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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa RI VE,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note depositate dalle parti rispettivamente in data 18 e 24 novembre 2025;
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minorenne Persona_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GARACCI MARIACHIARA, C.F._2 giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difesa dall'avv. RITA SALVAGO, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte convenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. e contestuale domanda cautelare, Parte_1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
, ha chiesto all'intestato Tribunale di ritenere e dichiarare che la ridotta dotazione
[...]
delle ore assegnazione di un assistente alla autonomia e comunicazione costituisce una discriminazione ai sensi dell'art. 2, L n. 67/2006; per l'effetto, ha chiesto di ordinare, ex art. 3
co. III l.cit., la cessazione di tale comportamento mediante l'assegnazione dell'assistente
1 per l'intero monte ore previsto nei PEI per l'anno scolastico 2024/2025. Pt_2
Con comparsa di costituzione depositata il 29.11.2024, il ha resistito Controparte_1
al ricorso, chiedendone il rigetto, per l'impossibilità di dare riscontro positivo alla richiesta di incremento dello stanziamento del capitolo di spesa destinato agli per carenza di Pt_2
risorse, riferendo dell'impegno finanziario - sempre più gravoso nel corso degli anni - del servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità.
In diritto, il Comune ha riferito che non si deve intendere il Piano Educativo Individuale,
che quantifica il fabbisogno orario di assistente alla comunicazione, quale atto idoneo a far sorgere l'obbligo per il Comune di garantire la copertura finanziaria, potendo invece quest'ultimo operare delle riduzioni allo stanziamento necessario in virtù del principio dell'accomodamento ragionevole previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, come recentemente affermato dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 7089/2024. Invero, “il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.lgs. n. 66/2017 il
quale stabilisce i criteri per la suddivisione delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità tra Stato, Regioni ed Enti Locali, e al 5° comma dell'art.3, con riferimento a questi ultimi,
prevede: “5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall' articolo 1,
comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili”.
L'ente ha quindi concluso affermando di aver legittimamente adottato una delibera della giunta comunale prevedendo fondi per garantire l'80% delle ore indicate per gli . Pt_2
Accolta la domanda cautelare spiegata in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con l'ordinanza del 2.12.2024, la causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, vanno richiamate in questa sede le motivazioni del provvedimento cautelare reso in corso di causa.
In particolare, va sottolineato che il Consiglio di Stato, nella sentenza invocata dal convenuto, ha deciso in merito al bilanciamento tra l'interesse legittimo pretensivo sorto in capo al disabile e i principi di buona amministrazione e sostenibilità economica, affermando che l'Ente locale dispone di un margine di apprezzamento discrezionale circa quanto indicato nel
PEI, da esercitarsi in equilibrio con le risorse finanziarie disponibili.
2 Eppure, oggi si controverte del diritto soggettivo del minore, avente ad oggetto il diritto all'istruzione e alla formazione, riconosciuto dagli artt. 3 e 38 Cost;
per il quale, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 275/2016), nella contrapposizione con gli obblighi di equilibrio finanziario di cui agli artt. 81 e 119 Cost., i sacrifici imposti devono essere eccezionali, transitori, non arbitrari e proporzionati allo scopo, non potendo tradursi in una compressione permanente di diritti inviolabili.
Il divieto di discriminazione, sancito dall'art. 3 della Costituzione, si estrinseca altresì nella disposizione di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13, comma 3, secondo cui vi è l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, garantendo altresì attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Proprio in tale (diverso) contesto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ.,
Sez. Un., 8 ottobre 2019, n. 25101) hanno chiarito che il Piano Educativo Individualizzato,
redatto ai sensi della L. n. 104/1992, art. 12, vincola l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore ivi programmato, non potendo essa ridurne l'entità in funzione delle risorse disponibili, giacché un tale comportamento si tradurrebbe in una contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e dunque in una forma di discriminazione indiretta ai sensi della L. n. 67/2006.
In ogni caso, non appare superfluo dar conto che, successivamente alla sentenza richiamata dal , il Consiglio di Stato - pronunciandosi nuovamente sul Controparte_1
bilanciamento di cui si è detto - ha chiarito che è preferibile aderire alla tesi secondo la quale uno Stato sociale di diritto deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teoria dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell'ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche (cfr. Consiglio
di Stato sent. 20 novembre 2024, n. 9323).
Ciò chiarito, muovendo al caso di specie, nel P.E.I. di è previsto Per_1 Persona_1
l'assistente all'autonomia e alla comunicazione per 12 ore settimanali per l'anno scolastico
2024/2025, quale elemento essenziale per la prosecuzione del progetto educativo–didattico
3 condiviso e approvato dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, dei professionisti interni ed esterni all'istituzione scolastica e dell'unità di valutazione multidisciplinare;
come si è specificamente rilevato nel provvedimento cautelare cui si rimanda.
Il ha motivato la riduzione delle ore di assistenza esclusivamente Controparte_1
con generiche esigenze di bilancio, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui non sia stato possibile reperire ulteriori risorse o adottare strumenti di revisione finanziaria atti a garantire il servizio nella misura necessaria.
Pertanto, applicando i suesposti principi alla fattispecie di cui si tratta, si ritiene che il diritto all'assistenza non possa essere limitato per generiche ragioni di bilancio;
la Pt_2
condotta dell' resistente, traducendosi nel mancato riconoscimento delle ore di assistenza CP_2
previste dal P.E.I., integra pertanto una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della L. n. 67/2006 e pertanto va censurata.
Il provvedimento cautelare già reso deve essere quindi integralmente confermato e il ricorso va accolto.
Quanto alle spese di lite, si rileva che nel giudizio di merito parte ricorrente non ha addotto ulteriori elementi rispetto quanto già rilevato in sede cautelare, che ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse sotteso all'istanza; ancora, si ravvisano diversi orientamenti giurisprudenziali in materia - non sempre univoci.
Pertanto, si ritiene che vi siano giusti motivi per compensare per ½ le spese di lite anche della fase cautelare, liquidando la restante parte in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per valore indeterminabile e bassa complessità - identità della fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Persona_1
, nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che la mancata dotazione di organico di sostegno per il minore per l'a.s. 2024/2025 costituisce una discriminazione posta in essere dal Comune di CP_1
4 ai sensi dell'art. 2, legge n. 67/2006; per l'effetto, CONFERMA il provvedimento già reso in sede cautelare con il quale è stata ordinata la dotazione di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione conformemente al piano educativo individualizzato;
CONDANNA il alla rifusione della metà delle spese di lite Controparte_1
sostenute dal ricorrente che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 2.000,00
per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Mariachiara Garacci, compensate per la restante metà.
Così deciso in Agrigento, in data 23 dicembre 2025
il Giudice
RI VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa RI VE,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note depositate dalle parti rispettivamente in data 18 e 24 novembre 2025;
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minorenne Persona_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GARACCI MARIACHIARA, C.F._2 giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difesa dall'avv. RITA SALVAGO, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte convenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. e contestuale domanda cautelare, Parte_1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
, ha chiesto all'intestato Tribunale di ritenere e dichiarare che la ridotta dotazione
[...]
delle ore assegnazione di un assistente alla autonomia e comunicazione costituisce una discriminazione ai sensi dell'art. 2, L n. 67/2006; per l'effetto, ha chiesto di ordinare, ex art. 3
co. III l.cit., la cessazione di tale comportamento mediante l'assegnazione dell'assistente
1 per l'intero monte ore previsto nei PEI per l'anno scolastico 2024/2025. Pt_2
Con comparsa di costituzione depositata il 29.11.2024, il ha resistito Controparte_1
al ricorso, chiedendone il rigetto, per l'impossibilità di dare riscontro positivo alla richiesta di incremento dello stanziamento del capitolo di spesa destinato agli per carenza di Pt_2
risorse, riferendo dell'impegno finanziario - sempre più gravoso nel corso degli anni - del servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità.
In diritto, il Comune ha riferito che non si deve intendere il Piano Educativo Individuale,
che quantifica il fabbisogno orario di assistente alla comunicazione, quale atto idoneo a far sorgere l'obbligo per il Comune di garantire la copertura finanziaria, potendo invece quest'ultimo operare delle riduzioni allo stanziamento necessario in virtù del principio dell'accomodamento ragionevole previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, come recentemente affermato dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 7089/2024. Invero, “il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.lgs. n. 66/2017 il
quale stabilisce i criteri per la suddivisione delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità tra Stato, Regioni ed Enti Locali, e al 5° comma dell'art.3, con riferimento a questi ultimi,
prevede: “5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall' articolo 1,
comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili”.
L'ente ha quindi concluso affermando di aver legittimamente adottato una delibera della giunta comunale prevedendo fondi per garantire l'80% delle ore indicate per gli . Pt_2
Accolta la domanda cautelare spiegata in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con l'ordinanza del 2.12.2024, la causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, vanno richiamate in questa sede le motivazioni del provvedimento cautelare reso in corso di causa.
