TRIB
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2024, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Serena Cirio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 5890/2023 promosso da:
, C.F. , in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 pro tempore della C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DELL'AVERSANA ANTONIO
ATTORE contro
. DI. , C.F. CP_2 Controparte_3
P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione conclusioni del
15/05/2024.
" Nel merito In via principale
- accertare e dichiarare l'inadempimento della DI. C.f. e P. Iva CP_2 Parte_2
, con sede in 28100 – Novara (NO), Via Solferino n. 10, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, per quanto attiene la propria obbligazione di consegna della merce di cui è causa per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto in essere tra le parti ex art. 1453, comma 2, c.c.
e per l'effetto
- condannare parte convenuta alla ripetizione di quanto corrisposto da parte attrice, quantificato in
Euro 15.097,50,
1 In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'attore notificava al convenuto atto di citazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita intervenuto tra le parti per inadempimento del venditore, che non provvedeva alla consegna della merce oggetto del contratto (49,5 tonnellate di pellet) ed alla restituzione delle somme versate in adempimento del contratto, pari ad Euro 15.097,50 Euro.
Alla prima udienza, rinviata ex art. 168 bis c. 5 c.p.c. al 11/09/2023, nessuno si costituiva per parte convenuta, di cui veniva dichiarata la contumacia, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c. e la procedura veniva rinviata al 18/12/2023 per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi dedotte, che venivano assunte dal GOP delegato per l'istruttoria all'udienza del 29/03/2024.
Terminata l'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice, con ordinanza in data 03/04/2024 rimetteva la procedura per la decisione al GOP, il quale fissava udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. al 17/05/2024.
Precisate le conclusioni la procedura veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini ridotti per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*****
1. La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento.
Parte attrice deduceva che la nel 2021 ordinava alla società Controparte_4 Controparte_5
per il tramite del rappresentante , n. 49,5 tonnellate di Pellet, in sacchetti da
[...] Controparte_6
15 Kg al prezzo pattuito di Euro 250,00 oltre IVA al 22% a tonnellata. A seguito dell'ordine veniva emessa la fattura n. 27/F del 23.11.2021 di Euro 15.097,50 (doc. n. 3), regolarmente riportata nei
Registri IVA acquisti di parte attrice (doc. n. 4). La predetta fattura veniva regolarmente saldata a mezzo bonifico bancario in data 25/11/2021 alle coordinate di cui alla fattura, come da doc. n. 8.
I testimoni escussi all'udienza del 29/03/2024 confermavano integralmente le deduzioni di parte attrice e, segnatamente, e confermavano che a seguito del pagamento Testimone_1 Tes_2
effettuato della fattura 27/F del 23/11/2021 in data 25/11/2021 di Euro 15.097,50 alcuna contestazione veniva mossa dalla , ma nulla veniva consegnato dalla convenuta. Alle Controparte_5 rimostranze dell'attrice di non aver ricevuto la consegna della merce (49,5 tonnellate di pellet presso la sede della ) la convenuta (doc. n. 9) comunicava ad Controparte_7 Controparte_7
che l'ordine effettuato era stato annullato e che le somme versate sarebbero state restituite
[...]
entro 60/90 giorni.
2 Come confermato dai testimoni alcuna somma veniva restituita all'attrice, né alcuna merce veniva consegnata, nemmeno a fronte dell'intermediazione del sig. , rappresentante della Controparte_6
. Controparte_5
Parte attrice, quindi, documentava ed efficacemente provava la fonte negoziale delle obbligazioni dedotte nel presente procedimento e documentava la richiesta stragiudiziale per il componimento della vertenza e l'assolvimento della condizione di procedibilità (docc. nn. 6-7).
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
La convenuta, come efficacemente provato da parte attrice si è resa totalmente inadempiente alla propria obbligazione, fattore dalla medesima riconosciuto (doc. n. 9) la quale, non costituendosi, nulla ha eccepito in merito.
Dal grave inadempimento di parte convenuta discende quindi il diritto di parte attrice alla restituzione delle somme pagate in ossequio alla fattura 27/F del 23/11/2021, così come debitamente documentate nel corso del giudizio (docc. nn. 3, 4 e 8).
Deve quindi dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti con la consequenziale condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 15.097,50, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
2. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
I compensi si determinano, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, in base ai valori minimi e tenuto conto del valore e della complessità della procedura – di natura contumaciale -, per tutte le fasi processuali effettivamente svolte, in
Euro 460,00 per Fase di studio della controversia;
Euro 389,00 per Fase introduttiva del giudizio;
Euro 840,00 per Fase istruttoria del giudizio;
Euro 851,00 per Fase decisionale;
per complessivi euro 2.540,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre C.P.A. e IVA
(se dovuta) sugli importi imponibili come per legge.
3 Risultano esborsi documentati per Euro 237,00 (contributo unificato) oltre Euro 27,00 (marca).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTATO l'inadempimento contrattuale di parte convenuta . DI. CP_2 [...]
, DICHIARA la risoluzione del contratto di Controparte_3
vendita intervenuto tra le parti di cui alla fattura 27-F del 23/11/2021;
- CONDANNA parte convenuta . DI. CP_2 Controparte_3
alla restituzione a favore di parte attrice , in
[...] Parte_1
proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della ella Controparte_1
somma di euro 15.097,50, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- CONDANNA parte convenuta . DI. CP_2 Controparte_3
a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per
[...] compensi, euro 264,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre C.P.A. e
IVA (se non detraibile) sugli importi imponibili come per legge a favore dell'avv. Dell'Aversana
Antonio, dichiaratosi antistatario.
Torino, 10 luglio 2024
Il GOP dott. Serena Cirio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Serena Cirio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 5890/2023 promosso da:
, C.F. , in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 pro tempore della C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DELL'AVERSANA ANTONIO
ATTORE contro
. DI. , C.F. CP_2 Controparte_3
P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione conclusioni del
15/05/2024.
" Nel merito In via principale
- accertare e dichiarare l'inadempimento della DI. C.f. e P. Iva CP_2 Parte_2
, con sede in 28100 – Novara (NO), Via Solferino n. 10, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, per quanto attiene la propria obbligazione di consegna della merce di cui è causa per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto in essere tra le parti ex art. 1453, comma 2, c.c.
e per l'effetto
- condannare parte convenuta alla ripetizione di quanto corrisposto da parte attrice, quantificato in
Euro 15.097,50,
1 In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'attore notificava al convenuto atto di citazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita intervenuto tra le parti per inadempimento del venditore, che non provvedeva alla consegna della merce oggetto del contratto (49,5 tonnellate di pellet) ed alla restituzione delle somme versate in adempimento del contratto, pari ad Euro 15.097,50 Euro.
Alla prima udienza, rinviata ex art. 168 bis c. 5 c.p.c. al 11/09/2023, nessuno si costituiva per parte convenuta, di cui veniva dichiarata la contumacia, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c. e la procedura veniva rinviata al 18/12/2023 per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi dedotte, che venivano assunte dal GOP delegato per l'istruttoria all'udienza del 29/03/2024.
Terminata l'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice, con ordinanza in data 03/04/2024 rimetteva la procedura per la decisione al GOP, il quale fissava udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. al 17/05/2024.
Precisate le conclusioni la procedura veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini ridotti per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*****
1. La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento.
Parte attrice deduceva che la nel 2021 ordinava alla società Controparte_4 Controparte_5
per il tramite del rappresentante , n. 49,5 tonnellate di Pellet, in sacchetti da
[...] Controparte_6
15 Kg al prezzo pattuito di Euro 250,00 oltre IVA al 22% a tonnellata. A seguito dell'ordine veniva emessa la fattura n. 27/F del 23.11.2021 di Euro 15.097,50 (doc. n. 3), regolarmente riportata nei
Registri IVA acquisti di parte attrice (doc. n. 4). La predetta fattura veniva regolarmente saldata a mezzo bonifico bancario in data 25/11/2021 alle coordinate di cui alla fattura, come da doc. n. 8.
I testimoni escussi all'udienza del 29/03/2024 confermavano integralmente le deduzioni di parte attrice e, segnatamente, e confermavano che a seguito del pagamento Testimone_1 Tes_2
effettuato della fattura 27/F del 23/11/2021 in data 25/11/2021 di Euro 15.097,50 alcuna contestazione veniva mossa dalla , ma nulla veniva consegnato dalla convenuta. Alle Controparte_5 rimostranze dell'attrice di non aver ricevuto la consegna della merce (49,5 tonnellate di pellet presso la sede della ) la convenuta (doc. n. 9) comunicava ad Controparte_7 Controparte_7
che l'ordine effettuato era stato annullato e che le somme versate sarebbero state restituite
[...]
entro 60/90 giorni.
2 Come confermato dai testimoni alcuna somma veniva restituita all'attrice, né alcuna merce veniva consegnata, nemmeno a fronte dell'intermediazione del sig. , rappresentante della Controparte_6
. Controparte_5
Parte attrice, quindi, documentava ed efficacemente provava la fonte negoziale delle obbligazioni dedotte nel presente procedimento e documentava la richiesta stragiudiziale per il componimento della vertenza e l'assolvimento della condizione di procedibilità (docc. nn. 6-7).
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
La convenuta, come efficacemente provato da parte attrice si è resa totalmente inadempiente alla propria obbligazione, fattore dalla medesima riconosciuto (doc. n. 9) la quale, non costituendosi, nulla ha eccepito in merito.
Dal grave inadempimento di parte convenuta discende quindi il diritto di parte attrice alla restituzione delle somme pagate in ossequio alla fattura 27/F del 23/11/2021, così come debitamente documentate nel corso del giudizio (docc. nn. 3, 4 e 8).
Deve quindi dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti con la consequenziale condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 15.097,50, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
2. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
I compensi si determinano, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, in base ai valori minimi e tenuto conto del valore e della complessità della procedura – di natura contumaciale -, per tutte le fasi processuali effettivamente svolte, in
Euro 460,00 per Fase di studio della controversia;
Euro 389,00 per Fase introduttiva del giudizio;
Euro 840,00 per Fase istruttoria del giudizio;
Euro 851,00 per Fase decisionale;
per complessivi euro 2.540,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre C.P.A. e IVA
(se dovuta) sugli importi imponibili come per legge.
3 Risultano esborsi documentati per Euro 237,00 (contributo unificato) oltre Euro 27,00 (marca).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTATO l'inadempimento contrattuale di parte convenuta . DI. CP_2 [...]
, DICHIARA la risoluzione del contratto di Controparte_3
vendita intervenuto tra le parti di cui alla fattura 27-F del 23/11/2021;
- CONDANNA parte convenuta . DI. CP_2 Controparte_3
alla restituzione a favore di parte attrice , in
[...] Parte_1
proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della ella Controparte_1
somma di euro 15.097,50, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- CONDANNA parte convenuta . DI. CP_2 Controparte_3
a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per
[...] compensi, euro 264,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre C.P.A. e
IVA (se non detraibile) sugli importi imponibili come per legge a favore dell'avv. Dell'Aversana
Antonio, dichiaratosi antistatario.
Torino, 10 luglio 2024
Il GOP dott. Serena Cirio
4