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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/03/2024, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 917/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 917/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FICOLA MARIA LAURA e dall'Avv. Parte_1
PIZZUTO ANDREA, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 5.3.2019 contro
n.q. di mandataria di , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GARGANI BENEDETTO e dall'Avv. GARGANI GUIDO, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 24.3.2023
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate:
IN VIA ISTRUTTORIA,
- disporre integrazione peritale, rimettendo la causa in istruttoria, affinché il CTU effettui la verifica in merito all'usurarietà del TEG in conformità a quanto richiesto dalla legge (art. 644 c.p.) e dal quesito del Giudice come esposto al punto 4) dell'ordinanza del 19.04.2023, segnatamente verificando il TEG in relazione al reale importo erogato e non al valore fittizio formalmente considerato dal CTU, alla luce di quanto rilevato dal CTP di parte opponente nelle osservazioni rese alla bozza di relazione peritale, cui il CTU non ha risposto;
- disporre CTU in relazione al rapporto di conto corrente, alla luce dei rilievi in atti, come da ordinanza di ammissione di CTU del 19.12.2018, formulando i quesiti come indicati nella detta ordinanza in relazione al conto corrente e integrati con le richieste formulate da parte opponente nei propri scritti per i rilievi di nullità officiosi emergenti ex actis, laddove i rilievi non fossero ritenuti accertati anche in quanto documentali;
NEL MERITO 1) accertato che il contratto di mutuo azionato in via esecutiva è un contratto che è stato stipulato a ripianamento del contratto di conto n. 00330/46706290, ex c/c n. 1000/60 e che il contratto di conto corrente ripianato è nullo in quanto affetto da pattuizioni usurarie ovvero per violazione dell'art. 117 TUB per i motivi espressi, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo azionato per illiceità per i motivi espressi;
per l'effetto:
- in via principale, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle prestazioni ex art. 2035 c.c., attesa anche la sussistenza di pattuizioni usurarie del conto sostituito dal mutuo, oltre che l'evidenza della violazione di ordine pubblico in materia di
pagina 1 di 11 trasparenza bancaria, e quindi l'inesigibilità della pretesa azionata e non eseguibilità in via esecutiva del contratto di mutuo in causa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuta la pretesa azionata per effetto dei maggiori pagamenti effettuati a titolo di rate da parte dell'opponente o comunque per l'importo azionato da ristornare con tutti gli interessi indebitamente pagati nella misura quantificata in atti ovvero a quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia per quanto emerge dagli atti di causa;
- in ogni caso, rilevare la nullità di tutte le garanzie che assistono il contratto nullo o illecito, rilevando la loro inesigibilità;
2) fermo quanto sopra, salvo il gravame, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione dell'art. 644 c.p., anche previa corretta determinazione del TEG in funzione dell'effettivo erogato per come emergente dagli atti di causa e per tutte le ragioni indicate in atti: per l'effetto: - in via principale, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle prestazioni ex art. 2035 c.c. e quindi l'inesigibilità della pretesa azionata e non eseguibilità del contratto di mutuo in causa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuta la pretesa azionata nella misura quantificata nell'atto di precetto da ristornare con tutte le somme indebitamente pagate nella misura quantificata in atti ovvero a quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia per quanto emerge dagli atti di causa;
- in ogni caso, rilevare la nullità di tutte le garanzie che assistono il contratto nullo o illecito azionato in via esecutiva, rilevando la loro inesigibilità;
3) fermo quanto sopra, salvo il gravame, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per indeterminatezza delle pattuizioni ex artt. 1346, 1284 3° comma c.c. e per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria, anche dettata dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000, alla luce di quanto accertato dal CTU ed emerge dagli atti di causa nonché per tutte le ragioni indicate in atti;
per l'effetto:
- in via principale, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle prestazioni ex art. 2035 c.c. e quindi l'inesigibilità della pretesa azionata e non eseguibilità del contratto di mutuo, attesa la natura di ordine pubblico della normativa violata;
- in via subordinata, dichiarare non dovuta la pretesa azionata nella misura quantificata nell'atto di precetto da ristornare con tutte le somme indebitamente pagate, previa rideterminazione del rapporto ex art. 117, comma settimo TUB per un ammontare non inferiore ad euro 289.847,24 per quanto emerge dagli atti di causa;
- in ogni caso, rilevare la nullità di tutte le garanzie che assistono il contratto nullo o illecito azionato in via esecutiva, rilevando la loro inesigibilità; 4) in ragione di quanto sopra accertato, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve a controparte in forza del titolo azionato per le ragioni dedotte e conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto, nonché quindi illegittima l'azione esecutiva avversaria, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali (15%), cpa e iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Parte intervenuta ha concluso come segue: Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda in via preliminare, dichiarare il difetto di rappresentanza processuale in capo al firmatario della procura e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti con ogni consequenziale pronuncia sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo in virtù del quale è stata notificato l'atto di precetto opposto, nel merito rigettare in quanto inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e non provate le domande, le eccezioni e le istanze, tutte avanzate nei confronti della banca convenuta opposta. In ogni caso condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 1.057.526,33 oltre interessi convenzionali ovvero nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società a responsabilità svolgeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatole da , con cui le era stato intimato il Controparte_3 pagamento di Euro 1.053.501,45 in sola linea capitale (oltre interessi e spese), fondato sul contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio in Sarzana, Rep. 140.973- Racc. 30-504. Persona_1
A sostegno dell'opposizione spiegata, l'attrice allegava l'esistenza di ulteriori rapporti bancari, oltre il mutuo citato e- in specie- contratto di conto corrente n.1000/00000060 Organizzazione_1 acceso in data 30.7.2009 su cui era stata regolata l'apertura di credito n. 03330/1000/00000060 pagina 2 di 11 concessa contestualmente alla società e su cui l'istituto bancario aveva operato illegittimamente in quanto: a) aveva applicato interessi anatocistici in violazione della delibera del CICR 9.2.2000; b) aveva in ogni caso tenuto una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede imposti dalla legge nell'esecuzione del contratto;
c) aveva applicato interessi usurari;
d) non aveva valutato in alcun modo il merito creditizio, concedendo un'apertura di credito per Euro 1.200.000,00 senza alcuna istruttoria anche in relazione all'attività imprenditoriale svolta dalla correntista e ai progetti collegati all'erogazione delle somme. Anche in relazione al contratto di mutuo azionato con l'atto di precetto, l'attrice deduceva ulteriori criticità e, in specie: a) l'indeterminatezza del tasso applicato;
b) l'indicazione di un TAEG comunque oltre il tasso-soglia vigente, c) la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, in quanto le somme erogate sarebbero state destinate a ripianare il debito derivante dal saldo passivo del conto corrente citato, la cui esposizione derivava dall'illegittimo addebito di interessi, spese e commissioni nei termini già precisati.
L'attrice concludeva quindi chiedendo all'intestato Tribunale di sospendere l'esecutorietà del titolo azionato e in via riconvenzionale condannare controparte alla restituzione delle somme indebitamente pagate dalla correntista per tutti i rapporti bancari citati, oltre interessi legali e spese di lite.
Si costituiva in giudizio , allegando che il contratto di mutuo richiamato era stato Controparte_3 concesso all'attrice per la realizzazione di lavori di ultimazione, ripristino e ristrutturazione del compendio immobiliare sito in Arcola- Fraz. Romito Magra, come meglio specificato in atti, della superficie di 1.250 mq acquistato dalla dal Il finanziamento era Parte_1 Organizzazione_2 stato concesso a seguito della presentazione di un piano economico per la realizzazione degli interventi necessari con importo finanziabile di Euro 1.680.000,00.
Nel corso del rapporto la società aveva quindi effettuato la vendita di un capannone oggetto di intervento finanziato dalla banca e il terzo acquirente aveva rimesso alla banca direttamente il prezzo di acquisto, con imputazione dettagliatamente indicata dalla a rate di preammortamento, interessi di CP_4 mora per rate scadute, capitale, interessi corrispettivi e commissioni. Successivamente la società non era riuscita ad onorare il pagamento delle rate dal 31.12.2014 al 30.6.2015 e non aveva riscontrato le richieste di aggiornamento della banca sul proseguimento del progetto in corso, sicché al 28.6.2017 il debito residuo maturato in favore di parte convenuta era pari a Euro 1.056.213,13 di cui Euro
960.000,00 in linea capitale, Euro 115,33 per rateo interessi, Euro 59.321,00 per rate scadute dal
31.12.2015 al 27.6.2017 (sull'erogato di 1.300.000), Euro 34.036,62 per rate scadute dal 31.12.2015 al 27.6.2017 (sull'erogato di 350.000,00 Euro), Euro 2.711,68 per interessi di mora ed Euro 28,80 per spese.
La convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza di sospensione, essendo già pendente l'esecuzione immobiliare n. 58/2008 e nel merito contestava tutti gli addebiti nei confronti della banca, specificamente argomentando sull'asserita illegittima applicazione di interessi indeterminati, anatocistici o usurari e come in ogni caso la pretesa restitutoria (pari ad Euro
288.158,48/479.956,41) fosse inidonea a sostenere un controcredito spendibile per elidere le ragioni della banca e concludeva chiedendo rigettarsi l'opposizione e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto. Il GI rigettava l'istanza di sospensione, che veniva confermata anche in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale.
La causa subiva diversi rinvii per la pendenza di trattative tra le parti che, tuttavia, non avevano esito pagina 3 di 11 positivo.
Nelle more interveniva quale cessionaria del credito vantato da Controparte_2 Controparte_3 derivante dal contratto di mutuo costituente titolo esecutivo allegato all'atto di precetto opposto e veniva disposta CTU contabile.
Il CTU nominato rinunciava all'incarico e la scrivente- quale nuovo GI assegnataria del fascicolo- tenuto conto delle osservazioni svolte dalle parti e la richiesta di integrazione del quesito, fissava apposita udienza per la prosecuzione.
Parte attrice e convenuta davano però atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo e della rinuncia agli atti e alla domanda svolta da nei confronti di , ferma la Parte_1 Controparte_3 volontà di proseguire nei confronti dell'intervenuta . CP_2
Il GI emetteva quindi sentenza n. 267/2023 con cui dichiarava cessata la materia del contendere tra le sole parti attrice e convenuta, disponendo per il prosieguo della causa tra la società opponente e l'intervenuta, previa CTU contabile avente ad oggetto le censure al titolo esecutivo fondante il credito precettato (i.e. il mutuo ipotecario a rogito Notaio in Sarzana, Rep. 140.973- Racc. 30- Persona_1
504).
La causa era quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, non merita accoglimento.
Deve preliminarmente essere risolta, in senso negativo, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva/ difetto di rappresentanza di quale rappresentante sostanziale di CP_1 Controparte_2 sollevata dall'attrice opponente solo in sede di comparsa conclusionale. In tale sede l'opponente ha eccepito che controparte, che ha ricevuto la procura per il materiale recupero del credito, non è iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, per cui non potrebbe procedere alle attività di recupero del credito, essendo tale attività riservata esclusivamente1e in via diretta ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB. Secondo la tesi dell'opponente, dal combinato disposto degli artt. 2 co.6 L. n. 130/1999 e 106 TUB il servizio di riscossione dei crediti caduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, dal che si evincerebbe la nullità del conferimento dell'incarico di recupero, anche forzoso, dei crediti ad una soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuoterebbe anche sugli atti compiuti nell'esercizio di tale attività. Ebbene, l'eccezione, anche se ha trovato conferma in alcune pronunce di merito (sebbene, perlopiù, nell'ambito di delibazioni sommarie, rese in sede di provvedimenti ex art. 624 c.p.c.) non è fondata.
La tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità – sotto il profilo civilistico- dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione.
Si osserva tuttavia come in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie 1 Art. 2 co. 6 L. n.130/1999 pagina 4 di 11 di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.).
In particolare, come di recente evidenziato dalla S.C. le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
[...]
) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per Org_3 trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cass. ord. n. 7243/2024).
In altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di cui alle SS. UU. Cass. n.
33719/2022, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I T.U.B.).
In conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini dell'intervento in giudizio (anche nell'ambito della procedura esecutiva nel frattempo promossa) non rileva che la
[...] rappresentante sostanziale di , cessionaria del Controparte_1 Controparte_2 credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari.
Fatte tali premesse, nel merito si osserva quanto segue.
Anzitutto, preme rilevare che nel caso di specie le contestazioni sollevate dall'attrice integrano gli estremi di una opposizione (preventiva) all'esecuzione (preannunciata) ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c.
Inoltre, essendo stato azionato un titolo esecutivo di natura stragiudiziale (mutuo) i motivi fondanti l'opposizione non devono necessariamente risolversi in fatti estintivi/modificativi successivi alla formazione del titolo.
E' nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, che il debitore può opporre solo vizi posteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento al di là dell'impugnazione; nel caso, invece, di esecuzione forzata basata su titolo stragiudiziale tale esigenza e tale limitazione non si pone (cfr. Cass. 2123/2011 ex plurimis).
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'esecuzione si fondi su un titolo stragiudiziale, il debitore può contrastare la pretesa del creditore con la stessa pienezza di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito.
L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura, quindi, come una azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti («non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui … si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo» - Cass. n. 19889/2019).
pagina 5 di 11 Sotto il profilo della domanda e della causa petendi, la particolare struttura del presente giudizio consente di affermare che, poiché l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, con la conseguenza che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi diversi da quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. cit.). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione di convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. Ciò importa che spetta, quindi, all'attore/opponente dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria domanda di accertamento negativo dell'avversa pretesa creditoria. Nel caso di specie, a fronte della domanda (richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto) da parte della banca intimante, la mutuataria ha contestato l'esistenza del credito azionato, sulla base dei motivi di seguito indicati, nonché svolto domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito.
Non può invece, in questa sede, discutersi ulteriori doglianze che riguardino il diverso credito derivante da altri rapporti contrattuali2 tra l'attrice e in ragione degli illegittimi addebiti Controparte_3 specificati in atti, essendo stata dichiarata cessata la materia del contendere con la citata sentenza n. 267 del 19.4.2023.
In disparte tale circostanza e fermo quanto già evidenziato in relazione all'immutabilità dei motivi di opposizione, deve evidenziarsi come comunque non possa invocarsi il collegamento con il contratto di mutuo costituente titolo della preannunciata esecuzione: il credito azionato in questa sede deriva infatti da un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili (cfr. Cass. n. 11638/2016) e, anche a voler ritenere che il contratto oggetto di causa sia idoneo ad essere qualificato come mutuo di scopo, le conclusioni non mutano.
Come noto, quest'ultima fattispecie comporta l'obbligo del mutuatario di realizzare l'attività programmata, sicché la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti3 e la presenza di clausola di destinazione comporta allora che, ove il progetto non sia poi realizzato, il contratto è nullo, mentre il credito fondiario- secondo la nozione contemplata nel citato D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) all'art. 38- ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
Esso monetizza nell'immediato il valore di scambio dell'immobile, pur senza procedere il mutuatario alla dismissione di esso e permette, a differenza del mutuo ordinario o dell'apertura di credito, una durata medio-lunga, ciò essendo sufficiente ad integrarne la causa concreta (Corte Cost. n. 175/2004).
In conclusione, il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo, dal momento che non ne è elemento essenziale il patto di destinazione della somma mutuata ai fini del miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata (Cass. n. 4792/2012, Cass. n.
9511/2007).
Anche la tesi della natura simulata del mutuo è stata disattesa dalla S.C., che ha ribadito l'inconferenza del fenomeno simulatorio ai fini di una esatta ricostruzione della fattispecie, dal momento che il successivo finanziamento e la costituzione di ipoteca sono realmente voluti dalle parti (cfr. Cass. n.
23699/2006, Cass. n. 943/2012, Cass. n. 19282/2014).
La giurisprudenza di legittimità, cui l'intestato Tribunale intende dare continuità, si è da tempo assestata sul principio secondo cui l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quello della novazione
(con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito). Essa può invece integrare, come normalmente integra, una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione di un precedente credito chirografario (Cass. n. 7321/2016; Cass. n. 5087/2016).
Il ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito consente, infatti, di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi di debiti scaduti. L'elemento caratteristico di siffatto tipo di ricorso al credito è che segua effettivamente, poi, la erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto) all'azzeramento della preesistente esposizione debitoria, ma a rimodulare – a nuove condizioni (ad esempio tassi di interesse e termine di restituzione) - l'assetto complessivo del debito in una nuova veste giuridica economica dei precedenti rapporti.
In definitiva, nel mutuo fondiario il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato alo scopo soggettivo che le parti si prefiggono e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità. Ciò è del tutto coerente con la situazione fattuale, in cui l'erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito (Cass. n. 28662/2013). Venendo al caso di specie, il collegamento negoziale invocato dall'opponente e che fonderebbe – in tesi- la dedotta nullità dell'intera operazione negoziale, risulta tutt'altro che provata, sol che si consideri che, a fronte di passività risalenti a linee di credito concesse sin dall'apertura del conto corrente (luglio
2009), il contratto di mutuo successivamente stipulato nel maggio 2012, è stato contratto secondo la formula del “Mutuo edilizio a SAL”4 per la realizzazione di un complesso immobiliare all'interno del
Comune di Arcola. Scopo a cui, effettivamente, tali somme sono state destinate, tanto da essere erogate 4 In materia di mutuo edilizio, si è sostenuto che, se nel mutuo di scopo la parziale utilizzazione delle somme erogate per estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l'istituto mutuante determina la nullità del contratto, per mancanza originaria della causa;
nondimeno il contratto sarebbe valido se l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi, sia stata, comunque, realizzata, il che implica il riconoscimento di rilievo giuridico per una circostanza fattuale successiva alla stipulazione del contratto, ovvero al momento genetico dello stesso. Ciò, in quanto, non sussistendo un obbligo del sovvenuto di adoperare in individuo le somme mutuate per il conseguimento dello scopo, non potrebbe ravvisarsi un difetto di causa qualora lo scopo stesso sia stato conseguito. Dunque, nell'accertamento di un eventuale difetto di causa (in concreto) non potrebbe prescindersi dalla verifica dell'attuazione o meno del risultato, oggetto dello scopo contrattuale, ovvero la realizzazione del complesso edilizio (cfr. Cass. 1981/3752; 1997/6752; 20284/10; Cass. n. 8564/ 2009) che, muovendo dal suddetto assunto concettuale ha stabilito che, ad esempio, “il patto di compensazione tra il debito preesistente nei confronti del finanziatore e le somme mutuate e, quindi, la parziale utilizzazione delle somme erogate per estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l'istituto mutuante non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, qualora sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi”. pagina 7 di 11 previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori da parte della banca (cfr. art. 2 del contratto di mutuo, che tiene conto dello stato di avanzamento dei lavori per l'erogazione delle somme quietanzate in tale sede).5
Veniamo, quindi, alle censure svolte proprio in relazione al contratto di mutuo ipotecario a Rogito
Notaio in Sarzana, Rep. 140.973- Racc. 30.504, stipulato tra le parti in data 15.5.2012 e Persona_1 costituente titolo esecutivo fondante la preannunziata (e oggi pendente) esecuzione forzata, per cui devono richiamarsi le conclusioni cui è giunto l'ausiliare nell'ambito della CTU disposta dalla scrivente.
A tal fine, si rende opportuno richiamare il quesito formulato all'ausiliare con ordinanza del 19.4.2023:
1) Dica il C.T.U. se la tipologia di ammortamento ed il regime di capitalizzazione degli interessi risultino specificamente indicati nel contratto di mutuo, precisando se il piano di ammortamento sia stato o meno predisposto attraverso la capitalizzazione semplice o composta, calcolando l'eventuale maggior costo complessivo del finanziamento;
2) Dica se, sulla base degli accertamenti di cui sopra, sia possibile sviluppare diversi piani di ammortamento comportanti differenti costi e dunque se il tasso di interesse pattuito possa essere determinato sulla base degli elementi indicati nel contratto di mutuo;
3) Ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, in regime di capitalizzazione semplice, in caso di riscontrata indeterminatezza dei tassi di interesse;
4) Determini il T.E.G. del mutuo, tenuto conto di tutti gli oneri connessi all'erogazione del finanziamento- comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese escluse quelle per imposte e tasse secondo la formula della;
Org_3
5) Verifichi se il tasso globale così determinato superasse al momento della stipulazione del contratto i tassi soglia posti dalla normativa anti-usura e in caso positivo ridetermini il saldo del rapporto, escludendo gli interessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.;
6) Verifichi altresì se il tasso di mora sia stato specificamente pattuito e, in caso di superamento del tasso- soglia, pari al TEGM aumentato di 2,1 punti percentuali e in ogni caso secondo l'insegnamento delle SS.UU. Cass.n.19597/2020, provveda a sostituirlo ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
7) Verifichi se siano stati legittimamente applicati interessi anatocistici in base alla normativa medio tempore vigente.
L'elaborato definitivo è stato depositato in data 27.7.2023 e il CTU ha anzitutto precisato come dal testo contrattuale fosse possibile evincere la misura del tasso di interesse riferibile alla sola fase di preammortamento in misura pari al TAN 6,048% e ha verificato la corrispondenza tra TAEG pattuito e applicato, riscontrando una divergenza tra i due dati (pattuito al 6,368%, applicato al 6,5388%).
Ebbene, le peculiarità del caso di specie (assenza di un piano di ammortamento che evidenzi il numero di rata, la quota capitale e la quota interessi, nonché l'importo capitale di ciascuna rata, l'ammontare del capitale residuo in corrispondenza del pagamento di ciascuna rata) inducono alle seguenti riflessioni.
Il contratto di mutuo sottoscritto tra le parti nel maggio 2012 reca espressamente le condizioni economiche relative agli interessi di preammortamento, interessi di mora e sull'estinzione anticipata
(artt. 4, 5 e 7). 5 La banca ha erogato- a fronte della richiesta di Euro 1.785.000,00, una prima tranche di Euro 1.300.000,00 al momento della sottoscrizione e una seconda tranche di Euro 350.000,00 in data 27.6.2012. pagina 8 di 11 Non sono invece disciplinate dal testo contrattuale le convenzioni relative alle modalità e condizioni di rimborso del prestito, in quanto l'art. 4 del contratto rinvia alla stipula del (mai sottoscritto) atto finale di erogazione e quietanza.
Nel caso di specie l'intermediario ha strutturato l'operazione secondo uno schema un tempo in uso, e noto come “doppio contratto”, le cui origini risalgono al Testo Unico delle leggi sul credito fondiario del 1905, ove il rapporto tra il soggetto finanziatore ed il soggetto beneficiario del credito si realizzava in due tempi, scanditi dalla stipulazione di due distinti contratti (il preliminare ed il definitivo).
Siffatto schema rispondeva alle ben definite e rigide regole che presiedevano all'erogazione di tali finanziamenti, connotata da rilevanti profili di specialità, a partire dalle stesse modalità e forme di raccolta della provvista.
Esso è stato, tuttavia, nel tempo progressivamente superato, anche a seguito della c.d. despecializzazione di tale comparto, espressamente prevedendosi, invece, come modalità normale di perfezionamento dell'operazione quella caratterizzata dalla conclusione di un unico contratto.
Fatte tali premesse, alla luce della disciplina oggi dettata dal TUB e, soprattutto, dalle norme in materia di trasparenza delle operazioni bancarie, non pare dubbio che - se anche si volesse continuare a costruire l'operazione sulla base di una duplicità di atti di natura negoziale – è in ogni caso già il primo contratto che deve specificarne le condizioni economiche, almeno richiamando parametri puntuali che rendano se non esattamente determinato almeno determinabile il tasso di interessi al cui pagamento è obbligato il soggetto finanziato.
Orbene, ciò non può dirsi avvenuto nel caso di specie, dove il contratto prevede in maniera puntuale solo il tasso del periodo di preammortamento ma non contiene una determinazione del tasso da applicare all'operazione, né contiene un criterio che permetta di considerarlo determinabile.
E tuttavia, una volta accertata la nullità della clausola per le ragioni sopra indicate, resta da verificare quale sia il tasso che, in ossequio al principio di conservazione del contratto, deve applicarsi all'operazione in essere tra le parti: se l'interesse legale ex art. 1284 c.c., ovvero il tasso nominale minimo dei titoli di stato emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ai sensi dall'art. 117 TUB (come oggetto del quesito) o, ancora, se esso non possa identificarsi con il tasso comunque contrattualmente previsto, seppure in relazione al periodo di preammortamento.
Tale nullità, tuttavia, in disparte le conseguenze6, non potrebbe comunque estendersi a ricomprendere anche gli interessi espressamente pattuiti tra le parti nella fase di preammortamento e che costituiscono una obbligazione autonoma e distinta da quella successiva, per l'ammortamento del mutuo al verificarsi delle condizioni ivi previste.
Nello specifico, la mutuataria avrebbe dovuto restituire (art. 3) - in relazione alla sola fase disciplinata dal contratto di mutuo - i soli interessi (di preammortamento) sulle somme erogate in conto anticipo sul mutuo in via semestrale posticipata alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, nonché spese e commissioni previste dal documento di sintesi allegato (come avvenuto, essendo state regolarmente versate dalla mutuataria le prime tre rate di preammortamento). 6 Si veda, ad esempio, la decisione 6917 del 10.9.2015 ABF in cui si propone l'applicazione del tasso di interesse già previsto dalle parti per la fase di preammortamento, argomentando che il medesimo è pur sempre un tasso di regolazione dell'interesse che la parte ricorrente ha espressamente accettato, sicché esso deve essere applicato al rapporto con preferenza rispetto agli altri criteri di sostituzione, pure astrattamente prospettabili, potendo ritenersi – anche ad instar di quanto stabilito dall'art. 1424 c.c. – che se le parti avessero avuto contezza della nullità della clausola che rinviava a un atto successivo la determinazione dell'interesse, esse avrebbero presumibilmente confermato il tasso già puntualmente indicato per il preammortamento. pagina 9 di 11 Nella successiva fase di ammortamento (art. 4), la mutuataria si sarebbe obbligata a restituire alla banca la somma mutuata nella misura risultante dall'atto finale di erogazione e quietanza, nel termine di 84 mesi, mediante pagamento semestrale di 14 rate.
Gli interessi, per espressa pattuizione contenuta all'art. 4 co. 2, sarebbero stati successivamente determinati con l'atto finale di erogazione e quietanza, da cui avrebbe avuto inizio l'ammortamento vero e proprio.
Fatte tali premesse, deve anzitutto escludersi che dalla divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato nella fase di preammortamento renda nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole;
conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117 co. 6 TUB e non comporta alcuna nullità, non potendo nel caso di specie neanche invocarsi l'applicazione di quanto previsto dall'art. 125bis TUB.
Il quesito peritale prevedeva infatti tali conseguenze nel diverso caso in cui potesse riscontrarsi l'obbiettiva indeterminatezza rispetto al tipo di ammortamento e al tasso di interesse pattuito tra le parti. Tuttavia, nel caso di specie, come già specificato, il rapporto è rimasto nella fase antecedente l'ammortamento e al rimborso rateale, mentre il TAEG per la fase di preammortamento è stato specificamente individuato in misura pari al 6,368%, prevedendosi altresì la periodicità dei versamenti
(semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre).
Ne consegue che non può discutersi di indeterminatezza di clausole che avrebbero dovuto essere specificamente individuate nella successiva fase di ammortamento del mutuo e a cui il rapporto non è mai giunto in ragione dell'inadempimento del mutuatario.
Tanto in ragione delle circostanze specifiche del caso concreto: il rapporto è rimasto in fase di preammortamento (questa sì, adeguatamente regolamentata), per poi essere risolto prima della successiva stipula dell'atto definitivo, in cui avrebbero trovato regolamentazione ulteriore anche le clausole relative al tasso di interesse e al regime finanziario scelto dalle parti, per verificare l'eventuale pattuizione e applicazione di interessi composti.
L'ausiliare ha inoltre escluso, previa verifica del TEG applicato al caso di specie (determinato in misura pari al 5,7329%), il superamento del tasso-soglia di cui alla L. n. 104/1996, sia ove si consideri il contratto come mutuo garantito ipoteca (essendo il tasso – soglia determinato in base al DM di riferimento pari al 8,5750%) sia ove si riconduca la fattispecie, di mutuo a SAL, alla categoria di operazioni individuate come “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” (essendo in questo caso il tasso-soglia pari al 16,6250%).
Non possono invece trovare ingresso in questa sede, le conclusioni del CTU formulate in punto di TEG determinato in relazione a scenari mai verificatisi e in alcun modo riconducibili al caso concreto (c.d. worst case): il giudicante finirebbe per fare dipendere la valutazione dell'invalidità per illiceità del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (art. 1, legge di interpretazione autentica DL n. 394/00, recentemente ribadito, anche con riferimento ai mutui a tasso fisso o variabile, da Cass. n. 801/2016, nonché SS.UU. Cass. n.
24675/2017).
Parimenti infondate si sono rivelate le ulteriori censure riguardo all'usurarietà del tasso di mora pattuito in misura pari al 5,76%, tenuto conto del tasso-soglia di riferimento (per entrambe le categorie di pagina 10 di 11 operazioni citate), nonché di interessi anatocistici in quanto mai applicati o applicati legittimamente dalla banca, come confermato dalla CTU contabile disposta in corso di causa più volte richiamata.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione non meritano accoglimento, al pari della conseguente domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (la cessionaria è intervenuta in corso di causa, aderendo alle difese già assunte dalla convenuta, ), sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., Controparte_3 tenuto conto che – in base al rinvio operato dall'art. 5 co. 1 DM cit.- il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'art. 17 co. 1 c.p.c. con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede e che, nel caso di specie, vi sia coincidenza rispetto al reale interesse perseguito dalle parti, venendo in rilievo censure integranti un'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.7
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così dispone:
RIGETTA l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato alla 29.1.2018 da parte Parte_1 di e fondato su contratto di mutuo edilizio a rogito Notaio Controparte_5 Persona_1 in data 15.5.2012;
CONDANNA a rifondere a quale Parte_1 Controparte_1 mandataria di , le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 14.000,00 Controparte_2 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate.
Così deciso in La Spezia, in data 18.3.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto 7 In base all'ultimo capoverso dell'art. 5 cit. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In specie, contratto di conto corrente 1000/60 e linea di credito ivi regolata. Org_1 Org_1 3 Cfr. in tal senso, Cass. n.943/2012. La nullità viene ricondotta alla mancanza di causa negoziale ai sensi dell'art. 1418 c.c.
o all'illiceità della causa stessa per essere stato il contratto voluto ed attuato in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. pagina 6 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 917/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FICOLA MARIA LAURA e dall'Avv. Parte_1
PIZZUTO ANDREA, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 5.3.2019 contro
n.q. di mandataria di , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GARGANI BENEDETTO e dall'Avv. GARGANI GUIDO, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 24.3.2023
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate:
IN VIA ISTRUTTORIA,
- disporre integrazione peritale, rimettendo la causa in istruttoria, affinché il CTU effettui la verifica in merito all'usurarietà del TEG in conformità a quanto richiesto dalla legge (art. 644 c.p.) e dal quesito del Giudice come esposto al punto 4) dell'ordinanza del 19.04.2023, segnatamente verificando il TEG in relazione al reale importo erogato e non al valore fittizio formalmente considerato dal CTU, alla luce di quanto rilevato dal CTP di parte opponente nelle osservazioni rese alla bozza di relazione peritale, cui il CTU non ha risposto;
- disporre CTU in relazione al rapporto di conto corrente, alla luce dei rilievi in atti, come da ordinanza di ammissione di CTU del 19.12.2018, formulando i quesiti come indicati nella detta ordinanza in relazione al conto corrente e integrati con le richieste formulate da parte opponente nei propri scritti per i rilievi di nullità officiosi emergenti ex actis, laddove i rilievi non fossero ritenuti accertati anche in quanto documentali;
NEL MERITO 1) accertato che il contratto di mutuo azionato in via esecutiva è un contratto che è stato stipulato a ripianamento del contratto di conto n. 00330/46706290, ex c/c n. 1000/60 e che il contratto di conto corrente ripianato è nullo in quanto affetto da pattuizioni usurarie ovvero per violazione dell'art. 117 TUB per i motivi espressi, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo azionato per illiceità per i motivi espressi;
per l'effetto:
- in via principale, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle prestazioni ex art. 2035 c.c., attesa anche la sussistenza di pattuizioni usurarie del conto sostituito dal mutuo, oltre che l'evidenza della violazione di ordine pubblico in materia di
pagina 1 di 11 trasparenza bancaria, e quindi l'inesigibilità della pretesa azionata e non eseguibilità in via esecutiva del contratto di mutuo in causa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuta la pretesa azionata per effetto dei maggiori pagamenti effettuati a titolo di rate da parte dell'opponente o comunque per l'importo azionato da ristornare con tutti gli interessi indebitamente pagati nella misura quantificata in atti ovvero a quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia per quanto emerge dagli atti di causa;
- in ogni caso, rilevare la nullità di tutte le garanzie che assistono il contratto nullo o illecito, rilevando la loro inesigibilità;
2) fermo quanto sopra, salvo il gravame, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione dell'art. 644 c.p., anche previa corretta determinazione del TEG in funzione dell'effettivo erogato per come emergente dagli atti di causa e per tutte le ragioni indicate in atti: per l'effetto: - in via principale, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle prestazioni ex art. 2035 c.c. e quindi l'inesigibilità della pretesa azionata e non eseguibilità del contratto di mutuo in causa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuta la pretesa azionata nella misura quantificata nell'atto di precetto da ristornare con tutte le somme indebitamente pagate nella misura quantificata in atti ovvero a quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia per quanto emerge dagli atti di causa;
- in ogni caso, rilevare la nullità di tutte le garanzie che assistono il contratto nullo o illecito azionato in via esecutiva, rilevando la loro inesigibilità;
3) fermo quanto sopra, salvo il gravame, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per indeterminatezza delle pattuizioni ex artt. 1346, 1284 3° comma c.c. e per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria, anche dettata dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000, alla luce di quanto accertato dal CTU ed emerge dagli atti di causa nonché per tutte le ragioni indicate in atti;
per l'effetto:
- in via principale, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle prestazioni ex art. 2035 c.c. e quindi l'inesigibilità della pretesa azionata e non eseguibilità del contratto di mutuo, attesa la natura di ordine pubblico della normativa violata;
- in via subordinata, dichiarare non dovuta la pretesa azionata nella misura quantificata nell'atto di precetto da ristornare con tutte le somme indebitamente pagate, previa rideterminazione del rapporto ex art. 117, comma settimo TUB per un ammontare non inferiore ad euro 289.847,24 per quanto emerge dagli atti di causa;
- in ogni caso, rilevare la nullità di tutte le garanzie che assistono il contratto nullo o illecito azionato in via esecutiva, rilevando la loro inesigibilità; 4) in ragione di quanto sopra accertato, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve a controparte in forza del titolo azionato per le ragioni dedotte e conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto, nonché quindi illegittima l'azione esecutiva avversaria, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali (15%), cpa e iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Parte intervenuta ha concluso come segue: Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda in via preliminare, dichiarare il difetto di rappresentanza processuale in capo al firmatario della procura e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti con ogni consequenziale pronuncia sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo in virtù del quale è stata notificato l'atto di precetto opposto, nel merito rigettare in quanto inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e non provate le domande, le eccezioni e le istanze, tutte avanzate nei confronti della banca convenuta opposta. In ogni caso condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 1.057.526,33 oltre interessi convenzionali ovvero nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società a responsabilità svolgeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatole da , con cui le era stato intimato il Controparte_3 pagamento di Euro 1.053.501,45 in sola linea capitale (oltre interessi e spese), fondato sul contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio in Sarzana, Rep. 140.973- Racc. 30-504. Persona_1
A sostegno dell'opposizione spiegata, l'attrice allegava l'esistenza di ulteriori rapporti bancari, oltre il mutuo citato e- in specie- contratto di conto corrente n.1000/00000060 Organizzazione_1 acceso in data 30.7.2009 su cui era stata regolata l'apertura di credito n. 03330/1000/00000060 pagina 2 di 11 concessa contestualmente alla società e su cui l'istituto bancario aveva operato illegittimamente in quanto: a) aveva applicato interessi anatocistici in violazione della delibera del CICR 9.2.2000; b) aveva in ogni caso tenuto una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede imposti dalla legge nell'esecuzione del contratto;
c) aveva applicato interessi usurari;
d) non aveva valutato in alcun modo il merito creditizio, concedendo un'apertura di credito per Euro 1.200.000,00 senza alcuna istruttoria anche in relazione all'attività imprenditoriale svolta dalla correntista e ai progetti collegati all'erogazione delle somme. Anche in relazione al contratto di mutuo azionato con l'atto di precetto, l'attrice deduceva ulteriori criticità e, in specie: a) l'indeterminatezza del tasso applicato;
b) l'indicazione di un TAEG comunque oltre il tasso-soglia vigente, c) la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, in quanto le somme erogate sarebbero state destinate a ripianare il debito derivante dal saldo passivo del conto corrente citato, la cui esposizione derivava dall'illegittimo addebito di interessi, spese e commissioni nei termini già precisati.
L'attrice concludeva quindi chiedendo all'intestato Tribunale di sospendere l'esecutorietà del titolo azionato e in via riconvenzionale condannare controparte alla restituzione delle somme indebitamente pagate dalla correntista per tutti i rapporti bancari citati, oltre interessi legali e spese di lite.
Si costituiva in giudizio , allegando che il contratto di mutuo richiamato era stato Controparte_3 concesso all'attrice per la realizzazione di lavori di ultimazione, ripristino e ristrutturazione del compendio immobiliare sito in Arcola- Fraz. Romito Magra, come meglio specificato in atti, della superficie di 1.250 mq acquistato dalla dal Il finanziamento era Parte_1 Organizzazione_2 stato concesso a seguito della presentazione di un piano economico per la realizzazione degli interventi necessari con importo finanziabile di Euro 1.680.000,00.
Nel corso del rapporto la società aveva quindi effettuato la vendita di un capannone oggetto di intervento finanziato dalla banca e il terzo acquirente aveva rimesso alla banca direttamente il prezzo di acquisto, con imputazione dettagliatamente indicata dalla a rate di preammortamento, interessi di CP_4 mora per rate scadute, capitale, interessi corrispettivi e commissioni. Successivamente la società non era riuscita ad onorare il pagamento delle rate dal 31.12.2014 al 30.6.2015 e non aveva riscontrato le richieste di aggiornamento della banca sul proseguimento del progetto in corso, sicché al 28.6.2017 il debito residuo maturato in favore di parte convenuta era pari a Euro 1.056.213,13 di cui Euro
960.000,00 in linea capitale, Euro 115,33 per rateo interessi, Euro 59.321,00 per rate scadute dal
31.12.2015 al 27.6.2017 (sull'erogato di 1.300.000), Euro 34.036,62 per rate scadute dal 31.12.2015 al 27.6.2017 (sull'erogato di 350.000,00 Euro), Euro 2.711,68 per interessi di mora ed Euro 28,80 per spese.
La convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza di sospensione, essendo già pendente l'esecuzione immobiliare n. 58/2008 e nel merito contestava tutti gli addebiti nei confronti della banca, specificamente argomentando sull'asserita illegittima applicazione di interessi indeterminati, anatocistici o usurari e come in ogni caso la pretesa restitutoria (pari ad Euro
288.158,48/479.956,41) fosse inidonea a sostenere un controcredito spendibile per elidere le ragioni della banca e concludeva chiedendo rigettarsi l'opposizione e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto. Il GI rigettava l'istanza di sospensione, che veniva confermata anche in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale.
La causa subiva diversi rinvii per la pendenza di trattative tra le parti che, tuttavia, non avevano esito pagina 3 di 11 positivo.
Nelle more interveniva quale cessionaria del credito vantato da Controparte_2 Controparte_3 derivante dal contratto di mutuo costituente titolo esecutivo allegato all'atto di precetto opposto e veniva disposta CTU contabile.
Il CTU nominato rinunciava all'incarico e la scrivente- quale nuovo GI assegnataria del fascicolo- tenuto conto delle osservazioni svolte dalle parti e la richiesta di integrazione del quesito, fissava apposita udienza per la prosecuzione.
Parte attrice e convenuta davano però atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo e della rinuncia agli atti e alla domanda svolta da nei confronti di , ferma la Parte_1 Controparte_3 volontà di proseguire nei confronti dell'intervenuta . CP_2
Il GI emetteva quindi sentenza n. 267/2023 con cui dichiarava cessata la materia del contendere tra le sole parti attrice e convenuta, disponendo per il prosieguo della causa tra la società opponente e l'intervenuta, previa CTU contabile avente ad oggetto le censure al titolo esecutivo fondante il credito precettato (i.e. il mutuo ipotecario a rogito Notaio in Sarzana, Rep. 140.973- Racc. 30- Persona_1
504).
La causa era quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, non merita accoglimento.
Deve preliminarmente essere risolta, in senso negativo, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva/ difetto di rappresentanza di quale rappresentante sostanziale di CP_1 Controparte_2 sollevata dall'attrice opponente solo in sede di comparsa conclusionale. In tale sede l'opponente ha eccepito che controparte, che ha ricevuto la procura per il materiale recupero del credito, non è iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, per cui non potrebbe procedere alle attività di recupero del credito, essendo tale attività riservata esclusivamente1e in via diretta ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB. Secondo la tesi dell'opponente, dal combinato disposto degli artt. 2 co.6 L. n. 130/1999 e 106 TUB il servizio di riscossione dei crediti caduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, dal che si evincerebbe la nullità del conferimento dell'incarico di recupero, anche forzoso, dei crediti ad una soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuoterebbe anche sugli atti compiuti nell'esercizio di tale attività. Ebbene, l'eccezione, anche se ha trovato conferma in alcune pronunce di merito (sebbene, perlopiù, nell'ambito di delibazioni sommarie, rese in sede di provvedimenti ex art. 624 c.p.c.) non è fondata.
La tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità – sotto il profilo civilistico- dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione.
Si osserva tuttavia come in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie 1 Art. 2 co. 6 L. n.130/1999 pagina 4 di 11 di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.).
In particolare, come di recente evidenziato dalla S.C. le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
[...]
) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per Org_3 trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cass. ord. n. 7243/2024).
In altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di cui alle SS. UU. Cass. n.
33719/2022, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I T.U.B.).
In conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini dell'intervento in giudizio (anche nell'ambito della procedura esecutiva nel frattempo promossa) non rileva che la
[...] rappresentante sostanziale di , cessionaria del Controparte_1 Controparte_2 credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari.
Fatte tali premesse, nel merito si osserva quanto segue.
Anzitutto, preme rilevare che nel caso di specie le contestazioni sollevate dall'attrice integrano gli estremi di una opposizione (preventiva) all'esecuzione (preannunciata) ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c.
Inoltre, essendo stato azionato un titolo esecutivo di natura stragiudiziale (mutuo) i motivi fondanti l'opposizione non devono necessariamente risolversi in fatti estintivi/modificativi successivi alla formazione del titolo.
E' nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, che il debitore può opporre solo vizi posteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento al di là dell'impugnazione; nel caso, invece, di esecuzione forzata basata su titolo stragiudiziale tale esigenza e tale limitazione non si pone (cfr. Cass. 2123/2011 ex plurimis).
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'esecuzione si fondi su un titolo stragiudiziale, il debitore può contrastare la pretesa del creditore con la stessa pienezza di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito.
L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura, quindi, come una azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti («non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui … si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo» - Cass. n. 19889/2019).
pagina 5 di 11 Sotto il profilo della domanda e della causa petendi, la particolare struttura del presente giudizio consente di affermare che, poiché l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, con la conseguenza che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi diversi da quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. cit.). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione di convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. Ciò importa che spetta, quindi, all'attore/opponente dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria domanda di accertamento negativo dell'avversa pretesa creditoria. Nel caso di specie, a fronte della domanda (richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto) da parte della banca intimante, la mutuataria ha contestato l'esistenza del credito azionato, sulla base dei motivi di seguito indicati, nonché svolto domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito.
Non può invece, in questa sede, discutersi ulteriori doglianze che riguardino il diverso credito derivante da altri rapporti contrattuali2 tra l'attrice e in ragione degli illegittimi addebiti Controparte_3 specificati in atti, essendo stata dichiarata cessata la materia del contendere con la citata sentenza n. 267 del 19.4.2023.
In disparte tale circostanza e fermo quanto già evidenziato in relazione all'immutabilità dei motivi di opposizione, deve evidenziarsi come comunque non possa invocarsi il collegamento con il contratto di mutuo costituente titolo della preannunciata esecuzione: il credito azionato in questa sede deriva infatti da un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili (cfr. Cass. n. 11638/2016) e, anche a voler ritenere che il contratto oggetto di causa sia idoneo ad essere qualificato come mutuo di scopo, le conclusioni non mutano.
Come noto, quest'ultima fattispecie comporta l'obbligo del mutuatario di realizzare l'attività programmata, sicché la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti3 e la presenza di clausola di destinazione comporta allora che, ove il progetto non sia poi realizzato, il contratto è nullo, mentre il credito fondiario- secondo la nozione contemplata nel citato D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) all'art. 38- ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
Esso monetizza nell'immediato il valore di scambio dell'immobile, pur senza procedere il mutuatario alla dismissione di esso e permette, a differenza del mutuo ordinario o dell'apertura di credito, una durata medio-lunga, ciò essendo sufficiente ad integrarne la causa concreta (Corte Cost. n. 175/2004).
In conclusione, il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo, dal momento che non ne è elemento essenziale il patto di destinazione della somma mutuata ai fini del miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata (Cass. n. 4792/2012, Cass. n.
9511/2007).
Anche la tesi della natura simulata del mutuo è stata disattesa dalla S.C., che ha ribadito l'inconferenza del fenomeno simulatorio ai fini di una esatta ricostruzione della fattispecie, dal momento che il successivo finanziamento e la costituzione di ipoteca sono realmente voluti dalle parti (cfr. Cass. n.
23699/2006, Cass. n. 943/2012, Cass. n. 19282/2014).
La giurisprudenza di legittimità, cui l'intestato Tribunale intende dare continuità, si è da tempo assestata sul principio secondo cui l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quello della novazione
(con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito). Essa può invece integrare, come normalmente integra, una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione di un precedente credito chirografario (Cass. n. 7321/2016; Cass. n. 5087/2016).
Il ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito consente, infatti, di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi di debiti scaduti. L'elemento caratteristico di siffatto tipo di ricorso al credito è che segua effettivamente, poi, la erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto) all'azzeramento della preesistente esposizione debitoria, ma a rimodulare – a nuove condizioni (ad esempio tassi di interesse e termine di restituzione) - l'assetto complessivo del debito in una nuova veste giuridica economica dei precedenti rapporti.
In definitiva, nel mutuo fondiario il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato alo scopo soggettivo che le parti si prefiggono e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità. Ciò è del tutto coerente con la situazione fattuale, in cui l'erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito (Cass. n. 28662/2013). Venendo al caso di specie, il collegamento negoziale invocato dall'opponente e che fonderebbe – in tesi- la dedotta nullità dell'intera operazione negoziale, risulta tutt'altro che provata, sol che si consideri che, a fronte di passività risalenti a linee di credito concesse sin dall'apertura del conto corrente (luglio
2009), il contratto di mutuo successivamente stipulato nel maggio 2012, è stato contratto secondo la formula del “Mutuo edilizio a SAL”4 per la realizzazione di un complesso immobiliare all'interno del
Comune di Arcola. Scopo a cui, effettivamente, tali somme sono state destinate, tanto da essere erogate 4 In materia di mutuo edilizio, si è sostenuto che, se nel mutuo di scopo la parziale utilizzazione delle somme erogate per estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l'istituto mutuante determina la nullità del contratto, per mancanza originaria della causa;
nondimeno il contratto sarebbe valido se l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi, sia stata, comunque, realizzata, il che implica il riconoscimento di rilievo giuridico per una circostanza fattuale successiva alla stipulazione del contratto, ovvero al momento genetico dello stesso. Ciò, in quanto, non sussistendo un obbligo del sovvenuto di adoperare in individuo le somme mutuate per il conseguimento dello scopo, non potrebbe ravvisarsi un difetto di causa qualora lo scopo stesso sia stato conseguito. Dunque, nell'accertamento di un eventuale difetto di causa (in concreto) non potrebbe prescindersi dalla verifica dell'attuazione o meno del risultato, oggetto dello scopo contrattuale, ovvero la realizzazione del complesso edilizio (cfr. Cass. 1981/3752; 1997/6752; 20284/10; Cass. n. 8564/ 2009) che, muovendo dal suddetto assunto concettuale ha stabilito che, ad esempio, “il patto di compensazione tra il debito preesistente nei confronti del finanziatore e le somme mutuate e, quindi, la parziale utilizzazione delle somme erogate per estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l'istituto mutuante non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, qualora sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi”. pagina 7 di 11 previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori da parte della banca (cfr. art. 2 del contratto di mutuo, che tiene conto dello stato di avanzamento dei lavori per l'erogazione delle somme quietanzate in tale sede).5
Veniamo, quindi, alle censure svolte proprio in relazione al contratto di mutuo ipotecario a Rogito
Notaio in Sarzana, Rep. 140.973- Racc. 30.504, stipulato tra le parti in data 15.5.2012 e Persona_1 costituente titolo esecutivo fondante la preannunziata (e oggi pendente) esecuzione forzata, per cui devono richiamarsi le conclusioni cui è giunto l'ausiliare nell'ambito della CTU disposta dalla scrivente.
A tal fine, si rende opportuno richiamare il quesito formulato all'ausiliare con ordinanza del 19.4.2023:
1) Dica il C.T.U. se la tipologia di ammortamento ed il regime di capitalizzazione degli interessi risultino specificamente indicati nel contratto di mutuo, precisando se il piano di ammortamento sia stato o meno predisposto attraverso la capitalizzazione semplice o composta, calcolando l'eventuale maggior costo complessivo del finanziamento;
2) Dica se, sulla base degli accertamenti di cui sopra, sia possibile sviluppare diversi piani di ammortamento comportanti differenti costi e dunque se il tasso di interesse pattuito possa essere determinato sulla base degli elementi indicati nel contratto di mutuo;
3) Ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, in regime di capitalizzazione semplice, in caso di riscontrata indeterminatezza dei tassi di interesse;
4) Determini il T.E.G. del mutuo, tenuto conto di tutti gli oneri connessi all'erogazione del finanziamento- comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese escluse quelle per imposte e tasse secondo la formula della;
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5) Verifichi se il tasso globale così determinato superasse al momento della stipulazione del contratto i tassi soglia posti dalla normativa anti-usura e in caso positivo ridetermini il saldo del rapporto, escludendo gli interessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.;
6) Verifichi altresì se il tasso di mora sia stato specificamente pattuito e, in caso di superamento del tasso- soglia, pari al TEGM aumentato di 2,1 punti percentuali e in ogni caso secondo l'insegnamento delle SS.UU. Cass.n.19597/2020, provveda a sostituirlo ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
7) Verifichi se siano stati legittimamente applicati interessi anatocistici in base alla normativa medio tempore vigente.
L'elaborato definitivo è stato depositato in data 27.7.2023 e il CTU ha anzitutto precisato come dal testo contrattuale fosse possibile evincere la misura del tasso di interesse riferibile alla sola fase di preammortamento in misura pari al TAN 6,048% e ha verificato la corrispondenza tra TAEG pattuito e applicato, riscontrando una divergenza tra i due dati (pattuito al 6,368%, applicato al 6,5388%).
Ebbene, le peculiarità del caso di specie (assenza di un piano di ammortamento che evidenzi il numero di rata, la quota capitale e la quota interessi, nonché l'importo capitale di ciascuna rata, l'ammontare del capitale residuo in corrispondenza del pagamento di ciascuna rata) inducono alle seguenti riflessioni.
Il contratto di mutuo sottoscritto tra le parti nel maggio 2012 reca espressamente le condizioni economiche relative agli interessi di preammortamento, interessi di mora e sull'estinzione anticipata
(artt. 4, 5 e 7). 5 La banca ha erogato- a fronte della richiesta di Euro 1.785.000,00, una prima tranche di Euro 1.300.000,00 al momento della sottoscrizione e una seconda tranche di Euro 350.000,00 in data 27.6.2012. pagina 8 di 11 Non sono invece disciplinate dal testo contrattuale le convenzioni relative alle modalità e condizioni di rimborso del prestito, in quanto l'art. 4 del contratto rinvia alla stipula del (mai sottoscritto) atto finale di erogazione e quietanza.
Nel caso di specie l'intermediario ha strutturato l'operazione secondo uno schema un tempo in uso, e noto come “doppio contratto”, le cui origini risalgono al Testo Unico delle leggi sul credito fondiario del 1905, ove il rapporto tra il soggetto finanziatore ed il soggetto beneficiario del credito si realizzava in due tempi, scanditi dalla stipulazione di due distinti contratti (il preliminare ed il definitivo).
Siffatto schema rispondeva alle ben definite e rigide regole che presiedevano all'erogazione di tali finanziamenti, connotata da rilevanti profili di specialità, a partire dalle stesse modalità e forme di raccolta della provvista.
Esso è stato, tuttavia, nel tempo progressivamente superato, anche a seguito della c.d. despecializzazione di tale comparto, espressamente prevedendosi, invece, come modalità normale di perfezionamento dell'operazione quella caratterizzata dalla conclusione di un unico contratto.
Fatte tali premesse, alla luce della disciplina oggi dettata dal TUB e, soprattutto, dalle norme in materia di trasparenza delle operazioni bancarie, non pare dubbio che - se anche si volesse continuare a costruire l'operazione sulla base di una duplicità di atti di natura negoziale – è in ogni caso già il primo contratto che deve specificarne le condizioni economiche, almeno richiamando parametri puntuali che rendano se non esattamente determinato almeno determinabile il tasso di interessi al cui pagamento è obbligato il soggetto finanziato.
Orbene, ciò non può dirsi avvenuto nel caso di specie, dove il contratto prevede in maniera puntuale solo il tasso del periodo di preammortamento ma non contiene una determinazione del tasso da applicare all'operazione, né contiene un criterio che permetta di considerarlo determinabile.
E tuttavia, una volta accertata la nullità della clausola per le ragioni sopra indicate, resta da verificare quale sia il tasso che, in ossequio al principio di conservazione del contratto, deve applicarsi all'operazione in essere tra le parti: se l'interesse legale ex art. 1284 c.c., ovvero il tasso nominale minimo dei titoli di stato emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ai sensi dall'art. 117 TUB (come oggetto del quesito) o, ancora, se esso non possa identificarsi con il tasso comunque contrattualmente previsto, seppure in relazione al periodo di preammortamento.
Tale nullità, tuttavia, in disparte le conseguenze6, non potrebbe comunque estendersi a ricomprendere anche gli interessi espressamente pattuiti tra le parti nella fase di preammortamento e che costituiscono una obbligazione autonoma e distinta da quella successiva, per l'ammortamento del mutuo al verificarsi delle condizioni ivi previste.
Nello specifico, la mutuataria avrebbe dovuto restituire (art. 3) - in relazione alla sola fase disciplinata dal contratto di mutuo - i soli interessi (di preammortamento) sulle somme erogate in conto anticipo sul mutuo in via semestrale posticipata alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, nonché spese e commissioni previste dal documento di sintesi allegato (come avvenuto, essendo state regolarmente versate dalla mutuataria le prime tre rate di preammortamento). 6 Si veda, ad esempio, la decisione 6917 del 10.9.2015 ABF in cui si propone l'applicazione del tasso di interesse già previsto dalle parti per la fase di preammortamento, argomentando che il medesimo è pur sempre un tasso di regolazione dell'interesse che la parte ricorrente ha espressamente accettato, sicché esso deve essere applicato al rapporto con preferenza rispetto agli altri criteri di sostituzione, pure astrattamente prospettabili, potendo ritenersi – anche ad instar di quanto stabilito dall'art. 1424 c.c. – che se le parti avessero avuto contezza della nullità della clausola che rinviava a un atto successivo la determinazione dell'interesse, esse avrebbero presumibilmente confermato il tasso già puntualmente indicato per il preammortamento. pagina 9 di 11 Nella successiva fase di ammortamento (art. 4), la mutuataria si sarebbe obbligata a restituire alla banca la somma mutuata nella misura risultante dall'atto finale di erogazione e quietanza, nel termine di 84 mesi, mediante pagamento semestrale di 14 rate.
Gli interessi, per espressa pattuizione contenuta all'art. 4 co. 2, sarebbero stati successivamente determinati con l'atto finale di erogazione e quietanza, da cui avrebbe avuto inizio l'ammortamento vero e proprio.
Fatte tali premesse, deve anzitutto escludersi che dalla divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato nella fase di preammortamento renda nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole;
conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117 co. 6 TUB e non comporta alcuna nullità, non potendo nel caso di specie neanche invocarsi l'applicazione di quanto previsto dall'art. 125bis TUB.
Il quesito peritale prevedeva infatti tali conseguenze nel diverso caso in cui potesse riscontrarsi l'obbiettiva indeterminatezza rispetto al tipo di ammortamento e al tasso di interesse pattuito tra le parti. Tuttavia, nel caso di specie, come già specificato, il rapporto è rimasto nella fase antecedente l'ammortamento e al rimborso rateale, mentre il TAEG per la fase di preammortamento è stato specificamente individuato in misura pari al 6,368%, prevedendosi altresì la periodicità dei versamenti
(semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre).
Ne consegue che non può discutersi di indeterminatezza di clausole che avrebbero dovuto essere specificamente individuate nella successiva fase di ammortamento del mutuo e a cui il rapporto non è mai giunto in ragione dell'inadempimento del mutuatario.
Tanto in ragione delle circostanze specifiche del caso concreto: il rapporto è rimasto in fase di preammortamento (questa sì, adeguatamente regolamentata), per poi essere risolto prima della successiva stipula dell'atto definitivo, in cui avrebbero trovato regolamentazione ulteriore anche le clausole relative al tasso di interesse e al regime finanziario scelto dalle parti, per verificare l'eventuale pattuizione e applicazione di interessi composti.
L'ausiliare ha inoltre escluso, previa verifica del TEG applicato al caso di specie (determinato in misura pari al 5,7329%), il superamento del tasso-soglia di cui alla L. n. 104/1996, sia ove si consideri il contratto come mutuo garantito ipoteca (essendo il tasso – soglia determinato in base al DM di riferimento pari al 8,5750%) sia ove si riconduca la fattispecie, di mutuo a SAL, alla categoria di operazioni individuate come “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” (essendo in questo caso il tasso-soglia pari al 16,6250%).
Non possono invece trovare ingresso in questa sede, le conclusioni del CTU formulate in punto di TEG determinato in relazione a scenari mai verificatisi e in alcun modo riconducibili al caso concreto (c.d. worst case): il giudicante finirebbe per fare dipendere la valutazione dell'invalidità per illiceità del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (art. 1, legge di interpretazione autentica DL n. 394/00, recentemente ribadito, anche con riferimento ai mutui a tasso fisso o variabile, da Cass. n. 801/2016, nonché SS.UU. Cass. n.
24675/2017).
Parimenti infondate si sono rivelate le ulteriori censure riguardo all'usurarietà del tasso di mora pattuito in misura pari al 5,76%, tenuto conto del tasso-soglia di riferimento (per entrambe le categorie di pagina 10 di 11 operazioni citate), nonché di interessi anatocistici in quanto mai applicati o applicati legittimamente dalla banca, come confermato dalla CTU contabile disposta in corso di causa più volte richiamata.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione non meritano accoglimento, al pari della conseguente domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (la cessionaria è intervenuta in corso di causa, aderendo alle difese già assunte dalla convenuta, ), sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., Controparte_3 tenuto conto che – in base al rinvio operato dall'art. 5 co. 1 DM cit.- il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'art. 17 co. 1 c.p.c. con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede e che, nel caso di specie, vi sia coincidenza rispetto al reale interesse perseguito dalle parti, venendo in rilievo censure integranti un'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.7
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così dispone:
RIGETTA l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato alla 29.1.2018 da parte Parte_1 di e fondato su contratto di mutuo edilizio a rogito Notaio Controparte_5 Persona_1 in data 15.5.2012;
CONDANNA a rifondere a quale Parte_1 Controparte_1 mandataria di , le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 14.000,00 Controparte_2 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate.
Così deciso in La Spezia, in data 18.3.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto 7 In base all'ultimo capoverso dell'art. 5 cit. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In specie, contratto di conto corrente 1000/60 e linea di credito ivi regolata. Org_1 Org_1 3 Cfr. in tal senso, Cass. n.943/2012. La nullità viene ricondotta alla mancanza di causa negoziale ai sensi dell'art. 1418 c.c.
o all'illiceità della causa stessa per essere stato il contratto voluto ed attuato in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. pagina 6 di 11