Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01684/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3062 del 2025, proposto da
CO CI, NZ DE SO, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2236/2024, pubblicata il 29/11/2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r.g. 473/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa AN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 17 giugno 2025 e depositato il 18 giugno 2025, i ricorrenti agiscono, ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui è stata disposta la condanna dell’ASL soccombente al pagamento delle spese di giudizio in attribuzione ai procuratori costituiti.
Essi espongono che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato come da attestazione di cancelleria del 4 giugno 2025.
Lamentano, in proposito, l’esito infruttuoso della notifica del 10.10.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Concludono con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e per la condanna della amministrazione intimata al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 1, lett. c) c.p.a.
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale, con memoria del 15 gennaio 2026, ha rappresentato che con la determina n° 8764 del 4 settembre 2025 è stata data completa esecuzione al titolo azionato.
Con memoria del 24 febbraio 2026 i ricorrenti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Preso atto di tanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto della tempistica processuale ed in particolare della circostanza che il ricorso è stato notificato in data 17 giugno 2025 ed il pagamento è intervenuto in data 1ottobre 2025, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO CI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
AN NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NA | AO CI |
IL SEGRETARIO