Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1989, n. 1823
CASS
Sentenza 17 aprile 1989

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Con riguardo agli interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania colpite dal sisma del novembre del 1980 e del febbraio del 1981, l'art. 1 del d.l. n. 19 del 1981, come modificato dalla legge di conversione n. 128 del 1981, ha tacitamente abrogato la previsione della gravità del danno come condizione, in precedenza prevista dal d.l. 25 novembre 1980 n. 776, modificato dalla legge di conversione del 22 dicembre 1980 n. 874, per l'erogazione in favore delle dette popolazioni delle disposte provvidenze, tra cui sono da ricomprendere anche gli sgravi contributivi (dal novembre 1980 al giugno 1981) in favore dei datori di lavoro le cui aziende siano state comunque danneggiate anche in alcuno soltanto degli elementi, materiali o immateriali, che le compongono. Consegue che il presupposto di fatto per l'applicabilità del beneficio dello sgravio contributivo è costituito unicamente dall'esistenza di un danno causato dal sisma (secondo l'attestazione del sindaco ai sensi dell'art. 4 del citato d.l. del 1980), senza che sia anche necessario che esso presenti il carattere di gravità. ( Conf 387/89, mass n 461521; ( Conf 5967/88, mass n 460411; ( Conf 4531/88, mass n 459467).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1989, n. 1823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1823
    Data del deposito : 17 aprile 1989

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