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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 22/12/2023, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 00499/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00826/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2023, proposto da
Costruzioni Agazzi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e Condominio Santa Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Nevola, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 7055 dell’11/08/2023 rilasciata dalla Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII, avente ad oggetto “ Demolizione con ricostruzione di fabbricati del complesso residenziale/commerciale esistente all''angolo tra Via Brusicco/Via Santa Maria in Piazza Santa Maria 1,2,3,4,10 ”, nella parte in cui dispone che i pannelli fotovoltaici devono essere installati a terra o su strutture pertinenziali basse e non in falda di copertura, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, quali:
- il parere vincolante di compatibilità paesaggistica ex art. 146, comma 5, D.Lgs. 42/2004 prot. n. MIC/MIC _SABAP-BS/10/08/2023/0017066-P del 10/08/2023, emesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e IA in merito all'intervento di “ Demolizione con ricostruzione di fabbricati del complesso residenziale/commerciale esistente ”, sito in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Piazza S. Maria, n. 1, 2, 3, 4, 10, nella parte in cui dispone che i pannelli fotovoltaici devono essere installati a terra o su strutture pertinenziali basse e non in falda di copertura;
- la nota prot. n. 19725 del 25/09/2023 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e IA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e IA e del Ministero della Cultura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che;
- con ordinanza n. 484/2023 questo Tribunale, reiterando quanto statuito nella precedente ordinanza n. 456/2023, ha ordinato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e IA di riesaminare il parere emesso nella parte relativa alle prescrizioni riguardanti la collocazione dei pannelli fotovoltaici e solari mediante l’adozione di un nuovo parere adeguatamente motivato entro il termine del 16 dicembre 2023;
- in data 15 dicembre 2023 la Soprintendenza ha depositato il nuovo parere con il quale, all’esito di una nuova valutazione e sulla base delle motivazioni ivi indicate, sono state confermate le conclusioni del precedente;
- tale parere vincolante costituisce la nuova determinazione dell’Amministrazione in ordine alle prescrizioni riguardanti la collazione dei pannelli fotovoltaici e solari che sostituisce, a seguito di una nuova valutazione e motivazione, quella adottata con i provvedimenti impugnati;
- allo stato, il nuovo parere espresso dalla Soprintendenza non risulta impugnato;
- è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda cautelare riguardante i provvedimenti originariamente impugnati con il ricorso;
Ritenuto che, in base al principio della soccombenza virtuale, visto l’accoglimento dell’originaria istanza cautelare ai fini del riesame, le spese della fase cautelare, come liquidate in dispositivo, debbano essere poste a carico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e IA;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima) dichiara improcedibile la domanda cautelare.
Condanna la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e IA a rifondere ai ricorrenti le spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO