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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 947 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(P.I. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante (C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Florindi del Foro di Chieti appellante ed appellata incidentale e
(C.F.: ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Natarella del Foro di
[...] P.IVA_3
Lanciano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ernesto F. Venta in L'Aquila, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in atti,
appellata ed appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello principale avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Lanciano n. 27 pubblicata il 02/02/2021 ed appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 242 depositata il 17/9/2019, in materia di contratti bancari
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza non definitiva n. 242 pubblicata il 17/9/2019 il Tribunale Ordinario di
Lanciano rigettava l'eccezione proposta da in qualità di Controparte_1
mandataria di di carenza di legittimazione attiva di Controparte_2 Parte_1 in riferimento alle censure sollevate dall'attrice con riguardo al
[...]
conto corrente n. 13971, intestato al sig. presso la Persona_1 Controparte_3
poi incorporata dalla banca convenuta, chiuso il 22/12/1997 a seguito del decesso del
[...]
titolare, ed al conto n. 30821, aperto da a nome degli Controparte_3
eredi del sig. sul quale era stato riversato il saldo a debito del de cuius, chiuso Persona_1
nel 1999 ed il cui saldo negativo era stato riversato in più soluzioni sul conto corrente n. 32321, aperto il 6/10/1998 a nome della chiuso il 30/9/2015, ritenendo la Parte_1
sostanziale unitarietà di tali rapporti.
1.1. Il Tribunale dichiarava inoltre la nullità della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi passivi e degli altri oneri addebitati dalla banca ai correntisti, presumibilmente contenuta nei precedenti contratti di apertura dei conti correnti
13971 e 30821 sopra citati, non prodotti in atti;
la nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;
la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi debitori per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, ritenendo per il periodo successivo e sino al 2014 corretto l'addebito di interessi anatocistici, con pari periodicità per gli interessi attivi e passivi.
1.2. Il Tribunale rimetteva quindi la causa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, disponendo che il consulente calcolasse il saldo alla data di chiusura del conto corrente n. 32321, ritenuto prosecuzione dei conti 13971 e 30821, mediante applicazione degli interessi legali prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria e successivamente ai sensi dell'art. 117 TUB in caso di rinvio del contratto agli usi su piazza;
che espungesse gli interessi capitalizzati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR del
9/2/2000 ed a partire dal 2014 e che considerasse valida nel periodo intermedio la capitalizzazione in caso di nuova pattuizione o di comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB da parte della banca alla correntista dell'introduzione della clausola anatocistica nel contratto;
che espungesse la commissione di massimo scoperto, gli oneri e le spese applicati nel corso del rapporto e non validamente pattuiti nonché le variazioni in peius delle condizioni contrattuali ove non validamente comunicate alla correntista dalla banca;
che escludesse tutti gli addebiti a carico del cliente in caso di pattuizioni di interessi superiori al tasso soglia sino all'introduzione di modifiche contrattuali che riportassero gli interessi al di sotto della soglia usuraria ed escludesse invece solo la quota di interessi superiore al tasso soglia in caso di usura sopravvenuta per effetto della variazione dei tassi.
1.2.1. Stante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il Tribunale disponeva che il consulente non conteggiasse le somme risultanti a favore del cliente per effetto dei calcoli sopra indicati qualora nel periodo antecedente al decimo anno prima della notificazione dell'atto di citazione, effettuata il 15/6/2018, vi fossero state annotazioni a debito del cliente su conto corrente attivo o qualora il cliente avesse effettuato versamenti oltre il limite del fido.
1.3. Espletato tale incombente, con sentenza definitiva n. 27 pubblicata il 02/02/2021 il
Tribunale, fatte proprie le risultanze della relazione peritale, determinava in euro 5.002,59 a credito della correntista il saldo del conto corrente n. 32321 alla data di chiusura e condannava la banca a rifondere all'attrice le spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica espletata.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 1/09/2021 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza definitiva sopra indicata, pubblicata
[...]
il 02/02/2021 e non notificata, sulla base di cinque motivi e chiedeva, previa riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio, la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 32321 alla data di chiusura del 30/09/2015, contestando la legittimità della pratica anatocistica non validamente pattuita.
2.1. Con comparsa depositata il giorno 12/11/2021 si costituiva in giudizio
[...]
in qualità di mandataria di chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello proposto dalla controparte e proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale avverso la sentenza non definitiva n. 242 del 2019, nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
in riferimento ai conti correnti n. 13971 e n. 30821 ed aveva ritenuto che il Parte_1 conto corrente acceso dall'appellante principale presso la Controparte_3
costituisse la prosecuzione di tali contratti.
[...]
3. Con sentenza non definitiva pubblicata il 18/9/2024 questa Corte d'appello, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed in Controparte_1 parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
rigettava le domande proposte da
[...] Parte_1
aventi ad oggetto i conti correnti n. 13971 intestato a e n. 30821
[...] Persona_1
intestato agli eredi accertava la nullità della clausola anatocistica contenuta nel contratto Pt_1
di conto corrente n. 32321 intestato a e Parte_1
con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per il calcolo del saldo del conto corrente n. 32321 in base ai criteri dettati nella sentenza non definitiva.
4. Espletato tale incombente, con istanza congiunta depositata il 21/3/2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato la comune intenzione dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., avendo raggiunto un accordo transattivo, ed hanno chiesto che sia dichiarata l'estinzione del processo con compensazione integrale delle spese di lite.
5. Ritiene la Corte che la predetta richiesta debba essere accolta, essendo i procuratori delle parti autorizzati nelle rispettive procure a rinunciare agli atti del giudizio, e che vada quindi dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica espletata, secondo la concorde richiesta delle parti.
6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24/3/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi