi i genitori – di disporre in ordine al regime di affidamento del figlio Persona_2
avendo lo stesso – nel corso del giudizio e per come rilevato da entrambe le parti nei loro
[...]
scritti – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni di questi e del figlio maggiorenne la disciplina dei rispettivi rapporti personali.
Può, invece, essere accolta la domanda – anch'essa proposta da ambedue le parti – di confermare l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minorenne della coppia, Persona_3
In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale,
7 essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale, espressione del suo diritto alla c.d. bigenitorialità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale.
Il nostro ordinamento, infatti, valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ragione per la quale il diritto alla bigenitorialità mira a garantire al minore non solo il soddisfacimento delle sue primarie esigenze materiali, morali ed affettive bensì promuovere lo sviluppo della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, proprio alla luce di tale finalità ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere – auspicabilmente di comune accordo – ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Nel caso di specie – nonostante l'emersa conflittualità che ha attraversato il nucleo familiare sin dalla fase immediatamente successiva alla sua disgregazione (e che, ancora oggi, non sembra del tutto essersi risolta) – non si rinvengono specifici e concreti elementi da cui trarre potenziali pregiudizi che deriverebbero dal mantenimento dell'ordinario regime di affidamento condiviso, conformemente alle richieste spiegate dalle parti.
Non costituisce, del resto, un ostacolo neppure il trasferimento della ricorrente presso altra regione per motivi lavorativi e ciò considerato che l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza delle parti non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, incidendo la lontananza soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, nella cui determinazione, tuttavia, il giudice è chiamato ad operare un necessario bilanciamento tra il superiore interesse al benessere psicofisico del minore e i potenziali interessi confliggenti degli adulti (Cfr. Cassazione del 19/9/2023 n.26796; Cass. del 6/3/2019, n.
6535; Cass. del 2/12/2010 n. 24526).
Invero, il presupposto logico di tale interpretazione è l'adesione al principio per cui l'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore e che esso non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché siano garantite le condizioni affinché lo stesso mantenga rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva e i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore;
8 Contribuiscono, inoltre, a confortare tale conclusione, in primo luogo, gli esiti degli accertamenti compiuti dai Servizi Sociali del comune di Mazzarino, i quali evidenziano che il minore gode di un buon rapporto personale e affettivo con entrambe le figure genitoriali e che sia il padre, sia la madre appaiono in grado di assolvere al loro ruolo di genitori in quanto persone equilibrate, serene e dotate di un buon livello culturale (Cfr. Relazioni trasmesse in data 13.1.2021 e 29.4.2021).
Ciò, del resto, trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso Persona_3
Infatti, come già anticipato, in ossequio al disposto dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – si è proceduto in corso di causa all'ascolto del figlio della coppia la cui assunzione è stata diretta dal Presidente delegato.
In tale occasione, il minore ha riferito di trovarsi bene sia con il padre che con la madre, figure che egli percepisce entrambe come punti di riferimento (Cfr. verbale di udienza del 19.7.2021: “(..)Il rapporto con mia madre è buono, anche se certe volte c'è un po' di lotta a svegliarmi la mattina, perché mi vuole mandare a scuola a tutti i costi. Ho saltato la scuola qualche volta perché non mi volevo svegliare o perché non avevo fatto i compiti;
non sono tipo di fare tanto i compiti, a volte li dimenticavo;
mia madre non controlla se ho fatto i compiti prima qualche volta lo faceva ma ora mica tanto(…)Il rapporto con mio padre è buono, sto molto bene con lui. Con mio AT non ci parliamo tanto ma è sempre mio AT e gli voglio anche molto bene”) pur manifestando – analogamente a quanto espresso agli operatori dei Servizi Sociali – il desidero di vivere con il padre, genitore con cui sente di avere un rapporto privilegiato poiché, probabilmente, avvertito come maggiormente accudente e comunque supportato da una rete familiare capace di sostituirlo nei momenti in cui il impegnato a lavoro, potendo lo stesso contare sul sostegno CP_1
della madre, che lo coadiuva nei compiti di cura del IP (Cfr. dichiarazione Testimone_2
del minore: Io vorrei vivere con mio padre perché ho molto più rapporto con lui;
se io ho un problema mi confido più con PA che con la mamma;
io quando sono con PA mi sento più sereno perché mi aiuta in molte cose ad esempio se io non so qualcosa con i compiti lui mi aiuta sempre. Mia madre non mi segue tanto perché è molto impegnata al lavoro, ma PA mi aiuta anche se è al lavoro perché lo chiamo;
mia madre fa l'insegnante e mio padre lavora da un notaio
.Quando sono con PA cucina mia nonna, cucina la pasta con il sugo e certe volte la carne , salsicce e insalata. Quando sono con mia mamma cucina mia mamma, la quale non cucina tanto perché non c'è tanto;
certe volte cucina la pasta e la carne e certe volte anche il pesce”).
Tale chiara manifestazione di volontà non può certamente essere trascurata, specie se si tiene presente la ratio dell'ascolto del minore, il quale costituisce lo strumento processuale che consente alla voce del minore di trovare ingresso nei procedimenti in cui devono essere assunte decisioni che
9 lo riguardano – pur nelle forme e con le cautele previste dall'ordinamento – ed è oggetto di un vero e proprio diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 315 bis c.c. che si estende ben oltre l'orizzonte della vita familiare affacciandosi sulle dinamiche processuali che seguono la crisi del consorzio familiare.
Ebbene, non essendovi evidenze di condizionamenti esterni, il Collegio non può che tenere conto dell'esito dell'ascolto nel determinarsi in ordine al regime di domiciliazione del figlio della coppia anche tenuto conto che, benché i Servizi Sociali abbiano indicato nella il genitore Parte_1
più normativo, maggiormente attrezzato per impartire direttive comportamentali al figlio e garantirne il rispetto, gli stessi esperti hanno comunque sottolineato la volontà espressa dal minore e giudicato – è bene ribadirlo – entrambi i genitori come egualmente idonei a svolgere i compiti di educazione e cura cui sono chiamati nei confronti del minore.
Deve, altresì, essere valutata, quale circostanza che sconsiglia di modificare il regime di domiciliazione già sperimentato per lungo tempo in seguito all'emissione dell'ordinanza del
19.7.2021, la circostanza che la ricorrente si è trasferita in un'altra regione (in Calabria, presso il comune di Palmi) – ossia in un luogo distante dal contesto sociale e ambientale in cui il minore si è radicato, è cresciuto e frequenta la scuola – per motivi di lavoro, non potendosi dare alcun rilievo alla paventata prospettiva di un trasferimento in provincia di Caltanissetta, evenienza che, in assenza di un adeguato supporto probatorio, è destinata a rimanere nel novero nelle mere possibilità.
La rispondenza della scelta di individuare quale genitore domiciliatario di Controparte_1
al superiore interesse del minore non risulta essere scalfita neppure alla luce della Per_1
prospettazione offerta dalla ricorrente, la quale evoca la sussistenza di pregiudizi che, invero, non sono suffragati dagli esiti dell'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio.
Principiando dall'esame del lamentato tasso di assenze registrate nel percorso scolastico del minore
– attribuito dalla ricorrente ad una sostanziale incuria paterna – pur dovendosi evidenziare che, in effetti, la frequenza discontinua del minore costituisce fattore che rischia di incidere negativamente, specie nel lungo periodo, sui risultati scolastici e formativi non può non rilevarsi che tale elemento di criticità si era già manifestato nel periodo in cui il minore era domiciliato presso la madre, come può facilmente evincersi dai registri delle presenze prodotte in atti dal resistente (Cfr. produzione documentale del 30.4.2021 e del 21.3.2022, relative ad entrambi i figli) dai quali emerge plasticamente un tasso di assenze sostanzialmente analogo a quello registrato negli anni successivi
(Cfr. produzione di parte ricorrente del 18.3.2022 e dell'8.11.2023), documentazione che smentisce la sostenuta maggiore capacità della madre di garantire una più proficua adesione di ai Per_1
propri impegni scolastici, dacché non è possibile, sulla base di tale elemento, inferire il carattere pregiudizievole dell'attuale domiciliazione del minore.
10 Neppure la condizione di sovrappeso del minore – invero, circostanza non contestata tra le parti – costituisce ex se indice di una inidoneità del padre a rivestire il ruolo di genitore domiciliatario poiché né la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, né le stesse dichiarazioni della testimone, dott.ssa sono in grado di collocare temporalmente l'insorgenza del Testimone_1
denunciato problema di obesità proprio nel periodo in cui il minore si è trasferito presso la residenza paterna.
Per la verità, dalle date in cui sono state effettuate le visite di controllo presso la teste (nel gennaio e nel febbraio del 2022), può, semmai, presumersi che tale problema si fosse già manifestato durante la permanenza del minore presso la residenza materna, tenuto conto che solo con l'ordinanza del
19.7.2021 è stato previsto che il minore venisse domiciliato presso il resistente.
Inoltre, se da un lato è vero che la teste (madre del resistente) ha confermato di Testimone_2
recarsi quasi giornalmente a casa del per occuparsi del IP nelle ore in cui il CP_1 resistente è assente per motivi di lavoro (Cfr. verbale dell'udienza del 19.10.2022, dichiarazioni provenienti da un teste che, per quanto non estraneo alla vicenda – poiché stretto congiunto di una delle parti – appaiono attendibili), dall'altro, il collegio non ritiene che tale circostanza tradisca una inidoneità del resistente in ordine al suo ruolo di genitore.
È doveroso, difatti, chiarire che non può certo costituire un pregiudizio per il minore l'adozione di scelte organizzative del genitore lavoratore che affidi alle cure di una persona di fiducia (nel caso di specie, la nonna paterna) la prole, pur senza abdicare al proprio ruolo di educatore, poiché tale dinamica rientra nella fisiologia dei rapporti tra genitori e figli anche nei casi di nuclei familiari non disgregati.
Infine, la dichiarazione resa dal n sede di interrogatorio formale (Cfr.: “certe volte CP_1 non rispondo ma i miei figli parlano regolarmente con la madre ai loro cellulari”) pur delineando una conflittualità persistente nelle comunicazioni tra le due parti – peraltro già chiaramente emergente dal tenore delle difese spiegate nel corso del giudizio – non costituisce prova sufficiente di un effettivo ostacolo opposto alla ricorrente nel proprio rapporto con il figlio, né l'evocata trascuratezza del minore sotto il profilo igienico ha trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria espletata.
Nel confermare il regime di domiciliazione stabilito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, il collegio deve apportare delle necessarie modifiche al diritto di visita materno che si impongono alla luce della distanza attuale tra la residenza del minore e il comune in cui si è stabilita la per ragioni di lavoro (Palmi) alla luce della ratio del diritto di visita previsto in Parte_1
favore del genitore non domiciliatario che è quella di rendere effettivo il diritto dei minori a
11 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori, espressione del loro diritto alla bigenitorialità garantita dall'art. 337 ter c.c. e avente fondamento costituzionale e sovranazionale (Cfr. art. 31 Cost. e art 8 CEDU).
Appare maggiormente opportuno, pertanto, disporsi che potrà Parte_1
vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà – d'accordo con il genitore domiciliatario – ma, in caso di disaccordo:
A) Nei periodi in cui dimora fuori da Mazzarino, almeno due week-end al mese, dalle 17:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
B) Nei periodi in cui dimora a Mazzarino, tutti i pomeriggi dalle ore 18:00 alle ore 20: 00 e a settimane alterne dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
C) In ogni caso, per almeno quindici giorni – consecutivi o meno – durante il periodo delle vacanze estive, da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per almeno sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di
Natale sia compreso nel periodo ad anni alterni); per almeno tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua sia compreso nel periodo ad anni alterni).
4. Domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal resistente
altresì, accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare, sita a Mazzarino in CP_4 via Francesco Petrarca n. 27, avanzata da – peraltro proprietario esclusivo Controparte_1 dell'immobile – in considerazione della domiciliazione del figlio minorenne della coppia,
[...]
Per_3
È sufficiente, infatti, considerare che – per quel che interessa nel caso che ci occupa – nelle ipotesi di cessazione degli effetti civili, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli anche maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n.
3015 del 7/2/2018).
5. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
[...]
(Mazzarino, il 2.4.2003) e (Mazzarino, l'8.7.2009) Persona_2 Persona_3
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare
12 ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il
13 tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo alla particolare posizione del figlio maggiorenne della coppia, Persona_2
occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
[...]
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, sulla base delle allegazioni delle parti, deve ritenersi – in assenza di ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli tenuti in considerazione nel corso del sub procedimento introdotto dalla ricorrente in data 23.1.2023 – che il figlio maggiorenne della coppia abbia raggiunto l'indipendenza economica dal mese di ottobre del 2023, ossia dal primo mese in cui ha percepito la retribuzione nell'ambito del contratto di lavoro concluso nel mese di settembre 2023 con la società con sede a Genova (Cfr. contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente in Controparte_5
data 3.11.2023 e dal resistente in data 6.11.2023), momento a partire dal quale sono cessati gli obblighi di mantenimento gravanti su ambedue i genitori.
Ciò detto con riguardo al figlio maggiorenne della coppia, è opportuno ricostruire la condizione economica delle parti al fine di determinare l'assegno di mantenimento da porre a carico di
[...]
, quale genitore non domiciliatario. Parte_1
La ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso introduttivo le Certificazioni Uniche rilasciate dai propri datori di lavoro (gli istituti scolastici con la quale aveva concluso contratti di insegnamento a tempo determinato) relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 e, in seguito – previa esibizione in udienza
– la dichiarazione dei redditi relativi agli anni di imposta 2018 e 2019 (Cfr. produzione documentale del 5.10.2020).
14 Nel corso del giudizio la ha, inoltre, rappresentato di aver acquistato un immobile Parte_1 da ristrutturare contrendo un mutuo la cui rata mensile ammonta a circa € 360,00 (udienza 3.5.2021
– producendo il producendo all'uopo il relativo in pari data) e di essere stata assunta di ruolo nel settembre del 2022, momento a partire dal quale ha preso servizio in Calabria.
Sulla scorta di tali elementi deve, quindi, ritenersi che la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente sia migliorata – anche in termini di stabilità della propria condizione lavorativa – rispetto al momento in cui è stato introdotto il presente giudizio e ciò pur soppesando i superiori oneri finanziari cui la stessa si è impegnata per l'acquisto dell'immobile sito a Mazzarino in via I Maggio
e ai presumibili costi di alloggio che la stessa deve sostenere per permanere presso il comune di
Palmi.
D'altro canto, dalla documentazione reddituale prodotta dal resistente in allegato alla comparsa di risposta emerge che lo stesso può contare su un reddito annuo di poco superiore agli € 11.000,00, elemento che trova conforto nella produzione della busta paga relativa al mese di febbraio 2020
(Cfr. allegato n. 6 alla comparsa di risposta) in cui si evince che lo stesso percepisce uno stipendio netto mensile di poco superiore agli € 700,00, somma a cui si aggiunge il canone di circa € 700,00 a trimestre (secondo quanto affermato dal n sede di comparsa di risposta) che lo stesso CP_1 ricava dalla locazione dell'immobile di cui è comproprietario nella misura di 1/3 (Cfr. contratto di locazione allegato alla comparsa).
Ebbene, sulla scorta della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti – parzialmente mutate rispetto al momento in cui sono stati emessi i provvedimenti provvisori e urgenti nella fase presidenziale – deve ritenersi equo determinare in € 275,00 il contributo da porre a carico di per il mantenimento indiretto del figlio Parte_1 [...]
somma da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo Per_3
gli indici ISTAT-FOI.
La maggiorazione rispetto a quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale si giustifica in ragione, da un lato, della maggiore stabilità della condizione lavorativa della ricorrente e, dall'altro, dal presumibile incremento delle necessità del figlio minorenne della coppia correlato al suo fisiologico percorso di crescita e al mutamento delle esigenze anche di carattere sociale (si fa riferimento, ad esempio, alle spese legate ai momenti di socializzazione e svago che la famiglia di un minore che attraversa la fase dell'adolescenza è chiamata ordinariamente ad affrontare), e ciò in conformità al costante orientamento della Suprema Corte sul punto (Cfr. tra le altre Cassazione,
Ordinanza n. 13664 del 29/4/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di
15 specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1
c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”).
Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Spese di lite
Le spese di lite – considerata la natura della causa e il suo complessivo esito determinato, in gran parte, dalle sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Mazzarino in data 7.12.2002 da , nata a [...] il Parte_1
2.4.1972, e nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Mazzarino con atto n. 57, P. II, Serie A , Ufficio 1 anno 2002;
2) CONFERMA l'affidamento del minore nato a [...] l'[...], ad Persona_3
entrambi i genitori stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza paterna;
3) REGOLA il diritto di visita materno nei seguenti termini: Parte_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà – d'accordo con il genitore domiciliatario – ma, in caso di disaccordo:
A) Nei periodi in cui dimora fuori da Mazzarino, almeno due week-end al mese, dalle 17:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
B) Nei periodi in cui dimora a Mazzarino, tutti i pomeriggi dalle ore 18:00 alle ore 20: 00 e a settimane alterne dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
C) In ogni caso, per almeno quindici giorni – consecutivi o meno – durante il periodo delle vacanze estive, da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per almeno sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale sia compreso nel periodo ad anni alterni); per almeno tre giorni consecutivi
16 durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua sia compreso nel periodo ad anni alterni).