In particolare, va sottolineato che il Consiglio di Stato, nella sentenza invocata dal convenuto, ha deciso in merito al bilanciamento tra l'interesse legittimo pretensivo sorto in capo al disabile e i principi di buona amministrazione e sostenibilità economica, affermando che l'Ente locale dispone di un margine di apprezzamento discrezionale circa quanto indicato nel
PEI, da esercitarsi in equilibrio con le risorse finanziarie disponibili.
2 Eppure, oggi si controverte del diritto soggettivo del minore, avente ad oggetto il diritto all'istruzione e alla formazione, riconosciuto dagli artt. 3 e 38 Cost;
per il quale, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 275/2016), nella contrapposizione con gli obblighi di equilibrio finanziario di cui agli artt. 81 e 119 Cost., i sacrifici imposti devono essere eccezionali, transitori, non arbitrari e proporzionati allo scopo, non potendo tradursi in una compressione permanente di diritti inviolabili.
Il divieto di discriminazione, sancito dall'art. 3 della Costituzione, si estrinseca altresì nella disposizione di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13, comma 3, secondo cui vi è l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, garantendo altresì attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Proprio in tale (diverso) contesto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ.,
Sez. Un., 8 ottobre 2019, n. 25101) hanno chiarito che il Piano Educativo Individualizzato,
redatto ai sensi della L. n. 104/1992, art. 12, vincola l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore ivi programmato, non potendo essa ridurne l'entità in funzione delle risorse disponibili, giacché un tale comportamento si tradurrebbe in una contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e dunque in una forma di discriminazione indiretta ai sensi della L. n. 67/2006.
In ogni caso, non appare superfluo dar conto che, successivamente alla sentenza richiamata dal , il Consiglio di Stato - pronunciandosi nuovamente sul Controparte_1
bilanciamento di cui si è detto - ha chiarito che è preferibile aderire alla tesi secondo la quale uno Stato sociale di diritto deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teoria dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell'ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche (cfr. Consiglio
di Stato sent. 20 novembre 2024, n. 9323).
Ciò chiarito, muovendo al caso di specie, nel P.E.I. di è previsto Per_1 Persona_1
l'assistente all'autonomia e alla comunicazione per 12 ore settimanali per l'anno scolastico
2024/2025, quale elemento essenziale per la prosecuzione del progetto educativo–didattico
3 condiviso e approvato dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, dei professionisti interni ed esterni all'istituzione scolastica e dell'unità di valutazione multidisciplinare;
come si è specificamente rilevato nel provvedimento cautelare cui si rimanda.
Il ha motivato la riduzione delle ore di assistenza esclusivamente Controparte_1
con generiche esigenze di bilancio, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui non sia stato possibile reperire ulteriori risorse o adottare strumenti di revisione finanziaria atti a garantire il servizio nella misura necessaria.
Pertanto, applicando i suesposti principi alla fattispecie di cui si tratta, si ritiene che il diritto all'assistenza non possa essere limitato per generiche ragioni di bilancio;
la Pt_2
condotta dell' resistente, traducendosi nel mancato riconoscimento delle ore di assistenza CP_2
previste dal P.E.I., integra pertanto una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della L. n. 67/2006 e pertanto va censurata.
Il provvedimento cautelare già reso deve essere quindi integralmente confermato e il ricorso va accolto.
Quanto alle spese di lite, si rileva che nel giudizio di merito parte ricorrente non ha addotto ulteriori elementi rispetto quanto già rilevato in sede cautelare, che ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse sotteso all'istanza; ancora, si ravvisano diversi orientamenti giurisprudenziali in materia - non sempre univoci.
Pertanto, si ritiene che vi siano giusti motivi per compensare per ½ le spese di lite anche della fase cautelare, liquidando la restante parte in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per valore indeterminabile e bassa complessità - identità della fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Persona_1
, nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che la mancata dotazione di organico di sostegno per il minore per l'a.s. 2024/2025 costituisce una discriminazione posta in essere dal Comune di CP_1
4 ai sensi dell'art. 2, legge n. 67/2006; per l'effetto, CONFERMA il provvedimento già reso in sede cautelare con il quale è stata ordinata la dotazione di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione conformemente al piano educativo individualizzato;
CONDANNA il alla rifusione della metà delle spese di lite Controparte_1
sostenute dal ricorrente che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 2.000,00
per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Mariachiara Garacci, compensate per la restante metà.
Così deciso in Agrigento, in data 23 dicembre 2025
il Giudice
RI VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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