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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1974/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1974/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data 6.11.2024
DA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Crivellini, 111,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
3,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BOLLATI Giada ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in
Foligno (PG), Via Santa Caterina n. 46, presso il Difensore;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Spoleto in data 28.01.2006 (atto n. 3, parte
I, anno 2006), separati con decreto di omologa del Tribunale di Spoleto del 18.07.2018, pubblicato il 28.07.2018;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente e , nato a [...] il [...], Persona_2
minorenne;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data
6.11.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. unitamente al fratello maggiorenne, avrà residenza prevalente presso la mamma, Per_2
nell'abitazione di Via Crivellini in Spoleto. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un assegno mensile di €. 600,00 ( € 300 per ogni figlio), importi rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione in misura del 100%, per le spese di natura straordinaria per entrambi i figli.
3. Il padre vedrà i figli quando vorrà, direttamente concordando con il figlio maggiorenne giorni ed orari;
Per il figlio minore, invece, previo accordo con la madre e, in ogni caso, almeno due pomeriggi a settimana dalle
18.30/19.00 con pernottamento e fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica dopo il pasto serale;
due settimane durante le vacanze estive (con data da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno); una settimana durante le vacanze scolastiche invernali compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e, festività (24 e 25 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedi dell'Angelo) in alternanza con la mamma, previo accordo con la stessa quanto agli orari ed ai pernottamenti.
pagina 2 di 4
4. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e, sin d'ora, esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. Dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico tra gli stessi”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 cpc, il quale ha espresso parere favorevole in data 18.11.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Allo stesso modo, il Tribunale rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Spoleto in data 28.01.2006, trascritto nei Registri degli atti di Parte_2
pagina 3 di 4 Matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Spoleto al n. 3, parte I, anno 2006;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1974/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data 6.11.2024
DA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Crivellini, 111,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
3,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BOLLATI Giada ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in
Foligno (PG), Via Santa Caterina n. 46, presso il Difensore;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Spoleto in data 28.01.2006 (atto n. 3, parte
I, anno 2006), separati con decreto di omologa del Tribunale di Spoleto del 18.07.2018, pubblicato il 28.07.2018;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente e , nato a [...] il [...], Persona_2
minorenne;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data
6.11.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. unitamente al fratello maggiorenne, avrà residenza prevalente presso la mamma, Per_2
nell'abitazione di Via Crivellini in Spoleto. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un assegno mensile di €. 600,00 ( € 300 per ogni figlio), importi rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione in misura del 100%, per le spese di natura straordinaria per entrambi i figli.
3. Il padre vedrà i figli quando vorrà, direttamente concordando con il figlio maggiorenne giorni ed orari;
Per il figlio minore, invece, previo accordo con la madre e, in ogni caso, almeno due pomeriggi a settimana dalle
18.30/19.00 con pernottamento e fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica dopo il pasto serale;
due settimane durante le vacanze estive (con data da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno); una settimana durante le vacanze scolastiche invernali compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e, festività (24 e 25 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedi dell'Angelo) in alternanza con la mamma, previo accordo con la stessa quanto agli orari ed ai pernottamenti.
pagina 2 di 4
4. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e, sin d'ora, esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. Dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico tra gli stessi”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 cpc, il quale ha espresso parere favorevole in data 18.11.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Allo stesso modo, il Tribunale rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Spoleto in data 28.01.2006, trascritto nei Registri degli atti di Parte_2
pagina 3 di 4 Matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Spoleto al n. 3, parte I, anno 2006;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 4 di 4