4) ASSEGNA la casa familiare, sita a Mazzarino in via Francesco Petrarca n. 27, a CP_1
er viverci con il figlio
[...] Persona_3
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 la somma di € 275,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
del figlio da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare Persona_3
annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo Persona_3
d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) REVOCA l'obbligo di contribuzione al mantenimento per il figlio maggiorenne
[...]
con decorrenza dal mese di ottobre del 2023; Persona_2
8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
9) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1632/2019 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.4.1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TEDESCHI RIZZONE
ERMELINDA MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZODA PIERLUIGI , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: “preliminarmente eccepisce la tardività Parte_1 della produzione documentale del 20.6.2024 e ne chiede l'espunzione del fascicolo poiché tardiva e
1 comunque irrilevante. Insiste in quanto dedotto ed eccepito in particolare in ricorso e nelle memorie depositate. In particolare insiste sulla domiciliazione del figlio minore presso Per_1
l'abitazione della madre con relativi obblighi di mantenimento alla luce di quanto emerso all'esito dell'attività istruttoria e dalla produzione documentale. Espone che il minore ha avuto problemi nel corso dell'anno scolastico e che dalla relazione dei Servizi emerge una maggiore idoneità della ricorrente a prendersi cura del figlio adolescente che viene spesso lasciato a casa da solo a causa degli orari di lavoro del padre. Aggiunge che il minore non si nutre in maniera adeguata come evincibile dalla relazione della dietologa. Evidenzia che nel corso del giudizio è stato revocato
l'obbligo di contribuzione in favore del figlio maggiorenne della coppia. Insiste in tutte le richieste formulate in corso di causa”; “insiste sull'ammissione della produzione Controparte_1
poiché non tardiva e pertinente. Nel merito chiede di accogliere le conclusioni riportate nelle note di trattazione scritta dell'udienza cartolare dell'6.11.2023” (Cfr. verbale dell'udienza del
10.7.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 4.12.2019 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2
parte resistente – a Mazzarino in data 7.12.2002 e trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Mazzarino con atto n. 57, P. II, Serie A , Ufficio 1 anno 2002, unione dalla quale sono nati i figli nato a [...] il [...], e Persona_2 [...]
nato a [...] l'[...]. Per_3
Esponeva che con decreto del 29.1.2019 il Tribunale di Gela – preso atto dell'accordo raggiunto dalle odierne parti in sede di udienza presidenziale del 21.1.2019 – aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dagli stessi divisate.
Aggiungeva, inoltre, che i figli della coppia godono di un buon rapporto con il padre pur avendo manifestato la volontà di vivere con la madre presso la casa coniugale, sita a Mazzarino in via
Petrarca n. 27, di proprietà esclusiva del marito.
Allegava che, dopo la separazione, il resistente non aveva compiutamente adempiuto alle condizioni concordate – rifiutandosi di rilasciare spontaneamente la casa coniugale e tentando di monitorare e finanche condizionare la vita della moglie coinvolgendo, in tali condotte, il figlio minore della coppia, – e che tali circostanze hanno reso evidente l'impossibilità di riconciliazione e di Per_1
ripresa della convivenza coniugale.
2 Esponeva di svolgere la professione di insegnante avendo ricevuto un incarico annuale presso una scuola superiore situata nel comune di Gela percependo uno stipendio mensile di circa € 1.100,00 con il quale deve, tuttavia, sostenere le spese necessarie per recarsi nel luogo di lavoro (€ 250,00 mensili).
Deduceva che, sebbene il resistente in sede di separazione avesse prodotto una dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 dalla quale si evince che lo stesso ha percepito redditi annui pari ad €
11.347,00, il ode di un tenore di vita che lascia presumere il possesso di redditi ed CP_1
entrate sicuramente superiori rispetto a quelle dichiarate.
Sul punto, precisava che il resistente svolge le mansioni di impiegato presso uno studio notarile con uno stipendio che dovrebbe ammontare a circa € 1.400,00 mensili, e che in qualità di comproprietario di un immobile sito in Piazza San Domenico a Mazzarino – concesso in locazione a terzi che vi gestiscono un bar – può godere dei frutti civili di tale bene.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio contratto in data in data 07.12.2002, in Mazzarino CL, trascritto presso
l'ufficio dello stato civile del Comune di Mazzarino al N. 57 P.II S.A. Ufficio, tra la Sig.ra
e il Sig. e conseguentemente ordinare Parte_1 Controparte_1
all'ufficiale di stato Civile del comune di Mazzarino CL di procedere all'annotazione della sentenza
e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 03.11.2000, n. 396 e successive modificazioni;
alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento congiunto dei figli minori Persona_2
nato a [...] il [...] e nato a [...] 1'08.07.2009 ad
[...] Persona_3
entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Mazzarino Via Francesco Petrarca n. 27, 1° e II° piano a Parte_1
per viverci con i figli;
disporre che potrà vedere i figli minori quando
[...] Controparte_1
vorrà previo accordo con il genitore domiciliatario;
in caso di disaccordo potrà vederli tutti i pomeriggi dalle 18,00 alle 20,00, nonché per due fine settimana al mese dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica e finche il figlio non andrà a scuola il sabato il padre lo Per_1
preleverà il sabato mattina alle ore 07,30; nonché durante le vacanze natalizie per sette giorni consecutivi e durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi che ricomprendono ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Pasqua, nonché durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi. Disporre a carico di l'obbligo di versare in favore della moglie, un Controparte_1 assegno a titolo di mantenimento indiretto per i figli e pari a € 600,00 Persona_2 Per_1
mensili (300 euro per ciascun figlio), da pagarsi entro il giorno 8 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici istat;
disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo del pagamento al
3 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli minori, secondo il regime indicato dal protocollo
d'intesa del 08/03/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Gela; Con vittoria di spese competenze onorari di causa, oltre spese generali 12,50%.”.
La ricorrente, inoltre, precisava le proprie domande con la memoria integrativa depositata in data
18.9.2021 – rappresentando che il figlio avendo medio tempore compiuto la Persona_2 maggiore età, ha raggiunto l'indipendenza economica, essendo stato assunto a tempo pieno presso un panificio – e chiedendo, altresì, di disporsi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad €
250,00 mensili da porre a carico del marito stante il suo attuale stato di disoccupazione.
Infine, con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. la ricorrente limitava il perimetro delle richieste spiegate negli atti introduttivi mediante la rinuncia alle domande di assegnazione della casa coniugale – rappresentando di aver acquistato un immobile a Mazzarino presso il quale poter stabilire la propria dimora abituale – e alla domanda di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.5.2020 si è costituito il Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda sullo status e a quella di affidamento condiviso dei figli, contestava la prospettazione dei fatti offerta in sede di ricorso in ordine alle cause che hanno determinato la disgregazione del nucleo familiare.
