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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6069/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, alla via Napoli n. 151, presso lo studio legale dell'avv. Giovanna Contestabile, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione notificatagli.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto l'ordinanza di ingiunzione n. 01-001067252; b) Di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto ad essa prodromico e che non si rilevano le annualità di cui alle presunte violazioni.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_2 contendere, alla luce dell'annullamento dei crediti.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione depositata dalle stesse in giudizio, da cui risulta che l'annullamento allegato dall' è effettivamente intervenuto. CP_2
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Sulla base delle considerazioni appena svolte, essendo intervenuto lo sgravio solo in una data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in quanto parte virtualmente soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 1.312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 22.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6069/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, alla via Napoli n. 151, presso lo studio legale dell'avv. Giovanna Contestabile, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione notificatagli.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto l'ordinanza di ingiunzione n. 01-001067252; b) Di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto ad essa prodromico e che non si rilevano le annualità di cui alle presunte violazioni.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_2 contendere, alla luce dell'annullamento dei crediti.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione depositata dalle stesse in giudizio, da cui risulta che l'annullamento allegato dall' è effettivamente intervenuto. CP_2
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Sulla base delle considerazioni appena svolte, essendo intervenuto lo sgravio solo in una data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in quanto parte virtualmente soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 1.312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 22.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo