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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 461/2023 del ruolo generale e promossa
DA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. /p.i.
[...] P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Garibaldi n. 19, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Giammarini, come da mandato in calce Controparte_1
all'atto di appello;
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 7 nato a [...] [...], nato a (c.f. , CP_2 Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pagano, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 356 del 27/4/2023 pronunciata dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
Nel merito
In totale riforma della sentenza n. 356/2023 Repert. n. 474/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di
Fermo dott.ssa Domizia Perrone il 27/4/2023, pubblicata in pari data e non notificata,
Rigettare in toto la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto,
Contr Condannare l'attore a rifondere alla appellante le spese di lite del giudizio di I° CP_2
grado nonché del presente grado di appello;
Per l'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, per le ragioni tutte, deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado, che qui debbono intendersi integralmente richiamate, riportate e trascritte e per quelle dianzi dedotte, ogni altra contraria e diversa istanza, ragione o eccezione disattese o reiette respingere l'appello perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Fermo in accoglimento della domanda proposta da CP_2
contro del , ha
[...] Parte_1 Controparte_4
condannato il convenuto istituto di credito al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 19.403,84 e al rimborso delle spese processuali sostenute dal medesimo.
pagina 2 di 7 In particolare, il Tribunale, dopo aver rilevato che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 4 della L. 890/1982 imponeva ai fini del perfezionamento della notifica la concreta conoscenza dell'atto da parte del destinatario (in tal senso Cass. 5077/2019; 6363/2020) e precisato che detta conoscenza può essere dimostrata solo con l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, ha accertato che la non Pt_1
aveva provveduto a detto incombente. Ha quindi dichiarato la nullità dell'atto di preavviso/intimazione di pagamento, non essendo stata acquisita prova della sua conoscenza da parte del e CP_2
condannato la alla restituzione all'attore della somma ricavata dalla vendita del certificato Pt_1
nominativo delle quote di partecipazione del Fondo Aureo, costituito in pegno in data 20/8/2000 a garanzia del fido di £ 100.000.000 concesso alla (di cui il era socio Controparte_5 CP_2
unico ed amministratore, cfr. visura Cerved sub doc. 4 nel fascicolo dell'appellante).
ha proposto appello, Parte_2
Contr articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza di condanna della a restituire a il controvalore di realizzo del bene costituito in pegno pari ad € 19.403,84, non CP_2
avendo il Tribunale rilevato che l'attore aveva prestato acquiescenza ovvero tacitamente rinunciato a far valere la denunciata nullità della notifica di escussione del pegno e la conseguente illegittimità
dell'atto esecutivo di vendita del bene costituito in pegno, avendo in un precedente e diverso giudizio
(di opposizione all'esecuzione promossa dalla cessionaria del credito garantito dal pegno) eccepito la compensazione tra il credito per cui stava subendo una esecuzione forzata e la somma già pagata in
Contr forza della escussione del pegno da parte della 2) erroneità del medesimo capo di sentenza per violazione degli artt. 157 c.c., 100 c.p.c. e 24 comma 1° Cost., con conseguente illecito effetto di duplicazione del credito a favore di;
3) erroneità del capo di sentenza che ha CP_2
dichiarato la nullità della procedura di riscossione del pegno per violazione e falsa applicazione dell'art. 2797 ultimo comma c.c.; 4) erroneità del capo di sentenza che ha accertato la nullità della pagina 3 di 7 notifica per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 4 L. 890/1982; 5) erroneità del capo di sentenza che ha posto a carico di essa le spese di lite. Ha quindi concluso come in epigrafe. Pt_1
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_2
Il primo motivo di impugnazione appare fondato.
In punto di fatto dalla documentazione prodotta dalla appellante emergono le seguenti Pt_1
circostanze:
che il DI n. 162/2001 emesso dal Tribunale di Fermo per il pagamento della somma di € 57.051,64 in favore della odierna appellante e contro in forza della garanzia da lui prestata a CP_2 [...]
, è diventato definitivo per mancata opposizione (cfr. punto 3 dell'opposizione Controparte_5
all'esecuzione proposta dall'appellato sub doc. 6 nel fascicolo della;
Pt_1
Contr che dopo avere escusso il pegno per cui è causa in data 20/7/2015 (cfr. doc. 5 ibidem), ha ceduto il credito vantato nei confronti del a che a sua volta lo ha ceduto a CP_2 Controparte_6
circostanza pacifica e comunque riconosciuta dall'appellato al punto 1 Controparte_7
dell'opposizione all'esecuzione (cfr. doc. 6);
che ha agito esecutivamente con pignoramento presso terzi nei confronti del Controparte_7
n forza del ricordato DI n. 162/2001 (cfr. doc. nel fascicolo dell'appellato); CP_2
che il a proposto opposizione all'esecuzione deducendo testualmente: CP_2
Cont
“9). In data 05.10.2017, la inoltrava al sottoscritto difensore il certificato rappresentativo
oggetto del pegno, lettera raccomandata di preavviso di realizzazione del pegno datata 09.4.2015
indirizzata al sig. e restituita al mittente per irreperibilità del destinatario nonché la CP_2
contabile riportante il controvalore realizzato dall'escussione del pegno, pari ad € 19.403,84
(ALL.N.7)”;
Cont 10). La predetta somma veniva trattenuta dalla a compensazione del maggior credito da
questa maturato nei confronti del sig. oggetto della successiva cessione. CP_2
pagina 4 di 7 11). Pertanto, avendo escusso il pegno e realizzata la somma di € 19.403,84, la
[...]
già alla data del 20.7.2015 non era creditrice della somma di € 57.051,64 ma bensì della Parte_1
minor somma di € 37.647,80, somma questa pari alla differenza tra la somma di cui al decreto
ingiuntivo n.162/2001 e quanto realizzato dalla escussione del pegno.
… Orbene, potendo il debitore esecutato opporre al cessionario tutte le eccezioni e censure,
nessuna esclusa, che avrebbe potuto opporre al creditore cedente, è assolutamente fondata e legittima
l'eccezione di compensazione con conseguente riduzione dell'importo del credito intimato anche e
soprattutto nei confronti dell'odierno cessionario (cfr. doc. 6);
che, costituitasi in giudizio la società cessionaria a sua volta ha testualmente allegato (cfr. doc. 7
ibidem):
“6. Infatti, è vero che dalle scritture contabili della BCC Ripatransone risulta che, dopo avere
regolarmente inoltrato al sig. la lettera raccomandata di preavviso di realizzazione del CP_2
pegno datata 9 aprile 2015, di cui controparte riferisce (doc. 4), in data 20 luglio 2015 la BCC
Ripatransone ha escusso il pegno costituito dall'odierno ricorrente in favore del predetto Istituto, per
l'importo di € 19.403,84, come da allegata contabile (doc. 5);
7. Tuttavia controparte, nella propria ricostruzione, ha omesso di considerare che dalla data di
emissione del decreto ingiuntivo (14 febbraio 2001) alla data di cessione del credito sono maturati i
successivi interessi convenzionali e le successive spese, tanto è vero che, pur detraendo l'incasso
derivato dall'escussione del pegno, alla data della cessione del 13.12.2016 il credito spettante nei
confronti del sig. , quale fideiussore di ammontava ad € 60.683,69, oltre CP_2 CP_5
interessi convenzionali sino al saldo, come risulta dalla lista movimenti della Banca e soprattutto dalla
certificazione ex art. 50 TUB, che si allegano (docc. 6-7)”;
Risulta quindi provato per tabulas che fin dall'ottobre del 2017 il era a conoscenza CP_2
dell'avvenuta escussione da parte dell'odierna appellante del pegno costituito in suo favore dall'appellato, che quest'ultimo ha eccepito in compensazione il relativo controvalore realizzato con il pagina 5 di 7 maggior credito azionato dalla cessionaria nei suoi confronti e che la somma precettata già teneva conto di detto importo, in quanto risultante dalla contabilità trasmessa dalla Banca cedente alla cessionaria. Non risulta quindi conforme alla verità dei fatti la circostanza che la società cessionaria fosse all'oscuro dell'esistenza del pegno. Ciò rende del tutto inconferente il rilievo che nella transazione conclusa nella procedura di esecuzione presso terzi non si dia atto del ricavato della escussione del pegno e quindi della disposta compensazione, trattandosi di questione assorbita dall'accordo transattivo, che, in mancanza di ulteriore documentazione acquisita agli atti, è stato verosimilmente preceduto da accertamenti contabili conseguenti all'adempimento di una diversa e precedente transazione conclusa nell'ambito di altra e diversa procedura esecutiva immobiliare (cfr. i due atti di transazione prodotti dall'appellato) ovvero dalla verifica di quanto pagato nell'ambito della procedura fallimentare a carico della (punto 12 dell'atto di opposizione Controparte_5
all'esecuzione sub doc. 6 ibidem). Parimenti irrilevante è la deduzione per cui la cessione ha riguardato
“interamente” il credito vantato dalla Banca cedente, posto che l'avverbio non può avere altro e diverso significato che quello che la cessione aveva ad oggetto l'intero credito esistente a quella data.
Alla luce della ricostruzione svolta il Collegio ritiene che la condotta processuale tenuta dal CP_2
nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi promossa da e Controparte_7
Contr segnatamente la proposizione dell'eccezione di compensazione dell'importo, che la ha ricavato dall'atto esecutivo di vendita escussione del pegno, integra una ipotesi di rinuncia tacita a far valere l'eccepita nullità della notifica del preavviso di escussione, la cui conoscenza o conoscibilità era precedente alla proposizione dell'eccezione medesima, avendo il spressamente riconosciuto CP_2
di avere ricevuto la relativa documentazione fin dall'ottobre del 2017 (punto 9 dell'atto di opposizione all'esecuzione sopra integralmente riportato). Le conclusioni raggiunte trovano conferma anche nella giurisprudenza di legittimità che ritiene che la parte che fa valere in giudizio gli effetti modificativi a sé
favorevoli di una situazione precedente non possa ex art. 157, terzo comma seconda parte, c.p.c.
opporre l'eventuale nullità della fonte del diritto posto a base dell'eccezione proposta, avendovi pagina 6 di 7 tacitamente rinunciato (cfr. Cass. sent. n. 3307 del 17/04/1997). Ai fini di mera completezza è solo il caso di precisare che la nullità di cui si discute non rientra tra le nullità rilevabili d'ufficio, con conseguente applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.c. al caso di specie.
Le conclusioni raggiunte determinano l'assorbimento delle ulteriori questioni riproposte in questa sede dalla appellante. Pt_1
In definitiva, in accoglimento dell'appello e in totale modifica della sentenza impugnata, la domanda proposta da contro CP_2 Parte_2
deve essere rigettata.
[...]
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 356 del 27/4/2023 pronunciata dal Tribunale di Fermo, così decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da contro la CP_2 Parte_2
[...]
condanna al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate nella CP_2
misura di € 5.077,00, per il primo grado e di € 4.507,50, di cui € 507,50 per esborsi, oltre per ciascun grado spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 1/4/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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