Chiedeva, inoltre, modificarsi le condizioni della separazione con riguardo alla domiciliazione dei figli della coppia e all'assegnazione della casa familiare mediante la previsione della prevalente domiciliazione dei minori presso la residenza paterna con contestuale provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Deduceva, difatti, che i figli hanno sofferto, dopo la separazione, i tentativi della ricorrente di imporre loro la presenza del suo nuovo compagno – trasferitosi, di fatto, nella casa coniugale – disagio che i minori hanno manifestato direttamente al padre.
Allegava, in particolare, di aver, in primo luogo, notato un preoccupante mutamento della condotta del figlio , il quale ha inviato al padre degli audio e dei video dal contenuto preoccupante (in Per_1
particolare, un video in cui fa del male a dei piccoli animali) e, in secondo luogo, appreso che il figlio maggiore, ha cominciato ad avere problemi di rendimento scolastico, Persona_2 circostanze indicative dell'assenza di un sostegno regolare da parte della madre, quale genitore domiciliatario.
Questi fatti preoccupano molto il ricorrente ed indicano anche come i figli non vengono più seguiti regolarmente come avveniva prima della separazione.
4 Aggiungeva, inoltre, di essersi sempre adoperato per provvedere a tutte le esigenze dei figli occupandosi, per esempio, di accompagnare i figli a scuola.
In ordine alla casa familiare, precisava che la stessa si compone di due appartamenti di circa 100 metri quadri, ciascuno in piani diversi e con porte di ingresso blindate indipendenti e separate, circostanza che li rende agevolmente divisibili rendendo, di conseguenza, possibile – se ritenuto rispondente al superiore interesse della prole – un assegnazione parziale dell'abitazione.
Esponeva, ai fini della ricostruzione dell'esatta consistenza economica delle parti, di percepire una retribuzione netta mensile di poco superiore agli € 700,00, somma con cui riesce sostenere i costi per raggiungere il luogo di lavoro (pari a circa € 240,00 mensili) e ad adempiere all'obbligo di mantenimento della prole grazie al sostegno economico della madre e ciò anche considerato che quale comproprietario nella misura di 1/3 dell'immobile sito in Piazza San Domenico percepisce il canone di € 700,00 ogni tre mesi.
Contestava, altresì, quanto dichiarato dalla ricorrente rispetto alla sua capacità economica, evidenziando che la può contare su uno stipendio netto mensile di € 1.800,00 circa a Parte_1
cui si aggiungono i proventi derivanti dalla vendita dei quadri che realizza, nonché sul valore degli immobili di cui risulta essere comproprietaria.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili o infondate in fatto ed in diritto le domande tutte avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio, rigettandole con qualsivoglia statuizione. Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mazzarino dalle odierne parti in causa il 07.12.2002; Confermare il regime di affidamento condiviso dei due figli a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il domicilio del padre per le motivazioni esposte nella parte motiva e con diritto di visita della madre da esercitarsi secondo i tempi e i modi che il Tribunale vorrà fissare;
Disporre
l'assegnazione della casa coniugale sita in Mazzarino via Petrarca n.27 al resistente per le ragioni esposte al punto 2; Disporre l'obbligo a carico della ricorrente di Parte_1 corrispondere un assegno mensile dell'importo di €. 400,00 (cifra soggette a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e da versarsi Per_2 Per_1 entro i primi cinque giorni d'ogni mese;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta di collocamento dei due figli con il padre disporre l'obbligo a carico del resistente di corrispondere quale contributo al mantenimento per i due figli , di un assegno mensile complessivo non superiore ad €. 250,00 ed assegnare il secondo piano dell'immobile sito in
Mazzarino in via Petrarca n. 17 al , confermando l'assegnazione del primo Controparte_1
piano alla ricorrente;
Fare carico alla sig.ra di non convivere nella casa coniugale con Parte_1
5 il sig per le ragioni esposte nella parte motiva;
Onerare la ricorrente a Controparte_3 produrre la dichiarazione dei redditi. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 5.10.2020 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione venivano, dapprima, demandati ai Servizi Sociali del comune di Mazzarino accertamenti tesi a verificare il miglior regime di domiciliazione dei figli della coppia – tenuto conto della divergente rappresentazione dei fatti da questi offerta al Tribunale sul punto – e, in seguito, disposto l'ascolto dei figli della coppia.
All'esito di tale attività istruttoria, preliminare all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, con ordinanza presidenziale del 19.7.2021, emessa ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, si disponeva la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole rispetto a quanto previsto in sede di separazione nonché assegnata la casa coniugale al resistente, quale genitore convivente con i figli. Tali provvedimenti venivano poi – su impulso della ricorrente (ricorso del
23.1.2023) – modificati con ordinanza del 24.11.2023 con la quale veniva revocato, con decorrenza dal mese di ottobre del 2023, l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne della coppia, posto a carico di . Persona_2 Parte_1
La causa veniva, dunque, istruita con l'interrogatorio formale di e con le Controparte_1
dichiarazioni dei testimoni e (madre del resistente) nonché con i Testimone_1 Testimone_2
documenti offerti in comunicazione dalle parti che abbiano superato il vaglio di ammissibilità nel corso del giudizio.
Le parti, infine, precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 10.7.2024 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dal resistente, avanzata dalla convenuta nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2024.
È in merito sufficiente osservare che, avendo la produzione ad oggetto la pagella scolastica del figlio minorenne della coppia, , relativa all'anno scolastico 2023-2024 essa non può che Per_1
ritenersi, da un lato, ammissibile in quanto documento sopravvenuto rispetto al maturare delle preclusioni asseverative previste dall'art. 183, co. 6 c.p.c. e, dall'altro, rilevante poiché teso a dimostrare il rendimento scolastico del figlio della coppia, ossia un elemento su cui le parti hanno diffusamente dedotto e che attiene direttamente ad aspetti fondamentali che riguardano la gestione della vita ordinaria del minore.
6 Non possono, invece, essere tenuti in considerazione i documenti allegati alle comparse conclusionali le quali – occorre rammentare – devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in quanto atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria, sicché deve ritenersi inammissibile la produzione delle pagelle e dei prospetti delle assenze prodotti, rispettivamente, dalle parti e acclusa alla comparsa conclusionale.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza celebrata in data 21.1.2019), definita con decreto di omologa del
29.1.2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti, dalle dichiarazioni rese da ambedue i coniugi in sede di udienza presidenziale nonché dagli elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio.
3. Domanda di affidamento dei figli della coppia (Mazzarino, Persona_2 il 2.4.2003) e (Mazzarino, l'8.7.2009) Persona_3
Occorre preliminarmente rilevare che non può trovare accoglimento la domanda – avanzata da entrambi i genitori – di disporre in ordine al regime di affidamento del figlio Persona_2
avendo lo stesso – nel corso del giudizio e per come rilevato da entrambe le parti nei loro
[...]
scritti – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni di questi e del figlio maggiorenne la disciplina dei rispettivi rapporti personali.
Può, invece, essere accolta la domanda – anch'essa proposta da ambedue le parti – di confermare l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minorenne della coppia, Persona_3
In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale,
7 essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale, espressione del suo diritto alla c.d. bigenitorialità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale.
Il nostro ordinamento, infatti, valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ragione per la quale il diritto alla bigenitorialità mira a garantire al minore non solo il soddisfacimento delle sue primarie esigenze materiali, morali ed affettive bensì promuovere lo sviluppo della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, proprio alla luce di tale finalità ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere – auspicabilmente di comune accordo – ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Nel caso di specie – nonostante l'emersa conflittualità che ha attraversato il nucleo familiare sin dalla fase immediatamente successiva alla sua disgregazione (e che, ancora oggi, non sembra del tutto essersi risolta) – non si rinvengono specifici e concreti elementi da cui trarre potenziali pregiudizi che deriverebbero dal mantenimento dell'ordinario regime di affidamento condiviso, conformemente alle richieste spiegate dalle parti.
Non costituisce, del resto, un ostacolo neppure il trasferimento della ricorrente presso altra regione per motivi lavorativi e ciò considerato che l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza delle parti non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, incidendo la lontananza soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, nella cui determinazione, tuttavia, il giudice è chiamato ad operare un necessario bilanciamento tra il superiore interesse al benessere psicofisico del minore e i potenziali interessi confliggenti degli adulti (Cfr. Cassazione del 19/9/2023 n.26796; Cass. del 6/3/2019, n.
6535; Cass. del 2/12/2010 n. 24526).
Invero, il presupposto logico di tale interpretazione è l'adesione al principio per cui l'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore e che esso non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché siano garantite le condizioni affinché lo stesso mantenga rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva e i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore;
8 Contribuiscono, inoltre, a confortare tale conclusione, in primo luogo, gli esiti degli accertamenti compiuti dai Servizi Sociali del comune di Mazzarino, i quali evidenziano che il minore gode di un buon rapporto personale e affettivo con entrambe le figure genitoriali e che sia il padre, sia la madre appaiono in grado di assolvere al loro ruolo di genitori in quanto persone equilibrate, serene e dotate di un buon livello culturale (Cfr. Relazioni trasmesse in data 13.1.2021 e 29.4.2021).
Ciò, del resto, trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso Persona_3
Infatti, come già anticipato, in ossequio al disposto dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – si è proceduto in corso di causa all'ascolto del figlio della coppia la cui assunzione è stata diretta dal Presidente delegato.
In tale occasione, il minore ha riferito di trovarsi bene sia con il padre che con la madre, figure che egli percepisce entrambe come punti di riferimento (Cfr. verbale di udienza del 19.7.2021: “(..)Il rapporto con mia madre è buono, anche se certe volte c'è un po' di lotta a svegliarmi la mattina, perché mi vuole mandare a scuola a tutti i costi. Ho saltato la scuola qualche volta perché non mi volevo svegliare o perché non avevo fatto i compiti;
non sono tipo di fare tanto i compiti, a volte li dimenticavo;
mia madre non controlla se ho fatto i compiti prima qualche volta lo faceva ma ora mica tanto(…)Il rapporto con mio padre è buono, sto molto bene con lui. Con mio AT non ci parliamo tanto ma è sempre mio AT e gli voglio anche molto bene”) pur manifestando – analogamente a quanto espresso agli operatori dei Servizi Sociali – il desidero di vivere con il padre, genitore con cui sente di avere un rapporto privilegiato poiché, probabilmente, avvertito come maggiormente accudente e comunque supportato da una rete familiare capace di sostituirlo nei momenti in cui il impegnato a lavoro, potendo lo stesso contare sul sostegno CP_1
della madre, che lo coadiuva nei compiti di cura del IP (Cfr. dichiarazione Testimone_2
del minore: Io vorrei vivere con mio padre perché ho molto più rapporto con lui;
se io ho un problema mi confido più con PA che con la mamma;
io quando sono con PA mi sento più sereno perché mi aiuta in molte cose ad esempio se io non so qualcosa con i compiti lui mi aiuta sempre. Mia madre non mi segue tanto perché è molto impegnata al lavoro, ma PA mi aiuta anche se è al lavoro perché lo chiamo;
mia madre fa l'insegnante e mio padre lavora da un notaio
.Quando sono con PA cucina mia nonna, cucina la pasta con il sugo e certe volte la carne , salsicce e insalata. Quando sono con mia mamma cucina mia mamma, la quale non cucina tanto perché non c'è tanto;
certe volte cucina la pasta e la carne e certe volte anche il pesce”).
Tale chiara manifestazione di volontà non può certamente essere trascurata, specie se si tiene presente la ratio dell'ascolto del minore, il quale costituisce lo strumento processuale che consente alla voce del minore di trovare ingresso nei procedimenti in cui devono essere assunte decisioni che
9 lo riguardano – pur nelle forme e con le cautele previste dall'ordinamento – ed è oggetto di un vero e proprio diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 315 bis c.c. che si estende ben oltre l'orizzonte della vita familiare affacciandosi sulle dinamiche processuali che seguono la crisi del consorzio familiare.
Ebbene, non essendovi evidenze di condizionamenti esterni, il Collegio non può che tenere conto dell'esito dell'ascolto nel determinarsi in ordine al regime di domiciliazione del figlio della coppia anche tenuto conto che, benché i Servizi Sociali abbiano indicato nella il genitore Parte_1
più normativo, maggiormente attrezzato per impartire direttive comportamentali al figlio e garantirne il rispetto, gli stessi esperti hanno comunque sottolineato la volontà espressa dal minore e giudicato – è bene ribadirlo – entrambi i genitori come egualmente idonei a svolgere i compiti di educazione e cura cui sono chiamati nei confronti del minore.
Deve, altresì, essere valutata, quale circostanza che sconsiglia di modificare il regime di domiciliazione già sperimentato per lungo tempo in seguito all'emissione dell'ordinanza del
19.7.2021, la circostanza che la ricorrente si è trasferita in un'altra regione (in Calabria, presso il comune di Palmi) – ossia in un luogo distante dal contesto sociale e ambientale in cui il minore si è radicato, è cresciuto e frequenta la scuola – per motivi di lavoro, non potendosi dare alcun rilievo alla paventata prospettiva di un trasferimento in provincia di Caltanissetta, evenienza che, in assenza di un adeguato supporto probatorio, è destinata a rimanere nel novero nelle mere possibilità.
La rispondenza della scelta di individuare quale genitore domiciliatario di Controparte_1
al superiore interesse del minore non risulta essere scalfita neppure alla luce della Per_1
prospettazione offerta dalla ricorrente, la quale evoca la sussistenza di pregiudizi che, invero, non sono suffragati dagli esiti dell'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio.
Principiando dall'esame del lamentato tasso di assenze registrate nel percorso scolastico del minore
– attribuito dalla ricorrente ad una sostanziale incuria paterna – pur dovendosi evidenziare che, in effetti, la frequenza discontinua del minore costituisce fattore che rischia di incidere negativamente, specie nel lungo periodo, sui risultati scolastici e formativi non può non rilevarsi che tale elemento di criticità si era già manifestato nel periodo in cui il minore era domiciliato presso la madre, come può facilmente evincersi dai registri delle presenze prodotte in atti dal resistente (Cfr. produzione documentale del 30.4.2021 e del 21.3.2022, relative ad entrambi i figli) dai quali emerge plasticamente un tasso di assenze sostanzialmente analogo a quello registrato negli anni successivi
(Cfr. produzione di parte ricorrente del 18.3.2022 e dell'8.11.2023), documentazione che smentisce la sostenuta maggiore capacità della madre di garantire una più proficua adesione di ai Per_1
propri impegni scolastici, dacché non è possibile, sulla base di tale elemento, inferire il carattere pregiudizievole dell'attuale domiciliazione del minore.
10 Neppure la condizione di sovrappeso del minore – invero, circostanza non contestata tra le parti – costituisce ex se indice di una inidoneità del padre a rivestire il ruolo di genitore domiciliatario poiché né la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, né le stesse dichiarazioni della testimone, dott.ssa sono in grado di collocare temporalmente l'insorgenza del Testimone_1
denunciato problema di obesità proprio nel periodo in cui il minore si è trasferito presso la residenza paterna.
Per la verità, dalle date in cui sono state effettuate le visite di controllo presso la teste (nel gennaio e nel febbraio del 2022), può, semmai, presumersi che tale problema si fosse già manifestato durante la permanenza del minore presso la residenza materna, tenuto conto che solo con l'ordinanza del
19.7.2021 è stato previsto che il minore venisse domiciliato presso il resistente.
Inoltre, se da un lato è vero che la teste (madre del resistente) ha confermato di Testimone_2
recarsi quasi giornalmente a casa del per occuparsi del IP nelle ore in cui il CP_1 resistente è assente per motivi di lavoro (Cfr. verbale dell'udienza del 19.10.2022, dichiarazioni provenienti da un teste che, per quanto non estraneo alla vicenda – poiché stretto congiunto di una delle parti – appaiono attendibili), dall'altro, il collegio non ritiene che tale circostanza tradisca una inidoneità del resistente in ordine al suo ruolo di genitore.
È doveroso, difatti, chiarire che non può certo costituire un pregiudizio per il minore l'adozione di scelte organizzative del genitore lavoratore che affidi alle cure di una persona di fiducia (nel caso di specie, la nonna paterna) la prole, pur senza abdicare al proprio ruolo di educatore, poiché tale dinamica rientra nella fisiologia dei rapporti tra genitori e figli anche nei casi di nuclei familiari non disgregati.
Infine, la dichiarazione resa dal n sede di interrogatorio formale (Cfr.: “certe volte CP_1 non rispondo ma i miei figli parlano regolarmente con la madre ai loro cellulari”) pur delineando una conflittualità persistente nelle comunicazioni tra le due parti – peraltro già chiaramente emergente dal tenore delle difese spiegate nel corso del giudizio – non costituisce prova sufficiente di un effettivo ostacolo opposto alla ricorrente nel proprio rapporto con il figlio, né l'evocata trascuratezza del minore sotto il profilo igienico ha trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria espletata.
Nel confermare il regime di domiciliazione stabilito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, il collegio deve apportare delle necessarie modifiche al diritto di visita materno che si impongono alla luce della distanza attuale tra la residenza del minore e il comune in cui si è stabilita la per ragioni di lavoro (Palmi) alla luce della ratio del diritto di visita previsto in Parte_1
favore del genitore non domiciliatario che è quella di rendere effettivo il diritto dei minori a
11 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori, espressione del loro diritto alla bigenitorialità garantita dall'art. 337 ter c.c. e avente fondamento costituzionale e sovranazionale (Cfr. art. 31 Cost. e art 8 CEDU).
Appare maggiormente opportuno, pertanto, disporsi che potrà Parte_1
vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà – d'accordo con il genitore domiciliatario – ma, in caso di disaccordo:
A) Nei periodi in cui dimora fuori da Mazzarino, almeno due week-end al mese, dalle 17:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
B) Nei periodi in cui dimora a Mazzarino, tutti i pomeriggi dalle ore 18:00 alle ore 20: 00 e a settimane alterne dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
C) In ogni caso, per almeno quindici giorni – consecutivi o meno – durante il periodo delle vacanze estive, da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per almeno sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di
Natale sia compreso nel periodo ad anni alterni); per almeno tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua sia compreso nel periodo ad anni alterni).
4. Domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal resistente
altresì, accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare, sita a Mazzarino in CP_4 via Francesco Petrarca n. 27, avanzata da – peraltro proprietario esclusivo Controparte_1 dell'immobile – in considerazione della domiciliazione del figlio minorenne della coppia,
[...]
Per_3
È sufficiente, infatti, considerare che – per quel che interessa nel caso che ci occupa – nelle ipotesi di cessazione degli effetti civili, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli anche maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n.
3015 del 7/2/2018).
5. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
[...]
(Mazzarino, il 2.4.2003) e (Mazzarino, l'8.7.2009) Persona_2 Persona_3
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare
12 ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il
13 tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo alla particolare posizione del figlio maggiorenne della coppia, Persona_2
occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
[...]
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, sulla base delle allegazioni delle parti, deve ritenersi – in assenza di ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli tenuti in considerazione nel corso del sub procedimento introdotto dalla ricorrente in data 23.1.2023 – che il figlio maggiorenne della coppia abbia raggiunto l'indipendenza economica dal mese di ottobre del 2023, ossia dal primo mese in cui ha percepito la retribuzione nell'ambito del contratto di lavoro concluso nel mese di settembre 2023 con la società con sede a Genova (Cfr. contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente in Controparte_5
data 3.11.2023 e dal resistente in data 6.11.2023), momento a partire dal quale sono cessati gli obblighi di mantenimento gravanti su ambedue i genitori.
Ciò detto con riguardo al figlio maggiorenne della coppia, è opportuno ricostruire la condizione economica delle parti al fine di determinare l'assegno di mantenimento da porre a carico di
[...]
, quale genitore non domiciliatario. Parte_1
La ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso introduttivo le Certificazioni Uniche rilasciate dai propri datori di lavoro (gli istituti scolastici con la quale aveva concluso contratti di insegnamento a tempo determinato) relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 e, in seguito – previa esibizione in udienza
– la dichiarazione dei redditi relativi agli anni di imposta 2018 e 2019 (Cfr. produzione documentale del 5.10.2020).
14 Nel corso del giudizio la ha, inoltre, rappresentato di aver acquistato un immobile Parte_1 da ristrutturare contrendo un mutuo la cui rata mensile ammonta a circa € 360,00 (udienza 3.5.2021
– producendo il producendo all'uopo il relativo in pari data) e di essere stata assunta di ruolo nel settembre del 2022, momento a partire dal quale ha preso servizio in Calabria.
Sulla scorta di tali elementi deve, quindi, ritenersi che la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente sia migliorata – anche in termini di stabilità della propria condizione lavorativa – rispetto al momento in cui è stato introdotto il presente giudizio e ciò pur soppesando i superiori oneri finanziari cui la stessa si è impegnata per l'acquisto dell'immobile sito a Mazzarino in via I Maggio
e ai presumibili costi di alloggio che la stessa deve sostenere per permanere presso il comune di
Palmi.
D'altro canto, dalla documentazione reddituale prodotta dal resistente in allegato alla comparsa di risposta emerge che lo stesso può contare su un reddito annuo di poco superiore agli € 11.000,00, elemento che trova conforto nella produzione della busta paga relativa al mese di febbraio 2020
(Cfr. allegato n. 6 alla comparsa di risposta) in cui si evince che lo stesso percepisce uno stipendio netto mensile di poco superiore agli € 700,00, somma a cui si aggiunge il canone di circa € 700,00 a trimestre (secondo quanto affermato dal n sede di comparsa di risposta) che lo stesso CP_1 ricava dalla locazione dell'immobile di cui è comproprietario nella misura di 1/3 (Cfr. contratto di locazione allegato alla comparsa).
Ebbene, sulla scorta della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti – parzialmente mutate rispetto al momento in cui sono stati emessi i provvedimenti provvisori e urgenti nella fase presidenziale – deve ritenersi equo determinare in € 275,00 il contributo da porre a carico di per il mantenimento indiretto del figlio Parte_1 [...]
somma da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo Per_3
gli indici ISTAT-FOI.
La maggiorazione rispetto a quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale si giustifica in ragione, da un lato, della maggiore stabilità della condizione lavorativa della ricorrente e, dall'altro, dal presumibile incremento delle necessità del figlio minorenne della coppia correlato al suo fisiologico percorso di crescita e al mutamento delle esigenze anche di carattere sociale (si fa riferimento, ad esempio, alle spese legate ai momenti di socializzazione e svago che la famiglia di un minore che attraversa la fase dell'adolescenza è chiamata ordinariamente ad affrontare), e ciò in conformità al costante orientamento della Suprema Corte sul punto (Cfr. tra le altre Cassazione,
Ordinanza n. 13664 del 29/4/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di
15 specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1
c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”).
Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Spese di lite
Le spese di lite – considerata la natura della causa e il suo complessivo esito determinato, in gran parte, dalle sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Mazzarino in data 7.12.2002 da , nata a [...] il Parte_1
2.4.1972, e nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Mazzarino con atto n. 57, P. II, Serie A , Ufficio 1 anno 2002;
2) CONFERMA l'affidamento del minore nato a [...] l'[...], ad Persona_3
entrambi i genitori stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza paterna;
3) REGOLA il diritto di visita materno nei seguenti termini: Parte_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà – d'accordo con il genitore domiciliatario – ma, in caso di disaccordo:
A) Nei periodi in cui dimora fuori da Mazzarino, almeno due week-end al mese, dalle 17:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
B) Nei periodi in cui dimora a Mazzarino, tutti i pomeriggi dalle ore 18:00 alle ore 20: 00 e a settimane alterne dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
C) In ogni caso, per almeno quindici giorni – consecutivi o meno – durante il periodo delle vacanze estive, da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per almeno sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale sia compreso nel periodo ad anni alterni); per almeno tre giorni consecutivi
16 durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua sia compreso nel periodo ad anni alterni).
4) ASSEGNA la casa familiare, sita a Mazzarino in via Francesco Petrarca n. 27, a CP_1
er viverci con il figlio
[...] Persona_3
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 la somma di € 275,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
del figlio da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare Persona_3
annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo Persona_3
d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) REVOCA l'obbligo di contribuzione al mantenimento per il figlio maggiorenne
[...]
con decorrenza dal mese di ottobre del 2023; Persona_2
8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
9) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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