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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 906/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 9765314.30-09-2024.U RITENUTE ACCONT 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 512/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione tra professionisti denominata in epigrafe ha impugnato la comunicazione di irregolarità in oggetto, relativa a accertati omessi versamenti di ritenute d'acconto.
Ha sostenuto di avere al contrario sempre effettuato i versamenti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ma soltanto per chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo nel frattempo annullato la comunicazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Equa la compensazione delle spese processuali in quanto l'invio della comunicazione, errata, è stato determinato però anche dalla condotta della ricorrente (tramite il suo commercialista).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nel merito;
spese compensate.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 9765314.30-09-2024.U RITENUTE ACCONT 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 512/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione tra professionisti denominata in epigrafe ha impugnato la comunicazione di irregolarità in oggetto, relativa a accertati omessi versamenti di ritenute d'acconto.
Ha sostenuto di avere al contrario sempre effettuato i versamenti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ma soltanto per chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo nel frattempo annullato la comunicazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Equa la compensazione delle spese processuali in quanto l'invio della comunicazione, errata, è stato determinato però anche dalla condotta della ricorrente (tramite il suo commercialista).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nel merito;
spese compensate.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.