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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 54-1/ /2025 r.g. promosso da - in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., con sede in Flero (BS), Via Marconi n. 15, C.F. rappresentata ed P.IVA_1 assistita dall'Avv. Marcello Zenobi presso la cui persona e il cui studio in Flero (Bs), Via Achille
Grandi, n. 1, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
(c.f./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Montecreto (MO), elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1
***
Con ricorso del 20/2/2025 è stata proposta da domanda di apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti di , lamentando il mancato Controparte_1 pagamento del proprio credito di € 17.144,18 oltre interessi e spese legali, liquidate in € 895,50 complessivi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. a norma di legge e alle successive tutte occorrende (tra cui esborsi per € 145,5), fondato sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Brescia in data 17/11/2023 nel procedimento monitorio recante R.G. n. 13461/23, notificato il
24/11/2023 e non opposto.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 2/4/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta in data 24/2/2025 con PEC inviata a cura della Cancelleria, la
1 ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre per la resistente è comparso personalmente il legale rappresentante esibendo la propria memoria di costituzione. Ritenuto necessario integrare il contraddittorio, si disponeva un rinvio d'udienza al 24/4/2025, onerando la Cancelleria di acquisire la costituzione della parte resistente nel fascicolo telematico.
All'udienza del 24/4/2025, la ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la mancanza dei presupposti di legge, in particolare, la natura di impresa minore della società, la quale sarebbe inattiva dal 2013, tanto che non sarebbe possibile, per tale ragione, produrre le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti;
la società non sarebbe nemmeno insolvente, vista l'esistenza di un solo decreto ingiuntivo a suo carico (di cui la ricorrente contesta l'avvenuta notificazione).
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII) e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale ed è soggetta, pertanto, alla disciplina sulla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCI.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia (R.G. n. 13461/23) non opposto. È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Se. Un., n. 1521 del 23/1/2013) che
“in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del 28/11/2018). Prive di pregio risultano le argomentazioni di cui alla memoria difensiva di parte resistente;
ed invero, il decreto ingiuntivo posto alla base della domanda del creditore ricorrente risulta regolarmente notificato alla PEC alla quale è stato notificato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale
(e che ha permesso la conoscenza del presente procedimento) e, per quanto consta, non opposto,
pag. 2 di 7 pertanto ogni contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere in altra sede ed appare infondata qualsivoglia doglianza in ordine alla mancata ricezione della notifica;
- ritenuto che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016). Si precisa che, dall'esame della visura camerale e dalla dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate, la società non risulta avere mai depositato bilanci e presentato le ultime dichiarazioni dei redditi, pur essendovi certamente tenuta ex lege; non può rappresentare valida giustificazione il fatto che la società non sia più operativa, risultando peraltro attiva dalla visura camerale e non esonerando tale condizione dall'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili. Ben avrebbe dovuto e potuto la resistente provare la propria natura di impresa minore anche mediante ricorso ad altra documentazione di natura fiscale e contabile, del tutto carente nel caso di specie. Senza contare che la ricorrente vanta un credito, portato da un decreto ingiuntivo non opposto, fondato su fatture emesse nel 2022 e 2023, il che contraddice l'asserita inoperatività dell'impresa;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammonta quantomeno ad € 18.185,18 (oltre interessi) e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 12.784,34 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo complessivo di oltre 30.000 euro;
pag. 3 di 7 - ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata.
Del resto, la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n.
7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 30.000 euro. A ciò si aggiunga che:
a) la resistente non ha provveduto al pagamento del modesto credito della ricorrente;
b) la resistente non ha mai depositato bilanci, pur essendo stata costituita nel 2012 (cfr. visura camerale);
c) la resistente si è difesa affermando di essere inoperativa da molto tempo e di non essere titolare di beni immobili, mobili e nemmeno di conti correnti;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 213 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
pag. 4 di 7 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[...] P.IVA_2
Montecreto (MO), nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore il Dott. iscritto all'elenco Persona_1 dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la pag. 5 di 7 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18/9/2025 ad ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone
pag. 6 di 7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 54-1/ /2025 r.g. promosso da - in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., con sede in Flero (BS), Via Marconi n. 15, C.F. rappresentata ed P.IVA_1 assistita dall'Avv. Marcello Zenobi presso la cui persona e il cui studio in Flero (Bs), Via Achille
Grandi, n. 1, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
(c.f./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Montecreto (MO), elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1
***
Con ricorso del 20/2/2025 è stata proposta da domanda di apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti di , lamentando il mancato Controparte_1 pagamento del proprio credito di € 17.144,18 oltre interessi e spese legali, liquidate in € 895,50 complessivi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. a norma di legge e alle successive tutte occorrende (tra cui esborsi per € 145,5), fondato sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Brescia in data 17/11/2023 nel procedimento monitorio recante R.G. n. 13461/23, notificato il
24/11/2023 e non opposto.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 2/4/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta in data 24/2/2025 con PEC inviata a cura della Cancelleria, la
1 ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre per la resistente è comparso personalmente il legale rappresentante esibendo la propria memoria di costituzione. Ritenuto necessario integrare il contraddittorio, si disponeva un rinvio d'udienza al 24/4/2025, onerando la Cancelleria di acquisire la costituzione della parte resistente nel fascicolo telematico.
All'udienza del 24/4/2025, la ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la mancanza dei presupposti di legge, in particolare, la natura di impresa minore della società, la quale sarebbe inattiva dal 2013, tanto che non sarebbe possibile, per tale ragione, produrre le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti;
la società non sarebbe nemmeno insolvente, vista l'esistenza di un solo decreto ingiuntivo a suo carico (di cui la ricorrente contesta l'avvenuta notificazione).
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII) e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale ed è soggetta, pertanto, alla disciplina sulla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCI.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia (R.G. n. 13461/23) non opposto. È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Se. Un., n. 1521 del 23/1/2013) che
“in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del 28/11/2018). Prive di pregio risultano le argomentazioni di cui alla memoria difensiva di parte resistente;
ed invero, il decreto ingiuntivo posto alla base della domanda del creditore ricorrente risulta regolarmente notificato alla PEC alla quale è stato notificato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale
(e che ha permesso la conoscenza del presente procedimento) e, per quanto consta, non opposto,
pag. 2 di 7 pertanto ogni contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere in altra sede ed appare infondata qualsivoglia doglianza in ordine alla mancata ricezione della notifica;
- ritenuto che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016). Si precisa che, dall'esame della visura camerale e dalla dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate, la società non risulta avere mai depositato bilanci e presentato le ultime dichiarazioni dei redditi, pur essendovi certamente tenuta ex lege; non può rappresentare valida giustificazione il fatto che la società non sia più operativa, risultando peraltro attiva dalla visura camerale e non esonerando tale condizione dall'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili. Ben avrebbe dovuto e potuto la resistente provare la propria natura di impresa minore anche mediante ricorso ad altra documentazione di natura fiscale e contabile, del tutto carente nel caso di specie. Senza contare che la ricorrente vanta un credito, portato da un decreto ingiuntivo non opposto, fondato su fatture emesse nel 2022 e 2023, il che contraddice l'asserita inoperatività dell'impresa;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammonta quantomeno ad € 18.185,18 (oltre interessi) e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 12.784,34 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo complessivo di oltre 30.000 euro;
pag. 3 di 7 - ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata.
Del resto, la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n.
7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 30.000 euro. A ciò si aggiunga che:
a) la resistente non ha provveduto al pagamento del modesto credito della ricorrente;
b) la resistente non ha mai depositato bilanci, pur essendo stata costituita nel 2012 (cfr. visura camerale);
c) la resistente si è difesa affermando di essere inoperativa da molto tempo e di non essere titolare di beni immobili, mobili e nemmeno di conti correnti;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 213 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
pag. 4 di 7 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[...] P.IVA_2
Montecreto (MO), nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore il Dott. iscritto all'elenco Persona_1 dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la pag. 5 di 7 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18/9/2025 ad ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone
pag. 6 di 7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
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