Art. 5.
Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, nei casi previsti dall' articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e' costituito:
a) dalla quota di indennita' determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;
b) dall'eventuale quota di indennita' che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85.
Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna.
Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , l'indennita' una volta tanto e' pari alla meta' di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1973, n. 184 (in G.U. 02/01/1974, n. 2) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 5, ultimo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinanti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui riduce alla meta' la misura delle indennita' per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie".
Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, nei casi previsti dall' articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e' costituito:
a) dalla quota di indennita' determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;
b) dall'eventuale quota di indennita' che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85.
Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna.
Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , l'indennita' una volta tanto e' pari alla meta' di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1973, n. 184 (in G.U. 02/01/1974, n. 2) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 5, ultimo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinanti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui riduce alla meta' la misura delle indennita' per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie".